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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'11.2.2025:
Visto il provvedimento del 20.3.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 13726/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.
H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario TE TO, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.13726/2023 R.G.A.C.
Tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di Parte_1
procura speciale in Notaio di Milano del 27.6.2019 rep. n. Persona_1
7745/4028 registrata a Milano DP II UT APSR il 16.7.2019 al n. 12261 serie IT, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Marcoaldi ed elettivamente domiciliata in Roma, via San Valentino n. 21;
Opponente
E
, elettivamente domiciliata in Foggia, via Lustro n. 29 presso lo studio CP_1
dell'Avv. Andrea Ruocco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così
provvede: Revoca il decreto ingiuntivo n. 3717/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data
24.9.2023;
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opponente che liquida, ex Dm n. 55/2024 in complessivi euro 2.900,00 oltre rimborso forfettario
15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo il disposto del novellato art. 132 c.p.c.
Questo Tribunale non può che prendere atto che nei rispettivi atti introduttivi e nelle successive note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.2.2025 i procuratori delle parti hanno espressamente richiesto la cessazione della materia del contendere essendo la documentazione richiesta in monitorio inviata tempestivamente dall'opponente in data 21.9.2022 (come riconosciuto dall'opposta già in comparsa di costituzione).
Tali dichiarazioni, anche se avvenute solo in costanza di opposizione, comportano la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. N. 5336/1997) ed impongono di disporre la revoca del decreto, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. Pertanto, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento/consegna formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto” (cfr. Cass. N. 6514/2007 e N. 2217/2007). Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'opponente e l'opposta hanno inteso porre fine alla controversia tra loro insorta.
Quanto alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico dell'opposta, non risultando dimostrato che la casella Pec di destinazione (dell'opposta) abbia subito un malfunzionamento e non potendosi condividere quanto argomentato dall'opposta sul mancato riscontro da parte della società opponente della richiesta, risultando invece la causa riconducibile unicamente a scelta dell'opposta che – nonostante la ricezione della documentazione richiesta – ha introdotto il procedimento monitorio.
Tanto premesso l'opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opponente, liquidate ex Dm 55/2014, come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Così deciso in Palermo 11.2.2025
Il Got
TE TO