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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/10/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22.10.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 14/2018 vertente
TRA
(p. iva ) in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Olbia, viale Aldo Moro n. 367, presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia (C.F.
), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesca Piga (C.F. C.F._2
), C.F._3
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia, via CP_1 C.F._4
Apulia n. 3, presso lo studio degli avvocati Valeria Virdis (c.f. - pec C.F._5
e Matteo Faedda (c.f. - pec Email_1 C.F._6
del foro di Tempio Pausania, che la rappresentano e difendono, Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
172/2017 emesso dall'intestato Tribunale il 25.11.2017, ha convenuto Parte_1 in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare - sospendere CP_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2017; - accertare e dichiarare la nullità del D.I. in quanto non è specificata la concreta individuazione dei due contratti di lavoro e dei suoi differenti elementi formali;
- accertare e dichiarare la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948,
n. 5 c.c., della voce “ al 31.12.2009 euro 2.112,30”; nel merito - revocare il decreto Pt_3 ingiuntivo n. 172/2017 del Tribunale di Tempio Pausania, rigettando l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare il diritto di credito della società nei confronti della di €. Parte_1 CP_1
13.170,00, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e, per
l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della predetta somma;
- accertare e dichiarare la concorrenza sleale di nei confronti della società e, CP_1 Pt_1 Parte_1 per l'effetto, inibire la stessa alla continuazione, dando altresì gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
- accertare e dichiarare il diritto della società
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti dalla stessa e, per l'effetto, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata ovvero nella misura CP_1
ritenuta di giustizia, anche mediante valutazione equitativa del danno;
in via subordinata - accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei rispettivi diritti di credito tra la società
e ; in ogni caso - con vittoria di spese e competenze di Parte_1 CP_1
causa.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Che per la retribuzione mensile e le indennità a essa collegate (liquidazione del TFR;
l'indennità di buonuscita;
indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), la legge prevede una prescrizione di cinque anni, che inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- Che il pregresso rapporto di lavoro fra ed è CP_1 Parte_1
cessato in data 03.12.2009 e la stessa non ha mai formulato alcuna richiesta di pagamento, tale per cui l'asserito diritto di credito si è estinto per prescrizione;
- che , in costanza di rapporto, ha ricevuto beni e prestazioni a titolo di CP_1 retribuzioni e anticipo del T.F.R. per un importo pari a € 19.055,18, ossia un valore ben superiore alla somma richiesta nello stesso ricorso monitorio. In particolare, si rileva
2 come abbia acquistato dalla società senza CP_1 Parte_1
versarne il corrispettivo, numerosi complementi di arredo per la propria abitazione;
- che ci sono degli errori nei conteggi di parte opposta per cui il totale lordo che avrebbe potuto richiedere quest'ultima è pari a € 11.735,18 e non a € 15.507,31;
- che l'opposta ha trattenuto somme per vendite effettuate dalla opponente pari a euro
5.550,00;
- che il telefono aziendale è stato restituito con un danno pari a euro 300,00;
- che, pertanto, la CC deve alla società opponente una somma pari a euro 13.170,00;
- che la CC, successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro, ha modificato l'intestazione della pagina Facebook aziendale da in “Casa mia Parte_1
Arredamenti”, e ciò in concomitanza con la costituzione della società Casa Mia S.r.l.s., di cui la stessa è socia, unitamente ad altri due ex dipendenti dell'odierna opponente,
e Persona_1 Persona_2
- che la ha sviato la clientela della società avvalendosi CP_1 Parte_1
dei contatti e conoscenze acquisite in costanza di rapporto.
Costituitasi, ha rinunciato al credito per TFR del 2009 pari a euro CP_1
2.112,30, eccependolo comunque in compensazione ai sensi dell'art. 1242 c.c. con l'asserito credito di controparte pari a euro 13.170,00. Ha proseguito contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ha così concluso: “- in via principale, accertare e dichiarare la rinuncia da parte dell'esponente della parte di domanda relativa al pagamento del TFR maturato alla data del
3.12.2009, pari a euro 2.112,90; - rigettare l'opposizione di controparte con domanda riconvenzionale, e condannare la società a pagare in favore della signora Parte_1
i crediti portati dalle buste in atti (13^ 2015 e 2016, gennaio, febbraio, marzo e CP_1 aprile 2017) per complessivi euro 12.560,39, oltre l'indennità di mancato preavviso per euro
824,90, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, dichiarare parzialmente compensato il credito che verrà riconosciuto in favore dell'opponente con il credito per TFR maturato dalla lavoratrice alla data del 3.12.2009, pari a euro 2.112,90; - con vittoria delle spese della presente fase di giudizio, da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 cpc.”
In particolare, parte opposta ha dedotto che i mobili indicati dalla opponente non sono stati acquistati da lei, bensì dal padre, il quale non li avrebbe pagati poiché Persona_3
in tal modo si sarebbero regolati precedenti rapporti economici esistenti tra quest'ultimo e sua
3 sorella, amministratore unico e legale rappresentante della società Parte_2
odierna opponente.
All'udienza del 17.2.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di tre testi di parte opponente e di due testi di parte opposta.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Principio generale dell'ordinamento è quello secondo cui sul creditore incombe l'onere di provare il titolo da cui deriva il credito e l'esecuzione della prestazione. La prova del titolo, tra l'altro, consente l'individuazione del soggetto debitore.
Ciò premesso, nel caso in esame va evidenziato che parte opponente non ha provato documentalmente il titolo da cui deriverebbe l'asserito credito. Infatti, la fattura emessa da quest'ultima nel novembre del 2017 non ha una valenza probatoria idonea a fondare la pretesa, trattandosi di un atto di formazione unilaterale proveniente dal creditore. Inoltre, la fattura ora richiamata è stata emessa molti anni dopo la vendita. Infatti, dalle dichiarazioni rese da TE
, il teste ritenuto maggiormente attendibile poiché pienamente indifferente rispetto ad
[...]
entrambe le parti in causa, è emerso che la consegna dei beni per cui è causa, alla quale il teste ha partecipato personalmente, è avvenuta negli anni 2011 e 2012, rendendo quantomeno anomalo il fatto dell'emissione successiva di 5/6 anni della fattura.
Irrilevanti, poi, le dichiarazioni dei testi di parte opponente, innanzitutto in virtù della norma di cui all'art 2721 c.c., che sancisce che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa. Inoltre, tutti i testi della opponente hanno confermato l'acquisto dei beni mobili da parte opposta sulla base del fatto che essi sono stati usati per arredare l'appartamento di sua proprietà. È evidente che il suddetto utilizzo nulla prova in relazione a chi sia stato l'effettivo acquirente, risultando assolutamente ammissibile che l'acquisto sia stato fatto da un altro soggetto (il padre della e che poi quei beni siano stati usati per arredare l'immobile CP_1
della opposta.
Per quanto detto, dunque, si ritiene che non abbia assolto l'onere Parte_1
probatorio su di essa incombente ai fini della prova della fondatezza del credito vantato, con la conseguenza che non può esserle riconosciuto.
Per ciò che concerne la domanda finalizzata all'accertamento dell'indebita appropriazione di denari da parte della opposta per una somma complessiva pari a euro
5.550,00, va rilevata l'assoluta inidoneità dei documenti n. 8 e 10 allegati da parte opponente al fine di provare la circostanza dedotta. Trattasi, infatti, di documenti in cui vi sono degli
4 appunti scritti a mano che nessuna certezza assicurano relativamente alla fondatezza di quanto asserito da parte opponente, con la conseguenza che la domanda di restituzione va respinta.
Priva di pregio, in quanto assolutamente generica, è anche la doglianza avanzata dalla opponente e avente ad oggetto il danno derivante dall'uso dello smart phone. Infatti, non è stato specificato nulla in merito al danno prodotto e non è stato allegato alcun documento volto a provare l'esistenza del danno asseritamente riscontrato. Conseguentemente, la domanda va respinta.
Passando alla doglianza di parte opponente avente ad oggetto l'adozione da parte della di condotte integranti la fattispecie della concorrenza sleale, deve innanzitutto CP_1
evidenziarsi che in assenza di un patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c., trova applicazione la norma di cui all'art. 2598 c.c. la quale prescrive che “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti
e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.”
In caso di responsabilità da concorrenza sleale, non mutano i presupposti che devono essere provati dal danneggiato ai fini della risarcibilità del danno lamentato, con la conseguenza che, oltre alla prova della concretizzazione di condotte sleali, deve provarsi il cosiddetto danno conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo ammissibile un danno in re ipsa nemmeno nei casi di concorrenza sleale.
Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dalla prova della effettiva realizzazione di condotte riconducibili almeno a una delle ipotesi di cui al suddetto art. 2598 c.c., va rilevato che non è stata fornita la prova del danno conseguenza, ovverosia del danno economico causalmente connesso alle asserite condotte di concorrenza sleale tenute da controparte. Infatti, che la notevole riduzione di fatturato non dipenda dall'attività della trova conferma sia CP_1 nel bilancio del 2016, quando quest'ultima ancora lavorava per la società opposta, in cui è stato registrato un decremento del valore dei ricavi pari a circa euro 140.000,00 (da 562.000,00 nel
2015 a 423.000,00 nel 2016), sia nella lettera di licenziamento che la ha Parte_1
recapitato a dipendente della società, il 24.3.2017 (pochi giorni dopo le Persona_3
dimissioni della opposta), in cui si legge testualmente: “Con la presente per comunicarLe che
5 per motivi organizzativi dovuti alla carenza di commesse e crisi, che investe il settore legno e arredo da diversi anni, la società cesserà l'attività dal 30/04/2017, pertanto costretti a licenziarLa per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66.” In base a tali documenti appare evidente come la crisi della società opponente fosse già ampiamente in atto prima delle dimissioni della opposta, con la conseguenza che nessuna responsabilità può esserle addebitata.
La non riconducibilità del decremento dei ricavi della all'attività della Parte_1
comporta il rigetto della domanda di risarcimento, non essendo stato provato il danno CP_1
conseguenza derivante dalle condotte asseritamente anticoncorrenziali tenute da controparte.
Relativamente alla prova del credito vantato da parte opposta, va rilevato come parte opponente nulla abbia eccepito in merito alla autenticità e correttezza di quanto riportato nelle buste paga prodotte dalla con la conseguenza che tali documenti devono ritenersi CP_1
sufficienti a fondare la pretesa economica avanzata, la quale dovrà essere diminuita della somma di TFR rinunciata dalla stessa opposta. Del resto, l'unica contestazione concerne la retribuzione del mese di marzo 2017. Essa è generica, senza alcuna specificazione del motivo da cui è dipeso il lamentato errore nella quantificazione della retribuzione, con la conseguenza che non consente alcun vaglio effettivo circa la sua fondatezza e pertanto va respinta.
Infine, per ciò che concerne l'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 824,90, si ritiene che essa sia dovuta alla lavoratrice. Giurisprudenza consolidata, infatti, afferma che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso. Nel caso in disamina, alla CC, dimessasi nel marzo del 2017, non erano state pagate la 13^ degli anni 2015 e 2016 e le buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2017. Tale inadempimento integra una giusta causa che dà diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, con la conseguenza che la somma di euro 824,90 non dovrà essere decurtata dalla quella di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto già ricompresa in essa.
Per tutte le ragioni sin qui esplicitate l'opposizione va accolta solo relativamente all'eccezione di prescrizione del TFR pari a euro 2.112,30 maturato dalla lavoratrice alla cessazione del primo rapporto di lavoro in data 3.12.2009, con la conseguenza che parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 13.385,29.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
172/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 25.11.2017;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
13.385,29, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per esborsi e competenze (euro 700,00 per la fase monitoria + euro 4.300,00 per il giudizio di opposizione), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Valeria Virdis e
Matteo Faedda dichiaratisi antistatari.
Tempio Pausania, 29/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22.10.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 14/2018 vertente
TRA
(p. iva ) in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Olbia, viale Aldo Moro n. 367, presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia (C.F.
), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesca Piga (C.F. C.F._2
), C.F._3
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Olbia, via CP_1 C.F._4
Apulia n. 3, presso lo studio degli avvocati Valeria Virdis (c.f. - pec C.F._5
e Matteo Faedda (c.f. - pec Email_1 C.F._6
del foro di Tempio Pausania, che la rappresentano e difendono, Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
172/2017 emesso dall'intestato Tribunale il 25.11.2017, ha convenuto Parte_1 in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare - sospendere CP_1
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2017; - accertare e dichiarare la nullità del D.I. in quanto non è specificata la concreta individuazione dei due contratti di lavoro e dei suoi differenti elementi formali;
- accertare e dichiarare la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948,
n. 5 c.c., della voce “ al 31.12.2009 euro 2.112,30”; nel merito - revocare il decreto Pt_3 ingiuntivo n. 172/2017 del Tribunale di Tempio Pausania, rigettando l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare il diritto di credito della società nei confronti della di €. Parte_1 CP_1
13.170,00, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e, per
l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della predetta somma;
- accertare e dichiarare la concorrenza sleale di nei confronti della società e, CP_1 Pt_1 Parte_1 per l'effetto, inibire la stessa alla continuazione, dando altresì gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti;
- accertare e dichiarare il diritto della società
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti dalla stessa e, per l'effetto, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata ovvero nella misura CP_1
ritenuta di giustizia, anche mediante valutazione equitativa del danno;
in via subordinata - accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione dei rispettivi diritti di credito tra la società
e ; in ogni caso - con vittoria di spese e competenze di Parte_1 CP_1
causa.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Che per la retribuzione mensile e le indennità a essa collegate (liquidazione del TFR;
l'indennità di buonuscita;
indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), la legge prevede una prescrizione di cinque anni, che inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- Che il pregresso rapporto di lavoro fra ed è CP_1 Parte_1
cessato in data 03.12.2009 e la stessa non ha mai formulato alcuna richiesta di pagamento, tale per cui l'asserito diritto di credito si è estinto per prescrizione;
- che , in costanza di rapporto, ha ricevuto beni e prestazioni a titolo di CP_1 retribuzioni e anticipo del T.F.R. per un importo pari a € 19.055,18, ossia un valore ben superiore alla somma richiesta nello stesso ricorso monitorio. In particolare, si rileva
2 come abbia acquistato dalla società senza CP_1 Parte_1
versarne il corrispettivo, numerosi complementi di arredo per la propria abitazione;
- che ci sono degli errori nei conteggi di parte opposta per cui il totale lordo che avrebbe potuto richiedere quest'ultima è pari a € 11.735,18 e non a € 15.507,31;
- che l'opposta ha trattenuto somme per vendite effettuate dalla opponente pari a euro
5.550,00;
- che il telefono aziendale è stato restituito con un danno pari a euro 300,00;
- che, pertanto, la CC deve alla società opponente una somma pari a euro 13.170,00;
- che la CC, successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro, ha modificato l'intestazione della pagina Facebook aziendale da in “Casa mia Parte_1
Arredamenti”, e ciò in concomitanza con la costituzione della società Casa Mia S.r.l.s., di cui la stessa è socia, unitamente ad altri due ex dipendenti dell'odierna opponente,
e Persona_1 Persona_2
- che la ha sviato la clientela della società avvalendosi CP_1 Parte_1
dei contatti e conoscenze acquisite in costanza di rapporto.
Costituitasi, ha rinunciato al credito per TFR del 2009 pari a euro CP_1
2.112,30, eccependolo comunque in compensazione ai sensi dell'art. 1242 c.c. con l'asserito credito di controparte pari a euro 13.170,00. Ha proseguito contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ha così concluso: “- in via principale, accertare e dichiarare la rinuncia da parte dell'esponente della parte di domanda relativa al pagamento del TFR maturato alla data del
3.12.2009, pari a euro 2.112,90; - rigettare l'opposizione di controparte con domanda riconvenzionale, e condannare la società a pagare in favore della signora Parte_1
i crediti portati dalle buste in atti (13^ 2015 e 2016, gennaio, febbraio, marzo e CP_1 aprile 2017) per complessivi euro 12.560,39, oltre l'indennità di mancato preavviso per euro
824,90, il tutto oltre rivalutazione e interessi di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, dichiarare parzialmente compensato il credito che verrà riconosciuto in favore dell'opponente con il credito per TFR maturato dalla lavoratrice alla data del 3.12.2009, pari a euro 2.112,90; - con vittoria delle spese della presente fase di giudizio, da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 cpc.”
In particolare, parte opposta ha dedotto che i mobili indicati dalla opponente non sono stati acquistati da lei, bensì dal padre, il quale non li avrebbe pagati poiché Persona_3
in tal modo si sarebbero regolati precedenti rapporti economici esistenti tra quest'ultimo e sua
3 sorella, amministratore unico e legale rappresentante della società Parte_2
odierna opponente.
All'udienza del 17.2.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di tre testi di parte opponente e di due testi di parte opposta.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Principio generale dell'ordinamento è quello secondo cui sul creditore incombe l'onere di provare il titolo da cui deriva il credito e l'esecuzione della prestazione. La prova del titolo, tra l'altro, consente l'individuazione del soggetto debitore.
Ciò premesso, nel caso in esame va evidenziato che parte opponente non ha provato documentalmente il titolo da cui deriverebbe l'asserito credito. Infatti, la fattura emessa da quest'ultima nel novembre del 2017 non ha una valenza probatoria idonea a fondare la pretesa, trattandosi di un atto di formazione unilaterale proveniente dal creditore. Inoltre, la fattura ora richiamata è stata emessa molti anni dopo la vendita. Infatti, dalle dichiarazioni rese da TE
, il teste ritenuto maggiormente attendibile poiché pienamente indifferente rispetto ad
[...]
entrambe le parti in causa, è emerso che la consegna dei beni per cui è causa, alla quale il teste ha partecipato personalmente, è avvenuta negli anni 2011 e 2012, rendendo quantomeno anomalo il fatto dell'emissione successiva di 5/6 anni della fattura.
Irrilevanti, poi, le dichiarazioni dei testi di parte opponente, innanzitutto in virtù della norma di cui all'art 2721 c.c., che sancisce che la prova per testimoni dei contratti non è ammessa. Inoltre, tutti i testi della opponente hanno confermato l'acquisto dei beni mobili da parte opposta sulla base del fatto che essi sono stati usati per arredare l'appartamento di sua proprietà. È evidente che il suddetto utilizzo nulla prova in relazione a chi sia stato l'effettivo acquirente, risultando assolutamente ammissibile che l'acquisto sia stato fatto da un altro soggetto (il padre della e che poi quei beni siano stati usati per arredare l'immobile CP_1
della opposta.
Per quanto detto, dunque, si ritiene che non abbia assolto l'onere Parte_1
probatorio su di essa incombente ai fini della prova della fondatezza del credito vantato, con la conseguenza che non può esserle riconosciuto.
Per ciò che concerne la domanda finalizzata all'accertamento dell'indebita appropriazione di denari da parte della opposta per una somma complessiva pari a euro
5.550,00, va rilevata l'assoluta inidoneità dei documenti n. 8 e 10 allegati da parte opponente al fine di provare la circostanza dedotta. Trattasi, infatti, di documenti in cui vi sono degli
4 appunti scritti a mano che nessuna certezza assicurano relativamente alla fondatezza di quanto asserito da parte opponente, con la conseguenza che la domanda di restituzione va respinta.
Priva di pregio, in quanto assolutamente generica, è anche la doglianza avanzata dalla opponente e avente ad oggetto il danno derivante dall'uso dello smart phone. Infatti, non è stato specificato nulla in merito al danno prodotto e non è stato allegato alcun documento volto a provare l'esistenza del danno asseritamente riscontrato. Conseguentemente, la domanda va respinta.
Passando alla doglianza di parte opponente avente ad oggetto l'adozione da parte della di condotte integranti la fattispecie della concorrenza sleale, deve innanzitutto CP_1
evidenziarsi che in assenza di un patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c., trova applicazione la norma di cui all'art. 2598 c.c. la quale prescrive che “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti
e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.”
In caso di responsabilità da concorrenza sleale, non mutano i presupposti che devono essere provati dal danneggiato ai fini della risarcibilità del danno lamentato, con la conseguenza che, oltre alla prova della concretizzazione di condotte sleali, deve provarsi il cosiddetto danno conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale, non essendo ammissibile un danno in re ipsa nemmeno nei casi di concorrenza sleale.
Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dalla prova della effettiva realizzazione di condotte riconducibili almeno a una delle ipotesi di cui al suddetto art. 2598 c.c., va rilevato che non è stata fornita la prova del danno conseguenza, ovverosia del danno economico causalmente connesso alle asserite condotte di concorrenza sleale tenute da controparte. Infatti, che la notevole riduzione di fatturato non dipenda dall'attività della trova conferma sia CP_1 nel bilancio del 2016, quando quest'ultima ancora lavorava per la società opposta, in cui è stato registrato un decremento del valore dei ricavi pari a circa euro 140.000,00 (da 562.000,00 nel
2015 a 423.000,00 nel 2016), sia nella lettera di licenziamento che la ha Parte_1
recapitato a dipendente della società, il 24.3.2017 (pochi giorni dopo le Persona_3
dimissioni della opposta), in cui si legge testualmente: “Con la presente per comunicarLe che
5 per motivi organizzativi dovuti alla carenza di commesse e crisi, che investe il settore legno e arredo da diversi anni, la società cesserà l'attività dal 30/04/2017, pertanto costretti a licenziarLa per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66.” In base a tali documenti appare evidente come la crisi della società opponente fosse già ampiamente in atto prima delle dimissioni della opposta, con la conseguenza che nessuna responsabilità può esserle addebitata.
La non riconducibilità del decremento dei ricavi della all'attività della Parte_1
comporta il rigetto della domanda di risarcimento, non essendo stato provato il danno CP_1
conseguenza derivante dalle condotte asseritamente anticoncorrenziali tenute da controparte.
Relativamente alla prova del credito vantato da parte opposta, va rilevato come parte opponente nulla abbia eccepito in merito alla autenticità e correttezza di quanto riportato nelle buste paga prodotte dalla con la conseguenza che tali documenti devono ritenersi CP_1
sufficienti a fondare la pretesa economica avanzata, la quale dovrà essere diminuita della somma di TFR rinunciata dalla stessa opposta. Del resto, l'unica contestazione concerne la retribuzione del mese di marzo 2017. Essa è generica, senza alcuna specificazione del motivo da cui è dipeso il lamentato errore nella quantificazione della retribuzione, con la conseguenza che non consente alcun vaglio effettivo circa la sua fondatezza e pertanto va respinta.
Infine, per ciò che concerne l'indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 824,90, si ritiene che essa sia dovuta alla lavoratrice. Giurisprudenza consolidata, infatti, afferma che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso. Nel caso in disamina, alla CC, dimessasi nel marzo del 2017, non erano state pagate la 13^ degli anni 2015 e 2016 e le buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2017. Tale inadempimento integra una giusta causa che dà diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, con la conseguenza che la somma di euro 824,90 non dovrà essere decurtata dalla quella di cui al decreto ingiuntivo opposto, in quanto già ricompresa in essa.
Per tutte le ragioni sin qui esplicitate l'opposizione va accolta solo relativamente all'eccezione di prescrizione del TFR pari a euro 2.112,30 maturato dalla lavoratrice alla cessazione del primo rapporto di lavoro in data 3.12.2009, con la conseguenza che parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 13.385,29.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
172/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 25.11.2017;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
13.385,29, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per esborsi e competenze (euro 700,00 per la fase monitoria + euro 4.300,00 per il giudizio di opposizione), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Valeria Virdis e
Matteo Faedda dichiaratisi antistatari.
Tempio Pausania, 29/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
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