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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 348/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
GE OL e dall'avv. Carola Pipitone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare che il ricorrente presenti un'invalidità tale da essere riconosciuto bisognevole della pensione di invalidità civile, dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che il Giudice riterrà giusta ed opportuna, con condanna dell' al pagamento, a favore dell'istante, del relativo beneficio economico dalla data della CP_1 domanda o dalla diversa data individuata, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.
PER L' : dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.01.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico- legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo sottovalutato le singole infermità obbiettivate – specie quella a carico dell'apparato osteoarticolare – cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari e maggiori percentuali invalidanti.
2.1. In considerazione delle censure di parte nonché della documentazione sanitaria sopravvenuta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era Persona_1 pervenuto il c.t.u. della fase di ATP, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “carcinoma mammario destro (2011), trattato con chemioterapia neoadiuvante, mastectomia radicale e linfadenectomia ascellare. Successiva applicazione di protesi mammaria rimossa per complicanze;
esiti di linfedema dell'arto superiore destro;
malattia artrosica con impegno rachideo e delle articolazioni portanti;
ipertensione arteriosa;
gozzo multinodulare;
insufficienza venosa cronica arti inferiori”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha osservato: “Analisi delle Patologie,
Impatto Funzionale e Computo dell'Invalidità
1) Carcinoma Mammario ed Esiti di Mastectomia
Nel 2011 diagnosi di carcinoma mammario a destra, per cui è stata sottoposta a chemioterapia neo-adiuvante seguita da mastectomia radicale e da cicli di radioterapia. Si è provveduto ad applicare una protesi mammaria, che, successivamente, è stata asportata per complicanze non documentate. A distanza di circa 14 anni dalla diagnosi, non sono presenti segni di recidiva, configurando un quadro di remissione clinica stabilizzata.
Dal punto di vista valutativo, si possono considerare:
• Esiti di mastectomia (Codice 8006, 34% invalidità fissa).
• Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale (Codice 9322, 11% invalidità fissa).
• Con applicazione della formula a scalare, ne deriva un grado di invalidità complessivo del
41% (34 + 11).
2) Linfedema dell'arto superiore destro
L'edema cronico (cosiddetto “grosso braccio dopo mastectomia”) è causato dal fatto che, con l'asportazione dei linfonodi ascellari, la linfa dell'arto superiore e della mammella non viene drenata in modo efficiente. Nel caso in esame, gli esiti della linfangite all'arto superiore destro si compendiano nel lieve gonfiore dell'arto rispetto al controlaterale, e, funzionalmente, nella limitazione di lieve entità delle escursioni della spalla destra.
Poiché tale menomazione non è espressamente tabellata, si ricorre al metodo analogico indiretto, identificando all'interno del medesimo arto, apparato, o sistema organo-funzionale, una condizione di pari gravità.
In questo caso, la riduzione funzionale dell'arto e il danno estetico correlato possono essere assimilati al:
• Codice 7215 ("Anchilosi o rigidità della spalla superiore al 70%"), percentuale d'invalidità
25%.
3) Malattia Artrosica e Crollo Vertebrale di D11 L'artrosi interessa vari distretti, manifestandosi con sintomatologia dolorosa e deficit funzionali di medio grado che riguardano il rachide dorso-lombare, le anche e le ginocchia. La radiografia della colonna vertebrale e bacino, agli atti, evidenzia:
• Dismorfismo del soma vertebrale di D11, compatibile con pregresso crollo vertebrale.
• Anterolistesi di L5 su S1, retrolistesi di D12 su L1.
• Asimmetria del bacino con lieve caduta del sinistro di 7 mm rispetto al controlaterale.
La colonna vertebrale, compromessa da questi fattori, perde il suo equilibrio, generando instabilità posturale e insicurezza motoria, con necessità di busto ortopedico.
La limitazione funzionale nel tratto dorso-lombare si configura come moderata, e, con metodo analogico indiretto, può essere assimilata a:
• Codice 7010 ("Anchilosi del rachide lombare"), con percentuale variabile tra 31% e 40%.
• Per il caso in esame si ritiene congruo attribuire il 35% d'invalidità.
4) Ipertensione arteriosa
Nella tabella ministeriale non vi sono riferimenti all'ipertensione arteriosa. Nel caso in esame, si tratta di una situazione che necessita di blanda terapia continua, essendo controllata unicamente dalla somministrazione di 2 mg/die di Doxazosina, farmaco alfa-bloccante, in assenza di evidente o documentato danno d'organo.
Poiché la tabella ministeriale non prevede una voce specifica, si ricorre al metodo analogico, associandola al:
• Codice 6445 ("Coronaropatia lieve"), tabellata 11%-20%.
• Per il caso in esame si ritiene congruo attribuire il 15%.
Si segnala una divergenza rispetto alla consulenza specialistica dell' del CP_2
20/12/2022 agli atti, dove si descrive "Cardiopatia ipertensiva in seconda classe NYHA", patologia che prevede un'invalidità compresa tra 41%-50% (Codice 6442). Tuttavia, non vi sono dati clinici oggettivi a sostegno di un quadro di danno d'organo cardiaco quale conseguenza dell'ipertensione arteriosa, né rilevazioni strumentali che possano confermare tale diagnosi. Inoltre, nella stessa certificazione è descritta la presenza di un soffio mitralico da rigurgito che non ho avuto modo di rilevare nel corso dell'esame obiettivo da me effettuato.
5) Gozzo multinodulare
La sig.ra ha riferito di assumere Levo-Tiroxina per non meglio specificati problemi Parte_1 alla tiroide. L'unico riferimento a tale patologia è contenuto nel certificato del dr. Per_2 agli atti, dove, peraltro, non è identificabile la causa dell'alterazione della normale
[...] morfologia della ghiandola, l'eventuale presenza di disfunzione ormonale e/o di effetti compressivi sulle strutture anatomiche adiacenti.
Si tratta, quindi, di una condizione accreditabile di un grado d'invalidità inferiore al 10%, che non può essere considerato utile ai fini della valutazione complessiva, in quanto si tratta di minorazione non concorrente con le altre comprese nelle fasce superiori, secondo quanto previsto dall'art. 5, D.L. N. 509 del 1988 1.
5) Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori Si caratterizza, nel caso in esame, dal rilievo obiettivo di modesti reticoli venosi superficiali e teleangectasie agli arti inferiori. Poiché non esiste alcuna voce specifica nella tabella ministeriale, si adotta il metodo analogico indiretto, identificando la condizione con:
• Codice 7211 ("Anchilosi metatarsica"), percentuale fissa del 12%.
Valutazione Finale dell'Invalidità Civile
Applicando la formula di Balthazard, trattandosi di infermità/menomazioni coesistenti, si perviene ad un grado d'invalidità pari al 78%, settantotto % (41 + 25 + 35 + 15 + 12). In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si fosse già concretizzato, così come è stato descritto e valutato, fin dalla data della domanda amministrativa.
Non sussistono le condizioni medico-legali che permettono di accreditare la totale e permanente inabilità lavorativa (art. 12, L. 118/71; art. 8, L. 509/88).”.
3.1. Parte ricorrente sollevava osservazioni alla bozza peritale, lamentando, in particolare, che il consulente avesse erroneamente sottovalutato alcune delle infermità sofferte.
Il c.t.u., in replica ai rilievi di parte, ha confermato le proprie conclusioni, argomentando come segue: “1. Contestazione relativa alla valutazione della neoplasia mammaria
Il Dirigente Medico ritiene che l'assenza di malattia residua mammaria e linfonodale, a CP_1 oltre dieci anni dal trattamento, configuri una condizione di guarigione completa, incompatibile con l'applicazione del codice 9322 della tabella ministeriale (“Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”, invalidità fissa 11%). Tale affermazione non può ritenersi condivisibile, poiché trascura completamente il decorso clinico della malattia, caratterizzato da trattamenti chemioterapici, radioterapici e chirurgici, con esiti permanenti sia sul piano fisico sia su quello psichico. Si ricorda che, in oncologia, i termini “remissione” e
“guarigione” non sono sinonimi: la remissione, anche se completa, non garantisce l'assenza definitiva della malattia. In presenza di una neoplasia maligna, anche in fase di remissione completa, è corretta l'applicazione del codice 9322, come previsto dalla tabella allegata al D.M.
05/02/1992.
2. Contestazione relativa alla valutazione del linfedema dell'arto superiore destro
Il Dr. contesta l'attribuzione del 25% di invalidità in relazione al linfedema CP_3 dell'arto superiore destro, ritenendo non giustificata l'assimilazione alla voce relativa all'anchilosi di spalla (codice 7215).
Al riguardo si precisa quanto segue: la tabella ministeriale non contempla una voce specifica per il linfedema dell'arto superiore. Di conseguenza, si è fatto ricorso al criterio analogico indiretto, individuando una condizione di pari gravità funzionale riferita al medesimo distretto anatomico.
La voce 7215 (“Anchilosi o rigidità della spalla superiore al 70%”) è stata selezionata per rappresentare adeguatamente la compromissione funzionale e il danno estetico correlato. Tale operato risulta conforme a quanto previsto dal D.M. 05/02/1992, che consente l'applicazione di voci analoghe in assenza di una classificazione specifica. L'analogia, in ambito medico-legale, non deve essere interpretata in senso strettamente clinico, ma in termini di impatto funzionale sulla capacità lavorativa e sulla qualità della vita. Pertanto, la valutazione effettuata appare metodologicamente corretta e non suscettibile di modifica.
3. Contestazione relativa alla valutazione dell'ipertensione arteriosa
Il Dirigente Medico ritiene che sia stata impropriamente considerata una CP_1
“coronaropatia”, valutazione che definisce infondata in assenza di elementi oggettivi.
Si precisa che, nella relazione peritale, è stata espressamente indicata l'assenza di voce tabellare specifica per l'ipertensione arteriosa, motivo per cui è stato applicato, in via analogica, il codice 6445 (“Coronaropatia lieve”), attribuendo una percentuale del 15%, entro il range previsto
(11–20%).
Il riferimento del Dr. alla classificazione ICD-9-CM (codice 401) non risulta CP_3 pertinente. Tale sistema classificativo, destinato alla codifica delle diagnosi per finalità epidemiologiche e amministrative (es. SDO), non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione medico-legale dell'invalidità civile, la quale si basa esclusivamente sulla tabella allegata al D.M.
05/02/1992.
4. Contestazione relativa alla valutazione dell'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori
Il Dr. ritiene non appropriato l'accostamento funzionale tra l'insufficienza venosa CP_3 cronica e l'anchilosi del piede, proponendo in alternativa la codifica ICD-9-CM 454 (“Varici asintomatiche senza complicazioni”), che corrisponderebbe a una valutazione fissa del 10%.
Anche in questo caso si evidenzia l'incongruenza del riferimento nosografico ICD-9- CM rispetto alla normativa medico-legale vigente.
La valutazione per analogia è stata effettuata in base alla gravità della sintomatologia e alla compromissione funzionale riscontrata, e rientra pienamente nel margine di discrezionalità tecnica riconosciuto al consulente ai sensi della tabella ministeriale.
5. Contestazione relativa alla valutazione finale dell'invalidità
Il Dirigente Medico conclude affermando che: “La percentuale d'invalidità complessiva raggiunge il 67%, valore non sufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità.”
Tuttavia, non viene esplicitato il criterio attraverso cui si perviene a tale percentuale. Seguendo il ragionamento esposto nelle osservazioni, e detraendo le seguenti voci:
• 11% (cod. 9322)
• 25% (cod. 7215)
• 15% (cod. 6445)
• 12% (cod. 7211) rimarrebbero solo:
• 35% (cod. 7010 – artrosi)
• 34% (cod. 8006 – mastectomia)
L'applicazione del calcolo riduzionistico su tali valori produce un'invalidità complessiva pari al
57%, non al 67% come indicato dal Dr. . Ne deriva un'incongruenza tra le premesse CP_3
e la conclusione formulata”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambe le fasi di giudizio, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 348/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
GE OL e dall'avv. Carola Pipitone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare che il ricorrente presenti un'invalidità tale da essere riconosciuto bisognevole della pensione di invalidità civile, dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che il Giudice riterrà giusta ed opportuna, con condanna dell' al pagamento, a favore dell'istante, del relativo beneficio economico dalla data della CP_1 domanda o dalla diversa data individuata, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.
PER L' : dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.01.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati, anche a mezzo di note medico- legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo sottovalutato le singole infermità obbiettivate – specie quella a carico dell'apparato osteoarticolare – cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari e maggiori percentuali invalidanti.
2.1. In considerazione delle censure di parte nonché della documentazione sanitaria sopravvenuta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era Persona_1 pervenuto il c.t.u. della fase di ATP, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “carcinoma mammario destro (2011), trattato con chemioterapia neoadiuvante, mastectomia radicale e linfadenectomia ascellare. Successiva applicazione di protesi mammaria rimossa per complicanze;
esiti di linfedema dell'arto superiore destro;
malattia artrosica con impegno rachideo e delle articolazioni portanti;
ipertensione arteriosa;
gozzo multinodulare;
insufficienza venosa cronica arti inferiori”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha osservato: “Analisi delle Patologie,
Impatto Funzionale e Computo dell'Invalidità
1) Carcinoma Mammario ed Esiti di Mastectomia
Nel 2011 diagnosi di carcinoma mammario a destra, per cui è stata sottoposta a chemioterapia neo-adiuvante seguita da mastectomia radicale e da cicli di radioterapia. Si è provveduto ad applicare una protesi mammaria, che, successivamente, è stata asportata per complicanze non documentate. A distanza di circa 14 anni dalla diagnosi, non sono presenti segni di recidiva, configurando un quadro di remissione clinica stabilizzata.
Dal punto di vista valutativo, si possono considerare:
• Esiti di mastectomia (Codice 8006, 34% invalidità fissa).
• Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale (Codice 9322, 11% invalidità fissa).
• Con applicazione della formula a scalare, ne deriva un grado di invalidità complessivo del
41% (34 + 11).
2) Linfedema dell'arto superiore destro
L'edema cronico (cosiddetto “grosso braccio dopo mastectomia”) è causato dal fatto che, con l'asportazione dei linfonodi ascellari, la linfa dell'arto superiore e della mammella non viene drenata in modo efficiente. Nel caso in esame, gli esiti della linfangite all'arto superiore destro si compendiano nel lieve gonfiore dell'arto rispetto al controlaterale, e, funzionalmente, nella limitazione di lieve entità delle escursioni della spalla destra.
Poiché tale menomazione non è espressamente tabellata, si ricorre al metodo analogico indiretto, identificando all'interno del medesimo arto, apparato, o sistema organo-funzionale, una condizione di pari gravità.
In questo caso, la riduzione funzionale dell'arto e il danno estetico correlato possono essere assimilati al:
• Codice 7215 ("Anchilosi o rigidità della spalla superiore al 70%"), percentuale d'invalidità
25%.
3) Malattia Artrosica e Crollo Vertebrale di D11 L'artrosi interessa vari distretti, manifestandosi con sintomatologia dolorosa e deficit funzionali di medio grado che riguardano il rachide dorso-lombare, le anche e le ginocchia. La radiografia della colonna vertebrale e bacino, agli atti, evidenzia:
• Dismorfismo del soma vertebrale di D11, compatibile con pregresso crollo vertebrale.
• Anterolistesi di L5 su S1, retrolistesi di D12 su L1.
• Asimmetria del bacino con lieve caduta del sinistro di 7 mm rispetto al controlaterale.
La colonna vertebrale, compromessa da questi fattori, perde il suo equilibrio, generando instabilità posturale e insicurezza motoria, con necessità di busto ortopedico.
La limitazione funzionale nel tratto dorso-lombare si configura come moderata, e, con metodo analogico indiretto, può essere assimilata a:
• Codice 7010 ("Anchilosi del rachide lombare"), con percentuale variabile tra 31% e 40%.
• Per il caso in esame si ritiene congruo attribuire il 35% d'invalidità.
4) Ipertensione arteriosa
Nella tabella ministeriale non vi sono riferimenti all'ipertensione arteriosa. Nel caso in esame, si tratta di una situazione che necessita di blanda terapia continua, essendo controllata unicamente dalla somministrazione di 2 mg/die di Doxazosina, farmaco alfa-bloccante, in assenza di evidente o documentato danno d'organo.
Poiché la tabella ministeriale non prevede una voce specifica, si ricorre al metodo analogico, associandola al:
• Codice 6445 ("Coronaropatia lieve"), tabellata 11%-20%.
• Per il caso in esame si ritiene congruo attribuire il 15%.
Si segnala una divergenza rispetto alla consulenza specialistica dell' del CP_2
20/12/2022 agli atti, dove si descrive "Cardiopatia ipertensiva in seconda classe NYHA", patologia che prevede un'invalidità compresa tra 41%-50% (Codice 6442). Tuttavia, non vi sono dati clinici oggettivi a sostegno di un quadro di danno d'organo cardiaco quale conseguenza dell'ipertensione arteriosa, né rilevazioni strumentali che possano confermare tale diagnosi. Inoltre, nella stessa certificazione è descritta la presenza di un soffio mitralico da rigurgito che non ho avuto modo di rilevare nel corso dell'esame obiettivo da me effettuato.
5) Gozzo multinodulare
La sig.ra ha riferito di assumere Levo-Tiroxina per non meglio specificati problemi Parte_1 alla tiroide. L'unico riferimento a tale patologia è contenuto nel certificato del dr. Per_2 agli atti, dove, peraltro, non è identificabile la causa dell'alterazione della normale
[...] morfologia della ghiandola, l'eventuale presenza di disfunzione ormonale e/o di effetti compressivi sulle strutture anatomiche adiacenti.
Si tratta, quindi, di una condizione accreditabile di un grado d'invalidità inferiore al 10%, che non può essere considerato utile ai fini della valutazione complessiva, in quanto si tratta di minorazione non concorrente con le altre comprese nelle fasce superiori, secondo quanto previsto dall'art. 5, D.L. N. 509 del 1988 1.
5) Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori Si caratterizza, nel caso in esame, dal rilievo obiettivo di modesti reticoli venosi superficiali e teleangectasie agli arti inferiori. Poiché non esiste alcuna voce specifica nella tabella ministeriale, si adotta il metodo analogico indiretto, identificando la condizione con:
• Codice 7211 ("Anchilosi metatarsica"), percentuale fissa del 12%.
Valutazione Finale dell'Invalidità Civile
Applicando la formula di Balthazard, trattandosi di infermità/menomazioni coesistenti, si perviene ad un grado d'invalidità pari al 78%, settantotto % (41 + 25 + 35 + 15 + 12). In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si fosse già concretizzato, così come è stato descritto e valutato, fin dalla data della domanda amministrativa.
Non sussistono le condizioni medico-legali che permettono di accreditare la totale e permanente inabilità lavorativa (art. 12, L. 118/71; art. 8, L. 509/88).”.
3.1. Parte ricorrente sollevava osservazioni alla bozza peritale, lamentando, in particolare, che il consulente avesse erroneamente sottovalutato alcune delle infermità sofferte.
Il c.t.u., in replica ai rilievi di parte, ha confermato le proprie conclusioni, argomentando come segue: “1. Contestazione relativa alla valutazione della neoplasia mammaria
Il Dirigente Medico ritiene che l'assenza di malattia residua mammaria e linfonodale, a CP_1 oltre dieci anni dal trattamento, configuri una condizione di guarigione completa, incompatibile con l'applicazione del codice 9322 della tabella ministeriale (“Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”, invalidità fissa 11%). Tale affermazione non può ritenersi condivisibile, poiché trascura completamente il decorso clinico della malattia, caratterizzato da trattamenti chemioterapici, radioterapici e chirurgici, con esiti permanenti sia sul piano fisico sia su quello psichico. Si ricorda che, in oncologia, i termini “remissione” e
“guarigione” non sono sinonimi: la remissione, anche se completa, non garantisce l'assenza definitiva della malattia. In presenza di una neoplasia maligna, anche in fase di remissione completa, è corretta l'applicazione del codice 9322, come previsto dalla tabella allegata al D.M.
05/02/1992.
2. Contestazione relativa alla valutazione del linfedema dell'arto superiore destro
Il Dr. contesta l'attribuzione del 25% di invalidità in relazione al linfedema CP_3 dell'arto superiore destro, ritenendo non giustificata l'assimilazione alla voce relativa all'anchilosi di spalla (codice 7215).
Al riguardo si precisa quanto segue: la tabella ministeriale non contempla una voce specifica per il linfedema dell'arto superiore. Di conseguenza, si è fatto ricorso al criterio analogico indiretto, individuando una condizione di pari gravità funzionale riferita al medesimo distretto anatomico.
La voce 7215 (“Anchilosi o rigidità della spalla superiore al 70%”) è stata selezionata per rappresentare adeguatamente la compromissione funzionale e il danno estetico correlato. Tale operato risulta conforme a quanto previsto dal D.M. 05/02/1992, che consente l'applicazione di voci analoghe in assenza di una classificazione specifica. L'analogia, in ambito medico-legale, non deve essere interpretata in senso strettamente clinico, ma in termini di impatto funzionale sulla capacità lavorativa e sulla qualità della vita. Pertanto, la valutazione effettuata appare metodologicamente corretta e non suscettibile di modifica.
3. Contestazione relativa alla valutazione dell'ipertensione arteriosa
Il Dirigente Medico ritiene che sia stata impropriamente considerata una CP_1
“coronaropatia”, valutazione che definisce infondata in assenza di elementi oggettivi.
Si precisa che, nella relazione peritale, è stata espressamente indicata l'assenza di voce tabellare specifica per l'ipertensione arteriosa, motivo per cui è stato applicato, in via analogica, il codice 6445 (“Coronaropatia lieve”), attribuendo una percentuale del 15%, entro il range previsto
(11–20%).
Il riferimento del Dr. alla classificazione ICD-9-CM (codice 401) non risulta CP_3 pertinente. Tale sistema classificativo, destinato alla codifica delle diagnosi per finalità epidemiologiche e amministrative (es. SDO), non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione medico-legale dell'invalidità civile, la quale si basa esclusivamente sulla tabella allegata al D.M.
05/02/1992.
4. Contestazione relativa alla valutazione dell'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori
Il Dr. ritiene non appropriato l'accostamento funzionale tra l'insufficienza venosa CP_3 cronica e l'anchilosi del piede, proponendo in alternativa la codifica ICD-9-CM 454 (“Varici asintomatiche senza complicazioni”), che corrisponderebbe a una valutazione fissa del 10%.
Anche in questo caso si evidenzia l'incongruenza del riferimento nosografico ICD-9- CM rispetto alla normativa medico-legale vigente.
La valutazione per analogia è stata effettuata in base alla gravità della sintomatologia e alla compromissione funzionale riscontrata, e rientra pienamente nel margine di discrezionalità tecnica riconosciuto al consulente ai sensi della tabella ministeriale.
5. Contestazione relativa alla valutazione finale dell'invalidità
Il Dirigente Medico conclude affermando che: “La percentuale d'invalidità complessiva raggiunge il 67%, valore non sufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità.”
Tuttavia, non viene esplicitato il criterio attraverso cui si perviene a tale percentuale. Seguendo il ragionamento esposto nelle osservazioni, e detraendo le seguenti voci:
• 11% (cod. 9322)
• 25% (cod. 7215)
• 15% (cod. 6445)
• 12% (cod. 7211) rimarrebbero solo:
• 35% (cod. 7010 – artrosi)
• 34% (cod. 8006 – mastectomia)
L'applicazione del calcolo riduzionistico su tali valori produce un'invalidità complessiva pari al
57%, non al 67% come indicato dal Dr. . Ne deriva un'incongruenza tra le premesse CP_3
e la conclusione formulata”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambe le fasi di giudizio, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno