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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 358 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO MARIO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/09/2021, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia per chiedere, previo accertamento del nna dell' - quale CP_1 gestore del Fondo di Garanzia istituito con Legge 29.05.1982, n.297 - alla corresponsione del T.F.R. maturato e delle ultime mensilità di retribuzione rimaste insolute per complessivi euro 15.930,54, oltre accessori monetari legali. In particolare, a sostegno del ricorso, la ricorrente ha affermato che: - in data 18/12/2013 aveva formalizzato all' ricorrendone tutti i presupposti di CP_1 legge, richiesta di intervento al Fondo di Ga r il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2 L. n. 297/82;
- l' in data 15/4/2014, nell'accogliere la domanda di intervento, tratteneva la CP_1 somma di € 15.930,54 (sotto la voce recuperi) corrispondendo alla istante la minor somma netta di € 5.810,77 (doc. 1);
- l'Istituto informava la richiedente che - a fronte di un importo lordo spettante e liquidato dal Fondo di Garanzia € 23.157,40 - era stata accantonata la sommanetta di € 15.930,54.
- con messaggio di P.E.C. del 01/8/2014 (doc. 2) a firma dello scrivente professionista venivano chiesti chiarimenti sull'operato evidenziando che alla sig.ra non era Parte_1 stato mai comunicato alcun intervento da parte di soggetti che avess estato la volontà di soddisfarsi sul TFR erogato dal Fondo di Garanzia e che si ravvisava, quindi una indebita ed illegittima trattenuta invitando l' a corrispondere le somme. CP_1
- Con messaggio di riscontro del 04/8/2014 ( informava la che CP_1 Parte_1
l'Istituto avrebbe riesaminato la domanda nel mese di S re 2014.
- Con successiva comunicazione del 09/10/2014 (doc. 4) l' confermava la CP_1 trattenuta della somma richiedendo il Mod. SR131 e atto di quiet l cessionario del credito per TFR.
- A giustificazione del comportamento tenuto e della minore corresponsione da parte dell' , quindi, vi sarebbe la trattenuta in virtù delle cessioni del quinto operanti CP_1 sull paga della dipendente.
- L' comunicava, inoltre, a riscontro della richiesta della ricorrente del 13/10/15 CP_1 pro n. 56068, che anche la somma spettante dal Fondo di Tesoreria era stata corrisposta tenendo accantonato un importo di € 693,70 sulla scorta delle segnalazioni effettuate dalle società finanziarie come differenza rispetto a quanto accantonato sul fondo di garanzia e che gli importi sopraindicati sarebbero rimasti accantonati in attesa della risoluzione della controversia con le società finanziare (Cfr. email del 27/11/2015 – Doc. 5);
- in realtà, tuttavia, la circolare n. 89 del 26/6/2012 emanata dal Direttore Generale dell' riconosce alle società finanziarie titolari della cessione del quinto di soddisfarsi CP_1 sul rogato dal Fondo di Garanzia ma solo previo espresso intervento delle stesse nel passivo fallimentare della società. Si è costituita tempestivamente l' eccependo la decadenza dalla proposizione CP_1 dell'azione giudiziaria in capo alla ri te. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata decisa all'udienza del 06.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In punto di diritto, va osservato che l'art. 2 della L. n. 297/1982 (disposizione istitutiva del fondo di garanzia gestito da prevede che tale fondo si sostituisca al CP_1 datore di lavoro insolvente – al ricorrere rminati presupposti – nel pagamento del T.F.R. ex art. 2120 c.c. nei confronti dei lavoratori o dei loro aventi causa, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal datore di lavoro. Ai fini di cui sopra, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove vi siano procedure concorsuali in atto nei confronti di quest'ultimo (cfr. art. 2, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982), mentre, ai medesimi fini, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro non assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove quest'ultimo sia stato sottoposto a procedure esecutive individuali rivelatesi ex post infruttuose in tutto o in parte (cfr. art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982). Il fondo di garanzia è tenuto a provvedere al pagamento, laddove sussistano i presupposti suddetti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; per effetto del pagamento, il fondo è surrogato ex lege nei diritti originariamente vantati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente (cfr. art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982). Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992 estendono la disciplina sopra illustrata anche ai diritti di credito facenti capo al lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente e aventi per oggetto il pagamento delle componenti retributive riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: anche in tal caso i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia sono i medesimi già chiariti in riferimento alle (due) predette ipotesi, cioè in relazione alle fattispecie in cui il datore di lavoro è assoggettato o meno alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942. In questa evenienza l'intervento sostitutivo effettuato dal fondo di garanzia è tuttavia subordinato a un limite quantitativo (cfr. art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 80/1992) ed è escluso, in tutto o in parte, laddove il lavoratore-creditore abbia altresì beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità nei periodi indicati dalla legge (cfr. art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 80/1992). L'art. 3 del D. Lgs. n. 80/1992 prevede, inoltre, una ulteriore forma di intervento sostitutivo del fondo di garanzia, avente per oggetto l'accredito di contributi previdenziali figurativi corrispondenti a quelli che non sono stati versati dal datore di lavoro e che sono irrimediabilmente prescritti (salva la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione in parola). Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR e in riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, va evidenziato che, nel primo caso, il legislatore non ha previsto espressamente alcun termine di prescrizione, mentre, nel secondo caso, il legislatore ha provveduto specificamente a tal fine. In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza – nel silenzio della legge – ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824): non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di nzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982 (15° giorno decorrente dal deposito del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo o dalla sentenza che decide sull'opposizione a tale decreto;
15° giorno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo;
ammissione tardiva allo stato passivo dei crediti da lavoro o deposito della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni alla relativa domanda di ammissione tardiva) e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). In riferimento alla seconda fattispecie, il legislatore ha espressamente previsto che “
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda” (cfr. art. 2 del D. Lgs. n. 80/1992). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti g imi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fond aranzia” (Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2006 n. 4183). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del fondo di garanzia è il medesimo già illustrato in riferimento alla domanda di pagamento del TFR (nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982; nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982). 2.2. Il legislatore ha inoltre previsto un termine di decadenza (annuale) per l'esercizio dell'azione giurisdizionale in relazione al diniego opposto o al silenzio serbato da CP_1 in riferimento alle domande di ammissione al fondo di garanzia gestito dallo stesso (cfr. art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970). L'art. 47 del DPR n. 639/1970 prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […] (6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. L'art. 7 della L. n. 533/1973 (rubricato “Formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”) prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. L'art. 46, della L. n. 88/1989 (rubricato “Contenzioso in materia di prestazioni”) prevede che
“
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: […].
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. […]”; Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che i termini di cui si discute iniziano a decorrere: A) nell'ipotesi in cui l'interessato ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 legge n. 88/89 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso). Dunque, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo). A partire da tale momento inizia a decorrere il termine (annuale) di decadenza di cui all'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970. 3. Il ricorso è inammissibile. Nel caso di specie va osservato, in punto di fatto, che è pacifico che la domanda di accesso al fondo di garanzia sia stata formalizzata il 18/12/2013, che l'accoglimento parziale della domanda sia avvenuto il 15/4/2014 e che, in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente, la decisione definitiva sul ricorso amministrativo della ricorrente sia avvenuta il 09/10/2014 (doc. 4 allegato al ricorso), con la quale nota l'Istituto confermava la trattenuta della somma richiedendo il Mod. e atto di CP_2 quietanza del cessionario del credito per TFR. 3.1. Come correttamente evidenziato dall' resistente, il ricorrente è incorso nella CP_1 decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 970, il quale così stabilisce al comma 3:
“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Il comma precedente fa decorrere il termine “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. La Corte di Cassazione ha innanzitutto chiarito che il termine annuale previsto dalla citata norma si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro insolvente, poiché il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, richiamato dal comma 3 del d.p.r. n. 639/1970 (Cass. civ. ss. uu. n. 19992/2009). Nella medesima pronuncia il giudice apicale ha inoltre dato continuità all'orientamento secondo cui, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. citato, dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni in oggetto (data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione), individua infine, nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia dei trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della l. n. 533/1973 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88/1989, soglia oltre la quale anche la presentazione di un ricorso tardivo non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale. 3.2. Ebbene, nel caso di specie la domanda di intervento al Fondo è stata presentata il 18 dicembre 2013, ed il ricorso giurisdizionale il 22.09.2021, ben oltre il termine ultimo di un anno e 300 giorni dal deposito della domanda amministrativa. Con la sentenza n. 15969 del 2017, la Suprema Corte ha evidenziato che tale ultimo termine, di 300 giorni, si pone come alternativo rispetto a quello, più breve, entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo sottolineando che, una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o una ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 (cfr. sent. cit. '...Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo'). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte è stata in effetti cassata una decisione che aveva affermato '...la decorrenza del termine dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo tardivamente adottato'; caso analogo a quello di specie, nel quale già la prima richiesta di chiarimento proveniente dall' è stata inviata a termini già scaduti per la formazione CP_1 del silenzio-rigetto. La ricorr unque, avrebbe già allora dovuto introdurre il ricorso amministrativo, o quello giudiziale, nei termini indicati dalle norme citate, per non incorrere in decadenza;
i termini perentori previsti dalla legge hanno lo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici dell'ente pubblico, che non può essere indefinitamente sottoposto alle istanze dei lavoratori garantiti. Da ciò discende la inammissibilità del ricorso. 4. Considerata la qualità delle parti e la condotta dell' che ha in parte contribuito a CP_1 formare nella ricorrente la convinzione – inescusabil ché inerente a norme di legge
– di non essere incorsa in decadenza, dato che, come affermato dal ricorrente, “ancora in data 30/12/2020 (il presente ricorso è stato depositato in data 22/9/2021) la Direzione Provinciale dell' richiedeva informazioni alle società finanziarie”, le spese possono CP_1 essere compens
PQM
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Isernia, il 15.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 358 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 05.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO MARIO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
atti; RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/09/2021, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia per chiedere, previo accertamento del nna dell' - quale CP_1 gestore del Fondo di Garanzia istituito con Legge 29.05.1982, n.297 - alla corresponsione del T.F.R. maturato e delle ultime mensilità di retribuzione rimaste insolute per complessivi euro 15.930,54, oltre accessori monetari legali. In particolare, a sostegno del ricorso, la ricorrente ha affermato che: - in data 18/12/2013 aveva formalizzato all' ricorrendone tutti i presupposti di CP_1 legge, richiesta di intervento al Fondo di Ga r il Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2 L. n. 297/82;
- l' in data 15/4/2014, nell'accogliere la domanda di intervento, tratteneva la CP_1 somma di € 15.930,54 (sotto la voce recuperi) corrispondendo alla istante la minor somma netta di € 5.810,77 (doc. 1);
- l'Istituto informava la richiedente che - a fronte di un importo lordo spettante e liquidato dal Fondo di Garanzia € 23.157,40 - era stata accantonata la sommanetta di € 15.930,54.
- con messaggio di P.E.C. del 01/8/2014 (doc. 2) a firma dello scrivente professionista venivano chiesti chiarimenti sull'operato evidenziando che alla sig.ra non era Parte_1 stato mai comunicato alcun intervento da parte di soggetti che avess estato la volontà di soddisfarsi sul TFR erogato dal Fondo di Garanzia e che si ravvisava, quindi una indebita ed illegittima trattenuta invitando l' a corrispondere le somme. CP_1
- Con messaggio di riscontro del 04/8/2014 ( informava la che CP_1 Parte_1
l'Istituto avrebbe riesaminato la domanda nel mese di S re 2014.
- Con successiva comunicazione del 09/10/2014 (doc. 4) l' confermava la CP_1 trattenuta della somma richiedendo il Mod. SR131 e atto di quiet l cessionario del credito per TFR.
- A giustificazione del comportamento tenuto e della minore corresponsione da parte dell' , quindi, vi sarebbe la trattenuta in virtù delle cessioni del quinto operanti CP_1 sull paga della dipendente.
- L' comunicava, inoltre, a riscontro della richiesta della ricorrente del 13/10/15 CP_1 pro n. 56068, che anche la somma spettante dal Fondo di Tesoreria era stata corrisposta tenendo accantonato un importo di € 693,70 sulla scorta delle segnalazioni effettuate dalle società finanziarie come differenza rispetto a quanto accantonato sul fondo di garanzia e che gli importi sopraindicati sarebbero rimasti accantonati in attesa della risoluzione della controversia con le società finanziare (Cfr. email del 27/11/2015 – Doc. 5);
- in realtà, tuttavia, la circolare n. 89 del 26/6/2012 emanata dal Direttore Generale dell' riconosce alle società finanziarie titolari della cessione del quinto di soddisfarsi CP_1 sul rogato dal Fondo di Garanzia ma solo previo espresso intervento delle stesse nel passivo fallimentare della società. Si è costituita tempestivamente l' eccependo la decadenza dalla proposizione CP_1 dell'azione giudiziaria in capo alla ri te. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti ed è stata decisa all'udienza del 06.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In punto di diritto, va osservato che l'art. 2 della L. n. 297/1982 (disposizione istitutiva del fondo di garanzia gestito da prevede che tale fondo si sostituisca al CP_1 datore di lavoro insolvente – al ricorrere rminati presupposti – nel pagamento del T.F.R. ex art. 2120 c.c. nei confronti dei lavoratori o dei loro aventi causa, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte dal datore di lavoro. Ai fini di cui sopra, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove vi siano procedure concorsuali in atto nei confronti di quest'ultimo (cfr. art. 2, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982), mentre, ai medesimi fini, l'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro non assoggettato alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 sussiste laddove quest'ultimo sia stato sottoposto a procedure esecutive individuali rivelatesi ex post infruttuose in tutto o in parte (cfr. art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982). Il fondo di garanzia è tenuto a provvedere al pagamento, laddove sussistano i presupposti suddetti, entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; per effetto del pagamento, il fondo è surrogato ex lege nei diritti originariamente vantati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente (cfr. art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982). Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992 estendono la disciplina sopra illustrata anche ai diritti di credito facenti capo al lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente e aventi per oggetto il pagamento delle componenti retributive riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro: anche in tal caso i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia sono i medesimi già chiariti in riferimento alle (due) predette ipotesi, cioè in relazione alle fattispecie in cui il datore di lavoro è assoggettato o meno alle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942. In questa evenienza l'intervento sostitutivo effettuato dal fondo di garanzia è tuttavia subordinato a un limite quantitativo (cfr. art. 2, co. 2, del D. Lgs. n. 80/1992) ed è escluso, in tutto o in parte, laddove il lavoratore-creditore abbia altresì beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità nei periodi indicati dalla legge (cfr. art. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 80/1992). L'art. 3 del D. Lgs. n. 80/1992 prevede, inoltre, una ulteriore forma di intervento sostitutivo del fondo di garanzia, avente per oggetto l'accredito di contributi previdenziali figurativi corrispondenti a quelli che non sono stati versati dal datore di lavoro e che sono irrimediabilmente prescritti (salva la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione in parola). Per quanto riguarda il termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR e in riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, va evidenziato che, nel primo caso, il legislatore non ha previsto espressamente alcun termine di prescrizione, mentre, nel secondo caso, il legislatore ha provveduto specificamente a tal fine. In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza – nel silenzio della legge – ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824): non si applica, dunque, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di nzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982 (15° giorno decorrente dal deposito del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo o dalla sentenza che decide sull'opposizione a tale decreto;
15° giorno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo;
ammissione tardiva allo stato passivo dei crediti da lavoro o deposito della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni alla relativa domanda di ammissione tardiva) e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore). In riferimento alla seconda fattispecie, il legislatore ha espressamente previsto che “
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda” (cfr. art. 2 del D. Lgs. n. 80/1992). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti g imi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 l. n. 297 del 1982, richiamato dagli art. 1 e 2 d.lg. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fond aranzia” (Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2006 n. 4183). Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del fondo di garanzia è il medesimo già illustrato in riferimento alla domanda di pagamento del TFR (nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 2, 3, 4, della L. n. 297/1982; nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, cfr. art. 1, co. 5, della L. n. 297/1982). 2.2. Il legislatore ha inoltre previsto un termine di decadenza (annuale) per l'esercizio dell'azione giurisdizionale in relazione al diniego opposto o al silenzio serbato da CP_1 in riferimento alle domande di ammissione al fondo di garanzia gestito dallo stesso (cfr. art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970). L'art. 47 del DPR n. 639/1970 prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […] (6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. L'art. 7 della L. n. 533/1973 (rubricato “Formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”) prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”. L'art. 46, della L. n. 88/1989 (rubricato “Contenzioso in materia di prestazioni”) prevede che
“
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti: […].
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. […]”; Dal combinato disposto di tali disposizioni deriva che i termini di cui si discute iniziano a decorrere: A) nell'ipotesi in cui l'interessato ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 legge n. 88/89 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso). Dunque, vi sono ulteriori 300 giorni (al massimo), decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da computare per l'esaurimento della intera fase amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e ulteriori 90 giorni per la formazione del silenzio rifiuto su quest'ultimo). A partire da tale momento inizia a decorrere il termine (annuale) di decadenza di cui all'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970. 3. Il ricorso è inammissibile. Nel caso di specie va osservato, in punto di fatto, che è pacifico che la domanda di accesso al fondo di garanzia sia stata formalizzata il 18/12/2013, che l'accoglimento parziale della domanda sia avvenuto il 15/4/2014 e che, in seguito alle osservazioni presentate dalla ricorrente, la decisione definitiva sul ricorso amministrativo della ricorrente sia avvenuta il 09/10/2014 (doc. 4 allegato al ricorso), con la quale nota l'Istituto confermava la trattenuta della somma richiedendo il Mod. e atto di CP_2 quietanza del cessionario del credito per TFR. 3.1. Come correttamente evidenziato dall' resistente, il ricorrente è incorso nella CP_1 decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 970, il quale così stabilisce al comma 3:
“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Il comma precedente fa decorrere il termine “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. La Corte di Cassazione ha innanzitutto chiarito che il termine annuale previsto dalla citata norma si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro insolvente, poiché il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, richiamato dal comma 3 del d.p.r. n. 639/1970 (Cass. civ. ss. uu. n. 19992/2009). Nella medesima pronuncia il giudice apicale ha inoltre dato continuità all'orientamento secondo cui, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. citato, dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni in oggetto (data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione), individua infine, nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia dei trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della l. n. 533/1973 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88/1989, soglia oltre la quale anche la presentazione di un ricorso tardivo non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale. 3.2. Ebbene, nel caso di specie la domanda di intervento al Fondo è stata presentata il 18 dicembre 2013, ed il ricorso giurisdizionale il 22.09.2021, ben oltre il termine ultimo di un anno e 300 giorni dal deposito della domanda amministrativa. Con la sentenza n. 15969 del 2017, la Suprema Corte ha evidenziato che tale ultimo termine, di 300 giorni, si pone come alternativo rispetto a quello, più breve, entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo sottolineando che, una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o una ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 (cfr. sent. cit. '...Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo'). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte è stata in effetti cassata una decisione che aveva affermato '...la decorrenza del termine dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo tardivamente adottato'; caso analogo a quello di specie, nel quale già la prima richiesta di chiarimento proveniente dall' è stata inviata a termini già scaduti per la formazione CP_1 del silenzio-rigetto. La ricorr unque, avrebbe già allora dovuto introdurre il ricorso amministrativo, o quello giudiziale, nei termini indicati dalle norme citate, per non incorrere in decadenza;
i termini perentori previsti dalla legge hanno lo scopo di garantire la certezza dei rapporti giuridici dell'ente pubblico, che non può essere indefinitamente sottoposto alle istanze dei lavoratori garantiti. Da ciò discende la inammissibilità del ricorso. 4. Considerata la qualità delle parti e la condotta dell' che ha in parte contribuito a CP_1 formare nella ricorrente la convinzione – inescusabil ché inerente a norme di legge
– di non essere incorsa in decadenza, dato che, come affermato dal ricorrente, “ancora in data 30/12/2020 (il presente ricorso è stato depositato in data 22/9/2021) la Direzione Provinciale dell' richiedeva informazioni alle società finanziarie”, le spese possono CP_1 essere compens
PQM
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Isernia, il 15.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio