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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 662/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Fantin ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
• Disporre l'affidamento esclusivo della FI alla madre, e solo in Persona_1 subordine disporne l'affidamento condiviso, in ogni caso con collocazione della stessa presso la residenza della madre.
• Assegnare alla IG.ra la casa coniugale sita a Pernumia, via Palù Parte_1
Inferiore n. 67, con arredi e corredi ivi presenti, così censita al catasto fabbricati del comune di Pernumia: Foglio 1, Particella 236 sub. 1 – via Palù Inferiore 67 P. T-1 Cat. A/5, Cl. 1, vani 4, Rendita Euro 126,02 e Particella 236 sub. 2 – via Palù Inferiore 67 P. T (garage), Cat. C/6, Cl. 1, Rendita Euro 88,76.
• Disporre che la FI minore starà con il padre secondo accordi liberamente presi tra padre e FI.
• Dichiarare il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra , CP_1 Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI , una somma non inferiore ad 400,00 euro _1 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche non in strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
1 c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
in punto spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: una prima attività sportiva o ricreativa e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature successivi al primo;
b) vacanze e campi estivi;
• Disporre l'attribuzione alla sig.ra dell'intero importo dell'assegno unico Parte_1
e universale erogato dall' , autorizzandola a farne richiesta all' anche senza il CP_2 CP_2 consenso e/o la sottoscrizione del IG. . CP_1
• Compenso e spese interamente rifusi.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 23-4-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio il 31- CP_1
12-1996 a AR (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 5, Parte I, anno 1996), ed esponeva che:
- dal matrimonio era nata la FI l'8-8-2008; _1
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Pernumia (PD),
Via Palù Inferiore, di proprietà del;
CP_1
- l'unione coniugale si era deteriorata al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, a causa del carattere del marito, il quale trattava la in modo Pt_1 offensivo e svilente, assumeva atteggiamenti violenti e intratteneva relazioni extraconiugali;
- all'inizio del 2023 la ricorrente aveva informato il marito della propria volontà di instaurare il procedimento di separazione personale, ma il che non aveva CP_1 accettato tale decisione e aveva cominciato a ridurre il proprio contributo economico destinato al soddisfacimento delle esigenze della famiglia;
- la , lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepiva una Pt_1 retribuzione mensile netta di circa 1.200,00 euro.
La ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale, l'affidamento condiviso della FI , con collocazione prevalente presso di lei, nonché _1
l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del di contribuire CP_1
2 al mantenimento della FI mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
Con decreto depositato il 2-5-2024 la Presidente delegava sé stessa alla trattazione del procedimento e fissava per la prima comparizione delle parti l'udienza del 17-7-2024, successivamente rinviata al 30-8-2024, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 30-8-2024 nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice dichiarava la contumacia di , CP_1 ordinava alla ricorrente di depositare copia della CU 2024 relativa all'anno d'imposta
2023 e ad Agenzia delle Entrate di trasmettere copia della CU 2024 relativa al convenuto. Fissava infine l'udienza del 10-9-2024 per l'ascolto della minore _1
.
[...]
Dopo l'espletamento di tale incombente, venivano emessi i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.: il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della FI , con collocazione prevalente presso la _1 residenza materna, assegnava la casa coniugale alla , determinava in euro Pt_1
400,00 il contributo dovuto dal ai sensi dell'art. 337-ter c.c., oltre alla quota di CP_1 metà delle spese straordinarie, e disponeva l'intera attribuzione dell'assegno unico e universale alla resistente. Ordinava inoltre la rinnovazione della notifica al convenuto del ricorso introduttivo e dei verbali, fissando nuova udienza alla data del 28-1-2025.
Assegnati i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c., il giudice fissava l'udienza del 6-5- 2025 per la rimessione della causa al collegio, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza depositata il 6-5-2025 resa all'esito della trattazione scritta dell'udienza, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sussistono in presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., atteso che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge innanzi tutto dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
30-8-2024 e dalla ferma volontà della di giungere all'odierna pronuncia. Pt_1
D'altronde, anche dall'ascolto di , nata l'[...], si evince con evidenza Persona_1 la irreversibilità della frattura determinatasi nel rapporto coniugale (“Da quando mia madre ha deciso di separarsi dal papà, lui ha cominciato ad avere un atteggiamento freddo e disinteressato anche nei miei confronti. Per la verità un anno fa mi aveva chiesto di persuadere la mamma a non separarsi e io gli ho risposto che la decisione non era mia e difficilmente avrei potuto far cambiare idea alla mamma. Dopo quel
3 momento lui ha cominciato ad assentarsi da casa frequentemente anche per diversi giorni, dormendo fuori. Quest'anno per l'acquisto dei libri scolastici ho dovuto arrangiarmi chiedendo i soldi alla mamma, perché lui mi ha risposto che non ha soldi. Anche l'anno scorso è andata nello stesso modo. Anche per il mio vestiario devo chiedere sempre alla mamma. Mio padre ha smesso di pagare il mutuo e anche le bollette, per cui tutto è sulle spalle di mia mamma. Io desidero rimanere a vivere con mia madre e incontrare mio padre mettendomi direttamente d'accordo con lui, anche perché il mio rapporto con lui attualmente non è dei migliori”: cfr. dichiarazioni rese dalla minore all'udienza 10-9-2024).
Il palese disinteresse dimostrato dal convenuto nei confronti della FI dal punto di vista economico, oltre che sotto il profilo affettivo ed educativo, risulta dimostrato anche dalla cessazione del pagamento della rata relativa al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, ora assoggettata ad espropriazione forzata (docc. 28-31 depositati dalla ricorrente con la nota del 5-5-2025), malgrado il , dipendente di , abbia CP_1 Pt_2 percepito nel 2024 una retribuzione annua netta pari a 23.860,43 euro (v. CU2025 trasmessa da Agenzia delle Entrate in data 29-4-2025), che lo poneva nella condizione di far fronte al pagamento della rata mensile di 300,00 euro.
Ne discende che, pur dovendosi tenere in considerazione il fatto che tra non molto tempo raggiungerà la maggiore età, il collegio reputa che sussistano i _1 presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo della FI, proposta dalla ricorrente nella nota di precisazione delle conclusioni depositata il 26-3-2025. Si dispone pertanto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con la quale continua a vivere e che si occupa da sola _1 dello sviluppo psico-fisico e delle esigenze materiali della ragazza.
In considerazione dell'età della minore, che ha quasi 17 anni, e della pessima qualità del rapporto del con la FI, è opportuno stabilire che gli incontri tra il convenuto CP_1
e la stessa abbiano luogo previo accordo tra loro.
In ordine alla misura del contributo dovuto dal convenuto ai sensi dell'art. 337-ter c.c., va premesso che nella nota depositata il 5-5-2025 la ricorrente ha domandato l'aumento dell'importo del contributo periodico fisso di 400,00 euro posto a carico del con CP_1
l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., attesa la necessità della di reperire per sé Pt_1
e per la FI un immobile in locazione, dato che quello adibito a residenza della famiglia
è stato assoggettato a procedura esecutiva ed è in atti il provvedimento del G.E. che autorizza l'occupazione del bene sino alla data dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., fissata per il 23-5-2025 (doc. 29).
Richiamato il costante orientamento secondo cui, nella ripartizione degli oneri di mantenimento, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale essi devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro,
4 professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. civ., Sez. I n. 2536/2024), il collegio reputa di dover considerare che nell'anno 2024 il reddito netto del è stato pari a 23.860,43 euro, mentre nel CP_1 medesimo anno d'imposta la ha tratto dalla propria attività di lavoro una Pt_1 retribuzione netta pari a 19.064,06 euro.
Orbene, avuto riguardo all'attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' , in precedenza percepito solo dal convenuto e del CP_2 quale la non ha indicato l'attuale ammontare, si ritiene di determinare in 450,00 Pt_1 euro l'assegno mensile che il è tenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della FI , oltre alla quota di metà delle spese _1 straordinarie, analiticamente indicate al dispositivo.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, liquidate per l'intero nell'importo di 5.261,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, il collegio ritiene che l'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia sullo status giustifichi la compensazione delle stesse in ragione della quota di un terzo. L'accoglimento delle altre domande formulate dalla conduce alla condanna del convenuto al pagamento Pt_1 della quota residua di due terzi, pari a 3.507,33 euro, oltre accessori.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 662/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio il 31-12-1996 a AR (PD);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, , con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la residenza materna e con facoltà del padre, , CP_1 di vedere e tenere con sé la FI previo accordo con la stessa;
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della FI , la somma _1 di 450,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
5 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
- dispone l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale, con facoltà della stessa di presentare in via esclusiva e autonoma la relativa domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di , della quota CP_1 Parte_1 residua di due terzi, pari a 3.507,33 euro oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
Rovigo, 13 maggio 2023
il presidente estensore
Paola Di Francesco
6
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Fantin ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
• Disporre l'affidamento esclusivo della FI alla madre, e solo in Persona_1 subordine disporne l'affidamento condiviso, in ogni caso con collocazione della stessa presso la residenza della madre.
• Assegnare alla IG.ra la casa coniugale sita a Pernumia, via Palù Parte_1
Inferiore n. 67, con arredi e corredi ivi presenti, così censita al catasto fabbricati del comune di Pernumia: Foglio 1, Particella 236 sub. 1 – via Palù Inferiore 67 P. T-1 Cat. A/5, Cl. 1, vani 4, Rendita Euro 126,02 e Particella 236 sub. 2 – via Palù Inferiore 67 P. T (garage), Cat. C/6, Cl. 1, Rendita Euro 88,76.
• Disporre che la FI minore starà con il padre secondo accordi liberamente presi tra padre e FI.
• Dichiarare il IG. tenuto a corrispondere alla IG.ra , CP_1 Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI , una somma non inferiore ad 400,00 euro _1 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche non in strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
1 c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
in punto spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: una prima attività sportiva o ricreativa e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature successivi al primo;
b) vacanze e campi estivi;
• Disporre l'attribuzione alla sig.ra dell'intero importo dell'assegno unico Parte_1
e universale erogato dall' , autorizzandola a farne richiesta all' anche senza il CP_2 CP_2 consenso e/o la sottoscrizione del IG. . CP_1
• Compenso e spese interamente rifusi.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 23-4-2024 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da con il quale aveva contratto matrimonio il 31- CP_1
12-1996 a AR (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 5, Parte I, anno 1996), ed esponeva che:
- dal matrimonio era nata la FI l'8-8-2008; _1
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Pernumia (PD),
Via Palù Inferiore, di proprietà del;
CP_1
- l'unione coniugale si era deteriorata al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, a causa del carattere del marito, il quale trattava la in modo Pt_1 offensivo e svilente, assumeva atteggiamenti violenti e intratteneva relazioni extraconiugali;
- all'inizio del 2023 la ricorrente aveva informato il marito della propria volontà di instaurare il procedimento di separazione personale, ma il che non aveva CP_1 accettato tale decisione e aveva cominciato a ridurre il proprio contributo economico destinato al soddisfacimento delle esigenze della famiglia;
- la , lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepiva una Pt_1 retribuzione mensile netta di circa 1.200,00 euro.
La ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale, l'affidamento condiviso della FI , con collocazione prevalente presso di lei, nonché _1
l'assegnazione della casa coniugale e la statuizione dell'obbligo del di contribuire CP_1
2 al mantenimento della FI mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
Con decreto depositato il 2-5-2024 la Presidente delegava sé stessa alla trattazione del procedimento e fissava per la prima comparizione delle parti l'udienza del 17-7-2024, successivamente rinviata al 30-8-2024, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 30-8-2024 nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice dichiarava la contumacia di , CP_1 ordinava alla ricorrente di depositare copia della CU 2024 relativa all'anno d'imposta
2023 e ad Agenzia delle Entrate di trasmettere copia della CU 2024 relativa al convenuto. Fissava infine l'udienza del 10-9-2024 per l'ascolto della minore _1
.
[...]
Dopo l'espletamento di tale incombente, venivano emessi i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.: il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della FI , con collocazione prevalente presso la _1 residenza materna, assegnava la casa coniugale alla , determinava in euro Pt_1
400,00 il contributo dovuto dal ai sensi dell'art. 337-ter c.c., oltre alla quota di CP_1 metà delle spese straordinarie, e disponeva l'intera attribuzione dell'assegno unico e universale alla resistente. Ordinava inoltre la rinnovazione della notifica al convenuto del ricorso introduttivo e dei verbali, fissando nuova udienza alla data del 28-1-2025.
Assegnati i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c., il giudice fissava l'udienza del 6-5- 2025 per la rimessione della causa al collegio, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza depositata il 6-5-2025 resa all'esito della trattazione scritta dell'udienza, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sussistono in presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., atteso che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge innanzi tutto dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
30-8-2024 e dalla ferma volontà della di giungere all'odierna pronuncia. Pt_1
D'altronde, anche dall'ascolto di , nata l'[...], si evince con evidenza Persona_1 la irreversibilità della frattura determinatasi nel rapporto coniugale (“Da quando mia madre ha deciso di separarsi dal papà, lui ha cominciato ad avere un atteggiamento freddo e disinteressato anche nei miei confronti. Per la verità un anno fa mi aveva chiesto di persuadere la mamma a non separarsi e io gli ho risposto che la decisione non era mia e difficilmente avrei potuto far cambiare idea alla mamma. Dopo quel
3 momento lui ha cominciato ad assentarsi da casa frequentemente anche per diversi giorni, dormendo fuori. Quest'anno per l'acquisto dei libri scolastici ho dovuto arrangiarmi chiedendo i soldi alla mamma, perché lui mi ha risposto che non ha soldi. Anche l'anno scorso è andata nello stesso modo. Anche per il mio vestiario devo chiedere sempre alla mamma. Mio padre ha smesso di pagare il mutuo e anche le bollette, per cui tutto è sulle spalle di mia mamma. Io desidero rimanere a vivere con mia madre e incontrare mio padre mettendomi direttamente d'accordo con lui, anche perché il mio rapporto con lui attualmente non è dei migliori”: cfr. dichiarazioni rese dalla minore all'udienza 10-9-2024).
Il palese disinteresse dimostrato dal convenuto nei confronti della FI dal punto di vista economico, oltre che sotto il profilo affettivo ed educativo, risulta dimostrato anche dalla cessazione del pagamento della rata relativa al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, ora assoggettata ad espropriazione forzata (docc. 28-31 depositati dalla ricorrente con la nota del 5-5-2025), malgrado il , dipendente di , abbia CP_1 Pt_2 percepito nel 2024 una retribuzione annua netta pari a 23.860,43 euro (v. CU2025 trasmessa da Agenzia delle Entrate in data 29-4-2025), che lo poneva nella condizione di far fronte al pagamento della rata mensile di 300,00 euro.
Ne discende che, pur dovendosi tenere in considerazione il fatto che tra non molto tempo raggiungerà la maggiore età, il collegio reputa che sussistano i _1 presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo della FI, proposta dalla ricorrente nella nota di precisazione delle conclusioni depositata il 26-3-2025. Si dispone pertanto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con la quale continua a vivere e che si occupa da sola _1 dello sviluppo psico-fisico e delle esigenze materiali della ragazza.
In considerazione dell'età della minore, che ha quasi 17 anni, e della pessima qualità del rapporto del con la FI, è opportuno stabilire che gli incontri tra il convenuto CP_1
e la stessa abbiano luogo previo accordo tra loro.
In ordine alla misura del contributo dovuto dal convenuto ai sensi dell'art. 337-ter c.c., va premesso che nella nota depositata il 5-5-2025 la ricorrente ha domandato l'aumento dell'importo del contributo periodico fisso di 400,00 euro posto a carico del con CP_1
l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., attesa la necessità della di reperire per sé Pt_1
e per la FI un immobile in locazione, dato che quello adibito a residenza della famiglia
è stato assoggettato a procedura esecutiva ed è in atti il provvedimento del G.E. che autorizza l'occupazione del bene sino alla data dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., fissata per il 23-5-2025 (doc. 29).
Richiamato il costante orientamento secondo cui, nella ripartizione degli oneri di mantenimento, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale essi devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro,
4 professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. civ., Sez. I n. 2536/2024), il collegio reputa di dover considerare che nell'anno 2024 il reddito netto del è stato pari a 23.860,43 euro, mentre nel CP_1 medesimo anno d'imposta la ha tratto dalla propria attività di lavoro una Pt_1 retribuzione netta pari a 19.064,06 euro.
Orbene, avuto riguardo all'attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' , in precedenza percepito solo dal convenuto e del CP_2 quale la non ha indicato l'attuale ammontare, si ritiene di determinare in 450,00 Pt_1 euro l'assegno mensile che il è tenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della FI , oltre alla quota di metà delle spese _1 straordinarie, analiticamente indicate al dispositivo.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, liquidate per l'intero nell'importo di 5.261,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, il collegio ritiene che l'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia sullo status giustifichi la compensazione delle stesse in ragione della quota di un terzo. L'accoglimento delle altre domande formulate dalla conduce alla condanna del convenuto al pagamento Pt_1 della quota residua di due terzi, pari a 3.507,33 euro, oltre accessori.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 662/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio il 31-12-1996 a AR (PD);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, , con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la residenza materna e con facoltà del padre, , CP_1 di vedere e tenere con sé la FI previo accordo con la stessa;
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della FI , la somma _1 di 450,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
5 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
- dispone l'attribuzione a dell'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale, con facoltà della stessa di presentare in via esclusiva e autonoma la relativa domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di , della quota CP_1 Parte_1 residua di due terzi, pari a 3.507,33 euro oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
Rovigo, 13 maggio 2023
il presidente estensore
Paola Di Francesco
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