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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3392 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3392 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...] elettivamente domiciliata in Novara, C.F._1 via Biglieri n. 10 presso lo studio dell'avv. PIOLA MARTINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Novara, via Biglieri n. 10, presso lo studio dell'avv. PIOLA MARTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, su concorde richiesta delle parti, modificare le condizioni della separazione intercorsa tra le parti (con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Novara in data 24.2.2009, reso nella causa 4306/2008 RG, rideterminando l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra nata a [...] il [...] (cf. Controparte_1
, residente in [...] e, conseguentemente, porre a carico del SI. C.F._2 Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F ), residente in [...]
[...] C.F._1 l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 350,00 Controparte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
Dichiarare che il SI. nulla debba più versare alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento della LI T_
. Per_1 Spese compensate”. Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 E hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione previste nel decreto di omologa della separazione consensuale n. 1760/2009 del 24.2.2009, con cui il Tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale tra le parti. I ricorrenti hanno, in particolare, dedotto che: il tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni del ricorso congiunto dalle stesse formulato, stabilendo a carico del SI. un assegno di T_ mantenimento in favore della SI.ra di € 700,00 nonché la somma di € Controparte_1
800,00 a titolo di concorso nel mantenimento della LI, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica delle condizioni di separazione previste nel decreto di omologa della separazione consensuale n. 1760/2009 del
24.2.2009:
- che il SI. corrisponderà, alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- che il SI. nulla debba più versare alla moglie, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento della LI . Per_1
Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni di separazione diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , a parziale modifica del decreto di Parte_1 Controparte_1 omologa della separazione consensuale n. 1760/2009 del 24.2.2009, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
29/4/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3392 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...] elettivamente domiciliata in Novara, C.F._1 via Biglieri n. 10 presso lo studio dell'avv. PIOLA MARTINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Novara, via Biglieri n. 10, presso lo studio dell'avv. PIOLA MARTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, su concorde richiesta delle parti, modificare le condizioni della separazione intercorsa tra le parti (con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Novara in data 24.2.2009, reso nella causa 4306/2008 RG, rideterminando l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra nata a [...] il [...] (cf. Controparte_1
, residente in [...] e, conseguentemente, porre a carico del SI. C.F._2 Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F ), residente in [...]
[...] C.F._1 l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 350,00 Controparte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
Dichiarare che il SI. nulla debba più versare alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento della LI T_
. Per_1 Spese compensate”. Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 E hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione previste nel decreto di omologa della separazione consensuale n. 1760/2009 del 24.2.2009, con cui il Tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale tra le parti. I ricorrenti hanno, in particolare, dedotto che: il tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni del ricorso congiunto dalle stesse formulato, stabilendo a carico del SI. un assegno di T_ mantenimento in favore della SI.ra di € 700,00 nonché la somma di € Controparte_1
800,00 a titolo di concorso nel mantenimento della LI, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica delle condizioni di separazione previste nel decreto di omologa della separazione consensuale n. 1760/2009 del
24.2.2009:
- che il SI. corrisponderà, alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- che il SI. nulla debba più versare alla moglie, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento della LI . Per_1
Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni di separazione diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , a parziale modifica del decreto di Parte_1 Controparte_1 omologa della separazione consensuale n. 1760/2009 del 24.2.2009, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
29/4/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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