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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2079/2023
tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo M.F. Candida Parte_1 Parte_2
ATTORI
e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...]
con l'Avv. Antonina Accardi oggi sostituita dall'avv. Simona Signorelli Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 9,18 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,58.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2079/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo M.F. Candida Parte_1 Parte_2 presso il cui studio sono domiciliati in Tortona (AL), via Emilia, 102
ATTORI/OPPONENTI contro società con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale Controparte_4 sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , P.IVA_1 con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa Controparte_2 con sede in Milano, Via Valtellina 15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., Codice Fiscale,
[...]
Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano al P.IVA_2
n. 1217580, giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018, Persona_1 rep.70501 e racc. 9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, rappresentata da con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € Controparte_3
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e
P.IVA , in persona del procuratore speciale la dott.ssa (CF: P.IVA_3 Controparte_5
, nata a [...] il [...], giusta procura del Dott. nella sua C.F._1 Controparte_6 qualità di Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 28.01.2021 dal Notaio in Persona_2
Milano, rep.42440, racc. 17008 e registrata il 03.02.2021 in Milano alla serie 1T, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. Antonina Accardi del Foro di Roma e domiciliata pec
Email_1
CONVENUTI/OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Per gli attori opponenti:
- in via preliminare: dichiarare ammissibile la presente opposizione come sopra riqualificata;
- In via principale: dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 464/2015 rg 913/2015 emesso dal Tribunale di Alessandria per cui è causa;
- In ogni caso: con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio.
Per i convenuti opposti:
- in via preliminare, accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva di e per essa Controparte_4 della sub-mandataria Controparte_3
pagina 2 di 8 - nel merito, accertarti e dichiari legittimo ed efficace il decreto ingiuntivo n. 464/2015 (RG 913/2015) posto a fondamento dello stesso, con conseguente rigetto dell'opposizione tardiva ex art 650 cpc, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi che nel contratto di apertura di credito nella forma del mutuo fondiario fossero riscontrate clausole vessatorie, accertarti e dichiari che tali clausole non risultino utilizzate e/o applicate dalla ai fini dell'ottenimento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_7
464/2015, conseguentemente dichiari valido ed efficace il detto titolo esecutivo posto a fondamento del pignoramento immobiliare RGE 69/2021;
con vittoria di spese e compensi di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto notificato in data 12.04.2024 i sigg.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione ex art 650 cpc al decreto ingiuntivo n. 464/2015 (Rg 913/2015) per l'effetto chiedevano, previa sospensione dell'esecuzione ex art 624 c.p.c., in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli e/o del pignoramento stante la sussistenza dei gravi motivi indicati nel corpo dell'atto; in via principale, dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento immobiliare per cui è causa con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso;
in via subordinata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'esecuzione e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
in ogni caso dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa;
con vittoria di spese e compensi di causa. A fondamento dell'opposizione i sigg.ri e deducevano, in fatto, che in data 20.05.2022, il Parte_1 Parte_2
Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione ex art 624 c.p.c. per 12 mesi su istanza del creditore procedente, con adesione dei creditori intervenuti, in ragione di un raggiunto accordo transattivo finalizzato all'estinzione del debito/credito; che in data 27.01.2023 il creditore procedente aveva depositato istanza di riassunzione ex art 627 c.p.c., dando atto del mancato rispetto dell'accordo transattivo da parte dei debitori, all'esito della quale il Giudice dell'Esecuzione fissava udienza al 28.02.2023 dove veniva emessa
Ordinanza di delega alle vendite e successiva fissazione di vendita telematica asincrona senza incanto per il
20.06.2023; che medio tempore si erano pronunciare le SS.UU. con la sentenza n. 9479/2023 in merito alla validità e gli effetti delle clausole vessatorie contenute nei contratti bancari, motivo per cui il Giudice dell'Esecuzione aveva fissato udienza interlocutoria per il 1.06.2023.
Su tale ultimo presupposto i sigg.ri e proponevano l'opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione medesima poiché ritenevano che il contratto di apertura di credito (rep. 230427 – racc. 21896) posto a fondamento del decreto ingiuntivo n.
464/2015 (Rg 913/2015), depositato dalla deducente e per essa la sub-mandataria Controparte_4 [...]
rientrasse nell'ambito dei contratti tutelati dalla pronuncia delle SS.UU. n. Controparte_3
9479/2023. Infatti, osservavano che, sebbene tale contratto era stato stipulato con la formula del mutuo fondiario, portava in allagato un modulo e/o formulario denominato “capitolato” contenente, secondo gli opponenti, delle clausole vessatorie che avevano prodotto uno sbilanciamento degli interessi in favore della in particolare gli opponenti ravvisavano la natura vessatoria delle clausole indicate all'art 3, all'art CP_7
pagina 3 di 8 13 punto a) del Capitolato, all'art 15 del Capitolato. Sostenevano, altresì, gli opponenti di rientrare nel novero dei c.d. Consumatori e dunque d'esser soggetti alla tutela del Codice del Consumo;
aggiungevano infine come solo in data 31.05.2023 il creditore procedente avesse depositato la certificazione notarile integrata ed aggiornata con la menzione delle accettazioni tacite di eredità ritualmente trascritte. Non ultimo gli opponenti deducevano come l'esecuzione, in caso di inefficacia del titolo posto a base di essa, non potesse proseguire in quanto Agenzia delle Entrate era impossibilitata a dare impulso alla procedura,
essendo stata presentata domanda di definizione agevolata ex L. 197/2022, mentre con le altre società creditrice erano in corso trattative di definizione.
2. A seguito dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione datata 29.6.2023 è stato dunque introdotto dinanzi al giudice di merito conseguente all'opposizione ex art. 615 cpc.
3. Dopo la prima udienza, non essendosi sostituita né presentata parte convenuta opposta, il Giudice, ancorchè dopo il deposito delle memorie da parte della parte opponente, rilevato che l'ordinanza non era stata neppure comunicata dalla cancelleria alla parte convenuta opposta, stante il difetto del contraddittorio, ha ordinato alla parte opponente di notificare l'introduzione del giudizio alla controparte.
4. Si costituiva pertanto la parte convenuta opposta il 14.6.2024 con comparsa di costituzione e risposta,
alla quale seguiva poi il deposito della memoria ex art. 171, n. 2 cpc.
5. La parte opponente non depositava alcuna memoria ex art. 171 cpc.
6. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza odierna per discussione ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Gli opponenti hanno principalmente sostenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 464/2015 (RG
913/2015) deve “ritenersi invalido ed inefficace poiché richiesto ed emesso sulla base dell'applicazione di clausole abusive. Tale aspetto è confermato anche dalle recenti pronunce giurisprudenziali che si sono
uniformate all'autorevole insegnamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite
(Cassazione a SS.UU. del 6.4.2023 n. 9479). Inoltre, si è dimostrato essere fondato l'esame operato dagli opponenti circa la vessatorietà e/o il carattere abusivo delle clausole presenti nel contratto di apertura di
credito. Difatti: - All'art. 3 veniva stabilito che “[...] La parte affidata si impegna pertanto
irrevocabilmente, con esplicita rinuncia ad opporre eccezioni di qualsivoglia natura e sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al pagamento delle trimestralità di interessi [...]”: trattasi di limitazioni al mutuatario della facoltà di opporre eccezioni e, dunque, da considerarsi clausola
vessatoria per il fatto che limita la possibilità di opporre eccezioni;
- All'Art. 13, punto a) del
“CAPITOLATO” veniva previsto l'obbligo alla parte mutuataria di “[...] di non locare gli immobili
pagina 4 di 8 ipotecati con contratti di durata pluriennale senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto della
Banca e di non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente i fitti e/o ogni altro reddito proveniente dalla locazione”: clausola che introduce limiti ai diritti di locazione e, pertanto, da considerarsi vessatoria in quanto mirante e stornare delle somme che potrebbero essere utilizzate per ripianare il debito;
- All'Art. 15 del “CAPITOLATO” veniva stabilito che “[...] Determinano inoltre la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza dal beneficio del termine il mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte in contratto, ovvero la ritardata o mancata osservanza anche di uno soltanto dei termini e delle condizioni fissate, così come i protesti cambiari, i sequestri, i pignoramenti, le iscrizioni di ipoteche legali, giudiziarie e volontarie, preesistenti o sopravvenute del cliente”: trattasi da un lato nella prima parte di una clausola che imponeva la risoluzione automatica per inadempimento con motivazioni generiche e come tale vessatoria ed inefficace, perché non specificava le cause di inadempimento.” (da ultimo nelle note conclusive pagg. 3-4).
La lite potrà essere decisa in virtù del principio della ragione più liquida. Come noto è un principio,
utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente ed agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (in giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez.
II, 29 settembre 2020, n. 20555). Tale principio potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» (A. ARSENI, Il rasoio di Occam: quando il principio della ragione più
liquida prevale su quello dispositivo, in Persona & danno, 2015) ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno»; si tratta del criterio metodologico – espresso nel XIV secolo dal filosofo Guglielmo di
Occam – che, in ambito giuridico, esprime l'idea di un approccio di stampo economico, in forza del quale è
necessario eliminare – con il taglio di lama – quelle questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo.
Invero, parte opponente eccepisce la nullità del contratto di finanziamento (di cui al doc. 5 parte opposta)
per la presenza di clausole vessatorie ed abusive, rivendicando la propria qualità di consumatore. In particolare, l'art. 1 del contratto di mutuo il calcolo degli interessi è “vessatorio, abusivo oltre che usurario”. Inoltre, l'opponente contesta la vessatorietà delle clausole richiamate dagli artt. 3, 13, 15 del medesimo contratto, le quali risultano gravose, non pattuite ma imposte. pagina 5 di 8 L'eccezione è infondata.
Invero, come noto il coltivatore diretto è un imprenditore, così come definito dall'art. 2135 c.c. che, al pari dell'imprenditore agricolo professionale, si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo,
in qualità di proprietario, usufruttuario o affittuario.
A ben vedere, infatti, l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo, relativo ai “diritti dei consumatori nei contratti”, del Codice del Consumo, va ricostruito attraverso un'operazione ermeneutica che tiene conto non solo di quanto previsto dall'art. 46 Cod. Cons., ma anche delle definizioni dettate dall'art. 45 Cod. Cons. e, per sottrazione, del regime di esclusione di cui al successivo art. 47 Cod. Cons. In ogni caso, sotto il profilo soggettivo, l'art. 46 Cod. Cons. si applica soltanto con riferimento ai rapporti conclusi tra consumatore e professionista, in proprio o tramite soggetto che agisca in suo nome o per suo conto. Va comunque escluso lo status di consumatore nel caso di contraente che agisca nell'ambito della propria attività professionale, anche qualora gli atti giuridici posti in essere con costituiscano esercizio della professione, purché risultino comunque necessari o utili al compimento dell'attività professionale medesima.
Ebbene, nel contratto di mutuo stipulato, i mutuatari, nelle premesse sono qualificati entrambi ciascuno come “coltivatore diretto” e l'atto ha goduto delle agevolazioni tributarie di cui al d.P.R 29 settembre 1973,
n. 601 (cfr. doc. 5 parte opposta).
Tale dichiarazione dinanzi al notaio, quindi, esclude l'applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 33 e ss.
del Codice del Consumo – invocata dall'opponente per affermare l'invalidità delle clausole contrattuali,
considerato che parte attorea non riveste la qualifica di consumatore, ma al contrario è un soggetto che agisce nell'ambito della propria attività professionale.
Occorre infatti osservare come alle repliche ben riposte nella comparsa di costituzione e risposta, la parte opponente nulla replicava a sua volta;
nella cui comparsa la parte opposta prendeva posizione su ciascuna clausola ritenuta abusiva, in particolare così osservando: “Nel caso di specie tale condizione è manchevole perché i sigg.ri e sono intervenuti nel contratto in qualità di “coltivatori diretti” e Parte_1 Pt_2 dunque in qualità di soggetti “presumibilmente” esercenti l'attività di piccoli imprenditori ovvero di coloro che svolgono attività agricola prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083
c.c.). E' coltivatore diretto colui che attraverso il proprio lavoro si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame”. Dunque, il fatto che gli opponenti abbiano richiesto l'apertura di credito quali coltivatori diretti li pone in contrasto con la figura del consumatore poiché hanno ottenuto dalla un credito per motivi CP_7 connessa all'attività imprenditoriale. Inoltre, dalla visura ipo-catastale eseguita presso l'Agenzia del pagina 6 di 8 Territorio Nazionale Serivizi di Pubblicità immobiliare di Tortona (AL) emerge come la sig.ra Pt_2 unitamente al sig. (doc. 9 e 10), seppur “coltivatori diretti”, possano essere ricondotti alla figura Parte_1
“dell'imprenditore agricolo professionale”. Si giunge a tale conclusione in ragione dei numerosi terreni agricoli/seminativi di cui risultano proprietari gli opponenti che, per estensione complessiva, inducono ad
escludere che questi possano essere coltivati e/o lavorati prevalentemente con il lavoro proprio e dei loro
familiari. Inoltre, la presenza di numerose pregiudizievoli, iscritte sui detti terreni e/o immobili, rileva come quest'ultimi abbiano di frequente fatto ricorso a finanziamenti e/o mutui da Banche finalizzati all'esercizio dell'attività agricola;
da qui un chiaro indice di come il lavoro di quest'ultimi non si concretizzi e/o possa essere inteso come un'attività agricola prevalentemente manuale ma richieda un organizzazione di mezzi e strumenti idonei a garantire risultati, anche importanti, per la tipologia e l'entità dei finanziamenti ricevuti dalle Banche.“ (pag. 9 comparsa di costituzione).
Invero con riferimento alla vessatorietà, “Al riguardo, va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le
clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste
da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi
dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass., Sez.
Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n.
15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253).” (Cass., Sez. 2, Pres. MANNA, Rel. GIUSTI, Ord.
25/06/2021 n. 18275). Ed ancora quanto alla delimitazione delle clausole vessatorie: “n ogni caso, la censura non considera che, in tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la
clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista
la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un
giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469-bis, quinto comma, n. 11, poi
riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Cass., Sez. I, 21 maggio
2008, n. 13051). La ricorrente, nell'articolare la doglianza, non tiene specificamente conto: che non ogni
clausola prevedente lo ius variandí è vessatoria, ma solo quella che accorda al professionista tale potere di
modifica unilaterale senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
che, ai sensi della disciplina
ratione temporís applicabile, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché
tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (art. 1469-ter cod. civ.); che, rispetto ai rapporti di mutuo a tasso variabile, quale era appunto quello in essere tra le parti, la modifica
dell'andamento dei tassi di interesse conseguenti all'oscillazione del parametro di riferimento rappresenta
un fatto assolutamente fisiologico, e in un contratto a lungo termine, quale tipicamente è il mutuo,
introduce sì un profilo di alea, la quale tuttavia è quella normale e immanente alla causa di questo tipo di
operazione, ed è destinata a gravare, in maniera speculare, su entrambe le parti contraenti;
che, al fine di
pagina 7 di 8 rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani
formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della
modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le
conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni
finanziarie; in tale prospettiva, costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione da effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale
tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla
pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni
sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 3 marzo 2020, nella causa C125/18).” (Cass., Sez. 2, Pres.
MANNA, Rel. GIUSTI, Ord. 25/06/2021 n. 18275).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro motivo, l'opposizione andrà rigettata.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gli opponenti devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare all'opposta le spese processuali, e tenendo tuttavia conto della particolarità
delle questioni trattate e della brevità del giudizio, si ritiene equo liquidare i compensi al minimo.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi minimi: € 7.052, oltre CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna altresì e a rimborsare alla parte opposta le spese Parte_1 Parte_2
di lite, che si liquidano in € 7.052, oltre CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2079/2023
tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo M.F. Candida Parte_1 Parte_2
ATTORI
e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...]
con l'Avv. Antonina Accardi oggi sostituita dall'avv. Simona Signorelli Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 9,18 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,58.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2079/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo M.F. Candida Parte_1 Parte_2 presso il cui studio sono domiciliati in Tortona (AL), via Emilia, 102
ATTORI/OPPONENTI contro società con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale Controparte_4 sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , P.IVA_1 con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa Controparte_2 con sede in Milano, Via Valtellina 15/17 capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., Codice Fiscale,
[...]
Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano al P.IVA_2
n. 1217580, giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018, Persona_1 rep.70501 e racc. 9608, registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, rappresentata da con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € Controparte_3
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e
P.IVA , in persona del procuratore speciale la dott.ssa (CF: P.IVA_3 Controparte_5
, nata a [...] il [...], giusta procura del Dott. nella sua C.F._1 Controparte_6 qualità di Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 28.01.2021 dal Notaio in Persona_2
Milano, rep.42440, racc. 17008 e registrata il 03.02.2021 in Milano alla serie 1T, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'Avv. Antonina Accardi del Foro di Roma e domiciliata pec
Email_1
CONVENUTI/OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Per gli attori opponenti:
- in via preliminare: dichiarare ammissibile la presente opposizione come sopra riqualificata;
- In via principale: dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 464/2015 rg 913/2015 emesso dal Tribunale di Alessandria per cui è causa;
- In ogni caso: con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio.
Per i convenuti opposti:
- in via preliminare, accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva di e per essa Controparte_4 della sub-mandataria Controparte_3
pagina 2 di 8 - nel merito, accertarti e dichiari legittimo ed efficace il decreto ingiuntivo n. 464/2015 (RG 913/2015) posto a fondamento dello stesso, con conseguente rigetto dell'opposizione tardiva ex art 650 cpc, poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto;
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi che nel contratto di apertura di credito nella forma del mutuo fondiario fossero riscontrate clausole vessatorie, accertarti e dichiari che tali clausole non risultino utilizzate e/o applicate dalla ai fini dell'ottenimento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_7
464/2015, conseguentemente dichiari valido ed efficace il detto titolo esecutivo posto a fondamento del pignoramento immobiliare RGE 69/2021;
con vittoria di spese e compensi di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto notificato in data 12.04.2024 i sigg.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione ex art 650 cpc al decreto ingiuntivo n. 464/2015 (Rg 913/2015) per l'effetto chiedevano, previa sospensione dell'esecuzione ex art 624 c.p.c., in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli e/o del pignoramento stante la sussistenza dei gravi motivi indicati nel corpo dell'atto; in via principale, dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento immobiliare per cui è causa con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso;
in via subordinata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'esecuzione e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
in ogni caso dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa;
con vittoria di spese e compensi di causa. A fondamento dell'opposizione i sigg.ri e deducevano, in fatto, che in data 20.05.2022, il Parte_1 Parte_2
Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione ex art 624 c.p.c. per 12 mesi su istanza del creditore procedente, con adesione dei creditori intervenuti, in ragione di un raggiunto accordo transattivo finalizzato all'estinzione del debito/credito; che in data 27.01.2023 il creditore procedente aveva depositato istanza di riassunzione ex art 627 c.p.c., dando atto del mancato rispetto dell'accordo transattivo da parte dei debitori, all'esito della quale il Giudice dell'Esecuzione fissava udienza al 28.02.2023 dove veniva emessa
Ordinanza di delega alle vendite e successiva fissazione di vendita telematica asincrona senza incanto per il
20.06.2023; che medio tempore si erano pronunciare le SS.UU. con la sentenza n. 9479/2023 in merito alla validità e gli effetti delle clausole vessatorie contenute nei contratti bancari, motivo per cui il Giudice dell'Esecuzione aveva fissato udienza interlocutoria per il 1.06.2023.
Su tale ultimo presupposto i sigg.ri e proponevano l'opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione medesima poiché ritenevano che il contratto di apertura di credito (rep. 230427 – racc. 21896) posto a fondamento del decreto ingiuntivo n.
464/2015 (Rg 913/2015), depositato dalla deducente e per essa la sub-mandataria Controparte_4 [...]
rientrasse nell'ambito dei contratti tutelati dalla pronuncia delle SS.UU. n. Controparte_3
9479/2023. Infatti, osservavano che, sebbene tale contratto era stato stipulato con la formula del mutuo fondiario, portava in allagato un modulo e/o formulario denominato “capitolato” contenente, secondo gli opponenti, delle clausole vessatorie che avevano prodotto uno sbilanciamento degli interessi in favore della in particolare gli opponenti ravvisavano la natura vessatoria delle clausole indicate all'art 3, all'art CP_7
pagina 3 di 8 13 punto a) del Capitolato, all'art 15 del Capitolato. Sostenevano, altresì, gli opponenti di rientrare nel novero dei c.d. Consumatori e dunque d'esser soggetti alla tutela del Codice del Consumo;
aggiungevano infine come solo in data 31.05.2023 il creditore procedente avesse depositato la certificazione notarile integrata ed aggiornata con la menzione delle accettazioni tacite di eredità ritualmente trascritte. Non ultimo gli opponenti deducevano come l'esecuzione, in caso di inefficacia del titolo posto a base di essa, non potesse proseguire in quanto Agenzia delle Entrate era impossibilitata a dare impulso alla procedura,
essendo stata presentata domanda di definizione agevolata ex L. 197/2022, mentre con le altre società creditrice erano in corso trattative di definizione.
2. A seguito dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione datata 29.6.2023 è stato dunque introdotto dinanzi al giudice di merito conseguente all'opposizione ex art. 615 cpc.
3. Dopo la prima udienza, non essendosi sostituita né presentata parte convenuta opposta, il Giudice, ancorchè dopo il deposito delle memorie da parte della parte opponente, rilevato che l'ordinanza non era stata neppure comunicata dalla cancelleria alla parte convenuta opposta, stante il difetto del contraddittorio, ha ordinato alla parte opponente di notificare l'introduzione del giudizio alla controparte.
4. Si costituiva pertanto la parte convenuta opposta il 14.6.2024 con comparsa di costituzione e risposta,
alla quale seguiva poi il deposito della memoria ex art. 171, n. 2 cpc.
5. La parte opponente non depositava alcuna memoria ex art. 171 cpc.
6. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza odierna per discussione ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Gli opponenti hanno principalmente sostenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 464/2015 (RG
913/2015) deve “ritenersi invalido ed inefficace poiché richiesto ed emesso sulla base dell'applicazione di clausole abusive. Tale aspetto è confermato anche dalle recenti pronunce giurisprudenziali che si sono
uniformate all'autorevole insegnamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite
(Cassazione a SS.UU. del 6.4.2023 n. 9479). Inoltre, si è dimostrato essere fondato l'esame operato dagli opponenti circa la vessatorietà e/o il carattere abusivo delle clausole presenti nel contratto di apertura di
credito. Difatti: - All'art. 3 veniva stabilito che “[...] La parte affidata si impegna pertanto
irrevocabilmente, con esplicita rinuncia ad opporre eccezioni di qualsivoglia natura e sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al pagamento delle trimestralità di interessi [...]”: trattasi di limitazioni al mutuatario della facoltà di opporre eccezioni e, dunque, da considerarsi clausola
vessatoria per il fatto che limita la possibilità di opporre eccezioni;
- All'Art. 13, punto a) del
“CAPITOLATO” veniva previsto l'obbligo alla parte mutuataria di “[...] di non locare gli immobili
pagina 4 di 8 ipotecati con contratti di durata pluriennale senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto della
Banca e di non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente i fitti e/o ogni altro reddito proveniente dalla locazione”: clausola che introduce limiti ai diritti di locazione e, pertanto, da considerarsi vessatoria in quanto mirante e stornare delle somme che potrebbero essere utilizzate per ripianare il debito;
- All'Art. 15 del “CAPITOLATO” veniva stabilito che “[...] Determinano inoltre la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza dal beneficio del termine il mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte in contratto, ovvero la ritardata o mancata osservanza anche di uno soltanto dei termini e delle condizioni fissate, così come i protesti cambiari, i sequestri, i pignoramenti, le iscrizioni di ipoteche legali, giudiziarie e volontarie, preesistenti o sopravvenute del cliente”: trattasi da un lato nella prima parte di una clausola che imponeva la risoluzione automatica per inadempimento con motivazioni generiche e come tale vessatoria ed inefficace, perché non specificava le cause di inadempimento.” (da ultimo nelle note conclusive pagg. 3-4).
La lite potrà essere decisa in virtù del principio della ragione più liquida. Come noto è un principio,
utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente ed agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (in giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni
sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il
profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez.
II, 29 settembre 2020, n. 20555). Tale principio potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» (A. ARSENI, Il rasoio di Occam: quando il principio della ragione più
liquida prevale su quello dispositivo, in Persona & danno, 2015) ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno»; si tratta del criterio metodologico – espresso nel XIV secolo dal filosofo Guglielmo di
Occam – che, in ambito giuridico, esprime l'idea di un approccio di stampo economico, in forza del quale è
necessario eliminare – con il taglio di lama – quelle questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo.
Invero, parte opponente eccepisce la nullità del contratto di finanziamento (di cui al doc. 5 parte opposta)
per la presenza di clausole vessatorie ed abusive, rivendicando la propria qualità di consumatore. In particolare, l'art. 1 del contratto di mutuo il calcolo degli interessi è “vessatorio, abusivo oltre che usurario”. Inoltre, l'opponente contesta la vessatorietà delle clausole richiamate dagli artt. 3, 13, 15 del medesimo contratto, le quali risultano gravose, non pattuite ma imposte. pagina 5 di 8 L'eccezione è infondata.
Invero, come noto il coltivatore diretto è un imprenditore, così come definito dall'art. 2135 c.c. che, al pari dell'imprenditore agricolo professionale, si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo,
in qualità di proprietario, usufruttuario o affittuario.
A ben vedere, infatti, l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo, relativo ai “diritti dei consumatori nei contratti”, del Codice del Consumo, va ricostruito attraverso un'operazione ermeneutica che tiene conto non solo di quanto previsto dall'art. 46 Cod. Cons., ma anche delle definizioni dettate dall'art. 45 Cod. Cons. e, per sottrazione, del regime di esclusione di cui al successivo art. 47 Cod. Cons. In ogni caso, sotto il profilo soggettivo, l'art. 46 Cod. Cons. si applica soltanto con riferimento ai rapporti conclusi tra consumatore e professionista, in proprio o tramite soggetto che agisca in suo nome o per suo conto. Va comunque escluso lo status di consumatore nel caso di contraente che agisca nell'ambito della propria attività professionale, anche qualora gli atti giuridici posti in essere con costituiscano esercizio della professione, purché risultino comunque necessari o utili al compimento dell'attività professionale medesima.
Ebbene, nel contratto di mutuo stipulato, i mutuatari, nelle premesse sono qualificati entrambi ciascuno come “coltivatore diretto” e l'atto ha goduto delle agevolazioni tributarie di cui al d.P.R 29 settembre 1973,
n. 601 (cfr. doc. 5 parte opposta).
Tale dichiarazione dinanzi al notaio, quindi, esclude l'applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 33 e ss.
del Codice del Consumo – invocata dall'opponente per affermare l'invalidità delle clausole contrattuali,
considerato che parte attorea non riveste la qualifica di consumatore, ma al contrario è un soggetto che agisce nell'ambito della propria attività professionale.
Occorre infatti osservare come alle repliche ben riposte nella comparsa di costituzione e risposta, la parte opponente nulla replicava a sua volta;
nella cui comparsa la parte opposta prendeva posizione su ciascuna clausola ritenuta abusiva, in particolare così osservando: “Nel caso di specie tale condizione è manchevole perché i sigg.ri e sono intervenuti nel contratto in qualità di “coltivatori diretti” e Parte_1 Pt_2 dunque in qualità di soggetti “presumibilmente” esercenti l'attività di piccoli imprenditori ovvero di coloro che svolgono attività agricola prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083
c.c.). E' coltivatore diretto colui che attraverso il proprio lavoro si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame”. Dunque, il fatto che gli opponenti abbiano richiesto l'apertura di credito quali coltivatori diretti li pone in contrasto con la figura del consumatore poiché hanno ottenuto dalla un credito per motivi CP_7 connessa all'attività imprenditoriale. Inoltre, dalla visura ipo-catastale eseguita presso l'Agenzia del pagina 6 di 8 Territorio Nazionale Serivizi di Pubblicità immobiliare di Tortona (AL) emerge come la sig.ra Pt_2 unitamente al sig. (doc. 9 e 10), seppur “coltivatori diretti”, possano essere ricondotti alla figura Parte_1
“dell'imprenditore agricolo professionale”. Si giunge a tale conclusione in ragione dei numerosi terreni agricoli/seminativi di cui risultano proprietari gli opponenti che, per estensione complessiva, inducono ad
escludere che questi possano essere coltivati e/o lavorati prevalentemente con il lavoro proprio e dei loro
familiari. Inoltre, la presenza di numerose pregiudizievoli, iscritte sui detti terreni e/o immobili, rileva come quest'ultimi abbiano di frequente fatto ricorso a finanziamenti e/o mutui da Banche finalizzati all'esercizio dell'attività agricola;
da qui un chiaro indice di come il lavoro di quest'ultimi non si concretizzi e/o possa essere inteso come un'attività agricola prevalentemente manuale ma richieda un organizzazione di mezzi e strumenti idonei a garantire risultati, anche importanti, per la tipologia e l'entità dei finanziamenti ricevuti dalle Banche.“ (pag. 9 comparsa di costituzione).
Invero con riferimento alla vessatorietà, “Al riguardo, va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le
clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste
da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi
dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass., Sez.
Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n.
15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253).” (Cass., Sez. 2, Pres. MANNA, Rel. GIUSTI, Ord.
25/06/2021 n. 18275). Ed ancora quanto alla delimitazione delle clausole vessatorie: “n ogni caso, la censura non considera che, in tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la
clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista
la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un
giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469-bis, quinto comma, n. 11, poi
riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Cass., Sez. I, 21 maggio
2008, n. 13051). La ricorrente, nell'articolare la doglianza, non tiene specificamente conto: che non ogni
clausola prevedente lo ius variandí è vessatoria, ma solo quella che accorda al professionista tale potere di
modifica unilaterale senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
che, ai sensi della disciplina
ratione temporís applicabile, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché
tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (art. 1469-ter cod. civ.); che, rispetto ai rapporti di mutuo a tasso variabile, quale era appunto quello in essere tra le parti, la modifica
dell'andamento dei tassi di interesse conseguenti all'oscillazione del parametro di riferimento rappresenta
un fatto assolutamente fisiologico, e in un contratto a lungo termine, quale tipicamente è il mutuo,
introduce sì un profilo di alea, la quale tuttavia è quella normale e immanente alla causa di questo tipo di
operazione, ed è destinata a gravare, in maniera speculare, su entrambe le parti contraenti;
che, al fine di
pagina 7 di 8 rispettare l'obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse variabile nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani
formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della
modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le
conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni
finanziarie; in tale prospettiva, costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione da effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale
tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla
pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall'altro, la comunicazione di informazioni
sull'andamento, nel passato, dell'indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 3 marzo 2020, nella causa C125/18).” (Cass., Sez. 2, Pres.
MANNA, Rel. GIUSTI, Ord. 25/06/2021 n. 18275).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro motivo, l'opposizione andrà rigettata.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gli opponenti devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare all'opposta le spese processuali, e tenendo tuttavia conto della particolarità
delle questioni trattate e della brevità del giudizio, si ritiene equo liquidare i compensi al minimo.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi minimi: € 7.052, oltre CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna altresì e a rimborsare alla parte opposta le spese Parte_1 Parte_2
di lite, che si liquidano in € 7.052, oltre CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola pagina 8 di 8