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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2024, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
R.G. 76/2016
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del
Giudice Unico, dott. Enrico Quaranta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VERRENGIA RENATO GIUSEPPE (C.F. in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione in appello con studio in VIA TORINO N. 5 - 81034,
MONDRAGONE (CE) e pec Email_1
appellante e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
appellato - contumace nonché
(P. I.V.A. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa CP_2 P.IVA_1
dagli Avv.ti MAISTO ANNA (C.F. ) e FRANCESCO (C.F. C.F._4
) in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello C.F._5
notificato, entrambi con studio in VIA SALVO D'ACQUISTO, 100 - 81031, AVERSA
(CE) e pec e Email_2 Email_3
appellata
CONCLUSIONI : per parte appellante: “a) in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il sinistro de quo essersi verificato per esclusiva colpa del conducente il veicolo Fiat AN tg. CP407WV e per effetto condannare i convenuti, in solido, al risarcimento delle somme così come determinate in primo grado
e in appello, oltre interessi e rivalutazione;
b) condannare sempre i convenuti, in solido, al pagamento integrale delle spese di primo grado nonché compensi di difesa del presente grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.; per parte appellata : “ A) Rigettare l'appello proposto dal Sig. CP_2 [...]
in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, per i motivi Pt_1
suesposti. B) Confermare totalmente la sentenza n. 1151/15 emessa dal Giudice di Pace di Carinola – dott.ssa Maria Marrese - per i motivi tutti di cui alla presente comparsa.
C) Condannarsi, in ogni caso, l'appellante al pagamento del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore dei Sottoscritti Procuratori anticipatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1151 emessa in data 3/06/2015 e depositata in data 5/06/2015, il
Giudice di Pace di Carinola così provvedeva: “a) Dichiara il concorso di colpa di entrambe le parti ex art. 2054 c.c. II comma;
b) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma. complessiva di € 3.886,56 Parte_1
oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla sentenza fino al soddisfo;
c) condanna infine i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00 di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre iva
e cpa e spese generali, con attribuzione in favore di procuratore antistatario;
d)
Condanna, infine, i convenuti al pagamento delle spese di ctu, definitivamente liquidate in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese ed euro 400,00 per onorari.”.
Con atto di citazione notificato il 4.01.2016, l'appellante chiedeva la Parte_1
riforma della sentenza nr. 1151 del 3.06.2015, rassegando le conclusioni come innanzi.
Deduceva a sostegno del gravame:
1. Violazione dell'art. 115 e 116 cpc: erronea valutazione delle risultanze probatorie. Non applicabilità dell'art. 2054, 2 co. c.c.;
2. Violazione dell'art. 149 cds
3. Violazione dell'art. 143, 2 co. c. ass.;
4. Violazione dell'art. 115 cpc: principio di non contestazione;
pag. 2/9 5. Violazione dell'art. 2054, 2 co. c.c.;
6. Violazione L. 57/2001. Sottovalutazione del danno non patrimoniale;
7. Violazione dell'art. 2059 c.c.: omessa personalizzazione del danno non patrimoniale e del danno morale;
8. Violazione art. 1219 c.c.: omesso riconoscimento degli interessi e della rivalutazione;
9. Violazione degli art. 1175, 1176 e 1375 c.c..
Eccepiva, pertanto, l'errata determinazione e quantificazione del quantum da risarcire.
Si costituiva in giudizio solo l'appellata in persona del l.r.p.t., la CP_2
quale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e riportandosi agli atti di parte del giudizio di primo grado, previa impugnazione di tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, prodotto e concluso.
Chiedeva la conferma integrale della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
L'appellato , benché regolarmente citato rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo svariati rinvii alcuni dei quali richiesti dalle parti ed altri disposti per la sopravvenuta vacanza sul ruolo, con decreto dell'8/07/2024 il fascicolo veniva assegnato sul ruolo dello scrivente.
Con successivo decreto del 24/07/2024 veniva fissata l'udienza cartolare per la discussione al 17/9/2024.
Acquisite le note conclusionali depositate dalle parti costituite, all'udienza del
17/09/2024 il GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 quinquies cpc.
In via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla compagnia assicurativa, occorre ricordare che sul punto la
Suprema Corte ha affermato che 'Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: - non esiga dall'appellante alcun “progetto di sentenza”,
- non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto
pag. 3/9 in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione'
(Cass. n. 10916/2017).
Nella circostanza la censura appare infondata giacché l'appellante ha correttamente indicato i motivi di appello e le modifiche alla sentenza richieste, come previsto dalla norma di rito.
Nel merito l'appello va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene alla erronea ed infondata motivazione della sentenza in ordine alla valutazione del materiale istruttorio laddove il primo giudice ha riconosciuto un concorso di colpa dell'odierno appellante nella misura del 50%.
La predetta censura merita accoglimento.
Il punto nodale del gravame riguarda il concorso di pari responsabilità dei conducenti per il sinistro occorso in data 16/01/2006.
Quanto alla dinamica del sinistro (che si ricava dalla ricostruzione effettuata nel modello CAI, sottoscritto da entrambi le parti, e dalla conforme dichiarazione testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado), emerge che l'appellante, nel mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, veniva tamponato da tergo dall'appellato
, conducente il veicolo Fiat AN targata CP407WV. CP_1
A conferma della dinamica depongono: a) i danni all'autovettura che sono localizzati nella parte anteriore destra (paraurti e fendinebbia), mentre la bicicletta condotta dall'appenate era danneggiata nella parte posteriore e b) la CTU medico legale che ha accertato le lesioni fisiche dell'appellante e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro.
Il Giudice di Pace, nel ritenere il concorso di pari responsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c., ha testualmente affermato che: “Nel merito, le risultanze della prova testimoniale raccolta (cfr. deposizione del teste ) e le altre Testimone_1
emergenze processuali non sono sufficienti a ritenere acclarati i fatti di causa in termini di certezza, essendo stati riferite le circostanze in maniera vaga e generica. Ne consegue che va fatto ricorso al criterio sussidiario della presunzione di colpa paritaria
pag. 4/9 in quanto la presunzione di pari concorso di colpa dei conducenti di cui all'art. 2054
c.c., 2° comma opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose (Cass. civ., sez. III, 19/05/2003,
n.7777). Conseguentemente, alla fattispecie può applicarsi la presunzione di pari responsabilità.”.
In realtà, la localizzazione dei danni riscontrati, unitamente alla deposizione della teste all'udienza del 24.10.2011 (“Ho visto che il conducente Testimone_1
della Fiat AN nel tentativo di sorpassare la bicicletta urtava la stessa nella sua parte posteriore ed a seguito dell'urto la bicicletta, unitamente al conducente cadevano
a terra sul lato destro.”), consentono di ritenere provato il verificarsi di un tamponamento tra i due veicoli, con impatto del paraurti anteriore destro della vettura condotta da contro la ruota posteriore della bicicletta dell'appellante. CP_1
Diversamente da quanto ritenuto da giudice di primo grado, la deposizione del teste appare precisa e dettagliata laddove afferma “L'incidente si è verificato tra una Fiat
AN ed una bicicletta condotta da un uomo, Ho visto che il conducente della Fiat
AN nel tentativo di sorpassare la bicicletta urtava la stessa nella sua parte posteriore ed a seguito dell'urto la bicicletta, unitamente al conducente cadevano a terra sul lato destro. Preciso che il conducente della bicicletta camminava lungo il margine destro della strada.”.
Dunque, le argomentazioni del giudice di primo grado in merito alla sussistenza di un concorso di colpa non appaiono corrette.
Invero, gli elementi acquisiti al processo in termini di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) e di dichiarazione testimoniale (cfr. deposizione di che Tes_1
ha avuto una percezione immediata e diretta del sinistro), unitamente alla valutazione
'dei punti d'urto' (collisione tra la parte anteriore del veicolo e la parte posteriore della bici), consentono di ritenere una esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella causazione dell'evento in quanto quest'ultimo non ha adeguato la condotta di guida alle condizioni di tempo e di spazio, effettuando un sorpasso della bici nonostante non vi fosse la dovuta distanza tra i veicoli.
pag. 5/9 Non va taciuto, inoltre, anche l'elemento di prova che deriva dal comportamento processuale assunto dall'appellato che, benché regolarmente citato in CP_1
giudizio, è rimasto contumace in entrambi i gradi non contestando, di fatto, la dinamica enunciata dall'appellante e, soprattutto, quanto emerga dalla dichiarazione di constatazione amichevole dell'incidente sottoscritta nell'immediatezza dei fatti dalle parti.
La comparazione tra le due condotte, in ragione delle allegazioni e degli elementi probatori, avrebbe dovuto indurre il giudice di pace a superare la presunzione di pari responsabilità posta dal secondo comma dell'art.2054 c.c. attribuendo la colpa in misura esclusiva a carico dell'appellato e, di conseguenza, anche dell'appellata CP_1
. CP_2
Infatti, “la regola, di diritto, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (…) in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro …” (cfr. tra tante. Cass. sez. VI 18 maggio 2021 n.13360).
Ancora per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18708 del 01/07/2021; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, sent. n. 8051/2016, per pag. 6/9 cui la prova liberatoria può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale).
Pertanto, nel caso di specie, essendosi verificato uno scontro tra la parte anteriore dell'autovettura e la parte posteriore della bicicletta, dunque un tamponamento, non opera la presunzione (applicata dal giudice di pace) di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., bensì la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del tamponante.
Conseguentemente, era onere degli appellati fornire la prova liberatoria, dimostrando che la collisione era derivata da causa non imputabile al . CP_1
Tale prova liberatoria non è stata fornita.
Accertata quindi la responsabilità esclusiva del tamponante nella CP_1
determinazione del sinistro oggetto di causa, in punto quantum debeatur va rideterminata la liquidazione dei danni effettuata dal giudice di pace (pari a complessivi euro 9.563,24, di cui euro 6.449,24 a titolo di danno biologico permanete ed euro €
3.014,00 a titolo di danno biologico temporanea nonché €. 100,00 a titolo di danno patrimoniale) a seguito della disposta CTU.
Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni non patrimoniali si fanno decorrere dalla data del sinistro in quanto trattasi di risarcimento del danna da illecito aquiliano.
Pertanto, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi (cfr., ex multis, cass. civ., 10.4.2018, n. 8766), questi ultimi, al tasso legale, devono essere calcolati dal momento del sinistro (16.01.2006) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma innanzi indicata che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida in danno e lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi devono essere applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale e alla 'personalizzazione', condividendosi sul punto quanto ritenuto dal giudice
a quo in ordine alla mancata prova in merito.
pag. 7/9 La sentenza di primo grado, dunque, deve essere riformata con l'affermazione della responsabilità esclusiva a carico del e, quindi, con la condanna degli CP_1
appellati, in solido, al pagamento dei danni nella misura totale (100%) per come determinata dal CTU.
Gli altri motivi di gravame restano assorbiti.
Le spese di lite del primo grado di giudizio restano a carico della parte soccombente come già disposto dal giudice di pace.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento dichiarato (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 4.01.2016 nei confronti di e Controparte_1
avverso la sentenza n. 1151 emessa in data 3.06.2015 e depositata in CP_2
data 5.06.2015 dal Giudice di Carinola, Avv. Marrese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di che quantifica, complessivamente, Parte_1 in €.9.563,24, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. Condanna e , in persona del l.r.p.t., in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio, liquidate, complessivamente, in €.2.540,00 oltre rimborso C.U., rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CPA come e se dovute per legge, con attribuzione al procuratore Avv. VERRENGIA Renato Giuseppe, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2024.
pag. 8/9
Il Giudice Unico
Dott. Enrico Quaranta
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
R.G. 76/2016
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del
Giudice Unico, dott. Enrico Quaranta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VERRENGIA RENATO GIUSEPPE (C.F. in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione in appello con studio in VIA TORINO N. 5 - 81034,
MONDRAGONE (CE) e pec Email_1
appellante e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
appellato - contumace nonché
(P. I.V.A. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa CP_2 P.IVA_1
dagli Avv.ti MAISTO ANNA (C.F. ) e FRANCESCO (C.F. C.F._4
) in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello C.F._5
notificato, entrambi con studio in VIA SALVO D'ACQUISTO, 100 - 81031, AVERSA
(CE) e pec e Email_2 Email_3
appellata
CONCLUSIONI : per parte appellante: “a) in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il sinistro de quo essersi verificato per esclusiva colpa del conducente il veicolo Fiat AN tg. CP407WV e per effetto condannare i convenuti, in solido, al risarcimento delle somme così come determinate in primo grado
e in appello, oltre interessi e rivalutazione;
b) condannare sempre i convenuti, in solido, al pagamento integrale delle spese di primo grado nonché compensi di difesa del presente grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.; per parte appellata : “ A) Rigettare l'appello proposto dal Sig. CP_2 [...]
in quanto improponibile, inammissibile ed improcedibile, per i motivi Pt_1
suesposti. B) Confermare totalmente la sentenza n. 1151/15 emessa dal Giudice di Pace di Carinola – dott.ssa Maria Marrese - per i motivi tutti di cui alla presente comparsa.
C) Condannarsi, in ogni caso, l'appellante al pagamento del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore dei Sottoscritti Procuratori anticipatari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1151 emessa in data 3/06/2015 e depositata in data 5/06/2015, il
Giudice di Pace di Carinola così provvedeva: “a) Dichiara il concorso di colpa di entrambe le parti ex art. 2054 c.c. II comma;
b) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma. complessiva di € 3.886,56 Parte_1
oltre interessi nella misura legale a decorrere dalla sentenza fino al soddisfo;
c) condanna infine i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00 di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre iva
e cpa e spese generali, con attribuzione in favore di procuratore antistatario;
d)
Condanna, infine, i convenuti al pagamento delle spese di ctu, definitivamente liquidate in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese ed euro 400,00 per onorari.”.
Con atto di citazione notificato il 4.01.2016, l'appellante chiedeva la Parte_1
riforma della sentenza nr. 1151 del 3.06.2015, rassegando le conclusioni come innanzi.
Deduceva a sostegno del gravame:
1. Violazione dell'art. 115 e 116 cpc: erronea valutazione delle risultanze probatorie. Non applicabilità dell'art. 2054, 2 co. c.c.;
2. Violazione dell'art. 149 cds
3. Violazione dell'art. 143, 2 co. c. ass.;
4. Violazione dell'art. 115 cpc: principio di non contestazione;
pag. 2/9 5. Violazione dell'art. 2054, 2 co. c.c.;
6. Violazione L. 57/2001. Sottovalutazione del danno non patrimoniale;
7. Violazione dell'art. 2059 c.c.: omessa personalizzazione del danno non patrimoniale e del danno morale;
8. Violazione art. 1219 c.c.: omesso riconoscimento degli interessi e della rivalutazione;
9. Violazione degli art. 1175, 1176 e 1375 c.c..
Eccepiva, pertanto, l'errata determinazione e quantificazione del quantum da risarcire.
Si costituiva in giudizio solo l'appellata in persona del l.r.p.t., la CP_2
quale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e riportandosi agli atti di parte del giudizio di primo grado, previa impugnazione di tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, prodotto e concluso.
Chiedeva la conferma integrale della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
L'appellato , benché regolarmente citato rimaneva contumace. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo svariati rinvii alcuni dei quali richiesti dalle parti ed altri disposti per la sopravvenuta vacanza sul ruolo, con decreto dell'8/07/2024 il fascicolo veniva assegnato sul ruolo dello scrivente.
Con successivo decreto del 24/07/2024 veniva fissata l'udienza cartolare per la discussione al 17/9/2024.
Acquisite le note conclusionali depositate dalle parti costituite, all'udienza del
17/09/2024 il GI tratteneva la causa in decisione ex art. 281 quinquies cpc.
In via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla compagnia assicurativa, occorre ricordare che sul punto la
Suprema Corte ha affermato che 'Deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: - non esiga dall'appellante alcun “progetto di sentenza”,
- non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto
pag. 3/9 in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione'
(Cass. n. 10916/2017).
Nella circostanza la censura appare infondata giacché l'appellante ha correttamente indicato i motivi di appello e le modifiche alla sentenza richieste, come previsto dalla norma di rito.
Nel merito l'appello va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene alla erronea ed infondata motivazione della sentenza in ordine alla valutazione del materiale istruttorio laddove il primo giudice ha riconosciuto un concorso di colpa dell'odierno appellante nella misura del 50%.
La predetta censura merita accoglimento.
Il punto nodale del gravame riguarda il concorso di pari responsabilità dei conducenti per il sinistro occorso in data 16/01/2006.
Quanto alla dinamica del sinistro (che si ricava dalla ricostruzione effettuata nel modello CAI, sottoscritto da entrambi le parti, e dalla conforme dichiarazione testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado), emerge che l'appellante, nel mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, veniva tamponato da tergo dall'appellato
, conducente il veicolo Fiat AN targata CP407WV. CP_1
A conferma della dinamica depongono: a) i danni all'autovettura che sono localizzati nella parte anteriore destra (paraurti e fendinebbia), mentre la bicicletta condotta dall'appenate era danneggiata nella parte posteriore e b) la CTU medico legale che ha accertato le lesioni fisiche dell'appellante e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro.
Il Giudice di Pace, nel ritenere il concorso di pari responsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c., ha testualmente affermato che: “Nel merito, le risultanze della prova testimoniale raccolta (cfr. deposizione del teste ) e le altre Testimone_1
emergenze processuali non sono sufficienti a ritenere acclarati i fatti di causa in termini di certezza, essendo stati riferite le circostanze in maniera vaga e generica. Ne consegue che va fatto ricorso al criterio sussidiario della presunzione di colpa paritaria
pag. 4/9 in quanto la presunzione di pari concorso di colpa dei conducenti di cui all'art. 2054
c.c., 2° comma opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose (Cass. civ., sez. III, 19/05/2003,
n.7777). Conseguentemente, alla fattispecie può applicarsi la presunzione di pari responsabilità.”.
In realtà, la localizzazione dei danni riscontrati, unitamente alla deposizione della teste all'udienza del 24.10.2011 (“Ho visto che il conducente Testimone_1
della Fiat AN nel tentativo di sorpassare la bicicletta urtava la stessa nella sua parte posteriore ed a seguito dell'urto la bicicletta, unitamente al conducente cadevano
a terra sul lato destro.”), consentono di ritenere provato il verificarsi di un tamponamento tra i due veicoli, con impatto del paraurti anteriore destro della vettura condotta da contro la ruota posteriore della bicicletta dell'appellante. CP_1
Diversamente da quanto ritenuto da giudice di primo grado, la deposizione del teste appare precisa e dettagliata laddove afferma “L'incidente si è verificato tra una Fiat
AN ed una bicicletta condotta da un uomo, Ho visto che il conducente della Fiat
AN nel tentativo di sorpassare la bicicletta urtava la stessa nella sua parte posteriore ed a seguito dell'urto la bicicletta, unitamente al conducente cadevano a terra sul lato destro. Preciso che il conducente della bicicletta camminava lungo il margine destro della strada.”.
Dunque, le argomentazioni del giudice di primo grado in merito alla sussistenza di un concorso di colpa non appaiono corrette.
Invero, gli elementi acquisiti al processo in termini di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) e di dichiarazione testimoniale (cfr. deposizione di che Tes_1
ha avuto una percezione immediata e diretta del sinistro), unitamente alla valutazione
'dei punti d'urto' (collisione tra la parte anteriore del veicolo e la parte posteriore della bici), consentono di ritenere una esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella causazione dell'evento in quanto quest'ultimo non ha adeguato la condotta di guida alle condizioni di tempo e di spazio, effettuando un sorpasso della bici nonostante non vi fosse la dovuta distanza tra i veicoli.
pag. 5/9 Non va taciuto, inoltre, anche l'elemento di prova che deriva dal comportamento processuale assunto dall'appellato che, benché regolarmente citato in CP_1
giudizio, è rimasto contumace in entrambi i gradi non contestando, di fatto, la dinamica enunciata dall'appellante e, soprattutto, quanto emerga dalla dichiarazione di constatazione amichevole dell'incidente sottoscritta nell'immediatezza dei fatti dalle parti.
La comparazione tra le due condotte, in ragione delle allegazioni e degli elementi probatori, avrebbe dovuto indurre il giudice di pace a superare la presunzione di pari responsabilità posta dal secondo comma dell'art.2054 c.c. attribuendo la colpa in misura esclusiva a carico dell'appellato e, di conseguenza, anche dell'appellata CP_1
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Infatti, “la regola, di diritto, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (…) in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro …” (cfr. tra tante. Cass. sez. VI 18 maggio 2021 n.13360).
Ancora per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
18708 del 01/07/2021; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 3, sent. n. 8051/2016, per pag. 6/9 cui la prova liberatoria può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale).
Pertanto, nel caso di specie, essendosi verificato uno scontro tra la parte anteriore dell'autovettura e la parte posteriore della bicicletta, dunque un tamponamento, non opera la presunzione (applicata dal giudice di pace) di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., bensì la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza a carico del tamponante.
Conseguentemente, era onere degli appellati fornire la prova liberatoria, dimostrando che la collisione era derivata da causa non imputabile al . CP_1
Tale prova liberatoria non è stata fornita.
Accertata quindi la responsabilità esclusiva del tamponante nella CP_1
determinazione del sinistro oggetto di causa, in punto quantum debeatur va rideterminata la liquidazione dei danni effettuata dal giudice di pace (pari a complessivi euro 9.563,24, di cui euro 6.449,24 a titolo di danno biologico permanete ed euro €
3.014,00 a titolo di danno biologico temporanea nonché €. 100,00 a titolo di danno patrimoniale) a seguito della disposta CTU.
Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni non patrimoniali si fanno decorrere dalla data del sinistro in quanto trattasi di risarcimento del danna da illecito aquiliano.
Pertanto, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi (cfr., ex multis, cass. civ., 10.4.2018, n. 8766), questi ultimi, al tasso legale, devono essere calcolati dal momento del sinistro (16.01.2006) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma innanzi indicata che, previa devalutazione fino al momento del sinistro, deve essere, poi, via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida in danno e lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi devono essere applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale e alla 'personalizzazione', condividendosi sul punto quanto ritenuto dal giudice
a quo in ordine alla mancata prova in merito.
pag. 7/9 La sentenza di primo grado, dunque, deve essere riformata con l'affermazione della responsabilità esclusiva a carico del e, quindi, con la condanna degli CP_1
appellati, in solido, al pagamento dei danni nella misura totale (100%) per come determinata dal CTU.
Gli altri motivi di gravame restano assorbiti.
Le spese di lite del primo grado di giudizio restano a carico della parte soccombente come già disposto dal giudice di pace.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento dichiarato (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 4.01.2016 nei confronti di e Controparte_1
avverso la sentenza n. 1151 emessa in data 3.06.2015 e depositata in CP_2
data 5.06.2015 dal Giudice di Carinola, Avv. Marrese, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di che quantifica, complessivamente, Parte_1 in €.9.563,24, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. Condanna e , in persona del l.r.p.t., in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio, liquidate, complessivamente, in €.2.540,00 oltre rimborso C.U., rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CPA come e se dovute per legge, con attribuzione al procuratore Avv. VERRENGIA Renato Giuseppe, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2024.
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Il Giudice Unico
Dott. Enrico Quaranta
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