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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1339/2022
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Borgese.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Borgese precisa le conclusioni come da relativa nota depositata in data 5 dicembre 2025.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Roberta Strano sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
1339/2022 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CORONIN e dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO HE, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI GRILLO 61, MESSINA
contro
) contumace Controparte_1 P.IVA_2
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. È fondata la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Part ha chiesto la condanna, previo accertamento della relativa responsabilità, di Parte_1 [...]
- non costituita, seppur regolarmente evocata in giudizio - al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti al proprio autoveicolo Range Rover Sport targato FF620RR, in data 3 novembre 2020, mentre era in sosta all'interno del parcheggio “Autogate Parking 1” gestito dalla società convenuta.
Osserva il Tribunale che il contratto di parcheggio viene in essere dall'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione del servizio offerto e, pagina 2 di 7 quindi, attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio, anche qualora esso sia fruibile mediante l'utilizzo di un sistema meccanizzato con barre di ingresso/uscita ed acquisto del biglietto tramite casse automatizzate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al contratto atipico di parcheggio – quale deve ritenersi quello intercorso tra le parti del presente giudizio - si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. 9895/2021).
La sussistenza dell'obbligo di custodia dell'autovettura risulta infatti indispensabile in riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve ed al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista anche nella custodia del veicolo (Cass. 18277/2023).
Quanto al regime di riparto dell'onere probatorio, l'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre incombe sull'attore, alla luce del principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente ed il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Ciò premesso, parte attrice ha allegato l'inadempimento della società convenuta e adeguatamente provato il danno patrimoniale occorso, nonché il nesso eziologico tra l'inadempimento del contratto di parcheggio (in termini di omessa custodia del bene) ed il danno.
All'udienza del 4 novembre 2025 il testimone (socio di e Testimone_1 Parte_1
disinteressato all'esito della lite) ha confermato che il veicolo venne posteggiato presso il parcheggio denominato “Autogate Parking 1” adiacente all'aeroporto di Catania Fontanarossa, mediante accesso automatizzato al parcheggio stesso: “[…] ho ritirato io il biglietto e riconosco il documento che mi viene esibito – il riferimento va al tagliando di ingresso al parcheggio (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) […] confermo la presenza delle sbarre all'ingresso, per quanto riguarda il pagamento del servizio si ritira un ticket all'accesso e si paga poi in contanti o con carta presso una cassa dove è presente una persona che si occupa della gestione dei pagamenti;
specifico che le chiavi del veicolo
pagina 3 di 7 una volta parcheggiato vengono lasciate al personale di servizio presso il parcheggio e custodite in un armadio come quello che si vede negli alberghi per custodire le chiavi delle stanze […]”; sottoposta all'attenzione del teste la rappresentazione fotografica di cui al doc. 4 allegato alla citazione, egli ha inoltre precisato che “[…] l'area del parcheggio è tutta recintata;
guardando la foto che mi viene mostrata penso che l'insegna che vedo nella foto è caduta proprio sulla mia macchina […] specifico che io ho parcheggiato la macchina di fronte allo stabile dove è ubicata la cassa, poi una volta consegnate le chiavi del mezzo al personale, sono loro a decidere dove spostare il mezzo all'interno del perimetro del parcheggio […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 4 novembre 2025).
Il testimone ha peraltro confermato che il crollo della struttura metallica, posizionata nei pressi dello stallo ove era posteggiato il mezzo, ha causato lo schiacciamento dello stesso (anche nella parte anteriore) con conseguenti danni come accertati dalla perizia di parte prodotta in atti.
Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa dalla persona che ha materialmente concluso il contratto per conto della società attrice e parcheggiato l'auto all'interno dell'area; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta - il riferimento va, in particolare, al biglietto di ingresso, nonché alle rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi – oltre alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di parte in ordine ai danni riportati dal mezzo e da quest'ultimo confermati nel corso dell'istruttoria processuale (cfr. deposizione del perito Persona_1
a pag. 3 del verbale di udienza del 4 novembre 2025).
Peraltro, tale consulenza di parte, in forza del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c., costituisce un elemento di prova e può essere posta a fondamento anche della quantificazione del danno (Cass. 25593/2023).
Applicando ora il richiamato orientamento al caso di specie, deve ritenersi che l'oggetto del contratto di parcheggio concluso tra le parti abbia senza dubbio alcuno compreso la custodia del mezzo – la sussistenza di tale obbligazione è incontestabilmente desumibile dall'immissione del veicolo mediante entrata automatizzata (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) e successiva consegna delle chiavi dello stesso ad un addetto ivi preposto – come dichiarato dal testimone Testimone_1
Altrettanto provato è anche il nesso causale tra l'omessa custodia e l'occorso danno: l'autovettura fu schiacciata da una struttura metallica adiacente al parcheggio (cfr. doc. 4 allegato alla citazione).
pagina 4 di 7 Dal compendio probatorio in atti non risulta, invece, alcun elemento dal quale poter desumere che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia possa essere derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla società convenuta.
Sul punto, in particolare, è doveroso precisare che, sebbene parte attrice nelle proprie difese abbia allegato il verificarsi di un forte temporale in data 28 novembre 2020, non vi sono tuttavia ulteriori elementi in atti tali da poter ricollegare, in via esclusiva, il danno cagionato al mezzo all'evento atmosferico - peraltro, non vi è nemmeno prova in atti che tale evento abbia assunto i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter integrare il caso fortuito, in disparte la circostanza per cui la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha offerto una qualche alternativa ricostruzione degli eventi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve rispondere, ai sensi dell'art. 1218 c.c., Controparte_2
del danno patrimoniale subito da Parte_1
Si procede ora alla liquidazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per determinare la perdita CP_3
di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore (Cass. 1627/2022), rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né
pagina 5 di 7 presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Con considerazioni puntuali ed analitiche – confermate peraltro in sede di deposizione testimoniale - il consulente tecnico di parte ha proceduto ad una meticolosa elencazione e stima dei danni riportati dal veicolo di proprietà della società attrice, per un totale di € 25.706,15 oltre I.V.A. di legge (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica di parte - doc. 6 allegato alla citazione). Il complessivo ammontare di €
31.361,50 (comprensivo dell'I.V.A. di legge) dev'essere de-valutato dal 6 settembre 2021 (data di elaborazione della perizia di parte) al 28 novembre 2020 (data del sinistro), per conseguenti €
30.596,59; tale ultima somma dev'essere poi rivalutata dalla data dell'incidente all'attualità, per complessivi € 36.409,94.
pagina 6 di 7 Non può invece trovare ristoro la pretesa risarcitoria relativa al fermo tecnico del veicolo, atteso che quest'ultimo non può identificarsi, in sé e per sé, nella mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale danno non può configurarsi come danno in re ipsa, ma richiede la adeguata dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass.
32946/2024): tale onere probatorio non è stato tuttavia adempiuto da parte attrice.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, deve condannarsi Controparte_2
al risarcimento, in favore di del danno che si liquida in € 36.409,94, oltre
[...] Parte_1
interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto ogni diversa Controparte_2
domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di del danno Controparte_2 Parte_1
che si liquida in € 36.409,94, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite che si liquidano in € 621,70 per anticipazioni ed in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1339/2022
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Borgese.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Borgese precisa le conclusioni come da relativa nota depositata in data 5 dicembre 2025.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Roberta Strano sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
1339/2022 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA CORONIN e dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO HE, elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI GRILLO 61, MESSINA
contro
) contumace Controparte_1 P.IVA_2
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. È fondata la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Part ha chiesto la condanna, previo accertamento della relativa responsabilità, di Parte_1 [...]
- non costituita, seppur regolarmente evocata in giudizio - al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti al proprio autoveicolo Range Rover Sport targato FF620RR, in data 3 novembre 2020, mentre era in sosta all'interno del parcheggio “Autogate Parking 1” gestito dalla società convenuta.
Osserva il Tribunale che il contratto di parcheggio viene in essere dall'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione del servizio offerto e, pagina 2 di 7 quindi, attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio, anche qualora esso sia fruibile mediante l'utilizzo di un sistema meccanizzato con barre di ingresso/uscita ed acquisto del biglietto tramite casse automatizzate.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al contratto atipico di parcheggio – quale deve ritenersi quello intercorso tra le parti del presente giudizio - si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. 9895/2021).
La sussistenza dell'obbligo di custodia dell'autovettura risulta infatti indispensabile in riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve ed al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista anche nella custodia del veicolo (Cass. 18277/2023).
Quanto al regime di riparto dell'onere probatorio, l'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre incombe sull'attore, alla luce del principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente ed il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Ciò premesso, parte attrice ha allegato l'inadempimento della società convenuta e adeguatamente provato il danno patrimoniale occorso, nonché il nesso eziologico tra l'inadempimento del contratto di parcheggio (in termini di omessa custodia del bene) ed il danno.
All'udienza del 4 novembre 2025 il testimone (socio di e Testimone_1 Parte_1
disinteressato all'esito della lite) ha confermato che il veicolo venne posteggiato presso il parcheggio denominato “Autogate Parking 1” adiacente all'aeroporto di Catania Fontanarossa, mediante accesso automatizzato al parcheggio stesso: “[…] ho ritirato io il biglietto e riconosco il documento che mi viene esibito – il riferimento va al tagliando di ingresso al parcheggio (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) […] confermo la presenza delle sbarre all'ingresso, per quanto riguarda il pagamento del servizio si ritira un ticket all'accesso e si paga poi in contanti o con carta presso una cassa dove è presente una persona che si occupa della gestione dei pagamenti;
specifico che le chiavi del veicolo
pagina 3 di 7 una volta parcheggiato vengono lasciate al personale di servizio presso il parcheggio e custodite in un armadio come quello che si vede negli alberghi per custodire le chiavi delle stanze […]”; sottoposta all'attenzione del teste la rappresentazione fotografica di cui al doc. 4 allegato alla citazione, egli ha inoltre precisato che “[…] l'area del parcheggio è tutta recintata;
guardando la foto che mi viene mostrata penso che l'insegna che vedo nella foto è caduta proprio sulla mia macchina […] specifico che io ho parcheggiato la macchina di fronte allo stabile dove è ubicata la cassa, poi una volta consegnate le chiavi del mezzo al personale, sono loro a decidere dove spostare il mezzo all'interno del perimetro del parcheggio […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 4 novembre 2025).
Il testimone ha peraltro confermato che il crollo della struttura metallica, posizionata nei pressi dello stallo ove era posteggiato il mezzo, ha causato lo schiacciamento dello stesso (anche nella parte anteriore) con conseguenti danni come accertati dalla perizia di parte prodotta in atti.
Tale deposizione è da ritenersi pienamente attendibile perché (a) resa dalla persona che ha materialmente concluso il contratto per conto della società attrice e parcheggiato l'auto all'interno dell'area; (b) collimante con la documentazione in atti prodotta - il riferimento va, in particolare, al biglietto di ingresso, nonché alle rappresentazioni fotografiche dello stato dei luoghi – oltre alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di parte in ordine ai danni riportati dal mezzo e da quest'ultimo confermati nel corso dell'istruttoria processuale (cfr. deposizione del perito Persona_1
a pag. 3 del verbale di udienza del 4 novembre 2025).
Peraltro, tale consulenza di parte, in forza del principio del libero convincimento del giudice di cui all'art. 116 c.p.c., costituisce un elemento di prova e può essere posta a fondamento anche della quantificazione del danno (Cass. 25593/2023).
Applicando ora il richiamato orientamento al caso di specie, deve ritenersi che l'oggetto del contratto di parcheggio concluso tra le parti abbia senza dubbio alcuno compreso la custodia del mezzo – la sussistenza di tale obbligazione è incontestabilmente desumibile dall'immissione del veicolo mediante entrata automatizzata (cfr. doc. 2 allegato alla citazione) e successiva consegna delle chiavi dello stesso ad un addetto ivi preposto – come dichiarato dal testimone Testimone_1
Altrettanto provato è anche il nesso causale tra l'omessa custodia e l'occorso danno: l'autovettura fu schiacciata da una struttura metallica adiacente al parcheggio (cfr. doc. 4 allegato alla citazione).
pagina 4 di 7 Dal compendio probatorio in atti non risulta, invece, alcun elemento dal quale poter desumere che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia possa essere derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla società convenuta.
Sul punto, in particolare, è doveroso precisare che, sebbene parte attrice nelle proprie difese abbia allegato il verificarsi di un forte temporale in data 28 novembre 2020, non vi sono tuttavia ulteriori elementi in atti tali da poter ricollegare, in via esclusiva, il danno cagionato al mezzo all'evento atmosferico - peraltro, non vi è nemmeno prova in atti che tale evento abbia assunto i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter integrare il caso fortuito, in disparte la circostanza per cui la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha offerto una qualche alternativa ricostruzione degli eventi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve rispondere, ai sensi dell'art. 1218 c.c., Controparte_2
del danno patrimoniale subito da Parte_1
Si procede ora alla liquidazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per determinare la perdita CP_3
di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore (Cass. 1627/2022), rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né
pagina 5 di 7 presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Con considerazioni puntuali ed analitiche – confermate peraltro in sede di deposizione testimoniale - il consulente tecnico di parte ha proceduto ad una meticolosa elencazione e stima dei danni riportati dal veicolo di proprietà della società attrice, per un totale di € 25.706,15 oltre I.V.A. di legge (cfr. pag. 11 della consulenza tecnica di parte - doc. 6 allegato alla citazione). Il complessivo ammontare di €
31.361,50 (comprensivo dell'I.V.A. di legge) dev'essere de-valutato dal 6 settembre 2021 (data di elaborazione della perizia di parte) al 28 novembre 2020 (data del sinistro), per conseguenti €
30.596,59; tale ultima somma dev'essere poi rivalutata dalla data dell'incidente all'attualità, per complessivi € 36.409,94.
pagina 6 di 7 Non può invece trovare ristoro la pretesa risarcitoria relativa al fermo tecnico del veicolo, atteso che quest'ultimo non può identificarsi, in sé e per sé, nella mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale danno non può configurarsi come danno in re ipsa, ma richiede la adeguata dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cass.
32946/2024): tale onere probatorio non è stato tuttavia adempiuto da parte attrice.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, deve condannarsi Controparte_2
al risarcimento, in favore di del danno che si liquida in € 36.409,94, oltre
[...] Parte_1
interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto ogni diversa Controparte_2
domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di del danno Controparte_2 Parte_1
che si liquida in € 36.409,94, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite che si liquidano in € 621,70 per anticipazioni ed in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 7 di 7