Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8014 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 26.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come in atti Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Ferdinando D'Aniello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Pasquale Buonpane, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 26.03.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all' accordo raggiunto dalle parti depositato in data 14-
20.02.2025.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 09.10.2024, , in Parte_1 atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in LU (CE)
l'01.06.2013 con , e precisando che dalla loro unione era nata Controparte_1 una figlia, minorenne, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 21.10.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 26.03.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste dagli articoli 167 e
473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, in assenza, certificazioni reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione depositata in data 14.02.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione personale alle condizioni di cui all'accordo allegato alla medesima comparsa.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 26.03.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi come da accordo depositato in data 14-20.02.2025 ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole in data 31.03.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si riporta:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, nonché alla richiesta delle parti, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ); C.F._3 Controparte_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (CE) (Atto n.10,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2 c.c.;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro