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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 814/2022 e pubblicata il 14 aprile 2022, iscritto al n.
2258/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 1° aprile 2025 e pendente
TRA
C il . (c.f.: ), con sede in San Giorgio Parte_1 P.IVA_1
a Cremano (NA) alla via Palmiro Togliatti, n. 86, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mirra (c.f.:
[...]
e dall'avv. Andrea Ferraro (c.f.: ); C.F._1 CodiceFiscale_2
AP PE LL A N T E
E
l .: ), con sede legale in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Napolitano (c.f.: APPE L LA TA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 20.12.2018, il
[...] conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l Parte_2 CP_4
, deducendo:
[...] Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- di essere una struttura sanitaria accreditata definitivamente con il ad CP_5 erogare prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti alla branca di Radiologia per gli assistiti della;
Controparte_4
- di aver stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies, co. 2, del d.lgs n.
502/1992 con l' il 29.11.2018; Controparte_4
- di aver erogato le suddette prestazioni sanitarie da gennaio a giugno 2018 per cui aveva emesso le fatture nn. 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, per un fatturato complessivo di € 377.213,56, di cui restava impagata la somma di €
59.116,15; Con
- che tale pagamento era dovuto in quanto l' che riteneva tali importi extra tetto - aveva applicato una regressione tariffaria in maniera arbitraria avendo disatteso l'obbligo di fornire le dovute comunicazioni dei report mensili relativi ai livelli di consumo dei limiti di spesa e non avendo applicato la regressione tariffaria in via trimestrale secondo quanto previsto dal D.C.A. n. 89/2016 e dall'art. 5 bis dello schema contrattuale sottoscritto dalle parti;
in più non aveva dato prova della verifica da parte del tavolo tecnico circa l'esattezza dei conteggi che avevano portato all'applicazione della detta R.T.U. Con Pertanto, chiedeva la condanna dell al pagamento di € 59.116,15, “oltre interessi come per legge ex d.lgs. n. 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni dal diritto al saldo” e oltre le spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Con 2. Si costituiva l' on comparsa depositata il 22.5.2019, che, nel resistere alla domanda attorea, eccepiva:
- la carenza dei presupposti per il ricorso al rito sommario di cognizione in quanto la fattispecie era una “vertenza dalla natura delicata ed economicamente rilevante” sicché la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, e in subordine, previa emissione di ordinanza di mutamento del rito, fissare l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e concedendo alle parti i termini di legge;
- la nullità del ricorso introduttivo in quanto generico e carente dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3 n. 3, 4 e 5 c.p.c.;
- l'inammissibilità della documentazione depositata dal Centro ricorrente, con particolare riferimento alle fatture emesse per i mesi da gennaio a giugno 2018 e alla
D.C.A. n. 53/2016 di accreditamento definitivo, in quanto prodotti in “copia sine fede in quanto cartule ininfluenti e prive di valore probatorio al pari dei supporti cartacei nelle forme di estratto da archivio informatico”;
- l'infondatezza nel merito della domanda perché la somma di € 23.772,02 non era dovuta per avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, per cui era stata
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 11 Parte_2 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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Con emessa dall' e trasmessa via pec al Centro apposita nota di debito, mentre la somma di € 35.344,17 era stata pagata.
Pertanto, così concludeva: “In via preliminare:
1. dichiarare, con ordinanza non revocabile ex art. 177, co. 3°, n. 1 cod. civ., inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti a termini di legge, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. in via gradata, disporre il mutamento del rito fissando all'uopo l'udienza di trattazione dovendosi accertare il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma;
3. dichiarare nulla, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda perché sfornita dei requisiti e delle condizioni di procedibilità previsti dalla legge, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
5. dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; Nel merito:
6. rigettare la domanda della ricorrente come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
7. dichiarare improponibile il ricorso per i motivi indicati in comparsa;
8. dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite essendo intervenuto il pagamento della somma dovuta”.
3. Con le note per la trattazione scritta per l'udienza del 14.7.2020, depositate il Con 6.7.2020, il Centro ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento dedotto dall e riformulava la richiesta originaria limitandola all'importo residuo di € 23.772,02, relativo alla fattura n. 7/PA del 6.7.2018, sostenendo che tale importo era dovuto in quanto era stata erroneamente applicata la Regressione Tariffaria per il II trimestre del
2018.
4. Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 23.7.2020, mutava il rito da sommario di cognizione ad ordinario in quanto l'oggetto del contendere, con tutte le sue implicazioni, doveva essere valutato sulla scorta di idonea istruttoria.
5. Nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata il 19.3.2022, il
Centro, in conseguenza del pagamento sopravvenuto, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, così concludeva: “− accertare e dichiarare
l'obbligo dell' di procedere al pagamento delle fatture per cui è causa, Controparte_4 non avendo rispettato la normativa regionale stabilita per l'applicazione della regressione tariffaria unica stabilita per l'anno 2018; − per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma di € 23.772,02, in conseguenza dell'intervenuta corresponsione parziale di € 35.344.17, in ogni caso tardiva rispetto ai termini contrattuali, per le prestazioni rese nel II trimestre 2018, indebitamente detratte per le ragioni dedotte e, conseguentemente, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_4
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residua somma di € 23.772,02, oltre interessi sull'intera somma azionata (€ 59.116,15), come per legge ex D.lgs. 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni;
− porre a carico della resistente spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
6. Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda del Centro e compensava integralmente le spese di lite così motivando: “le notorie inefficienze del
Sistema Sanitario che invece di razionalizzare la spesa ed evitare gli sprechi si limita a contingentare le risorse incidendo in ultima analisi sugli utenti finali cui si impongono lunghi tempi d'attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie anche se fruite in regime di convenzione (cosicché le Strutture accreditate sono costrette ad un'inattività forzata)”.
In particolare, il Tribunale:
- sosteneva che l'accreditamento di una struttura sanitaria nell'ambito del SSN andava equiparato ad una vera e propria concessione di pubblico servizio e che il concreto svolgimento di tale servizio veniva altresì trasfuso nell'ambito delle regole e con i limiti stabiliti dalla p.a. nei contratti. Allo stesso modo, quanto previsto dalla normativa generale in tema di tetti di spesa veniva dettagliato nei vari contratti che Con ciascuna tipulava con i vari centri accreditati operanti sul territorio d'elezione; Con
- affermava che il diritto al pagamento di prestazioni a carico di una nei confronti di strutture sanitarie accreditate sarebbe stato riservato alle ipotesi in cui non fosse avvenuto il superamento dei tetti di spesa, oppure ad ipotesi di colpevole violazione del principio di affidamento (ad es.: consistente ritardo nel comunicare i dati relativi allo sforamento del tetto di spesa con conseguenti notevoli esborsi da parte del
Centro accreditato); Con
- rilevava che nel caso in esame l' veva comunicato l'avvenuto superamento del tetto di spesa e che tale affermazione era espressione di un potere amministrativo non sindacabile dal G.O., neppure con la disapplicazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella della Corte di Cassazione. Pertanto, non essendo stato richiesto al G.O. di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento, il
Tribunale riteneva di dover prendere atto dell'esistenza di tale atto e di adeguarvisi;
- riteneva altresì che non avrebbe potuto accogliere una richiesta formulata per indebito arricchimento per prestazioni oltre il limite consentito per legge in quanto ciò avrebbe eluso “il divieto (normativamente previsto e come si è visto più che legittimo) di applicare un tetto massimo alla spesa sanitaria”.
7. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 17.5.2022 all' , ha Controparte_4 proposto appello il formulando all'uopo i seguenti tre Parte_3 motivi di doglianza:
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
1) il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione de contratto stipulato nella parte relativa al superamento del tetto di spesa e all'applicazione della regressione tariffaria ed avrebbe erroneamente inquadrato il thema decidendum, poiché aveva incentrato la sua pronuncia sulla non sindacabilità del potere autoritativo della P.A. di fissare i vincolanti tetti di spesa, anziché accertare il diritto soggettivo del
Centro alla corretta remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, secondo quanto stabilito dal contratto;
2) il Tribunale, in modo contraddittorio, avrebbe affermato che il pagamento di Con prestazioni a carico di una era riservato ad ipotesi in cui non si era verificato il superamento del tetto di spesa o vi era stata una colpevole violazione del principio di affidamento, ma poi era giunto a conclusioni opposte. Nello specifico, a dire dell'appellante, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova, omettendo di svolgere i dovuti accertamenti sulla Con corretta esecuzione del contratto da parte dell e ritenendo che la richiesta di nota Con di credito da parte dell' osse sufficiente a provare lo sforamento “quale espressione di un supposto potere autoritativo della P.A., in piena antitesi con le premesse circa la natura contrattuale del rapporto”.
Invece, a suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: Con
- l' on aveva dato prova del consuntivo per il 2018, sicché in sua assenza “le decurtazioni stabilite resta(va)no in una sorta di “limbo” e si rileva(va)no prive di efficacia definitiva nei confronti delle strutture che opera(va)no nella branca”, nei cui Con confronti l'unico documento depositato dall' cioè la richiesta di nota di credito, Con nulla provava, in quanto atto unilaterale dell' “che non poteva mai rappresentare il fatto impeditivo del pagamento, poiché proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene” né aveva valore di provvedimento insindacabile dal G.o.; Con
- l' non aveva posto in essere nessuna attività di monitoraggio, secondo quanto stabilito nel contratto, né aveva indicato l'andamento dei consumi del Centro e la data presuntiva di esaurimento del limite di spesa, prodromica a consentire a quest'ultimo la verifica della correttezza delle decurtazioni decise a titolo di superamento del tetto di spesa;
Con
- l' on aveva dato prova di avere fatto ricorso ai cd. tavoli tecnici, funzionale a verificare i livelli di consumo dei budget assegnati alla branca.
3) il Tribunale si era pronunciato “sull'indebito arricchimento” senza che nessuna domanda in tal senso era stata avanzata dal ricorrente.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “− in via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 348bis, comma I,
c.p.c., in quanto l'impugnativa risulta sostenuta da giurisprudenza prevalente conforme, tale da rendere assai probabile l'accoglimento; − nel merito, in riforma del
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
dispositivo della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni decise dall' , in quanto contrarie al disposto contrattuale Controparte_4 ed in ogni caso non provate, e la fondatezza del diritto di credito azionato, con conseguente accoglimento della domanda dell'appellante, per le ragioni sopra espresse;
− per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma di € 23.772,02, in conseguenza dell'intervenuta corresponsione parziale di € 35.344.17, in ogni caso tardiva rispetto ai termini contrattuali, per le prestazioni rese nel II trimestre 2018, indebitamente detratte per le ragioni dedotte e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento della residua somma di € 23.772,02, oltre interessi sull'intera somma azionata (€ 59.116,15), come per legge ex D.lgs. 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni;
− porre a carico dell' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché spese e competenze relative al presente giudizio di appello, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
8.Con comparsa depositata l'8.9.2022 si è costituita l' , che, in Controparte_4 via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché “assolutamente generico nell'esposizione dei motivi di doglianza” sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. “atteso che l'appellante si è limitata esclusivamente a riproporre le difese già svolte del giudizio di prime cure, senza offrire valida censura a quanto argomentato dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda”.
Nello specifico, ha sostenuto che:
- essa aveva emesso una nota di debito per l'importo che superava il budget, in conformità con la normativa di riferimento (art. 7 DCA 84/2018);
- era stata data giustamente valenza prioritaria al rispetto del tetto di spesa, come vincolo ineludibile, che poteva essere stabilito, con valore retroattivo, anche dopo l'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture, ed il cui superamento avrebbe reso in ogni caso inesigibile il credito del;
Pt_2
- non era rilevante il fatto che non era stato fatto il monitoraggio da parte dell'amministrazione sanitaria ai fini della validità del computo finale della regressione tariffaria, poiché, secondo la giurisprudenza amministrativa, il mancato adempimento dell'obbligo di monitorare le prestazioni e di informare tempestivamente le strutture non escludeva il potere dell'amministrazione di modulare ex post la regressione tariffaria;
- in definitiva, nulla era dovuto al in relazione a prestazioni rese “extra Pt_2 tetto”, per le quali era stata correttamente applicata la R.T.U. per il secondo trimestre del 2018.
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Quindi, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
1. dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. con ogni conseguenza di rito;
2. dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito;
NEL MERITO 3. Rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n° 814/2022 resa nel procedimento recante R.G. n° 7704/2018, dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. Vincenzo Del Sorbo, perché legittima, giusta e motivata;
4. per
l'effetto rigettare le richieste avanzate dall'appellante in via istruttoria per la inammissibilità e infondatezza delle ragioni ventilate a fondamento di tale richiesta;
5.
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
9. All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.; infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
II. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente attesa la loro connessione visto che riguardano entrambi, in buona sostanza, il mancato riconoscimento degli emolumenti richiesti per l'erronea interpretazione dei protocolli contrattuali inerenti all'applicazione dei limiti di spesa.
Orbene, in primo luogo l'appellante lamenta l'apparenza della motivazione stante la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) laddove l'azione del Centro era volta al riconoscimento del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, secondo quanto previsto dal contratto e non verteva sulla correttezza del provvedimento di previsione dei tetti di spesa.
Sul punto occorre rilevare che nel giudizio in esame non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né, infine, la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi.
Oggetto del giudizio è stabilire se gli importi richiesti sono dovuti, attenendo quindi alla fase di esecuzione del rapporto, non prospettandosi in nessun modo un
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. Centro di Radiologia c. Pag. 7 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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sindacato sull'operato a monte della p.a. (ossia sulla predeterminazione dei tetti di spesa).
Ciò posto, la doglianza del è fondata in quanto il Giudice di prime cure, Pt_2 nell'esplicare il funzionamento del sistema di fissazione dei tetti di spesa, ha perso di vista il petitum sostanziale desumibile dalla domanda del ricorrente, cioè la richiesta di remunerazione del saldo delle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti dell'
[...]
e non la correttezza o meno del provvedimento di determinazione dei CP_4 tetti di spesa.
Quanto alla sussistenza del fatto impeditivo eccepito dall'odierna appellata,
l'appellante ha censurato la contraddittorietà della pronuncia di primo grado, laddove, pur riconoscendo che l'onere della prova della circostanza impeditiva dello sforamento Con fosse a carico dell' ha ritenuto provato tale superamento attraverso la documentazione depositata dall'ente sanitario, ossia la nota di debito n. FA-2018 n.
901 relativa agli importi indicati come extra tetto per il secondo trimestre del 2018 e la richiesta di emissione di nota di credito inviata al Centro, senza tenere in considerazione quanto stabilito dal contratto sottoscritto dalle parti in causa per l'esercizio 2018.
A tal proposito, dall'esame di quest'ultimo si evince che al comma 3 dell'art. 5 Con (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), è previsto che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Con comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data Con prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Con contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i
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rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Ciò posto, il contratto in esame in tema di limiti di spesa su base trimestrale prevede una serie di fasi che devono essere appositamente documentate per poter contestare il diritto alla remunerazione delle prestazioni oltre il tetto. Con Nel caso di specie, a giudizio della Corte, non avendo l' dato prova di avere inviato al Centro la comunicazione della data presuntiva di sforamento del tetto di spesa per il secondo trimestre del 2018, nonché di avere posto in essere l'attività del tavolo tecnico, non è dato sapere se si rientrasse nella lettera a) o b) del citato articolo, sicché le prestazioni rese dal Centro per l'esercizio 2018, sulla cui esecuzione non vi è contestazione, vanno remunerate con riferimento ai soli importi della fattura n. 7 del
2018, pari ad € 23.772,02. Infatti, il residuo importo di € 35.344,17 è stato pagato Con dall' n data 15 aprile 2019 e tale pagamento è stato riconosciuto dal Centro.
Quanto agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 essi sono dovuti nei termini che seguono:
- quanto alla somma oggetto di condanna, ossia € 23.772,02, gli interessi decorrono dall'1.11.2018 fino al soddisfo al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 secondo le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto sottoscritto;
- quanto alla somma pagata in corso di causa, trattandosi di saldi afferenti al primo e secondo trimestre del 2018 pagati in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali, si rileva che: a) su € 20.553,72 (somma dei saldi pagati afferenti al primo trimestre 2018) gli interessi vanno riconosciuti con decorrenza dall'1.8.2018 fino al
15.4.2019 al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 con il sistema di maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto;
b) quanto ai restanti € 13.178,90 (somma dei saldi pagati afferenti al secondo trimestre 2018) gli interessi vanno riconosciuti con decorrenza dall'1.11.2018 fino al 15.4.2019 al tasso previsto dal decreto legislativo suddetto con le anzidette maggiorazioni.
III. Il terzo motivo, infine, è assorbito dall'accoglimento dei primi due.
IV. In definitiva l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l' va condannata al pagamento in favore del Controparte_4 Parte_2 di € 23.772,02 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con le
[...] maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto sottoscritto dalle parti;
Con l' va altresì condannata al pagamento in favore del Centro degli interessi moratori sulle somme corrisposte in ritardo secondo il prospetto summenzionato. Con V. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, sulla base del decisum, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
(come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra
5.200,00 € e 26.000,00 €, nei seguenti importi:
- 4.216,66 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.300,00 € per compensi (fase di studio: 700,00 €; fase introduttiva: 500,00 €; fase istruttoria/trattazione: 1.000,00 €; fase decisoria: 1.100,00 €), 495,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 421,16 € per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione di un terzo ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro, Vincenzo Mirra e Paolo
Galluccio per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
- 4.580,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.650,00 € per compensi
(fase di studio: 800,00 €; fase introduttiva: 700,00 €; fase trattazione: 950,00 €; fase decisoria: 1.200,00 €), 547,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali,
382,50 € per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione del 50% ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 814/2022, pubblicata il 14 aprile 2022, proposto dal
[...] con citazione notificata il 17.5.2022, disattesa o dichiarata Parte_2 assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento in favore del dell'importo di 23.772,02 €, Parte_2 oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con le maggiorazioni previste dall'art. 7 del contratto sulla somma oggetto di condanna e sulle somme pagate in corso di causa, con decorrenza per 23.772,02 € dall'1.11.2018 fino al soddisfo, per
20.553,72 € dall'1.8.2018 fino al 15.4.2019, per 13.178,90 € dall'1.11.2018 fino al
15.4.2019;
b) condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle Controparte_4 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il processo di primo grado, in
4.216,66 €, di cui 3.300,00 € per compensi, 495,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 421,16 € per spese vive oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione di un terzo ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro,
Vincenzo Mirra e Paolo Galluccio per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
4.580,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.650,00 € per compensi, 547,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione del 50% ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 814/2022 e pubblicata il 14 aprile 2022, iscritto al n.
2258/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 1° aprile 2025 e pendente
TRA
C il . (c.f.: ), con sede in San Giorgio Parte_1 P.IVA_1
a Cremano (NA) alla via Palmiro Togliatti, n. 86, costituitosi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mirra (c.f.:
[...]
e dall'avv. Andrea Ferraro (c.f.: ); C.F._1 CodiceFiscale_2
AP PE LL A N T E
E
l .: ), con sede legale in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Napolitano (c.f.: APPE L LA TA C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 20.12.2018, il
[...] conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata l Parte_2 CP_4
, deducendo:
[...] Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
- di essere una struttura sanitaria accreditata definitivamente con il ad CP_5 erogare prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti alla branca di Radiologia per gli assistiti della;
Controparte_4
- di aver stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies, co. 2, del d.lgs n.
502/1992 con l' il 29.11.2018; Controparte_4
- di aver erogato le suddette prestazioni sanitarie da gennaio a giugno 2018 per cui aveva emesso le fatture nn. 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, per un fatturato complessivo di € 377.213,56, di cui restava impagata la somma di €
59.116,15; Con
- che tale pagamento era dovuto in quanto l' che riteneva tali importi extra tetto - aveva applicato una regressione tariffaria in maniera arbitraria avendo disatteso l'obbligo di fornire le dovute comunicazioni dei report mensili relativi ai livelli di consumo dei limiti di spesa e non avendo applicato la regressione tariffaria in via trimestrale secondo quanto previsto dal D.C.A. n. 89/2016 e dall'art. 5 bis dello schema contrattuale sottoscritto dalle parti;
in più non aveva dato prova della verifica da parte del tavolo tecnico circa l'esattezza dei conteggi che avevano portato all'applicazione della detta R.T.U. Con Pertanto, chiedeva la condanna dell al pagamento di € 59.116,15, “oltre interessi come per legge ex d.lgs. n. 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni dal diritto al saldo” e oltre le spese di lite con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Con 2. Si costituiva l' on comparsa depositata il 22.5.2019, che, nel resistere alla domanda attorea, eccepiva:
- la carenza dei presupposti per il ricorso al rito sommario di cognizione in quanto la fattispecie era una “vertenza dalla natura delicata ed economicamente rilevante” sicché la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, e in subordine, previa emissione di ordinanza di mutamento del rito, fissare l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. e concedendo alle parti i termini di legge;
- la nullità del ricorso introduttivo in quanto generico e carente dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3 n. 3, 4 e 5 c.p.c.;
- l'inammissibilità della documentazione depositata dal Centro ricorrente, con particolare riferimento alle fatture emesse per i mesi da gennaio a giugno 2018 e alla
D.C.A. n. 53/2016 di accreditamento definitivo, in quanto prodotti in “copia sine fede in quanto cartule ininfluenti e prive di valore probatorio al pari dei supporti cartacei nelle forme di estratto da archivio informatico”;
- l'infondatezza nel merito della domanda perché la somma di € 23.772,02 non era dovuta per avvenuto superamento del tetto di spesa di branca, per cui era stata
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Con emessa dall' e trasmessa via pec al Centro apposita nota di debito, mentre la somma di € 35.344,17 era stata pagata.
Pertanto, così concludeva: “In via preliminare:
1. dichiarare, con ordinanza non revocabile ex art. 177, co. 3°, n. 1 cod. civ., inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti a termini di legge, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. in via gradata, disporre il mutamento del rito fissando all'uopo l'udienza di trattazione dovendosi accertare il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma;
3. dichiarare nulla, inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda perché sfornita dei requisiti e delle condizioni di procedibilità previsti dalla legge, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
5. dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; Nel merito:
6. rigettare la domanda della ricorrente come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
7. dichiarare improponibile il ricorso per i motivi indicati in comparsa;
8. dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite essendo intervenuto il pagamento della somma dovuta”.
3. Con le note per la trattazione scritta per l'udienza del 14.7.2020, depositate il Con 6.7.2020, il Centro ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento dedotto dall e riformulava la richiesta originaria limitandola all'importo residuo di € 23.772,02, relativo alla fattura n. 7/PA del 6.7.2018, sostenendo che tale importo era dovuto in quanto era stata erroneamente applicata la Regressione Tariffaria per il II trimestre del
2018.
4. Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 23.7.2020, mutava il rito da sommario di cognizione ad ordinario in quanto l'oggetto del contendere, con tutte le sue implicazioni, doveva essere valutato sulla scorta di idonea istruttoria.
5. Nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata il 19.3.2022, il
Centro, in conseguenza del pagamento sopravvenuto, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, così concludeva: “− accertare e dichiarare
l'obbligo dell' di procedere al pagamento delle fatture per cui è causa, Controparte_4 non avendo rispettato la normativa regionale stabilita per l'applicazione della regressione tariffaria unica stabilita per l'anno 2018; − per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma di € 23.772,02, in conseguenza dell'intervenuta corresponsione parziale di € 35.344.17, in ogni caso tardiva rispetto ai termini contrattuali, per le prestazioni rese nel II trimestre 2018, indebitamente detratte per le ragioni dedotte e, conseguentemente, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_4
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residua somma di € 23.772,02, oltre interessi sull'intera somma azionata (€ 59.116,15), come per legge ex D.lgs. 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni;
− porre a carico della resistente spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
6. Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda del Centro e compensava integralmente le spese di lite così motivando: “le notorie inefficienze del
Sistema Sanitario che invece di razionalizzare la spesa ed evitare gli sprechi si limita a contingentare le risorse incidendo in ultima analisi sugli utenti finali cui si impongono lunghi tempi d'attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie anche se fruite in regime di convenzione (cosicché le Strutture accreditate sono costrette ad un'inattività forzata)”.
In particolare, il Tribunale:
- sosteneva che l'accreditamento di una struttura sanitaria nell'ambito del SSN andava equiparato ad una vera e propria concessione di pubblico servizio e che il concreto svolgimento di tale servizio veniva altresì trasfuso nell'ambito delle regole e con i limiti stabiliti dalla p.a. nei contratti. Allo stesso modo, quanto previsto dalla normativa generale in tema di tetti di spesa veniva dettagliato nei vari contratti che Con ciascuna tipulava con i vari centri accreditati operanti sul territorio d'elezione; Con
- affermava che il diritto al pagamento di prestazioni a carico di una nei confronti di strutture sanitarie accreditate sarebbe stato riservato alle ipotesi in cui non fosse avvenuto il superamento dei tetti di spesa, oppure ad ipotesi di colpevole violazione del principio di affidamento (ad es.: consistente ritardo nel comunicare i dati relativi allo sforamento del tetto di spesa con conseguenti notevoli esborsi da parte del
Centro accreditato); Con
- rilevava che nel caso in esame l' veva comunicato l'avvenuto superamento del tetto di spesa e che tale affermazione era espressione di un potere amministrativo non sindacabile dal G.O., neppure con la disapplicazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella della Corte di Cassazione. Pertanto, non essendo stato richiesto al G.O. di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento, il
Tribunale riteneva di dover prendere atto dell'esistenza di tale atto e di adeguarvisi;
- riteneva altresì che non avrebbe potuto accogliere una richiesta formulata per indebito arricchimento per prestazioni oltre il limite consentito per legge in quanto ciò avrebbe eluso “il divieto (normativamente previsto e come si è visto più che legittimo) di applicare un tetto massimo alla spesa sanitaria”.
7. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 17.5.2022 all' , ha Controparte_4 proposto appello il formulando all'uopo i seguenti tre Parte_3 motivi di doglianza:
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1) il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione de contratto stipulato nella parte relativa al superamento del tetto di spesa e all'applicazione della regressione tariffaria ed avrebbe erroneamente inquadrato il thema decidendum, poiché aveva incentrato la sua pronuncia sulla non sindacabilità del potere autoritativo della P.A. di fissare i vincolanti tetti di spesa, anziché accertare il diritto soggettivo del
Centro alla corretta remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, secondo quanto stabilito dal contratto;
2) il Tribunale, in modo contraddittorio, avrebbe affermato che il pagamento di Con prestazioni a carico di una era riservato ad ipotesi in cui non si era verificato il superamento del tetto di spesa o vi era stata una colpevole violazione del principio di affidamento, ma poi era giunto a conclusioni opposte. Nello specifico, a dire dell'appellante, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova, omettendo di svolgere i dovuti accertamenti sulla Con corretta esecuzione del contratto da parte dell e ritenendo che la richiesta di nota Con di credito da parte dell' osse sufficiente a provare lo sforamento “quale espressione di un supposto potere autoritativo della P.A., in piena antitesi con le premesse circa la natura contrattuale del rapporto”.
Invece, a suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: Con
- l' on aveva dato prova del consuntivo per il 2018, sicché in sua assenza “le decurtazioni stabilite resta(va)no in una sorta di “limbo” e si rileva(va)no prive di efficacia definitiva nei confronti delle strutture che opera(va)no nella branca”, nei cui Con confronti l'unico documento depositato dall' cioè la richiesta di nota di credito, Con nulla provava, in quanto atto unilaterale dell' “che non poteva mai rappresentare il fatto impeditivo del pagamento, poiché proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene” né aveva valore di provvedimento insindacabile dal G.o.; Con
- l' non aveva posto in essere nessuna attività di monitoraggio, secondo quanto stabilito nel contratto, né aveva indicato l'andamento dei consumi del Centro e la data presuntiva di esaurimento del limite di spesa, prodromica a consentire a quest'ultimo la verifica della correttezza delle decurtazioni decise a titolo di superamento del tetto di spesa;
Con
- l' on aveva dato prova di avere fatto ricorso ai cd. tavoli tecnici, funzionale a verificare i livelli di consumo dei budget assegnati alla branca.
3) il Tribunale si era pronunciato “sull'indebito arricchimento” senza che nessuna domanda in tal senso era stata avanzata dal ricorrente.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “− in via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 348bis, comma I,
c.p.c., in quanto l'impugnativa risulta sostenuta da giurisprudenza prevalente conforme, tale da rendere assai probabile l'accoglimento; − nel merito, in riforma del
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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dispositivo della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni decise dall' , in quanto contrarie al disposto contrattuale Controparte_4 ed in ogni caso non provate, e la fondatezza del diritto di credito azionato, con conseguente accoglimento della domanda dell'appellante, per le ragioni sopra espresse;
− per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della residua somma di € 23.772,02, in conseguenza dell'intervenuta corresponsione parziale di € 35.344.17, in ogni caso tardiva rispetto ai termini contrattuali, per le prestazioni rese nel II trimestre 2018, indebitamente detratte per le ragioni dedotte e, conseguentemente, condannare l' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento della residua somma di € 23.772,02, oltre interessi sull'intera somma azionata (€ 59.116,15), come per legge ex D.lgs. 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni;
− porre a carico dell' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché spese e competenze relative al presente giudizio di appello, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
8.Con comparsa depositata l'8.9.2022 si è costituita l' , che, in Controparte_4 via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché “assolutamente generico nell'esposizione dei motivi di doglianza” sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. “atteso che l'appellante si è limitata esclusivamente a riproporre le difese già svolte del giudizio di prime cure, senza offrire valida censura a quanto argomentato dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda”.
Nello specifico, ha sostenuto che:
- essa aveva emesso una nota di debito per l'importo che superava il budget, in conformità con la normativa di riferimento (art. 7 DCA 84/2018);
- era stata data giustamente valenza prioritaria al rispetto del tetto di spesa, come vincolo ineludibile, che poteva essere stabilito, con valore retroattivo, anche dopo l'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture, ed il cui superamento avrebbe reso in ogni caso inesigibile il credito del;
Pt_2
- non era rilevante il fatto che non era stato fatto il monitoraggio da parte dell'amministrazione sanitaria ai fini della validità del computo finale della regressione tariffaria, poiché, secondo la giurisprudenza amministrativa, il mancato adempimento dell'obbligo di monitorare le prestazioni e di informare tempestivamente le strutture non escludeva il potere dell'amministrazione di modulare ex post la regressione tariffaria;
- in definitiva, nulla era dovuto al in relazione a prestazioni rese “extra Pt_2 tetto”, per le quali era stata correttamente applicata la R.T.U. per il secondo trimestre del 2018.
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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Quindi, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
1. dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello ex art 342 c.p.c. con ogni conseguenza di rito;
2. dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito;
NEL MERITO 3. Rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n° 814/2022 resa nel procedimento recante R.G. n° 7704/2018, dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. Vincenzo Del Sorbo, perché legittima, giusta e motivata;
4. per
l'effetto rigettare le richieste avanzate dall'appellante in via istruttoria per la inammissibilità e infondatezza delle ragioni ventilate a fondamento di tale richiesta;
5.
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
9. All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.; infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
II. L'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente attesa la loro connessione visto che riguardano entrambi, in buona sostanza, il mancato riconoscimento degli emolumenti richiesti per l'erronea interpretazione dei protocolli contrattuali inerenti all'applicazione dei limiti di spesa.
Orbene, in primo luogo l'appellante lamenta l'apparenza della motivazione stante la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) laddove l'azione del Centro era volta al riconoscimento del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, secondo quanto previsto dal contratto e non verteva sulla correttezza del provvedimento di previsione dei tetti di spesa.
Sul punto occorre rilevare che nel giudizio in esame non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né, infine, la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi.
Oggetto del giudizio è stabilire se gli importi richiesti sono dovuti, attenendo quindi alla fase di esecuzione del rapporto, non prospettandosi in nessun modo un
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. Centro di Radiologia c. Pag. 7 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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sindacato sull'operato a monte della p.a. (ossia sulla predeterminazione dei tetti di spesa).
Ciò posto, la doglianza del è fondata in quanto il Giudice di prime cure, Pt_2 nell'esplicare il funzionamento del sistema di fissazione dei tetti di spesa, ha perso di vista il petitum sostanziale desumibile dalla domanda del ricorrente, cioè la richiesta di remunerazione del saldo delle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti dell'
[...]
e non la correttezza o meno del provvedimento di determinazione dei CP_4 tetti di spesa.
Quanto alla sussistenza del fatto impeditivo eccepito dall'odierna appellata,
l'appellante ha censurato la contraddittorietà della pronuncia di primo grado, laddove, pur riconoscendo che l'onere della prova della circostanza impeditiva dello sforamento Con fosse a carico dell' ha ritenuto provato tale superamento attraverso la documentazione depositata dall'ente sanitario, ossia la nota di debito n. FA-2018 n.
901 relativa agli importi indicati come extra tetto per il secondo trimestre del 2018 e la richiesta di emissione di nota di credito inviata al Centro, senza tenere in considerazione quanto stabilito dal contratto sottoscritto dalle parti in causa per l'esercizio 2018.
A tal proposito, dall'esame di quest'ultimo si evince che al comma 3 dell'art. 5 Con (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), è previsto che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Con comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data Con prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Con contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i
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rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Ciò posto, il contratto in esame in tema di limiti di spesa su base trimestrale prevede una serie di fasi che devono essere appositamente documentate per poter contestare il diritto alla remunerazione delle prestazioni oltre il tetto. Con Nel caso di specie, a giudizio della Corte, non avendo l' dato prova di avere inviato al Centro la comunicazione della data presuntiva di sforamento del tetto di spesa per il secondo trimestre del 2018, nonché di avere posto in essere l'attività del tavolo tecnico, non è dato sapere se si rientrasse nella lettera a) o b) del citato articolo, sicché le prestazioni rese dal Centro per l'esercizio 2018, sulla cui esecuzione non vi è contestazione, vanno remunerate con riferimento ai soli importi della fattura n. 7 del
2018, pari ad € 23.772,02. Infatti, il residuo importo di € 35.344,17 è stato pagato Con dall' n data 15 aprile 2019 e tale pagamento è stato riconosciuto dal Centro.
Quanto agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 essi sono dovuti nei termini che seguono:
- quanto alla somma oggetto di condanna, ossia € 23.772,02, gli interessi decorrono dall'1.11.2018 fino al soddisfo al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 secondo le maggiorazioni previste dall'art. 7, comma 4 del contratto sottoscritto;
- quanto alla somma pagata in corso di causa, trattandosi di saldi afferenti al primo e secondo trimestre del 2018 pagati in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali, si rileva che: a) su € 20.553,72 (somma dei saldi pagati afferenti al primo trimestre 2018) gli interessi vanno riconosciuti con decorrenza dall'1.8.2018 fino al
15.4.2019 al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 con il sistema di maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto;
b) quanto ai restanti € 13.178,90 (somma dei saldi pagati afferenti al secondo trimestre 2018) gli interessi vanno riconosciuti con decorrenza dall'1.11.2018 fino al 15.4.2019 al tasso previsto dal decreto legislativo suddetto con le anzidette maggiorazioni.
III. Il terzo motivo, infine, è assorbito dall'accoglimento dei primi due.
IV. In definitiva l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l' va condannata al pagamento in favore del Controparte_4 Parte_2 di € 23.772,02 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con le
[...] maggiorazioni previste dal comma 4 dell'art. 7 del contratto sottoscritto dalle parti;
Con l' va altresì condannata al pagamento in favore del Centro degli interessi moratori sulle somme corrisposte in ritardo secondo il prospetto summenzionato. Con V. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, l' va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi, sulla base del decisum, in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 9 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
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(come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra
5.200,00 € e 26.000,00 €, nei seguenti importi:
- 4.216,66 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.300,00 € per compensi (fase di studio: 700,00 €; fase introduttiva: 500,00 €; fase istruttoria/trattazione: 1.000,00 €; fase decisoria: 1.100,00 €), 495,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 421,16 € per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione di un terzo ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro, Vincenzo Mirra e Paolo
Galluccio per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
- 4.580,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.650,00 € per compensi
(fase di studio: 800,00 €; fase introduttiva: 700,00 €; fase trattazione: 950,00 €; fase decisoria: 1.200,00 €), 547,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali,
382,50 € per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione del 50% ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 814/2022, pubblicata il 14 aprile 2022, proposto dal
[...] con citazione notificata il 17.5.2022, disattesa o dichiarata Parte_2 assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento in favore del dell'importo di 23.772,02 €, Parte_2 oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 con le maggiorazioni previste dall'art. 7 del contratto sulla somma oggetto di condanna e sulle somme pagate in corso di causa, con decorrenza per 23.772,02 € dall'1.11.2018 fino al soddisfo, per
20.553,72 € dall'1.8.2018 fino al 15.4.2019, per 13.178,90 € dall'1.11.2018 fino al
15.4.2019;
b) condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle Controparte_4 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il processo di primo grado, in
4.216,66 €, di cui 3.300,00 € per compensi, 495,00 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 421,16 € per spese vive oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione di un terzo ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro,
Vincenzo Mirra e Paolo Galluccio per avere dichiarato di averne fatto anticipo;
4.580,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.650,00 € per compensi, 547,50 € per rimborso forfettario al 15% delle spese generali, 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione, in ragione del 50% ciascuno, agli avvocati Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra per avere dichiarato di averne fatto anticipo.
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 di 11 Parte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Controparte N. 2258/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 Parte_2