Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di NE, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1547/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 25.09.2024, celebrata dinanzi al Giudice, il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in VENEZIA in data 20.11.2010, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA, con atto n. 132 parte 1 ufficio 1 anno 2010, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 22.05.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 129/2024 pubbl. il 18.07.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 25.09.2024, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione intervenuta con sentenza passata in giudicato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 20.11.2010, trascritto nel registro atti di matrimonio al Parte_2
n. 132 parte 1 ufficio 1 anno 2010 Comune di VENEZIA:
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata il 23.01.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGg.ri e in data Parte_1 Parte_2
20/11/2010 con rito civile in NE annotato presso il Comune di NE, alla Parte 1, n. 132, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza. 2) L'assegnazione della casa di NE ED (VE), Via Frisotti n. 1, già residenza coniugale con tutti gli arredi a pertinenze in favore della IG.ra collocataria principale Parte_1 della figlia minore . Persona_1
3) Applicarsi il piano genitoriale allegato facendo presente che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e poi di divorzio la figlia attualmente minore nata Persona_1 il 19/12/2006 sarà maggiorenne. Di conseguenza si presenta il piano genitoriale per i figli minorenni per scrupolo espositivo ribadendo l'attuale elevato livello di autodeterminazione e autogestione nella figlia nei rapporti sociali ed anche nei rapporti con i genitori.
4) Le parti ribadiscono che la collocazione prevalente della figlia sarà presso l'abitazione Per_1 materna. La figlia frequenterà comunque il padre secondo le sue proprie eIGenze e le compatibilità di entrambi e con assoluta libertà di scelta circa pernottamenti, festività e ferie scolastiche estive.
5) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di euro 400,00=/mese oltre Parte_2 Parte_1
ISTAT 5 di ogni mese olt spese straordinarie secondo i criteri del Protocollo di NE dichiarando le parti sin d'ora che ogni spesa collegata alla frequentazione della scuola superiore, le spese per prestazioni mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per l'iscrizione all'università, le spese ludiche e ricreative non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. L'eventuale assegno unico, da chiunque percepito, viene riconosciuto per intero alla IG.ra . Parte_1
6) Spese e competenze della presente causa compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in NE nella Camera di ConIGlio del 23.01.2025. Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -