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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 171/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Tiburzi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Roberto Fasciani
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 9/2020 emesso il 26.12.2019 e pubblicato il 7.1.2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.083,94, oltre accessori e spese Controparte_1 del procedimento monitorio, a titolo di restituzione dell'importo corrisposto dalla datrice di lavoro odierna opposta a titolo di trattamento di fine rapporto, in forza dell'accordo transattivo del 4.8.2017, atteso che, successivamente a tale transazione, il lavoratore aveva ottenuto il pagamento dall' CP_2
della quota di TFR versata dal datore di lavoro presso il ON di TE , così percependo CP_2
doppiamente il medesimo emolumento.
Il premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'opposta dal 12.7.2002 al 21.2.2017, Pt_1
contestava, in particolare, la fondatezza della pretesa creditoria azionata da n Controparte_1
sede monitoria, deducendo che la transazione intervenuta tra le parti in data 4.8.2017 aveva ad oggetto soltanto il TFR maturato sino al 31.12.2006 e rimasto in azienda, ammontante ad € 19.159,00, e non già quello maturato successivamente alla data dell'1.1.2007 ed accantonato al ON di TE
, oggetto del versamento da parte dell'ente previdenziale;
deduceva, inoltre, che dall'esame CP_2 dell'estratto degli accantonamenti al ON TE si evinceva che, da febbraio a novembre 2008, la società datrice di lavoro non aveva versato all' , chiedendo pertanto ordinarsi alla CP_2 [...] di versare al ON di TE dell' le relative quote. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio esistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e assunte le prove orali ritenute ammissibili
Motivi della decisione
L'opposizione proposta da è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
E', innanzitutto, pacifico che bbia provveduto all'integrale pagamento delle Controparte_1 somme convenute nell'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 4.8.2017; è, inoltre, pacifico che il ha percepito dal ON TE dell' , a titolo di TFR, l'importo netto di € Pt_1 CP_2
8.485,42 (corrispondente ad € 10.779,54 lordi).
Sostiene, tuttavia, l'opponente che tale erogazione non costituirebbe duplicazione di quanto già corrisposto da in forza della predetta transazione, in quanto quest'ultima Controparte_1 avrebbe avuto ad oggetto il T.F.R. maturato dalla data dell'assunzione sino al 31.12.2006, mentre la somma erogata dall' rappresenterebbe la quota maturata a partire dall'1.1.2007 e accantonato al CP_2
ON di TE.
Tale tesi non merita condivisione.
L'assunto di parte opponente secondo cui le parti avrebbero limitato l'oggetto della transazione al solo T.F.R. maturato fino al 31.12.2006 non trova, innanzitutto, alcun riscontro nel dato letterale dell'accordo stipulato il 4.8.2017, dunque in epoca in cui il rapporto di lavoro era già cessato.
In esso si legge, infatti, tra l'altro:
- che “è intenzione delle parti, come sopra rappresentate, addivenire ad un accordo transattivo
e conciliare anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1965 e 2113 cod. civ.
l'insorgenda controversia tra di esse ed ogni altra questione tra le parti in ragione del rapporto di lavoro di cui sopra” (punto c), pag. 1);
- che la Sorgente Santa Croce S.p.A. “offre al Sig. , che accetta, a totale saldo, Parte_1
stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia eventuale pretesa creditoria in relazione al rapporto di lavoro de quo, nonché a tacitazione di ogni diritto da Lui reclamato e/o reclamabile anche non espresso nelle premesse, la somma onnicomprensiva LORDA di € 22.426,99”, di cui € 10.083,94 a titolo di T.F.R. ed € 4.002,87 a titolo di quote Alifond accantonate ancora da versare (punto 1), pag. 2);
- che “Con la sottoscrizione della presente scrittura e fatto salvo il buon fine dei pagamenti, il
Sig. dichiara ora per allora: di non aver più nulla a pretendere a qualsivoglia Parte_1
titolo, azione o ragione;
anche solo connessi, conseguenti o comunque derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con Sorgente Santa Croce s.p.a., anche per titoli diversi da quelli di cui in premessa;
di liberare e manlevare la Sorgente SpA da ogni obbligo di versamento nei confronti del ON Alifond” (punto 4, pag. 3).
Dal testo dell'accordo transattivo del 4.8.2017, la cui validità non è in contestazione, si evince una volontà comune delle parti di definire, a rapporto di lavoro ormai concluso, ogni pretesa economica da esso derivante e, per quanto più specificamente attiene al trattamento di fine rapporto, non v'è alcun riferimento ad una distinzione tra quello accantonato fino al 31.12.2006 e quello maturato dall'1.1.2007 in poi, anzi, nell'importo riconosciuto dall'azienda all'ex dipendente, vengono espressamente ricomprese somme relative a quote del ON Alifond.
Da ciò è dato peraltro desumere che il avesse a suo tempo optato per la scelta, introdotta con Pt_1
la Legge Finanziaria 2006, dell'accantonamento del T.F.R. presso il fondo complementare.
Al riguardo va ricordato che, a decorrere dall'1.1.2007, il T.F.R. ha assunto la finalità prevalente di strumento di finanziamento previdenziale: è cambiata la disciplina del conferimento del trattamento alle forme pensionistiche complementari, con l'obbligo per i lavoratori di decidere al momento dell'assunzione la destinazione del T.F.R. maturando. Il T.F.R. che i lavoratori di aziende con almeno
50 dipendenti decidono di mantenere presso il datore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito dal ON TE dell' . CP_2
L'esclusione dall'oggetto della transazione delle quote di T.F.R. maturate dall'1.7.2007 non trova conferma neppure dal CUD 2017, ove è indicata distintamente la somma di € 19.159,00 nella casella
818 “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” e la somma di € 4.307,47 nella casella 813
“TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo”.
Come chiarito, infatti, nella nota esplicativa dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione delle
Certificazioni Uniche dei Redditi, depositata da l'importo da indicare nel punto CP_1
810 rappresenta “l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari”, mentre quello da indicare nel punto 813 rappresenta “l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari”. La casella 813, pertanto, ove nel caso di specie è stata indicata la somma di € 4.307,47, è riservata esclusivamente al TFR versato a fondi complementari (nel caso del il ON Alifond), Pt_1
essendo destinate invece a confluire nella precedente casella 810 le indicazioni sia del TFR rimasto in azienda, sia di quello, pur maturato dopo l'1.1.2007, versato al ON di TE.
D'altra parte, nelle premesse dello stesso accordo del 4.8.2017, si dà atto che il ritiene di Pt_1 essere creditore nei confronti dell'azienda dell'importo di € 41.879,95 di cui… € 23.003,00 Pt_2
a titolo di TFR”, somma sensibilmente superiore a quella di € 19.159,00 indicata alla voce “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” nel CUD 2017 (nonché a quella di € 16.443,69, indicata nella medesima voce del CUD 2018).
Se ne desume l'onnicomprensività della pretesa creditoria vantata dal titolo di trattamento Pt_1
di fine rapporto per la somma di 23.003,00.
Il medesimo importo era, del resto, stato indicato nella pec di diffida inviata all'azienda opposta dallo stesso odierno legale del n data 10.5.2017, ove ne veniva richiesto il pagamento a titolo Pt_1
di trattamento di fine rapporto, senza alcuna ulteriore precisazione relativa alla delimitazione di tale pretesa al periodo anteriore all'1.1.2007.
La prova orale raccolta nel corso del giudizio ha ulteriormente confermato che oggetto della transazione del 4.8.2017 fosse l'intero T.F.R. maturato dal lavoratore.
Il teste escusso sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, premesso di Testimone_1 lavorare per la , “società controllante la società , sentita sul capitolo e) Parte_3 CP_1 della memoria di costituzione (“Vero che nelle fasi preliminari alla trattativa il sig. CP_1
indicava alla sottoscritta nei vari colloqui di voler transigere solo il TFR versato fino al Pt_1
31.12.2016?”), ha così risposto: “Non è vero. Le transazioni sono state fatte tutte in toto per l'intera posizione”.
Quanto all'incapacità della teste , coniuge in regime di comunione legale del Testimone_2 va ribadito quanto già rilevato con ordinanza dell'8.5.2024. Pt_1
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità
a testimoniare ai sensi dell'art. 245 c.p.c. stante la sua facoltà di intervenire nel processo (Cass. n.
9304/2015; Cass. n. 988/2010).
Nel caso specifico, sussiste un interesse di diritto della coniuge in regime di comunione legale, posto che le spettanze a titolo di T.F.R. oggetto del contendere costituiscono proventi dell'attività separata del coniuge, destinati, in caso di accoglimento della domanda attorea, rientrare nel patrimonio comune ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c) c.c. (Cass. n. 10398/2008). Destituita di fondamento è la tardività, dedotta dal dell'eccezione avversaria di incapacità Pt_1
del teste.
Tale eccezione è stata sollevata da all'udienza dell'11.4.2023, prima CP_1 dell'escussione della teste e dopo che la stessa, declinando le proprie generalità, aveva dichiarato di essere coniuge del ricorrente in regime di comunione legale.
Parte opponente ha, peraltro, indicato a prova contraria la teste per la prima Testimone_2
volta nelle note di trattazione scritta depositate il 7.4.2021, senza alcuna specificazione del suo stato di coniuge in regime di comunione legale.
A tali note scritte ha fatto seguito l'ordinanza di ammissione della prova.
Ne discende che l'udienza dell'11.4.2023 rappresenta ragionevolmente il primo momento nel quale ha appreso della situazione di incapacità del testimone, oltre che la prima difesa CP_1 utile nella quale poter sollevare l'eccezione, comunque prima dell'escussione testimoniale.
Deve, in conclusione, ritenersi che la somma di € 8.485,42 netti (€ 10.779,53 lordi), erogata dall' CP_2
secondo il prospetto di liquidazione dello stesso ente (allegato alla comunicazione del 14.1.2019) rappresenti duplicazione della somma di € 10.083,94, corrisposta da a titolo di CP_1
T.F.R. in forza dell'accordo del 4.8.2017, di tal che fondata è la richiesta di restituzione di tale ultima somma, avanzata dall'opposta con la domanda monitoria.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente volta ad ottenere il pagamento da parte di al ON TE delle quote di TFR dal mese di CP_1 CP_2
febbraio 2008 al mese di novembre 2008, asseritamente non versate.
Premesso che è accertato, poiché emergente dallo stesso accordo del 4.8.2017, che il veva Pt_1 optato per l'accantonamento delle quote del T.F.R. nel fondo complementare Alifond, va rilevato che anche gli aspetti relativi al mancato versamento da parte del datore di lavoro (ad Alifond e non al
ON TE ) delle quote di T.F.R. post 2007 ha formato oggetto della transazione in CP_2
questione.
Come poc'anzi osservato, infatti, nella somma onnicomprensiva lorda di € 22.426,99, offerta dalla ed accettata dal ricompresa, secondo quanto previsto nell'accordo del CP_1 Pt_1
4.8.2017, oltre alla somma di € 10.083,94 “a titolo di TFR”, anche la somma di € 4.002,87 per “quote
Alifond accantonate e ancora da versare”.
Al punto 4 (pag. 3) del medesimo accordo, inoltre, le parti hanno previsto che il dichiara Pt_1 ora per allora… di liberare e manlevare la Sorgente Santa Croce SpA da ogni obbligo di versamento nei confronti del ON Alifond”.
Come dedotto dalla sin dalla memoria di costituzione, tale clausola era stata inserita CP_1 nell'accordo transattivo perché la nuova gestione societaria, non riuscendo a reperire la documentazione attestante la scelta fatta dal lavoratore in ordine al versamento in azienda o presso il fondo complementare del T.F.R. maturato a partire dall'1.1.2007, aveva trattenuto presso di sé, per i mesi in questione (febbraio-novembre 2008), le quote di tuttavia regolarmente accantonate in Pt_4
azienda.
Tale assunto, supportato documentalmente dal confronto tra il CUD 2008 e il CUD 2009, dal quale si registra un incremento significativo della voce “TFR maturato al 31/12/2006” da € 6.016,41 ad €
7.272,34, è stato confermato anche dalla teste la quale ha riferito di aver ella Testimone_1 stessa illustrato al che l'azienda aveva trattenuto ed accantonato le quote di TFR da Pt_1
febbraio a novembre 2008, in quanto era ignota la scelta del lavoratore di avvalersi del ON Alifond
e che tali accantonamenti sono stati esposti nel CUD 2008 (capitolo d) della memoria di costituzione
. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 9/2020, che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 22 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 171/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Tiburzi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Roberto Fasciani
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 9/2020 emesso il 26.12.2019 e pubblicato il 7.1.2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.083,94, oltre accessori e spese Controparte_1 del procedimento monitorio, a titolo di restituzione dell'importo corrisposto dalla datrice di lavoro odierna opposta a titolo di trattamento di fine rapporto, in forza dell'accordo transattivo del 4.8.2017, atteso che, successivamente a tale transazione, il lavoratore aveva ottenuto il pagamento dall' CP_2
della quota di TFR versata dal datore di lavoro presso il ON di TE , così percependo CP_2
doppiamente il medesimo emolumento.
Il premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'opposta dal 12.7.2002 al 21.2.2017, Pt_1
contestava, in particolare, la fondatezza della pretesa creditoria azionata da n Controparte_1
sede monitoria, deducendo che la transazione intervenuta tra le parti in data 4.8.2017 aveva ad oggetto soltanto il TFR maturato sino al 31.12.2006 e rimasto in azienda, ammontante ad € 19.159,00, e non già quello maturato successivamente alla data dell'1.1.2007 ed accantonato al ON di TE
, oggetto del versamento da parte dell'ente previdenziale;
deduceva, inoltre, che dall'esame CP_2 dell'estratto degli accantonamenti al ON TE si evinceva che, da febbraio a novembre 2008, la società datrice di lavoro non aveva versato all' , chiedendo pertanto ordinarsi alla CP_2 [...] di versare al ON di TE dell' le relative quote. CP_1 CP_2
Si costituiva in giudizio esistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e assunte le prove orali ritenute ammissibili
Motivi della decisione
L'opposizione proposta da è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
E', innanzitutto, pacifico che bbia provveduto all'integrale pagamento delle Controparte_1 somme convenute nell'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 4.8.2017; è, inoltre, pacifico che il ha percepito dal ON TE dell' , a titolo di TFR, l'importo netto di € Pt_1 CP_2
8.485,42 (corrispondente ad € 10.779,54 lordi).
Sostiene, tuttavia, l'opponente che tale erogazione non costituirebbe duplicazione di quanto già corrisposto da in forza della predetta transazione, in quanto quest'ultima Controparte_1 avrebbe avuto ad oggetto il T.F.R. maturato dalla data dell'assunzione sino al 31.12.2006, mentre la somma erogata dall' rappresenterebbe la quota maturata a partire dall'1.1.2007 e accantonato al CP_2
ON di TE.
Tale tesi non merita condivisione.
L'assunto di parte opponente secondo cui le parti avrebbero limitato l'oggetto della transazione al solo T.F.R. maturato fino al 31.12.2006 non trova, innanzitutto, alcun riscontro nel dato letterale dell'accordo stipulato il 4.8.2017, dunque in epoca in cui il rapporto di lavoro era già cessato.
In esso si legge, infatti, tra l'altro:
- che “è intenzione delle parti, come sopra rappresentate, addivenire ad un accordo transattivo
e conciliare anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1965 e 2113 cod. civ.
l'insorgenda controversia tra di esse ed ogni altra questione tra le parti in ragione del rapporto di lavoro di cui sopra” (punto c), pag. 1);
- che la Sorgente Santa Croce S.p.A. “offre al Sig. , che accetta, a totale saldo, Parte_1
stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia eventuale pretesa creditoria in relazione al rapporto di lavoro de quo, nonché a tacitazione di ogni diritto da Lui reclamato e/o reclamabile anche non espresso nelle premesse, la somma onnicomprensiva LORDA di € 22.426,99”, di cui € 10.083,94 a titolo di T.F.R. ed € 4.002,87 a titolo di quote Alifond accantonate ancora da versare (punto 1), pag. 2);
- che “Con la sottoscrizione della presente scrittura e fatto salvo il buon fine dei pagamenti, il
Sig. dichiara ora per allora: di non aver più nulla a pretendere a qualsivoglia Parte_1
titolo, azione o ragione;
anche solo connessi, conseguenti o comunque derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con Sorgente Santa Croce s.p.a., anche per titoli diversi da quelli di cui in premessa;
di liberare e manlevare la Sorgente SpA da ogni obbligo di versamento nei confronti del ON Alifond” (punto 4, pag. 3).
Dal testo dell'accordo transattivo del 4.8.2017, la cui validità non è in contestazione, si evince una volontà comune delle parti di definire, a rapporto di lavoro ormai concluso, ogni pretesa economica da esso derivante e, per quanto più specificamente attiene al trattamento di fine rapporto, non v'è alcun riferimento ad una distinzione tra quello accantonato fino al 31.12.2006 e quello maturato dall'1.1.2007 in poi, anzi, nell'importo riconosciuto dall'azienda all'ex dipendente, vengono espressamente ricomprese somme relative a quote del ON Alifond.
Da ciò è dato peraltro desumere che il avesse a suo tempo optato per la scelta, introdotta con Pt_1
la Legge Finanziaria 2006, dell'accantonamento del T.F.R. presso il fondo complementare.
Al riguardo va ricordato che, a decorrere dall'1.1.2007, il T.F.R. ha assunto la finalità prevalente di strumento di finanziamento previdenziale: è cambiata la disciplina del conferimento del trattamento alle forme pensionistiche complementari, con l'obbligo per i lavoratori di decidere al momento dell'assunzione la destinazione del T.F.R. maturando. Il T.F.R. che i lavoratori di aziende con almeno
50 dipendenti decidono di mantenere presso il datore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito dal ON TE dell' . CP_2
L'esclusione dall'oggetto della transazione delle quote di T.F.R. maturate dall'1.7.2007 non trova conferma neppure dal CUD 2017, ove è indicata distintamente la somma di € 19.159,00 nella casella
818 “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” e la somma di € 4.307,47 nella casella 813
“TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo”.
Come chiarito, infatti, nella nota esplicativa dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione delle
Certificazioni Uniche dei Redditi, depositata da l'importo da indicare nel punto CP_1
810 rappresenta “l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari”, mentre quello da indicare nel punto 813 rappresenta “l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari”. La casella 813, pertanto, ove nel caso di specie è stata indicata la somma di € 4.307,47, è riservata esclusivamente al TFR versato a fondi complementari (nel caso del il ON Alifond), Pt_1
essendo destinate invece a confluire nella precedente casella 810 le indicazioni sia del TFR rimasto in azienda, sia di quello, pur maturato dopo l'1.1.2007, versato al ON di TE.
D'altra parte, nelle premesse dello stesso accordo del 4.8.2017, si dà atto che il ritiene di Pt_1 essere creditore nei confronti dell'azienda dell'importo di € 41.879,95 di cui… € 23.003,00 Pt_2
a titolo di TFR”, somma sensibilmente superiore a quella di € 19.159,00 indicata alla voce “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” nel CUD 2017 (nonché a quella di € 16.443,69, indicata nella medesima voce del CUD 2018).
Se ne desume l'onnicomprensività della pretesa creditoria vantata dal titolo di trattamento Pt_1
di fine rapporto per la somma di 23.003,00.
Il medesimo importo era, del resto, stato indicato nella pec di diffida inviata all'azienda opposta dallo stesso odierno legale del n data 10.5.2017, ove ne veniva richiesto il pagamento a titolo Pt_1
di trattamento di fine rapporto, senza alcuna ulteriore precisazione relativa alla delimitazione di tale pretesa al periodo anteriore all'1.1.2007.
La prova orale raccolta nel corso del giudizio ha ulteriormente confermato che oggetto della transazione del 4.8.2017 fosse l'intero T.F.R. maturato dal lavoratore.
Il teste escusso sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, premesso di Testimone_1 lavorare per la , “società controllante la società , sentita sul capitolo e) Parte_3 CP_1 della memoria di costituzione (“Vero che nelle fasi preliminari alla trattativa il sig. CP_1
indicava alla sottoscritta nei vari colloqui di voler transigere solo il TFR versato fino al Pt_1
31.12.2016?”), ha così risposto: “Non è vero. Le transazioni sono state fatte tutte in toto per l'intera posizione”.
Quanto all'incapacità della teste , coniuge in regime di comunione legale del Testimone_2 va ribadito quanto già rilevato con ordinanza dell'8.5.2024. Pt_1
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l'attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l'altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità
a testimoniare ai sensi dell'art. 245 c.p.c. stante la sua facoltà di intervenire nel processo (Cass. n.
9304/2015; Cass. n. 988/2010).
Nel caso specifico, sussiste un interesse di diritto della coniuge in regime di comunione legale, posto che le spettanze a titolo di T.F.R. oggetto del contendere costituiscono proventi dell'attività separata del coniuge, destinati, in caso di accoglimento della domanda attorea, rientrare nel patrimonio comune ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c) c.c. (Cass. n. 10398/2008). Destituita di fondamento è la tardività, dedotta dal dell'eccezione avversaria di incapacità Pt_1
del teste.
Tale eccezione è stata sollevata da all'udienza dell'11.4.2023, prima CP_1 dell'escussione della teste e dopo che la stessa, declinando le proprie generalità, aveva dichiarato di essere coniuge del ricorrente in regime di comunione legale.
Parte opponente ha, peraltro, indicato a prova contraria la teste per la prima Testimone_2
volta nelle note di trattazione scritta depositate il 7.4.2021, senza alcuna specificazione del suo stato di coniuge in regime di comunione legale.
A tali note scritte ha fatto seguito l'ordinanza di ammissione della prova.
Ne discende che l'udienza dell'11.4.2023 rappresenta ragionevolmente il primo momento nel quale ha appreso della situazione di incapacità del testimone, oltre che la prima difesa CP_1 utile nella quale poter sollevare l'eccezione, comunque prima dell'escussione testimoniale.
Deve, in conclusione, ritenersi che la somma di € 8.485,42 netti (€ 10.779,53 lordi), erogata dall' CP_2
secondo il prospetto di liquidazione dello stesso ente (allegato alla comunicazione del 14.1.2019) rappresenti duplicazione della somma di € 10.083,94, corrisposta da a titolo di CP_1
T.F.R. in forza dell'accordo del 4.8.2017, di tal che fondata è la richiesta di restituzione di tale ultima somma, avanzata dall'opposta con la domanda monitoria.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente volta ad ottenere il pagamento da parte di al ON TE delle quote di TFR dal mese di CP_1 CP_2
febbraio 2008 al mese di novembre 2008, asseritamente non versate.
Premesso che è accertato, poiché emergente dallo stesso accordo del 4.8.2017, che il veva Pt_1 optato per l'accantonamento delle quote del T.F.R. nel fondo complementare Alifond, va rilevato che anche gli aspetti relativi al mancato versamento da parte del datore di lavoro (ad Alifond e non al
ON TE ) delle quote di T.F.R. post 2007 ha formato oggetto della transazione in CP_2
questione.
Come poc'anzi osservato, infatti, nella somma onnicomprensiva lorda di € 22.426,99, offerta dalla ed accettata dal ricompresa, secondo quanto previsto nell'accordo del CP_1 Pt_1
4.8.2017, oltre alla somma di € 10.083,94 “a titolo di TFR”, anche la somma di € 4.002,87 per “quote
Alifond accantonate e ancora da versare”.
Al punto 4 (pag. 3) del medesimo accordo, inoltre, le parti hanno previsto che il dichiara Pt_1 ora per allora… di liberare e manlevare la Sorgente Santa Croce SpA da ogni obbligo di versamento nei confronti del ON Alifond”.
Come dedotto dalla sin dalla memoria di costituzione, tale clausola era stata inserita CP_1 nell'accordo transattivo perché la nuova gestione societaria, non riuscendo a reperire la documentazione attestante la scelta fatta dal lavoratore in ordine al versamento in azienda o presso il fondo complementare del T.F.R. maturato a partire dall'1.1.2007, aveva trattenuto presso di sé, per i mesi in questione (febbraio-novembre 2008), le quote di tuttavia regolarmente accantonate in Pt_4
azienda.
Tale assunto, supportato documentalmente dal confronto tra il CUD 2008 e il CUD 2009, dal quale si registra un incremento significativo della voce “TFR maturato al 31/12/2006” da € 6.016,41 ad €
7.272,34, è stato confermato anche dalla teste la quale ha riferito di aver ella Testimone_1 stessa illustrato al che l'azienda aveva trattenuto ed accantonato le quote di TFR da Pt_1
febbraio a novembre 2008, in quanto era ignota la scelta del lavoratore di avvalersi del ON Alifond
e che tali accantonamenti sono stati esposti nel CUD 2008 (capitolo d) della memoria di costituzione
. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 9/2020, che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.771,60, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 22 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia