Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 405/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1739 del 30.5.2024 Oggetto: riliquidazione pensione (per riparametrazione della base pensionabile)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
405.2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giulio Insalata, Parte_1
domiciliatario;
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso per procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avv. CP_1
Marcello Raho, domiciliatario
APPELLATO
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 3.6.24 , titolare di pensione VR Parte_1
30021891, con decorrenza giugno 2006, proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la domanda, proposta in data 14.1.2020, per la condanna
seguito di corretto calcolo della retribuzione pensionabile da lavoro dipendente relativa all'anno 1980, era stata rigettata
Ha dedotto l'erroneità del decisum poiché, nel calcolare la retribuzione pensionabile per l'anno di pertinenza (1980), il giudice aveva omesso ogni utile riferimento alla documentazione prodotta, la quale acclarava che l' aveva utilizzato una CP_1
retribuzione settimanale non corrispondente a quella giornaliera accreditata e pari al salario convenzionale.
Chiedeva, a modifica dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda formulata con ricorso del 14.1.2020, con rifusione delle spese del doppio grado
L' nella memoria di costituzione contestava gli avversi argomenti concludendo per CP_1
il rigetto dell'appello preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per abuso del processo.
All'odierna udienza, dopo discussione orale, si è deciso come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è da rigettare.
Questa Corte, in ragione delle questioni prospettate, ritiene di dover far ricorso, quale opzione motivazionale, al principio della ragione più liquida perché di più agevole soluzione, vieppiù quando, come nel caso di specie, non logicamente subordinata alle altre pur prospettate ragioni;
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo che si traduce in una “..verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cp…” (così Cass. sez. 5 ,ord.
9.1.2019 n. 363). E' preliminare il sindacato sull'eccepito frazionamento della domanda;
circostanza comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento poiché involge questione di proponibilità della domanda.
L' ha documentato (cfr sentenza del Trib. di Lecce n.3451.2019, in atti) che CP_1
l'odierna appellante, in data anteriore alla proposizione del presente giudizio, ha chiesto la ricostituzione, - dunque per stessa ragione di credito - del medesimo trattamento pensionistico in godimento perché non si erano correttamente rivalutati i contributi agricoli ante 84 ex lege 638.83.
Non v'è dubbio che il trattamento pensionistico sopra individuato (pensione VR) integri un unico rapporto di durata afferente un unico credito, ove la corretta determinazione del rateo pensionistico è frutto non di distinte ragioni di credito e dalla loro somma, ma del singolo fatto costitutivo dato dal corretto inquadramento e calcolo della provvista contributiva e dalla normativa che la sorregge.
Ciò constatato, ed in assenza di circostanze sopravvenute alla originaria liquidazione del trattamento pensionistico o in corso di giudizio (quali lo ius superveniens o nuove determinazioni dell'ente debitore) che vanno a modificare la valutazione delle circostanze incidenti sulla cit. provvista, il creditore è tenuto nella deduzione del fatto costitutivo, a base delle pretesa di credito, a far valere tutte le ragioni che, ripetesi, allo stato degli atti già note, perché conosciute o comunque conoscibili, possano comunque avere una incidenza sull'unico credito (corretta determinazione dell'importo della pensione) derivante dal medesimo rapporto di durata.
La violazione della condotta processuale di cui sopra – che consiste per il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, nel frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo per sua esclusiva utilità, con unilaterale aggravio della posizione del debitore – integra una palese violazione del principio di correttezza e buona fede, cui è improntato il rapporto obbligatorio anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale tesa all'adempimento del debitore, nonché del principio costituzionale del giusto processo perché parcellizza la domanda giudiziale con abuso dello strumento processuale offerto per la tutela dell'interesse sostanziale del creditore. (cfr Cass. S.U. 23726.2007).
La giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. S.U. 4090.2017), dopo aver chiarito che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, ravvisa l'abuso dello strumento processuale anche nelle ipotesi in cui il creditore faccia valere, in distinti procedimenti, più crediti distinti ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, con la precisazione che segue: “..le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo – si da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale - , le relative domande possono essere proposte in separate giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata….” (così testualmente cit. ult. Cass )
La fisiologica conseguenza processuale per la violazione del divieto di frazionamento del credito è l'improponibilità della domanda.
Nel caso di specie risulta di tutta evidenza che l'odierna parte appellante – nell'unico rapporto obbligatorio di durata – avrebbe dovuto far valere la (unica) ragione di credito, afferente la corretta determinazione del rateo pensionistico per ogni circostanza involgente l'esatto calcolo del rateo, già al momento della proposizione del pregresso procedimento il cui esito è nella sentenza 3451.2019 cit.
La parte avrebbe dovuto dedurre, in quest'ultimo procedimento cit, e per non incorrere nel divieto di frazionamento del credito, le ragioni – disattese – alle genesi dell'odierno appello.
Le spese del giudizio, sussistendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc, sono irripetibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 3.6.2024 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 30.5.2024 n.ro 1739 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce così provvede: rigetta l'appello dichiara irripetibili le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del DPR n. 115.2002, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Così deciso in Lecce il 15.1.2025
Il Presidente