Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Il Got Dr.ssa Francesca Tosi in funzione di giudice unico ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 605 e 606 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 11.04.2025 vertente
TRA nato a [...] il [...] ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Daniele Guidoni del Foro di Roma, come da procura in atti ricorrente
E
( ) con sede in Via Roma, n. 33 - 02020 RC Controparte_1 P.IVA_1
AB (RI) – in persona del Sindaco pro tempore, Sig. Controparte_2
( ), nato a [...] al Tagliamento (PN) il 25.12.1957, elettivamente C.F._2
domiciliato in Poggio Catino (RI), Via Giorgio Gioia n. 5 presso lo studio dell'Avv. Tiberio De
Felice del Foro di Rieti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. resistente
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi entrambi del 14.04.2023, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti per ivi sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 1, prot.
1093 del 13.03.2023 e dell'ordinanza ingiunzione n. 2, prot. 1094 del 13.03.2023, entrambe emesse dal Sindaco del Comune di , in accoglimento delle opposizioni proposte, dichiarare CP nulle e/o illegittime le ordinanze stesse e per effetto dichiararne l'inefficacia per i motivi esposti nei ricorsi e vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
Deduceva il ricorrente che, in data 20.07.2018, il Controparte_3
Gruppo Carabinieri OR di Rieti, Stazione di Petrella Salto,
[...] redigeva Verbale di accertamento di violazione, N. 043050-109/18 Reg. Staz., in quanto “in servizio il giorno 02/07/2018 alle ore 9.00 nella località Colle Calende del Comune di RC
l'impresa boschiva appaltatrice non aveva provveduto all'allestimento dei Controparte_4
prodotti del taglio sul letto di caduta per una superficie di ettari 3,5 (rilevati mediante attrezzatura
GPS) dei complessivi 6.58.69 autorizzati con progetto di taglio redatto dalla Dottoressa OR
; che tale fatto costituisce violazione all'articolo 67 comma 1 del Reg. Persona_1
Regionale n. 7/05, punito a termine dell'art. 84 comma 2 della Legge Regionale 39/02 in applicazione dell'art. 139 comma 1 lettera C del R.R. n. 07/05”; che gli agenti eseguivano il calcolo della sanzione in misura ridotta per € 214.581,38”; che gli stessi agenti redigevano analogo Verbale di accertamento di violazione recante il N. 043050-110/18 Reg. Staz., comminando la sanzione di
Euro 133.398,17, che ha condotto alla emissione della Ordinanza Ingiunzione n. 2 del di CP
, notificata in pari data a quella n. 1; che le ordinanze ingiunzioni emesse sono nulle: CP
per erroneità del provvedimento impugnato;
per insussistenza del fatto e per illegittimità della determinazione della “sanzione” mediante rinvio a fonte secondarie in violazione dell'art. 1 L.
689/1981 e artt. 23, 25, 97 Costituzione;
per violazione dell'art. 10 L. 689/1981 e conseguente illegittimità della norma regolamentare prevista dall'art. 139 comma 1, lettera C, del R.R. n. 07/05; per erroneità e arbitrarietà nel calcolo della massa legnosa ai fini della applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. C. del Regolamento Regionale 7/2005.
Si costituiva in giudizio il eccependo la infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1
dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, vista la richiesta del ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, D.lgs 150/11, sospendeva la efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni confermando il provvedimento alla prima udienza e disponendo la riunione dei procedimenti N. 605/23 e 606/23 per ragioni di connessione.
La domanda deve essere accolta.
Decisivo e assorbente per l'esito del giudizio appare l'esame del quarto motivo del ricorso ovvero quello relativo alla illegittimità del provvedimento sanzionatorio per insussistenza dell'illecito amministrativo.
L'art. 67, comma 1, Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7 “allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e sgombero delle tagliate” prevede al primo comma che: “Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi”. Al secondo comma, è prevista poi la possibilità di richiedere una proroga per le suddette attività: “É ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al Comando Stazione del Corpo OR dello Stato competente per territorio, purché questo sia eseguito mediante muli e con materiale trasportato a soma, oppure mediante gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo, ecc., eccetto che con i mezzi e gli strumenti vietati nel periodo a rischio di incendi, avendo avuto cura di rimuovere il materiale abbattuto e di risulta da sopra le ceppaie precedentemente alla ripresa vegetativa. Ai fini del concentramento del materiale abbattuto non possono utilizzarsi le matricine rilasciate a dote del bosco quale punto di appoggio per la formazione della catasta temporanea”.
Nella fattispecie in esame, risulta dalla documentazione depositata in atti che, in data 12.06.2018, entro il termine previsto dalla legge dal taglio avvenuto in data 15.05.2018, la Controparte_5
comunicava la necessità, sia al che alla Autorità che ha effettuato
[...] CP
l'accertamento ovvero, i Carabinieri della OR di Petrella Salto, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7, di adempiere allo sgombero della massa legnosa oltre il termine di cui al comma 1 dell'articolo citato in quanto la stagione era molto piovosa con condizioni che rendevano particolarmente difficile il lavoro di sgombero.
Successivamente, il Comune di in data 23.06.2018 inviava una comunicazione alla CP
Regione Lazio nella quale rappresentava le cause di forza maggiore che avevano impedito il rispetto del termine di cui all'art. 67, comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005 e, al contempo,
l'urgenza di provvedere allo sgombero delle tagliate onde evitare che il legname non depezzato, presente a terra sul letto di caduta, potesse costituire un pericolo nell'imminenza del periodo a maggior rischio di incendio e, comunque, causare danni alla ripresa vegetativa del bosco con richiesta di autorizzazione a procedere nelle operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate, compreso il depezzamento.
La Regione con lettera del 10.08.2018 verificata l'esecuzione nei termini di legge del taglio delle particelle forestali 20/A e 26 e verificata l'effettiva sussistenza delle dedotte cause di forza maggiore tanto che, per il “perdurare delle precipitazioni soprattutto nella fase terminale della stessa”, era stato anche prorogato il termine della stagione silvana dal 15.04.2018 al 15.05.2018 con apposita Determina, concedeva la proroga richiesta autorizzando “il Comune di – e CP
l'impresa aggiudicataria dei tagli di utilizzazione delle particelle forestali 26 e 20 (parte) – a depezzare, allestire e sgomberare il materiale legnoso presente sul letto di caduta alla distanza di
20 metri dalle strade presenti – inclusa la pertinenza stradale – nel più breve tempo possibile anche attraverso l'utilizzo di strumenti con motori a scoppio”, precisando che il Comune di CP
e la Impresa aggiudicatrice dei tagli di utilizzazione delle suddette particelle “sono responsabili del cantiere nel periodo necessario a espletare tale operazione di allestimento, depezzamento ed esbosco e dovranno attuare ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo il rischio di incendi.”
Il ha eccepito che la proroga concessa dalla Regione Lazio non era stata CP Controparte_1 ancora autorizzata al momento dell'accertamento delle violazioni contestate e che quindi le ordinanze ingiunzioni emesse sono legittime.
Invero, ragionando a termini di legge e valutando le motivazioni di urgenza della richiesta di proroga, per come rappresentate sia dalla Impresa boschiva aggiudicataria e sia dallo stesso resistente, non è possibile ritenere configurato il fatto illecito contestato essendo lo stesso CP
venuto meno per effetto della tempestiva richiesta di proroga e ciò indipendentemente dal tempo trascorso prima della conclusione dell'iter procedimentale alla Regione.
D'altra parte, si rileva come la ratio della normativa che si assume violata sia proprio quella di disciplinare le operazioni di taglio e allestimento in certo arco temporale proprio al fine di evitare il rischio di incendi boschivi con l'arrivo del caldo ma che, nel caso di specie, la stagione si è rivelata molto piovosa e, pertanto, con rischio minore.
La Regione Lazio, quale Ente titolare del potere in materia, ha ritenuto di dover concedere la richiesta proroga e, quindi, le violazioni contestate con i due verbali di accertamento e con le due ordinanze ingiunzione impugnate sono infondate e illegittime.
Le questioni sin qui esaminate si possono ritenere assorbenti rispetto a tutti gli altri motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo quanto stabilito all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle che sono rilevanti ai fini della decisione da adottare, tralasciando le altre che possono ritenersi, pertanto, assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Per i motivi sopra esposti le ordinanze ingiunzione impugnate con i ricorsi riuniti sono illegittime e devono essere annullate.
Non si ravvisano i presupposti previsti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c..
Va condannato, secondo il principio della soccombenza, il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 ridotti in considerazione della esigua attività istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie i ricorsi nelle cause riunite e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n.1 e n. 2 del 13.03.2023 emesse dal;
Controparte_1
- Condanna il resistente , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro
813,00 per esborsi ed Euro 17.251,00 (Euro 3.544,00 per la fase di studio, Euro 2.338,00 per la fase introduttiva, Euro 5.205,00 per la fase istruttoria, Euro 6.164,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CAP e rimborso spese al 15% come per legge.
Rieti, 11 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi