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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ALESSANDRO ZANELLI, Parte_1 C.F._1
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 16 gennaio
2024
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. SARA SORESI CP_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15 aprile 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
pagina 1 di 4 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e che gli stessi CP_1
sono economicamente autosufficienti nonché la condanna della Resistente a restituire al marito la somma di € 32.848,35.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 19 agosto 2019 in Cadeo (Pc), in regime di separazione dei beni e dall'unione non nascevano figli;
- la convivenza tra i coniugi diveniva impossibile a causa di sopravvenuti dissapori;
- in costanza di matrimonio, la resistente percepiva somme di denaro da parte dei debitori del marito, per un totale complessivo di € 32.848,35, che venivano versate sul conto corrente intestato alla stessa pur non trattandosi di donazioni in suo favore. CP_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 19 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 25 giugno 2024 ed assegnava al Ricorrente il termine utile per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva CP_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, di condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni dalla stessa patiti, da determinarsi in via equitativa e di rigettare la domanda restitutoria della somma di € 32.848,35 avanzata dal Capra.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le Parti si conoscevano nel mese di agosto 2017 e si univano in matrimonio nell'agosto del 2019; - dall'ottobre 2020, iniziavano le liti tra i coniugi per motivi economici e la Resistente era costretta a chiedere in prestito somme di denaro ai propri figli, in quanto il suo solo stipendio non era sufficiente per il soddisfacimento dei bisogni dell'intero nucleo familiare;
- la moglie iniziava a subire maltrattamenti psicologici da parte del marito che aveva atteggiamenti aggressivi anche verso i figli della donna;
- in data 18 ottobre 2022, durante una lite, il Ricorrente strattonava la moglie spingendola contro muri e mobili,
tanto che la stessa in data 8 dicembre 2022 sporgeva denuncia querela nei confronti del marito che nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Piacenza nell'ambito del procedimento penale n. 14/23 R.G.N.R. per il reato di maltrattamenti in famiglia compiva atti persecutori verso la moglie e violava il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa;
- pagina 2 di 4 la somma di denaro richiesta dal Ricorrente veniva in verità versata sul conto corrente della resistente per espressa volontà del Capra, per evitare pignoramenti e comunque tale cifra non veniva integralmente versata, in quanto non risultavano bonifici per complessivi € 7.292,55.
All'esito del deposito delle rispettive memorie ex art. 473bis 17. c.p.c., a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, richiedeva ai sensi dell'art. 473 bis.42 c.p.c. al Pubblico Ministero in sede e alle Cancellerie GIP/GUP e Dibattimento
Penale informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti nei confronti di Parte_1
relativi agli abusi familiari allegati dalla parte Resistente nonché la trasmissione dei relativi atti.
All'udienza del 13 febbraio 2025, i Procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di valutare la possibilità di formulare conclusioni congiunte ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15 aprile 2025.
All'udienza così fissata, il Ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande economiche accessorie mentre la sig.ra dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione nonché CP_1
alla domanda risarcitoria e le Parti chiedevano, congiuntamente, pronunciarsi la separazione personale, con compensazione integrale delle spese di lite;
sicché il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo, così come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 15 aprile 2025, in ordine alla domanda di separazione e al regolamento delle spese processuali, avendo le stesse rinunciato alle ulteriori domande proposte.
Ad avviso del Tribunale ricorrono nel caso di specie i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ed invero, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale ed i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. D'altronde le Parti hanno dichiarato di non avere più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugo disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1
conformità alla richiesta delle Parti ed alle conclusioni del Pubblico Ministero. pagina 3 di 4 ***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e che in data Parte_1 CP_1
19 agosto 2019 contraevano matrimonio civile, presso il Comune di Cadeo (Pc);
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile del comune di Cadeo di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. ALESSANDRO ZANELLI, Parte_1 C.F._1
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 16 gennaio
2024
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. SARA SORESI CP_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15 aprile 2025.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
pagina 1 di 4 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e che gli stessi CP_1
sono economicamente autosufficienti nonché la condanna della Resistente a restituire al marito la somma di € 32.848,35.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 19 agosto 2019 in Cadeo (Pc), in regime di separazione dei beni e dall'unione non nascevano figli;
- la convivenza tra i coniugi diveniva impossibile a causa di sopravvenuti dissapori;
- in costanza di matrimonio, la resistente percepiva somme di denaro da parte dei debitori del marito, per un totale complessivo di € 32.848,35, che venivano versate sul conto corrente intestato alla stessa pur non trattandosi di donazioni in suo favore. CP_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del
Presidente di Sezione Civile dott.ssa Marisella Gatti del 19 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione personale delle Parti l'udienza del 25 giugno 2024 ed assegnava al Ricorrente il termine utile per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva CP_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, di condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni dalla stessa patiti, da determinarsi in via equitativa e di rigettare la domanda restitutoria della somma di € 32.848,35 avanzata dal Capra.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - le Parti si conoscevano nel mese di agosto 2017 e si univano in matrimonio nell'agosto del 2019; - dall'ottobre 2020, iniziavano le liti tra i coniugi per motivi economici e la Resistente era costretta a chiedere in prestito somme di denaro ai propri figli, in quanto il suo solo stipendio non era sufficiente per il soddisfacimento dei bisogni dell'intero nucleo familiare;
- la moglie iniziava a subire maltrattamenti psicologici da parte del marito che aveva atteggiamenti aggressivi anche verso i figli della donna;
- in data 18 ottobre 2022, durante una lite, il Ricorrente strattonava la moglie spingendola contro muri e mobili,
tanto che la stessa in data 8 dicembre 2022 sporgeva denuncia querela nei confronti del marito che nonostante il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Piacenza nell'ambito del procedimento penale n. 14/23 R.G.N.R. per il reato di maltrattamenti in famiglia compiva atti persecutori verso la moglie e violava il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa;
- pagina 2 di 4 la somma di denaro richiesta dal Ricorrente veniva in verità versata sul conto corrente della resistente per espressa volontà del Capra, per evitare pignoramenti e comunque tale cifra non veniva integralmente versata, in quanto non risultavano bonifici per complessivi € 7.292,55.
All'esito del deposito delle rispettive memorie ex art. 473bis 17. c.p.c., a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, richiedeva ai sensi dell'art. 473 bis.42 c.p.c. al Pubblico Ministero in sede e alle Cancellerie GIP/GUP e Dibattimento
Penale informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti nei confronti di Parte_1
relativi agli abusi familiari allegati dalla parte Resistente nonché la trasmissione dei relativi atti.
All'udienza del 13 febbraio 2025, i Procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di valutare la possibilità di formulare conclusioni congiunte ed il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15 aprile 2025.
All'udienza così fissata, il Ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande economiche accessorie mentre la sig.ra dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione nonché CP_1
alla domanda risarcitoria e le Parti chiedevano, congiuntamente, pronunciarsi la separazione personale, con compensazione integrale delle spese di lite;
sicché il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo, così come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 15 aprile 2025, in ordine alla domanda di separazione e al regolamento delle spese processuali, avendo le stesse rinunciato alle ulteriori domande proposte.
Ad avviso del Tribunale ricorrono nel caso di specie i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ed invero, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale ed i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. D'altronde le Parti hanno dichiarato di non avere più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugo disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1
conformità alla richiesta delle Parti ed alle conclusioni del Pubblico Ministero. pagina 3 di 4 ***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche sotto tale profilo, va disposta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi e che in data Parte_1 CP_1
19 agosto 2019 contraevano matrimonio civile, presso il Comune di Cadeo (Pc);
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile del comune di Cadeo di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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