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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/04/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 331.2023
TRIBUNALE ORDINARIO di IMPERIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Francesca Siccardi, visto il proprio provvedimento con cui è stata disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dalla sola ricorrente;
attesa la regolarità della notifica effettuata al;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del e provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando la Cancelleria per quanto di competenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Francesca Siccardi
Nella controversia di lavoro sub N. 331/2023 avente per oggetto: carta docente.
Promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Biella, Via De Marchi 4, presso lo studio dell'Avv. G. Rinaldi, che, unitamente agli
Avv. W. Miceli, F. Ganci e N. Zampieri, lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore,
RESISTENTE contumace
Con ricorso depositato il 27.6.2023 , premesso di Parte_2
essere docente di scuola superiore di I grado, dall'a.s. 2022/2023 in ruolo, ha dedotto e documentato lo svolgimento di servizio in forza di contratti a termine nei seguenti anni scolastici
2018/2019: dal 17.9.2018 al 30.6.2019 – Controparte_3
2019/2020: dal 5.9.2019 al 30.6.2020 – Controparte_4
2020/2021: dal 15.9.2020 al 31.8.2021 - Controparte_5
2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022 - Controparte_5
Il ricorrente, inoltre, ha argomentato in ordine allo svolgimento di mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato ed ha lamentato di essere stato escluso dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015
(nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del Docente), nonché alla natura discriminatoria di tale esclusione, in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Per tali ragioni, quindi, ha chiesto “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_2
nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, , condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di CP_2
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
Malgrado la regolarità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
, di cui è stata, quindi, Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso è risultato fondato e va, quindi, accolto, anche tenuto conto di quanto argomentato di recente dalla Corte di Legittimità, pronunciatasi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (cfr. sentenza
10072/2023).
Va innanzitutto dato atto del fatto che con l'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 è stata istituita la Carta elettronica del docente, e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della Legge summenzionata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016. Tale atto, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito, all'art. 3, come gli stessi siano
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In merito a quest'ultima previsione il Consiglio di Stato (cfr., pronuncia 1842 del
18.3.2022), pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. Secondo il Giudice Amministrativo “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”: ricorrerebbe, quindi, un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, espressione del più generale principio di buona amministrazione, che risulterebbe disatteso da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
In buona sostanza, quindi, deve ritenersi che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Supremo Consesso Amministrativo, inoltre, ha reputato che l'evidenziato contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., Legge
107/2015, in quanto, nel caso di specie, mancando una norma innovativa rispetto al
D.Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti risulterebbe ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la CG (sentenza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) ha, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di
Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il CP_2 CP_2
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La CG, inoltre, ha precisato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_2
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, rammentando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”; tali elementi “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendo certamente essere respinta l'ipotesi che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, giacchè in tal modo verrebbero pregiudicati “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Tanto premesso, deve certamente affermarsi come la natura temporanea del rapporto tra docente e on incida sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente: questa spetta a tutti i docenti, a tempo indeterminato o a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Tale affermazione trova conforto proprio nella recente sentenza della Corte di
Legittimità, che, appunto, per quanto di rilievo ai fini di causa, ha affermato come la cd. Carta Docenti spetti in misura piena tanto a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4 comma 1 della L. n. 124/1999 (cd. supplenze su organico di diritto), tanto a chi sia stato incaricato ai sensi del comma 2° della medesima norma (cd. supplenza su organico di fatto), facendo leva, in particolare, sulla connessione tra l'attribuzione della carta e la didattica annua.
La Corte, in particolare, ha ravvisato il contrasto tra l'art. 1 comma 121 della L.
107/2015 con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punti 1 dell'Accordo Quadro, con necessità di disapplicazione della norma, “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”, evidenziando come “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” (cfr., Cass., Lav., n. 10072/2023).
Nel caso di specie, quindi, avendo effettuato servizio nell'a.s. Parte_1
2018/2019 dal 17.9.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019/2020 dal 5.9.2019 al 30.6.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 15.9.2020 al 31.8.2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 6.9.2021 al
31.8.2022, il beneficio richiesto spetta per intero. D'altra parte, il non si è Controparte_2
costituito e non ha, quindi, né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni di a quelle svolte da dipendenti Parte_1
a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica: appare, quindi, indubbia la piena assimilabilità della posizione del ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Quanto alle conseguenze di tale disapplicazione, parimenti ci si richiama alle statuizioni contenute nella pronuncia del Giudice di Legittimità, che, dopo aver affermato la natura di obbligazione di pagamento, di cui è normativamente esclusa la natura retributiva, ne ha evidenziato la caratteristica destinazione a specifiche tipologie di acquisto. Quanto ai profili temporali, la Corte ha precisato che “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare –almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi…Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, infine sancendo che “se il docente precario, che abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nella graduatorie
…permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento…in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Posto che il LO risulta ancora inserito nel circuito scolastico, la sua domanda la condanna di parte resistente all'assegnazione della carta docente ed all'accredito, sulla medesima, dell'importo di euro 500,00 per anno va accolta, essendo conforme con la destinazione vincolata del beneficio.
Si rileva come non siano ostative, in proposito, le conclusioni del ricorso, dove si insta per sentir “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per la conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 2.000,00.
L'intero atto introduttivo - da apprezzare globalmente e non nella sola parte destinata ad ospitare le conclusioni, avendo riguardo non solo alla sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, al suo sostanziale contenuto, in guisa da apprezzare le finalità che con esso la parte intende perseguire (cfr. Cass. n.
5743/2008) contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un'adeguata formazione. La possibilità di ottenere una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo è la finalità perseguita col ricorso, al di là della lettera delle conclusioni, e di ciò deve necessariamente tenersi conto.
Come rilevato dal Tribunale di Gorizia, poi, neppure può reputarsi che “il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti”, e ciò in quanto “da una parte, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza,
l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Dall'altra parte, la ricostruzione ministeriale si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta. L'art. 6 del D.P.C.M. 28.0692016, ha chiarito, all'art. 6, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo [cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022]. La previsione del D.P.C.M., ad onta dell'intervento demolitorio del Consiglio di Stato, descrive un meccanismo di funzionamento della carta ancora attuale, specie perché non risultano interventi successivi che lo smentiscano. Nulla osta pertanto all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti” (cfr., Trib. Gorizia, n. 91/2022).
Le spese, liquidate come in dispositivo secondo il DM 147/2022, scaglione da euro euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 – valori minimi attesa la serialità della controversia, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, condannando il
[...]
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il Controparte_2
godimento;
- condanna il a rifondere a parte Controparte_2
ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.314,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore.
Imperia, 4 aprile 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Siccardi
TRIBUNALE ORDINARIO di IMPERIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Francesca Siccardi, visto il proprio provvedimento con cui è stata disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dalla sola ricorrente;
attesa la regolarità della notifica effettuata al;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del e provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando la Cancelleria per quanto di competenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Francesca Siccardi
Nella controversia di lavoro sub N. 331/2023 avente per oggetto: carta docente.
Promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Biella, Via De Marchi 4, presso lo studio dell'Avv. G. Rinaldi, che, unitamente agli
Avv. W. Miceli, F. Ganci e N. Zampieri, lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore,
RESISTENTE contumace
Con ricorso depositato il 27.6.2023 , premesso di Parte_2
essere docente di scuola superiore di I grado, dall'a.s. 2022/2023 in ruolo, ha dedotto e documentato lo svolgimento di servizio in forza di contratti a termine nei seguenti anni scolastici
2018/2019: dal 17.9.2018 al 30.6.2019 – Controparte_3
2019/2020: dal 5.9.2019 al 30.6.2020 – Controparte_4
2020/2021: dal 15.9.2020 al 31.8.2021 - Controparte_5
2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022 - Controparte_5
Il ricorrente, inoltre, ha argomentato in ordine allo svolgimento di mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato ed ha lamentato di essere stato escluso dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015
(nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del Docente), nonché alla natura discriminatoria di tale esclusione, in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Per tali ragioni, quindi, ha chiesto “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_2
nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, , condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di CP_2
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
Malgrado la regolarità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
, di cui è stata, quindi, Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso è risultato fondato e va, quindi, accolto, anche tenuto conto di quanto argomentato di recente dalla Corte di Legittimità, pronunciatasi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. (cfr. sentenza
10072/2023).
Va innanzitutto dato atto del fatto che con l'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 è stata istituita la Carta elettronica del docente, e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della Legge summenzionata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016. Tale atto, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito, all'art. 3, come gli stessi siano
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
In merito a quest'ultima previsione il Consiglio di Stato (cfr., pronuncia 1842 del
18.3.2022), pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. Secondo il Giudice Amministrativo “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”: ricorrerebbe, quindi, un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, espressione del più generale principio di buona amministrazione, che risulterebbe disatteso da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
In buona sostanza, quindi, deve ritenersi che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Supremo Consesso Amministrativo, inoltre, ha reputato che l'evidenziato contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., Legge
107/2015, in quanto, nel caso di specie, mancando una norma innovativa rispetto al
D.Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti risulterebbe ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la CG (sentenza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) ha, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di
Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il CP_2 CP_2
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La CG, inoltre, ha precisato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_2
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, rammentando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”; tali elementi “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendo certamente essere respinta l'ipotesi che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, giacchè in tal modo verrebbero pregiudicati “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Tanto premesso, deve certamente affermarsi come la natura temporanea del rapporto tra docente e on incida sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente: questa spetta a tutti i docenti, a tempo indeterminato o a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Tale affermazione trova conforto proprio nella recente sentenza della Corte di
Legittimità, che, appunto, per quanto di rilievo ai fini di causa, ha affermato come la cd. Carta Docenti spetti in misura piena tanto a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4 comma 1 della L. n. 124/1999 (cd. supplenze su organico di diritto), tanto a chi sia stato incaricato ai sensi del comma 2° della medesima norma (cd. supplenza su organico di fatto), facendo leva, in particolare, sulla connessione tra l'attribuzione della carta e la didattica annua.
La Corte, in particolare, ha ravvisato il contrasto tra l'art. 1 comma 121 della L.
107/2015 con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punti 1 dell'Accordo Quadro, con necessità di disapplicazione della norma, “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”, evidenziando come “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” (cfr., Cass., Lav., n. 10072/2023).
Nel caso di specie, quindi, avendo effettuato servizio nell'a.s. Parte_1
2018/2019 dal 17.9.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019/2020 dal 5.9.2019 al 30.6.2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 15.9.2020 al 31.8.2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 6.9.2021 al
31.8.2022, il beneficio richiesto spetta per intero. D'altra parte, il non si è Controparte_2
costituito e non ha, quindi, né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni di a quelle svolte da dipendenti Parte_1
a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica: appare, quindi, indubbia la piena assimilabilità della posizione del ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Quanto alle conseguenze di tale disapplicazione, parimenti ci si richiama alle statuizioni contenute nella pronuncia del Giudice di Legittimità, che, dopo aver affermato la natura di obbligazione di pagamento, di cui è normativamente esclusa la natura retributiva, ne ha evidenziato la caratteristica destinazione a specifiche tipologie di acquisto. Quanto ai profili temporali, la Corte ha precisato che “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare –almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi…Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, infine sancendo che “se il docente precario, che abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nella graduatorie
…permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento…in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Posto che il LO risulta ancora inserito nel circuito scolastico, la sua domanda la condanna di parte resistente all'assegnazione della carta docente ed all'accredito, sulla medesima, dell'importo di euro 500,00 per anno va accolta, essendo conforme con la destinazione vincolata del beneficio.
Si rileva come non siano ostative, in proposito, le conclusioni del ricorso, dove si insta per sentir “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per la conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 2.000,00.
L'intero atto introduttivo - da apprezzare globalmente e non nella sola parte destinata ad ospitare le conclusioni, avendo riguardo non solo alla sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, al suo sostanziale contenuto, in guisa da apprezzare le finalità che con esso la parte intende perseguire (cfr. Cass. n.
5743/2008) contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un'adeguata formazione. La possibilità di ottenere una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo è la finalità perseguita col ricorso, al di là della lettera delle conclusioni, e di ciò deve necessariamente tenersi conto.
Come rilevato dal Tribunale di Gorizia, poi, neppure può reputarsi che “il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti”, e ciò in quanto “da una parte, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza,
l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Dall'altra parte, la ricostruzione ministeriale si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta. L'art. 6 del D.P.C.M. 28.0692016, ha chiarito, all'art. 6, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo [cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022]. La previsione del D.P.C.M., ad onta dell'intervento demolitorio del Consiglio di Stato, descrive un meccanismo di funzionamento della carta ancora attuale, specie perché non risultano interventi successivi che lo smentiscano. Nulla osta pertanto all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti” (cfr., Trib. Gorizia, n. 91/2022).
Le spese, liquidate come in dispositivo secondo il DM 147/2022, scaglione da euro euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 – valori minimi attesa la serialità della controversia, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, condannando il
[...]
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il Controparte_2
godimento;
- condanna il a rifondere a parte Controparte_2
ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.314,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore.
Imperia, 4 aprile 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Siccardi