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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3391/2023 promossa da:
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. PAOLO STURLA C.F._2
ATTORI
contro
(c.f. ) e per questa (c.f. ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. PIERLUIGI FEDERICI
CONVENUTA
(c.f. ) e per questa (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2
) con l'avv. PIERLUIGI FEDERICI P.IVA_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE DI MODENA, le istanze ed eccezioni contrarie respinte, Nel merito ed in via principale: previi gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato tra e gli opponenti in data Controparte_4
25.05.2010 o, in subordine, della clausola denominata “Oggetto della garanzia – Responsabilità del fideiussore” perché conforme allo schema predisposto dall'ABI e segnatamente alla luce del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'IT, in quanto in contrasto con l'articolo 2 della L. 287/90, come puntualmente stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
28910/2017 e con la sentenza n. 21878/2019;
Nel merito ed in via subordinata: previi gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare: che in data 25.05.2010 i signori e si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
costituivano fideiussori a favore di a garanzia del puntuale adempimento delle Controparte_4
linee di finanziamento da questa concessa a fino a concorrenza della Parte_4 somma di € 100.000,00;
Che con lettera inviata via pec in data 16.12.2014 (banca cedente) aveva Controparte_4
revocato tutte le linee di finanziamento concesse;
Che il creditore non ha fornito la prova di aver proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale / revoca dei finanziamenti e le abbia con diligenza continuate per il recupero della somma di € 100.000,00 e che conseguentemente il contratto di fideiussione sottoscritto dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
deve ritenersi estinto per intervenuta decadenza dell'azione prevista dall'art. Persona_1
1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, con distrazione degli stessi a favore del procuratore distrattario che dichiara di averli anticipati e non riscossi, e con ogni riserva istruttoria.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 866/2023 (R.G.
2080/2023) pubblicato in data 20.03.2023, del Tribunale di Modena, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via principale: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.866/2023 del Tribunale di Modena;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare i debitori ingiunti al pagamento, in favore di e per essa quale mandataria la CP_1 CP_2
2 di 5 della somma di € 166.803,27, oltre interessi ovvero nella maggior o minor CP_2
somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 171 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
La parte intervenuta come da comparsa di costituzione e intervento volontario:
Interviene nell'intestato giudizio, in forza del contratto di cessione sopra menzionato, chiedendo
l'estromissione della Cedente avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti CP_1 acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie, le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla Cedente e per essa dalla
Rappresentante, da intendersi integralmente richiamate e trascritte nel presente atto di intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.5.2023 ed entrambi soci di Parte_1 Parte_2
ed il secondo suo amministratore unico (cfr. doc. 8 mon., p. 1, 6- Parte_5
7), propongono opposizione nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
866/2023, emesso per il credito di € 100.000,00 avente titolo nel conto corrente 24.5.2010 n.
8289 (doc. 4 mon.) concluso da e e nella fideiussione Controparte_4 Parte_4
accessoria del 25.5.2010 (doc. 5 mon.).
Gli opponenti non contestano il titolo del rapporto, ma eccepiscono:
a. la nullità totale o parziale della fideiussione (artt. 14181 c.c. e 22 lett. a l. 10.10.1990 n. 287);
b. la decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.), non avendo continuato Controparte_4
diligentemente le proprie ragioni nei confronti di dopo il recesso dai Parte_4
rapporti.
Costituitasi in giudizio quale procuratrice e mandataria di cessionaria del credito CP_1
per atto del 26.11.2018 notificato con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 6.12.2018 n. 142, contesta le difese avversarie
contro
-eccependo la natura autonoma della Controparte_2
3 di 5 garanzia, la genericità dell'avversario rilievo di nullità, del tutto carente di prova, e l'insinuazione nel passivo fallimentare di in data 8.9.2016. Parte_4
Espletata la mediazione (art. 5 d. lgs.
7.3.2010 n. 28), il 13.1.2025 interviene in giudizio in persona della procuratrice, mandataria e Controparte_5 Controparte_3
cessionaria del credito controverso (art. 111 c.p.c.) per atto del 27.6.2024, notificato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna 4.7.2024 n. 78 e 23.7.2024 n. 86 (docc. c-d int.).
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
L'eccezione di nullità della fideiussione, eventualmente parziale (CC SU 30.12.2021 n.
11486), va disattesa, non avendo gli opponenti documentato l'atto amministrativo 2.5.2005 n. 55 con cui Banca d'IT ha accertato l'intesa anticoncorrenziale e che non può ritenersi fatto notorio (cfr. CC III 13.1.20205 n. 863). È conseguentemente assorbita la questione della decadenza, che neppure può porsi sull'assunto della vessatorietà della deroga all'art. 1957 c.c.
(art. 332 lett. t d. lgs.
6.9.2005 n. 206; cfr. CC III 28.9.2023 n. 27558), essendo manifesta e documentata la condizione imprenditoriale degli opponenti, legati funzionalmente a
[...]
dallo status socii e dal potere institorio di (CGUE 19.11.2015, C- Parte_4 Parte_2
74/15, ; conf. CGUE 14.9.2016, C‑534/15, CC VI 16.1.2020 n. 742 e CC VI-3 Per_2 Per_3
3.12.2020 n. 27618; CC VI-1 24.1.2020 n. 1666; CC SU 27.2.2023 n. 5868).
L'eccezione preliminare di merito, inoltre, sarebbe infondata poiché la messa in mora del
16.12.2014, che è sufficiente in caso di pagamento a prima richiesta a conservare la garanzia (cfr.
CC I 9.8.2016 n. 16825; CC II 17.6.2022 n. 19693), e l'insinuazione nel passivo fallimentare in data 8.9.2016, ossia nel termine contrattuale di trentasei mesi successivi, avrebbero impedito la decadenza, con conseguente rigetto dell'opposizione.
2.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria, le prestazioni rese e il cumulo soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di ed Parte_1 Pt_2
nei confronti di , mandataria di e avverso il
[...] Controparte_2 CP_1 Controparte_3
4 di 5 decreto ingiuntivo n. 866/2023:
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo ex art. 654
c.p.c.;
2- condanna ed in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
, mandataria di e delle spese processuali, che liquida in €
[...] CP_1 Controparte_3
9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 13 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3391/2023 promossa da:
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. PAOLO STURLA C.F._2
ATTORI
contro
(c.f. ) e per questa (c.f. ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. PIERLUIGI FEDERICI
CONVENUTA
(c.f. ) e per questa (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_2
) con l'avv. PIERLUIGI FEDERICI P.IVA_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE DI MODENA, le istanze ed eccezioni contrarie respinte, Nel merito ed in via principale: previi gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato tra e gli opponenti in data Controparte_4
25.05.2010 o, in subordine, della clausola denominata “Oggetto della garanzia – Responsabilità del fideiussore” perché conforme allo schema predisposto dall'ABI e segnatamente alla luce del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'IT, in quanto in contrasto con l'articolo 2 della L. 287/90, come puntualmente stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
28910/2017 e con la sentenza n. 21878/2019;
Nel merito ed in via subordinata: previi gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare: che in data 25.05.2010 i signori e si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
costituivano fideiussori a favore di a garanzia del puntuale adempimento delle Controparte_4
linee di finanziamento da questa concessa a fino a concorrenza della Parte_4 somma di € 100.000,00;
Che con lettera inviata via pec in data 16.12.2014 (banca cedente) aveva Controparte_4
revocato tutte le linee di finanziamento concesse;
Che il creditore non ha fornito la prova di aver proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale / revoca dei finanziamenti e le abbia con diligenza continuate per il recupero della somma di € 100.000,00 e che conseguentemente il contratto di fideiussione sottoscritto dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
deve ritenersi estinto per intervenuta decadenza dell'azione prevista dall'art. Persona_1
1957 c.c. e per gli effetti dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, con distrazione degli stessi a favore del procuratore distrattario che dichiara di averli anticipati e non riscossi, e con ogni riserva istruttoria.
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 866/2023 (R.G.
2080/2023) pubblicato in data 20.03.2023, del Tribunale di Modena, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
In via principale: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.866/2023 del Tribunale di Modena;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare i debitori ingiunti al pagamento, in favore di e per essa quale mandataria la CP_1 CP_2
2 di 5 della somma di € 166.803,27, oltre interessi ovvero nella maggior o minor CP_2
somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 171 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
La parte intervenuta come da comparsa di costituzione e intervento volontario:
Interviene nell'intestato giudizio, in forza del contratto di cessione sopra menzionato, chiedendo
l'estromissione della Cedente avvalendosi dei titoli, dei documenti e degli atti CP_1 acquisiti al fascicolo d'ufficio, richiamando, confermando e facendo proprie, le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla Cedente e per essa dalla
Rappresentante, da intendersi integralmente richiamate e trascritte nel presente atto di intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.5.2023 ed entrambi soci di Parte_1 Parte_2
ed il secondo suo amministratore unico (cfr. doc. 8 mon., p. 1, 6- Parte_5
7), propongono opposizione nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
866/2023, emesso per il credito di € 100.000,00 avente titolo nel conto corrente 24.5.2010 n.
8289 (doc. 4 mon.) concluso da e e nella fideiussione Controparte_4 Parte_4
accessoria del 25.5.2010 (doc. 5 mon.).
Gli opponenti non contestano il titolo del rapporto, ma eccepiscono:
a. la nullità totale o parziale della fideiussione (artt. 14181 c.c. e 22 lett. a l. 10.10.1990 n. 287);
b. la decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.), non avendo continuato Controparte_4
diligentemente le proprie ragioni nei confronti di dopo il recesso dai Parte_4
rapporti.
Costituitasi in giudizio quale procuratrice e mandataria di cessionaria del credito CP_1
per atto del 26.11.2018 notificato con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 6.12.2018 n. 142, contesta le difese avversarie
contro
-eccependo la natura autonoma della Controparte_2
3 di 5 garanzia, la genericità dell'avversario rilievo di nullità, del tutto carente di prova, e l'insinuazione nel passivo fallimentare di in data 8.9.2016. Parte_4
Espletata la mediazione (art. 5 d. lgs.
7.3.2010 n. 28), il 13.1.2025 interviene in giudizio in persona della procuratrice, mandataria e Controparte_5 Controparte_3
cessionaria del credito controverso (art. 111 c.p.c.) per atto del 27.6.2024, notificato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna 4.7.2024 n. 78 e 23.7.2024 n. 86 (docc. c-d int.).
La causa, istruita con documenti, è discussa e posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
L'eccezione di nullità della fideiussione, eventualmente parziale (CC SU 30.12.2021 n.
11486), va disattesa, non avendo gli opponenti documentato l'atto amministrativo 2.5.2005 n. 55 con cui Banca d'IT ha accertato l'intesa anticoncorrenziale e che non può ritenersi fatto notorio (cfr. CC III 13.1.20205 n. 863). È conseguentemente assorbita la questione della decadenza, che neppure può porsi sull'assunto della vessatorietà della deroga all'art. 1957 c.c.
(art. 332 lett. t d. lgs.
6.9.2005 n. 206; cfr. CC III 28.9.2023 n. 27558), essendo manifesta e documentata la condizione imprenditoriale degli opponenti, legati funzionalmente a
[...]
dallo status socii e dal potere institorio di (CGUE 19.11.2015, C- Parte_4 Parte_2
74/15, ; conf. CGUE 14.9.2016, C‑534/15, CC VI 16.1.2020 n. 742 e CC VI-3 Per_2 Per_3
3.12.2020 n. 27618; CC VI-1 24.1.2020 n. 1666; CC SU 27.2.2023 n. 5868).
L'eccezione preliminare di merito, inoltre, sarebbe infondata poiché la messa in mora del
16.12.2014, che è sufficiente in caso di pagamento a prima richiesta a conservare la garanzia (cfr.
CC I 9.8.2016 n. 16825; CC II 17.6.2022 n. 19693), e l'insinuazione nel passivo fallimentare in data 8.9.2016, ossia nel termine contrattuale di trentasei mesi successivi, avrebbero impedito la decadenza, con conseguente rigetto dell'opposizione.
2.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria, le prestazioni rese e il cumulo soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di ed Parte_1 Pt_2
nei confronti di , mandataria di e avverso il
[...] Controparte_2 CP_1 Controparte_3
4 di 5 decreto ingiuntivo n. 866/2023:
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo ex art. 654
c.p.c.;
2- condanna ed in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
, mandataria di e delle spese processuali, che liquida in €
[...] CP_1 Controparte_3
9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 13 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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