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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Manzionna Emma Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Giovanni Maggio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
CP_1 non costituita;
- appellata –
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente -
* * * * *
OGGETTO: appello in materia di separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di appello, impugnava la sentenza definitiva n. 3899/2024, pubblicata Parte_1 in data 19.09.2024 e notificata il 30.09.2024, con la quale il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, preso atto della sentenza non definitiva n. 4114/2020 del 24.12.2020, così provvedeva: “1) DICHIARA che la separazione è addebitata a;
2) DISPONE che Parte_1 il godimento della casa familiare continui a rimanere assegnato a con cui CP_1 convive la figlia;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in favore Per_1 Parte_1 pagina 1 di 4 di la somma mensile di € 100,00 (oltre aggiornamenti annuali in base agli indici CP_1 di rivalutazione ISTAT-FOI) a titolo di contributo al di lei mantenimento;
con decorrenza dalla corrente mensilità di settembre 2024; 4) DISPONE a carico di l'obbligo di Parte_1 pagare in favore di la somma mensile di € 500,00 (oltre aggiornamenti annuali CP_1 in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
con decorrenza dalla corrente mensilità di settembre 2024; 5) DISPONE che Per_1 le spese straordinarie per la figlia graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.; 6) DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia Per_1 sarà percepito al 100% e in via esclusiva da 7) CONDANNA CP_1 Parte_1 alla rifusione della metà di spese e compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
7.616,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Angelo Michele Abbattista dichiaratosi anticipatario”.
All'uopo, esponeva:
- che il Giudice di prime cure aveva errato nell'addebitare la separazione al ricorrente in ragione della relazione adulterina intrattenuta con invero sorta in un periodo in cui i rapporti CP_2 tra i coniugi erano già giunti all'insofferenza reciproca, avendo il Tribunale omesso di valutare le dichiarazioni della stessa che, sentita quale teste all'udienza del 24.01.2022, dichiarava di CP_2 conoscere che la crisi matrimoniale era anteriore alla relazione con (in linea Parte_1 con quanto dichiarato dal ricorrente durante l'interpello del 18.10.2021) e non avendo tenuto conto che la resistente non aveva provato alcun fatto idoneo ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che il Tribunale aveva altresì errato nella quantificazione del contributo economico muliebre, frutto di un'erronea valutazione dei redditi (il Tribunale aveva ritenuto che la somma percepita mensilmente ammontasse a € 2.000,00, mentre l'istruttoria espletata in uno alle dichiarazioni dei redditi dal 2019 al 2023 evidenziavano un reddito da lavoro annuo netto medio pari a €
11.503,20, ossia € 958,60 mensili), di un'erronea ricostruzione del suo patrimonio immobiliare, della mancata valutazione della reale situazione patrimoniale della resistente (la non aveva CP_1 rinunciato al lavoro per dedicarsi alla propria famiglia, ma aveva sempre lavorato anche “in nero” come bracciante agricola, non guadagnando la somma di € 80 mensili, ed era comproprietaria di ben 7 uliveti in Palo del Colle di circa 423 are e di due immobili in Bitonto);
- che il Giudice di prime cure aveva errato nella quantificazione del contributo economico in favore della figlia, anch'esso di importo incongruo in relazione alla reale sua situazione economica e patrimoniale;
- che, in ordine alla disposta assegnazione della casa coniugale alla resistente, attesa la divisibilità dell'immobile (composta da due porzioni immobiliari distinte e separate, come da nuovo accatastamento) ed essendo provato documentalmente che l'immobile più piccolo era pagina 2 di 4 destinato a locazioni temporanee o comodati d'uso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre l'assegnazione parziale della casa coniugale, consentendo che la rimanente porzione fosse abitata dal padre.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva la revoca della dichiarazione di addebito della separazione a carico dell'appellante, la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre, la rideterminazione del contributo economico da corrispondere alla figlia e l'assegnazione in via provvisoria e parziale della casa coniugale all'appellata.
non si costituiva in giudizio. CP_1
Il Sostituto Procuratore Generale chiedeva alla Corte di rivalutare le disposizioni del Giudice di prime cure, che incidevano sulla posizione della figlia maggiorenne ma non autonoma, alla luce delle prospettazioni dell'appellante ed in ordine, dunque, alla possibilità di frazionare la casa in due abitazioni, alla necessaria rivalutazione della situazione reddituale effettiva della madre, al fine di far contribuire anch'essa in modo adeguato al mantenimento della figlia e altresì in ordine all'effettiva addebitabilità della separazione all'appellante.
All'udienza di trattazione del 13.05.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, poiché l'appellante non è comparso alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348, co. 2
c.p.c., né ha depositato le note di trattazione scritta (condotta inerte equivalente alla sua mancata comparizione), l'impugnazione è improcedibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1- quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza definitiva n. 3899/2024, pubblicata in data 19.09.2024 e notificata CP_1 il 30.09.2024, pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, nell'ambito nel giudizio iscritto al n. 12319/2019 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.5.2025
pagina 3 di 4 Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Manzionna Emma Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1408/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Giovanni Maggio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
CP_1 non costituita;
- appellata –
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente -
* * * * *
OGGETTO: appello in materia di separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di appello, impugnava la sentenza definitiva n. 3899/2024, pubblicata Parte_1 in data 19.09.2024 e notificata il 30.09.2024, con la quale il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, preso atto della sentenza non definitiva n. 4114/2020 del 24.12.2020, così provvedeva: “1) DICHIARA che la separazione è addebitata a;
2) DISPONE che Parte_1 il godimento della casa familiare continui a rimanere assegnato a con cui CP_1 convive la figlia;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in favore Per_1 Parte_1 pagina 1 di 4 di la somma mensile di € 100,00 (oltre aggiornamenti annuali in base agli indici CP_1 di rivalutazione ISTAT-FOI) a titolo di contributo al di lei mantenimento;
con decorrenza dalla corrente mensilità di settembre 2024; 4) DISPONE a carico di l'obbligo di Parte_1 pagare in favore di la somma mensile di € 500,00 (oltre aggiornamenti annuali CP_1 in base agli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
con decorrenza dalla corrente mensilità di settembre 2024; 5) DISPONE che Per_1 le spese straordinarie per la figlia graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.; 6) DISPONE che l'assegno unico e universale per la figlia Per_1 sarà percepito al 100% e in via esclusiva da 7) CONDANNA CP_1 Parte_1 alla rifusione della metà di spese e compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
7.616,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Angelo Michele Abbattista dichiaratosi anticipatario”.
All'uopo, esponeva:
- che il Giudice di prime cure aveva errato nell'addebitare la separazione al ricorrente in ragione della relazione adulterina intrattenuta con invero sorta in un periodo in cui i rapporti CP_2 tra i coniugi erano già giunti all'insofferenza reciproca, avendo il Tribunale omesso di valutare le dichiarazioni della stessa che, sentita quale teste all'udienza del 24.01.2022, dichiarava di CP_2 conoscere che la crisi matrimoniale era anteriore alla relazione con (in linea Parte_1 con quanto dichiarato dal ricorrente durante l'interpello del 18.10.2021) e non avendo tenuto conto che la resistente non aveva provato alcun fatto idoneo ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che il Tribunale aveva altresì errato nella quantificazione del contributo economico muliebre, frutto di un'erronea valutazione dei redditi (il Tribunale aveva ritenuto che la somma percepita mensilmente ammontasse a € 2.000,00, mentre l'istruttoria espletata in uno alle dichiarazioni dei redditi dal 2019 al 2023 evidenziavano un reddito da lavoro annuo netto medio pari a €
11.503,20, ossia € 958,60 mensili), di un'erronea ricostruzione del suo patrimonio immobiliare, della mancata valutazione della reale situazione patrimoniale della resistente (la non aveva CP_1 rinunciato al lavoro per dedicarsi alla propria famiglia, ma aveva sempre lavorato anche “in nero” come bracciante agricola, non guadagnando la somma di € 80 mensili, ed era comproprietaria di ben 7 uliveti in Palo del Colle di circa 423 are e di due immobili in Bitonto);
- che il Giudice di prime cure aveva errato nella quantificazione del contributo economico in favore della figlia, anch'esso di importo incongruo in relazione alla reale sua situazione economica e patrimoniale;
- che, in ordine alla disposta assegnazione della casa coniugale alla resistente, attesa la divisibilità dell'immobile (composta da due porzioni immobiliari distinte e separate, come da nuovo accatastamento) ed essendo provato documentalmente che l'immobile più piccolo era pagina 2 di 4 destinato a locazioni temporanee o comodati d'uso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre l'assegnazione parziale della casa coniugale, consentendo che la rimanente porzione fosse abitata dal padre.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva la revoca della dichiarazione di addebito della separazione a carico dell'appellante, la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre, la rideterminazione del contributo economico da corrispondere alla figlia e l'assegnazione in via provvisoria e parziale della casa coniugale all'appellata.
non si costituiva in giudizio. CP_1
Il Sostituto Procuratore Generale chiedeva alla Corte di rivalutare le disposizioni del Giudice di prime cure, che incidevano sulla posizione della figlia maggiorenne ma non autonoma, alla luce delle prospettazioni dell'appellante ed in ordine, dunque, alla possibilità di frazionare la casa in due abitazioni, alla necessaria rivalutazione della situazione reddituale effettiva della madre, al fine di far contribuire anch'essa in modo adeguato al mantenimento della figlia e altresì in ordine all'effettiva addebitabilità della separazione all'appellante.
All'udienza di trattazione del 13.05.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, poiché l'appellante non è comparso alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348, co. 2
c.p.c., né ha depositato le note di trattazione scritta (condotta inerte equivalente alla sua mancata comparizione), l'impugnazione è improcedibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1- quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza definitiva n. 3899/2024, pubblicata in data 19.09.2024 e notificata CP_1 il 30.09.2024, pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, nell'ambito nel giudizio iscritto al n. 12319/2019 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.5.2025
pagina 3 di 4 Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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