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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12499/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 22 dicembre 2023 da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, KA , , tutti elettivamente
[...] Pt_5 Pt_6 Parte_7 domiciliati in Milano, Via Uberti, 6, presso lo studio dell'Avv. Alverto Guariso, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Livio Neri, Lorenzo Venini e Carolina Valicenti per procure in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia, 8/A, presso lo studio dell'Avv. Oscar Pinna, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenute e contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore e in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Franchin, con studio in Vicenza, Corso Padova n. 89 e presso la quale eleggono domicilio, giuste procure in calce alla memoria;
convenute i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1 a) accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata e a tempo pieno dei rapporti di lavoro instaurati dai ricorrenti con per i periodi Controparte_1 indicati in ricorso (o per i diversi periodi ritenuti di giustizia);
b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire la 13ma mensilità e la 14ma mensilità come previste dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
d) accertare e dichiarare, ove occorra, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inapplicabilità ai ricorrenti dei c.d. “accordi di gradualità” (meglio descritti in narrativa), ove effettivamente applicati;
e) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario come previste dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
f) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
g) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ai seguenti inquadramenti superiori, come previsti dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni:
- nel livello 4° del CCNL applicato dal 6.8.2018 (ovvero dalla Parte_2 diversa data ritenuta di giustizia);
- nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) dello Parte_4 stesso CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia);
- nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) dello Parte_8 stesso CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia);
- nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del Parte_7
CCNL applicato dal 14.1.2019 al 31.5.2019 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia); h) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le competenze di fine rapporto dovute (ferie e permessi maturati e non goduti) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Controparte_1
i) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui sopra ovvero, in denegato subordine, a titolo risarcitorio, le seguenti somme lorde:
- : € 9.375,20 € (di cui € 472,08 a titolo di incidenze sul Parte_1
TFR);
- € 13.618,25 (di cui € 867,89 a titolo di incidenze sul TFR); Parte_2
- : € 8.594,43 (di cui € 528,15 a titolo di incidenze sul TFR); Parte_3
- : € 10.497,16 (di cui € 578,64 a titolo di incidenze sul Parte_4
TFR);
- KA : € 10.174,68 (di cui € 597,91 a titolo di incidenze sul TFR); Pt_5 Pt_6
2 - : € 6.043,00 (di cui € 329,28 a titolo di incidenze sul Parte_7
TFR); j) condannare e/o Controparte_2 Controparte_3
e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_4 tempore, ciascuna per il periodo di rispettiva competenza, a pagare ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., in solido tra loro e in solido con le somme di cui al Controparte_1 precedente punto i) ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. l) Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER I CONVENUTI e Controparte_1 Controparte_2
[...]
1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare al CP_2 pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale sua condanna alle sole somme aventi natura retributiva;
3) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER I CONVENUTI e Controparte_3 [...]
Controparte_4
1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e C&M al pagamento della minor somma, CP_3 che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura strettamente retributiva;
3) condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente, Contr a rimborsare o comunque tenere indenne e manlevare e C&M per le CP_3 somme da queste ultime, eventualmente, corrisposte ai ricorrenti in esecuzione dell'emananda sentenza;
4) condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese dei ricorrenti,
rimborsare o comunque tenere indenne e manlevare e Controparte_1 CP_3
3 Contro
per le somme da queste ultime, eventualmente, corrisposte ai ricorrenti in esecuzione dell'emananda sentenza;
5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 dicembre 2023,
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_8 Parte_7 Parte_9 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Rilevavano i ricorrenti (inizialmente in numero di 7, con di Parte_9 aver sempre lavorato anche per precedenti subapplaltatori e poi quali dipendenti di senza soluzione di continuità, presso lo stabilimento di Controparte_1 CP_3
e poi di di LA (PV), nell'ambito dell'appalto relativo all'attività CP_4 di facchinaggio e movimentazione merci, con mansioni di “addetto allo spostamento merci”. Dal 1° agosto 2018 sino al 31 dicembre 2021 era stata sub-appaltatrice di CP_1 Contr
(committenti) e di (appaltatrice diretta) per le attività di Parte_10 facchinaggio e movimentazione merci nel deposito indicato. Tutti i ricorrenti avevano sempre lavorato a tempo pieno, e cioè per almeno 8 ore di lavoro al giorno. I signori , , e vevano sempre Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_6 Pt_9 svolto la propria prestazione alternativamente secondo i seguenti turni: dalle 6:00 alle 14:00 (primo turno), dalle 14:00 alle 22:00 (secondo turno) e dalle 22:00 alle 6:00 (turno notturno). L'adibizione ai diversi turni seguiva una rotazione settimanale. La sig.ra , aveva sempre svolto la propria prestazione seguendo solamente il Pt_7 primo e il secondo turno, ovverosia dalle 6:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00, salvo sporadiche variazioni. Ciononostante, nelle buste paga, alla voce “Retribuzione ordinaria”, non era stata sempre erogata la retribuzione mensile minima prevista dall'applicato CCNL Logistica, trasporto e spedizione: talvolta la retribuzione era inferiore, ricavata moltiplicando la retribuzione oraria per un numero di ore inferiore alle 168 che consentono il raggiungimento della retribuzione mensile minima fissata dal CCNL. Il sistema di pagamento di prevedeva la corresponsione degli Controparte_1 istituti di retribuzione indiretta e differita non in unica soluzione alla scadenza prevista dal CCNL (ad es. dicembre per la tredicesima), ma attraverso ratei mensili: per effetto della attribuzione di un numero di ore inferiore a quello di un orario
4 pieno, anche tali istituti erano stati corrisposti in misura minore rispetto a quanto spettante. In ogni caso, anche indipendentemente dal numero di ore riconosciute in busta paga, il rateo di mensilità aggiuntive erogato ai ricorrenti era sempre stato inferiore a quanto previsto dal CCNL. Ai ricorrenti non era mai stata erogata l'integrazione a carico dell'azienda in caso di malattia e infortunio, come invece previsto dal CCNL applicato. Le maggiorazioni corrisposte ai ricorrenti in ragione del lavoro notturno, festivo e straordinario svolto non corrispondevano a quelle dovute sulla base della retribuzione degli stessi e delle percentuali previste dal CCNL applicato. Infine, nelle buste paga risultavano detratte ore di “assenza ingiustificata” mai verificatesi. Nessun ricorrente era mai stato assente ingiustificato, né aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata durante l'intero periodo alle dipendenze di . CP_1
Le buste paga presentavano alcune incongruenze contabili. Ad esempio, le giornate festive (sia godute che lavorate) risultavano sempre retribuite - secondo il sistema di retribuzione oraria adottato dalla convenuta - per un numero di ore inferiore a 8. I ricorrenti hanno dunque chiesto al Tribunale: a) di dichiarare il loro diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
c) di dichiarare il loro diritto a percepire la 13ma mensilità e la 14ma mensilità come previste dal CCNL;
d) di dichiarare l'illegittimità dei c.d. “accordi di gradualità”; e) di dichiarare il loro diritto a percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario come previste dal CCNL;
f) di dichiarare il loro diritto a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
g) di dichiarare il diritto (per cinque di loro) ai seguenti inquadramenti superiori:
- (inquadrato al 5° liv.) nel livello 4° del CCNL dal 6.8.2018; Parte_2
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2020 e al 5° liv. dal Parte_4
1° ottobre 2020) nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2019 e al 4° liv. dal Parte_8
1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2021) nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019;
- (inquadrata al 6°J liv. dal 31 maggio 2019 e al 5° liv. dal Parte_7
1° giugno 2020 al 31 dicembre 2021) nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dal 14.1.2019 al 31.5.2019; h) di dichiarare il loro diritto a percepire le competenze di fine rapporto dovute (ferie e permessi maturati e non goduti) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Controparte_1
5 i) di condannare a pagare ai ricorrenti, per i titoli indicati, le Controparte_1 somme lorde specificamente indicate;
j) di condannare e Controparte_2 Controparte_3
e ciascuna per il periodo di competenza, a pagare ai
[...] Controparte_4 ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., in solido tra loro e in solido con le Controparte_1 somme indicate. hanno Controparte_5 CP_2 Controparte_2 chiesto il rigetto integrale del ricorso. e (committenti Controparte_3 Controparte_4 dei servizi) hanno pure chiesto il rigetto del ricorso, chiedendo, in ogni caso, la manleva nei confronti di e CP_2 Controparte_1
Tentata inutilmente la conciliazione (con la proposta del Tribunale accettata dai lavoratori ma non dalle società convenute), intervenuta la rinunzia agli atti da parte di (accettata dalle convenute), il giudizio procedeva con Parte_9
l'escussione della prova orale, ammessa dal Tribunale con ordinanza 15 luglio 2024.
All'udienza del 9 gennaio 2025, L'Avv. Venini con riferimento al ricorrente chiedeva in via subordinata l'accertamento del diritto Parte_2 all'inquadramento nel liv. 4J CCNL, sin dall'assunzione con riserva di produrre i relativi conteggi ove rilevanti;
dichiarava di rinunziare per tutti i ricorrenti alla domanda relativa alle competenze di fine rapporto sub § 6 del ricorso. Le controparti accettavano la rinunzia parziale e si opponevano, ance nel merito, alla nuova domanda relativa a Parte_2
Per il resto, le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei propri atti introduttivi e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cinque ricorrenti, poi ridotti a quattro dopo la rinunzia ex art. 306 c.p.c. di chiedono innanzitutto l'accertamento dell'inquadramento Parte_9 superiore:
- (inquadrato al 5° liv.) chiede il livello 4° del CCNL dal Parte_2
6.8.2018;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2020 e al 5° liv. dal Parte_4
1° ottobre 2020) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2019 e al 4° liv. dal Parte_8
1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019;
6 - (inquadrata al 6°J liv. dal 31 maggio 2019 e al 5° liv. dal Parte_7
1° giugno 2020 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dal 14.1.2019 al 31.5.2019.
e ritengono che le associazioni cooperative abbiano Controparte_1 CP_2 specificato che i livelli 6°J e 6°S siano livelli di inserimento per i soci cooperatori, i quali “superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta.” Alla stregua di queste prescrizioni, quindi, le due citate convenute ritengono che all'atto dell'assunzione i ricorrenti siano stati correttamente inquadrati nel livello di inserimento 6J. Invero, nessuna norma contrattual-collettiva (doc. 52 fasc. URANO, art. 6) autorizza una simile conclusione, che quindi non può essere asseverata in base ad una sintesi costruita dallo stesso CCNL (doc. 53 fasc. URANO).
2. Come è noto, costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass, sez. lav., n. 30580/2019; v. inoltre Cass., sez. lav. 10485/2023). Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, spettante al giudice del merito, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, b) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12854; Cass., sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6174).
3. Circa le mansioni e gli orari svolti da ciascuno dei ricorrenti, il Tribunale ha quindi assunto la prova orale. Il teste collega di lavoro dei ricorrenti, ha riferito: Testimone_1
“lavoravamo nello stesso magazzino. Sono socio della cooperativa GIA che lavora per Controparte_2 dal 2016.
[...]
Non sono mai stato socio di . Controparte_6
La mia mansione consiste nel guidare un mezzo: il Combi.
7 e facevano tre turni: 6/14; 14/22 e 22/6. Parte_1 Parte_8
faceva due turni: 6/14 e 14/22; Parte_2
faceva i tre turni. Parte_4
faceva il turno 6/14 alternativamente all'orario normale Persona_1 dalle 8 alle 17.
faceva il primo turno 6/14 alternativamente all'orario Persona_2 normale (ore 8/17). e facevano lo stesso lavoro: Parte_1 Parte_8 abbassavano i bancali con il Combi e prelevavano e depositavano libri. Facevano solo questo. Il Combi è un mezzo alto, che arriva fino a 12 metri circa di altezza. C'è una sedia dell'operatore e due zanche che salgono fino a 12 m.
e Parte_2 Persona_2 Parte_4 [...]
usavano un carrello con delle zanche posteriori che si alzano fino a Persona_1
1m. Prelevavano e versavano i bancali ed i libri. La differenza fra i due mezzi consiste nell'altezza delle operazioni che possono essere fatte dal lavoratore. e hanno seguito un corso di Parte_1 Parte_8 addestramento, non ricordo quando. Il corso bisogna farlo in ogni caso. I ricorrenti lavoravano per 8 ore al giorno, secondo i turni che ho detto, per 5 giorni alla settimana. Lavorano anche due o tre sabati al mese, con un orario che può essere ridotto a 6 ore ed anche di meno, secondo le disponibilità. non fa il turno di sabato e non fa il turno notturno. Parte_2
fa il turno notturno e anche il sabato.” Parte_1 Contr Il teste ha riferito: “Lavoro per la cooperativa che è Testimone_2 succeduta a . Ho lavorato per Controparte_6 [...]
dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2021, mi pare. Ero Controparte_6 il responsabile dei reparti. Le due cooperativa hanno lavorato contemporaneamente presso lo stesso impianto, ma per commesse diverse. Conosco i ricorrenti, alcuni dei quali erano sotto la mia responsabilità. Tutti i ricorrenti lavoravano su tre turni (6/14; 14/22; 22/6), a meno che avessero limitazioni mediche. Non rientra nelle mie competenze sapere le limitazioni. Lavoravano 5 giorni a settimana. Sabati su disponibilità, come per ogni lavoro straordinario. Il lavoratore poteva lavorare il sabato anche meno di 8 ore secondo la propria disponibilità. Mi ricordo che per un periodo (non so essere più specifico) Parte_1 non poteva usare il carello Combi.
faceva movimentazione merci, usando anche il Combi. Parte_1 si occupava del versamento resi: utilizzava il commissionatore Parte_2 orizzontare EKS 110 (carrello elevatore dedicato al trasporto pallet e trasporto roll: nel caso del versamento, veniva trasportato il roll. Si tratta di una
8 macchinetta con uomo a bordo;
solleva dal suolo la pedana con uomo a bordo) e il terminale a radiofrequenza (la pistola).
faceva il prelievo e, mi pare, il confezionamento. Utilizzava Persona_2 il commissionatore orizzontare EKS 110 e il terminale a radiofrequenza (la pistola). faceva solo il prelievo. Utilizzava il commissionatore Parte_4 orizzontare EKS 110 e il terminale a radiofrequenza (la pistola).
faceva movimentazione merci, usando anche il Combi. Parte_8 faceva solo il confezionamento senza carrelli con uomo a Persona_1 bordo. Utilizzava il carrello elevatore senza uomo a bordo. Il Carrello solleva solo la merce per circa 1m/1,5 m.” Contr Il terzo teste ha riferito: “Lavoro con dal 2018, Testimone_3 Contr dapprima come dipendente della società di somministrazione, poi assunto da Non ho mai lavorato come dipendente di . Controparte_6
I ricorrenti sono i miei colleghi di lavoro. Lavoravamo tutti insieme. faceva due turni: 6/14 e 14/22. Persona_1
facevano tre Parte_1 Parte_4 Parte_8 turni: 6/14, 14/22 e 22/6. faceva all'inizio faceva la giornata normale: 8/17; Persona_2 successivamente è passata a fare due turni, 6/14 e 14/22. Non so essere preciso con le date. faceva due turni: 6/14 e 14/22. Parte_2
Normalmente si lavora 5 giorni. Il sabato non è obbligatorio, lo si fa secondo le disponibilità. Il sabato si deve lavorate minimo 4 ore.
e guidavano il Combi. Prendevano i Parte_8 Parte_1 bancali, li elevavano fino ad oltre 10 m. Li portavano anche giù.
e Parte_2 Persona_2 Parte_4 [...]
guidavano il mezzo che si alzava al massimo 1m / 1.5m. Facevano Persona_1 prelievo e versamento. e hanno seguito dei corsi di Parte_8 Parte_1 addestramento per il mezzo che utilizzavano.” Contr Il quarto teste, ha riferito: “Attualmente lavoro per Ho Testimone_4 lavorato per , dal 1° agosto 2018 al 31 Controparte_6 dicembre 2021. La mia mansione era quella di responsabile dell'impianto. Conosco tutti i ricorrenti. Eravamo nello stesso impianto di LA, tranne
[...]
che lavorava nell'impianto LA – frigo. Persona_1
L'impianto di LA lavorava su tre turni. Mi pare di ricordare che avesse una limitazione del medico Parte_2 competente. Non poteva effettuare il turno notturno. Faceva i turni diurni (6/14 e 14/22).
mi pare avesse una limitazione e pertanto non effettuava il Pt_1 Parte_1 turno notturno.
9 non effettuava turno notturno ma, come mamma single, Persona_2 lavorava con orario 8/17.
facevano certamente tre turni. Parte_4 Parte_8 non ricordo se avesse una limitazione che le evitava il turno Persona_1 notturno. I turni avvenivano su 5 giorni a settimana. Il sabato si lavorava secondo disponibilità, sul turno 6/14, almeno per 4 ore. e lavoravano in movimentazione. Parte_8 Parte_1
Usavano i carrelli elevatori. ha usato subito il Combi;
Parte_1
ha utilizzato il Combi, dopo un anno / anno e mezzo;
prima Parte_8 utilizzava solo l'EKS 110. Combi è un mezzo complesso di grossa dimensione (per guidarlo viene fatto un corso apposito) e serve per tirare giù o alzare i bancali fino a 9 m. La complessità è data dalle pale che girano su tre lati (si chiama anche carrello trilaterale).
e effettuavano il prelievo dei libri. Persona_2 Parte_4
si occupava anche del confezionamento. Il prelievo veniva Persona_2 fatto con l'EKS 110 che è un commissionatore basso, che alza l'operatore fino a 90 cm da terra. Utilizzavano anche una pistola a radiofrequenza.
, quando faceva il confezionamento, utilizzata l'EMC 10, un Persona_2 elevatore per alzare i bancali, senza l'uomo a bordo. Non utilizzava la pistole ed aveva una postazione fissa. si occupava del versamento: l'operazione contraria al Parte_2 prelievo. Utilizzata l'EKS 110 ed una pistola a radiofrequenza. faceva le operazioni di confezionamento nell'impianto di Persona_1
LA- Frigo, utilizzando gli EMC 10, il trespallet senza l'uomo a bordo. Chi si occupava di confezionamento stava in una postazione fissa e non aveva le pistole a radiofrequenza ed utilizzava un terminale fisso.”
4. Il CCNL applicato ai ricorrenti (doc. 15 fasc. ric.) prevede che nel livello 4° siano inquadrati “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”. Tra i profili esemplificati: “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello
10 ovvero facchino con responsabilità di carico – scarico;
conducente di carelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
carrellisti; (...)”. Il CCNL prevede che siano inquadrati nel livello 5° “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.”. La successiva esemplificazione include espressamente in tale livello:
“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”; “attività di addetto al magazzino”;
“attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva”; “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”. Nel livello 6° S sono inquadrati i lavoratori “che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi: Operai;
Attività manuali di scarico e carico merci – facchino”. Nel livello 6° J sono inquadrati i lavoratori: “che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
5. Come riferito supra (§ 1), (oggi inquadrato al 5° liv.) Parte_2 chiede il livello 4° del CCNL dal 6.8.2018. Egli sostiene di avere sempre svolto le medesime mansioni di conducente di carrelli elevatori (“trilaterale” o “combi”), di portata pari a 30 quintali occupandosi, in particolare, del prelievo e dello smistamento della merce collocata nei ripiani sopraelevati del magazzino, fino ad un massimo di 15 metri di altezza, nonché delle operazioni di carico-scarico, di cui aveva la piena responsabilità. Le prove orali non paiono avere asseverato questa versione dei fatti. Il teste riferisce che usava “un carrello con delle Tes_1 Parte_2 zanche posteriori che si alzano fino a 1m. Prelevavano e versavano i bancali ed i libri.” Il teste riferisce che “si occupava del versamento Tes_2 Parte_2 resi: utilizzava il commissionatore orizzontare EKS 110 (carrello elevatore dedicato al trasporto pallet e trasporto roll: nel caso del versamento, veniva
11 trasportato il roll. Si tratta di una macchinetta con uomo a bordo;
solleva dal suolo la pedana con uomo a bordo) e il terminale a radiofrequenza (la pistola).” Il teste riferisce che guidava “ il mezzo che si Tes_3 Parte_2 alzava al massimo 1m / 1.5m. Facevano prelievo e versamento”. Il teste riferisce che “si occupava del Tes_5 Parte_2 versamento: l'operazione contraria al prelievo. Utilizzata l'EKS 110 ed una pistola a radiofrequenza.” Pare quindi esclusa l'attività riferibile a “lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico- pratiche.” come voluto dalla declaratoria contrattuale pretesa nel petitum. La sua domanda (l'unica formalizzata in ricorso) relativa al superiore inquadramento va quindi respinta.
La domanda di nuovo e minore inquadramento di (liv. 4J) Parte_2 messa a verbale nel corso dell'udienza di discussione, che in sostanza prende atto dell'esito istruttorio, deve essere dichiarata inammissibile. Invero, secondo quanto disposto dall'art. 420 c.p.c., nel rito del lavoro non è consentita la mutatio libelli ossia il mutamento dell'oggetto della domanda iniziale;
è invece ammissibile, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, l'emendatio libelli che si verifica quando la modifica della domanda non incide sull'oggetto della stessa bensì sulla causa petendi o sul petitum, determinando una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto o una diversa interpretazione dello stesso. Nella specie di causa, nella ferma contestazione delle parti convenute, non è possibile concedere l'autorizzazione prevista dalla legge, poiché la diversa domanda discende da un esame della prova testimoniale che è stata condotta sulla base dell'asserto inziale, senza che alle parti convenute sia stata data la possibilità di interloquire anche su questo minore inquadramento.
6. Altri tre ricorrenti chiedono il riconoscimento del livello superiore:
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2020 e al 5° liv. dal Parte_4
1° ottobre 2020) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2019 e al 4° liv. dal Parte_8
1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019;
- (inquadrata al 6°J liv. dal 31 maggio 2019 e al 5° liv. dal Parte_7
1° giugno 2020 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dal 14.1.2019 al 31.5.2019. Essi ritengono di aver sempre svolto le mansioni di addetti al facchinaggio e alla movimentazione delle merci, occupandosi della collocazione della merce all'interno del magazzino, mediante l'utilizzo del transpallet e del carrello elevatore elettrico;
del prelievo della merce dagli scaffali (c.d. picking) per la
12 preparazione dell'ordine; del controllo della merce prelevata;
del successivo imballaggio dell'ordine all'interno di una scatola (da essi montata) ed etichettatura (c.d. repack); della gestione e conta delle merci in uscita e in entrata, anche mediante l'utilizzo di strumenti a radiofrequenza (c.d. pistola). Il teste riferisce che “ faceva(no) lo stesso lavoro: Tes_1 Parte_8 abbassava(no) i bancali con il Combi e prelevavano e depositavano libri. Facevano solo questo. Il Combi è un mezzo alto, che arriva fino a 12 metri circa di altezza. C'è una sedia dell'operatore e due zanche che salgono fino a 12 m. (…) e usavano un carrello con delle Parte_4 Persona_1 zanche posteriori che si alzano fino a 1m. Prelevavano e versavano i bancali ed i libri.
La differenza fra i due mezzi consiste nell'altezza delle operazioni che possono essere fatte dal lavoratore. (…) hanno seguito un corso di addestramento, non ricordo Parte_8 quando. Il corso bisogna farlo in ogni caso.” Il teste riferisce che “ faceva solo il prelievo. Tes_2 Parte_4
Utilizzava il commissionatore orizzontare EKS 110 e il terminale a radiofrequenza (la pistola).
faceva movimentazione merci, usando anche il Combi. Parte_8 faceva solo il confezionamento senza carrelli con uomo a Persona_1 bordo. Utilizzava il carrello elevatore senza uomo a bordo. Il Carrello solleva solo la merce per circa 1m/1,5 m.” Il teste riferisce che: “ e (…) guidavano il Combi. Tes_3 Parte_8
Prendevano i bancali, li elevavano fino ad oltre 10 m. Li portavano anche giù. (…) e guidavano il mezzo che si alzava Parte_4 Persona_1 al massimo 1m / 1.5m. Facevano prelievo e versamento.
e (…) hanno seguito dei corsi di addestramento per il mezzo Parte_8 che utilizzavano.” Il teste riferisce che: “ e (…) lavoravano in Tes_5 Parte_8 movimentazione. Usavano i carrelli elevatori. (…) ha utilizzato Parte_8 il Combi, dopo un anno / anno e mezzo;
prima utilizzava solo l'EKS 110. Combi è un mezzo complesso di grossa dimensione (per guidarlo viene fatto un corso apposito) e serve per tirare giù o alzare i bancali fino a 9 m. La complessità è data dalle pale che girano su tre lati (si chiama anche carrello trilaterale). (…) effettuavano il prelievo dei libri. (…) Il prelievo veniva Parte_4 fatto con l'EKS 110 che è un commissionatore basso, che alza l'operatore fino a 90 cm da terra. Utilizzavano anche una pistola a radiofrequenza. (…) faceva le operazioni di confezionamento nell'impianto di Persona_1
LA- Frigo, utilizzando gli EMC 10, il trespallet senza l'uomo a bordo. Chi si occupava di confezionamento stava in una postazione fissa e non aveva le pistole a radiofrequenza ed utilizzava un terminale fisso.”
13 Pare quindi accertato, secondo l'unanime versione dei quattro testimoni, che i tre ricorrenti ( , , ) abbiano sempre svolto e svolgano Pt_4 Pt_6 Pt_7 mansioni riconducibili ad “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.” Come richiesto dalla declaratoria del 5° livello. Il livello 6°J non si confà alle mansioni svolte dai tre ricorrenti, posto che in tale livello sono inquadrati quei lavoratori che svolgono attività semplici e manuali di movimentazione merci, senza l'utilizzo di mezzi meccanici o elettrici. Del resto, due di loro ( e ) hanno già avuto il riconoscimento Pt_4 Pt_7 del 5° livello, ma da ottobre 2020 ( ) e dal 1° giugno 2019 ( ) e Pt_4 Pt_7 non dall'inizio della loro attività. La loro domanda va pertanto accolta.
7. I ricorrenti si dolgono poi del mancato pagamento della retribuzione minima mensile, per i rapporti a tempo pieno. Tutti i testi hanno confermato che i lavoratori svolgevano attività di lavoro a tempo pieno su turni variabili a seconda del lavoratore di riferimento. I ricorrenti protestano il loro diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
chiedono di dichiarare il loro diritto a percepire la 13ma mensilità e la 14ma mensilità come previste dal CCNL;
di dichiarare l'illegittimità dei c.d. “accordi di gradualità”; di dichiarare il loro diritto a percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario come previste dal CCNL e di dichiarare il loro diritto a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni. I ricorrenti indicano, mese per mese, il numero di ore riconosciute in busta paga, evidenziando come spesso esso sia inferiore a 168, mentre, quando è superiore, il numero delle ore eccedenti le 168 non venga retribuito come lavoro straordinario. Le domande sono infondate. Il parametro delle 168 ore mensili (su cui i ricorrenti costruiscono la loro domanda) costituisce semplicemente il divisore individuato dalla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione oraria. Si legga l'art. 61, comma 3, CCNL (doc. 15 fasc. ric.: nota 1 a p. 14 del ricorso): “La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168” (v. anche art. 73, comma 5, stesso CCNL). Tale numero (divisore) non configura quindi alcun obbligo per il datore di lavoro di retribuire un numero costante di 168 ore mensili, come fatto palese dalla normativa indicata e già precisato in passato da questo Tribunale (sent. n. 1329 del 29 maggio 2018; v. anche App. Milano, 28 aprile 2023, n. 96).
14 I ricorrenti non paiono dedurre di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello indicato in busta paga: le somme in esame vengono richieste a titolo retributivo e non risarcitorio, né approfondiscono particolarmente la questione in fatto. Quanto alla pretesa prestazione di ore di lavoro straordinario (come con riguardo al lavoro notturno e festivo) non remunerate come tali, non si può che sottolineare che il numero di 168 ore mensili non costituisce un livello mimino retributivo mensile (su cui tutte le altre retribuzioni differite od aggiuntive vadano calcolate) ma il parametro contrattual-collettivo per il calcolo della retribuzione oraria, cosicché il numero di ore ordinarie lavorate in un mese può essere superiore o inferiore. Quanto alla tredicesima e quattordicesima mensilità, i ricorrenti riferiscono, a campione, di retribuzioni inferiori rispetto alla divisione per 12 della retribuzione del mese di riferimento (per es., il mese di ottobre 2020 per TONA: ricorso p. 16). Non si può che notare che è vero anche il contrario, ossia che si può rilevare, dalle buste paga, anche un calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità superiore alla divisione per 12 della retribuzione di riferimento (es.: il mese di agosto 2020 per ). Pt_6
Per l'anno 2020, la somma dei ratei di 31ma e 14ma mensilità per porta ad Pt_6 una somma di € 1618,45 (= € 135,01 + 109,29 + 135,01 + 128,58 + 136,95 + 136,95 + 136,95 + 136,95 + 136,13 + 136,54 + 135, 32 + 123,09), superiore alla retribuzione di riferimento annua (€ 18.045,87 = € 1648,12 + 1.153,68 + 1.573,20 + 1.558,22 + 1540,04 + 1.697,09 + 1.448,86 + 1.296,88 + 1560,31 + 1681,89 + 1560,31 + 1327,27) diviso per 12 (= € 1.503,82). riferisce quindi di un calcolo dovuto non agli accordi di Controparte_1 gradualità (di cui i ricorrenti chiedono la disapplicazione, ma che la cooperativa non applica) ma degli artt. artt. 23 e 61 Parte Terza, Sezione Cooperazione del CCNL di riferimento (doc. 52 fasc. ), che stabiliscono, in combinato CP_1 disposto, che la maturazione degli istituti differiti è parametrata al monte ore effettivamente lavorato, ciò che non sembra, di fatto, andare a danno dei lavoratori. La Cooperativa ha inoltre aderito al rinnovo contrattuale con l'Accordo del 30 maggio 2019 sottoscritto da (accordo che non è stato contestato dai CP_8 ricorrenti: doc. 56 fasc. ), applicando quindi da quel mese di maggio 2019 CP_1 la retribuzione corrente come da CCNL, ed irrogando quindi gli scatti di anzianità richiesti dai ricorrenti.
8. Quanto al trattamento per malattia e infortunio, il ricorso va accolto. I ricorrenti sostengono che esso sia inferiore a quanto stabilito dalla norma collettiva di riferimento (l'art. 63 CCNL, commi 12 e 13: “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
15 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' CP_9 ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.” oppone il Regolamento della Cooperativa (doc. 59 fasc. Controparte_1
), che prevede, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad CP_1 integrazione di quanto disposto dall fino al raggiungimento del 65% del CP_9 minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali, e gli accordi di secondo livello (docc. sub 60, 61 e 62 fasc. ) CP_1 che prevedono dal mese di luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto disposto dall' CP_9 fino al raggiungimento del 75% del minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali. Va rilevato che, secondo l'insegnamento della S.C., “nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della l. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.” (Cass., sez. lav., 21 febbraio 2019, n. 5189). Dunque, l'integrazione dell'art. 63 CCNL non prevede in ogni caso la perdita del diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione globale. In ogni caso, soccorre comunque il principio di cui all'art. 2110 c.c., secondo il quale, in caso di malattia, se la legge e i contratti collettivi non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione;
principio applicabile anche ai primi tre giorni di malattia non indennizzati dall CP_9
Le ferie e i permessi risultano trasferiti all'appaltatore succeduto a CP_1
a seguito di cambio di appalto, come da accordo sindacale (doc. 70 fasc.
[...]
). Con riferimento a queste voci, i ricorrenti hanno prestato rinunzia ex art. CP_1
306 c.p.c. nel corso dell'udienza di discussione e le convenute hanno accettato tale rinunzia, con conseguente estinzione della causa in parte qua.
9. Le somme che saranno calcolate a credito dei lavoratori (tutte di natura strettamente retributiva) saranno dovute da (datrice di lavoro Controparte_1
16 subappaltatrice) e, in solido, ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, da Controparte_2
La responsabilità si estende, in forza della medesima norma, anche alle due committenti, per i periodi seguenti:
- per il periodo 01.08.2018 - 01.03.2021; Controparte_3
- essendo questa subentrata nella gestione Controparte_4 della commessa, dopo il 1.03.2021. Le due ultime convenute dovranno, in ogni caso, essere manlevate da
[...] in forza delle clausole 6.3 del Contratto n. Controparte_2
20-030/C del 1° luglio 2020 e 6.3 del Contratto n. 21-006/C del 1° marzo 2021 (docc. 11 e 12a fasc. e Controparte_3 [...]
, le quali, nel medesimo testo, obbligano “il fornitore” ( Controparte_4 [...]
a manlevare risarcire e tenere indenne le Controparte_2 due controparti “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo” “di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata che fosse direttamente o indirettamente riferibile all'esecuzione dei servizi regolata dal presente contratto”.
10. Il giudizio prosegue come da separata ordinanza, al fine di ottenere un ricalcolo concordato delle somme dovute ai ricorrenti o, in assenza, al fine di licenziare una CTU contabile. Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto dei soli seguenti ricorrenti agli inquadramenti superiori:
- nel livello 5° del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020; Parte_4
- nel livello 5° del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019; Parte_8
- nel livello 5° del CCNL applicato dal 14.1.2019 al Parte_7
31.5.2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare ai ricorrenti le somme lorde che saranno accertate nel prosieguo del processo;
con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna Controparte_2 Controparte_3
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4
17 rappresentanti pro tempore, le ultime due per il periodo di rispettiva competenza (di cui in motivazione), a pagare ai ricorrenti, ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 le somme di cui al precedente punto 2);
5) condanna a rimborsare o Controparte_2 comunque tenere indenne e manlevare e Controparte_3 [...] per le somme da queste ultime corrisposte ai ricorrenti in Controparte_4 esecuzione della sentenza;
6) rigetta per il resto;
7) spese al definitivo. Così deciso il 9 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 22 dicembre 2023 da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, KA , , tutti elettivamente
[...] Pt_5 Pt_6 Parte_7 domiciliati in Milano, Via Uberti, 6, presso lo studio dell'Avv. Alverto Guariso, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Livio Neri, Lorenzo Venini e Carolina Valicenti per procure in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...] in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia, 8/A, presso lo studio dell'Avv. Oscar Pinna, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenute e contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore e in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Franchin, con studio in Vicenza, Corso Padova n. 89 e presso la quale eleggono domicilio, giuste procure in calce alla memoria;
convenute i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI:
1 a) accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata e a tempo pieno dei rapporti di lavoro instaurati dai ricorrenti con per i periodi Controparte_1 indicati in ricorso (o per i diversi periodi ritenuti di giustizia);
b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire la 13ma mensilità e la 14ma mensilità come previste dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
d) accertare e dichiarare, ove occorra, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inapplicabilità ai ricorrenti dei c.d. “accordi di gradualità” (meglio descritti in narrativa), ove effettivamente applicati;
e) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario come previste dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
f) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
g) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ai seguenti inquadramenti superiori, come previsti dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni:
- nel livello 4° del CCNL applicato dal 6.8.2018 (ovvero dalla Parte_2 diversa data ritenuta di giustizia);
- nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) dello Parte_4 stesso CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia);
- nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) dello Parte_8 stesso CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia);
- nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del Parte_7
CCNL applicato dal 14.1.2019 al 31.5.2019 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia); h) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le competenze di fine rapporto dovute (ferie e permessi maturati e non goduti) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Controparte_1
i) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare ai ricorrenti, per i titoli di cui sopra ovvero, in denegato subordine, a titolo risarcitorio, le seguenti somme lorde:
- : € 9.375,20 € (di cui € 472,08 a titolo di incidenze sul Parte_1
TFR);
- € 13.618,25 (di cui € 867,89 a titolo di incidenze sul TFR); Parte_2
- : € 8.594,43 (di cui € 528,15 a titolo di incidenze sul TFR); Parte_3
- : € 10.497,16 (di cui € 578,64 a titolo di incidenze sul Parte_4
TFR);
- KA : € 10.174,68 (di cui € 597,91 a titolo di incidenze sul TFR); Pt_5 Pt_6
2 - : € 6.043,00 (di cui € 329,28 a titolo di incidenze sul Parte_7
TFR); j) condannare e/o Controparte_2 Controparte_3
e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_4 tempore, ciascuna per il periodo di rispettiva competenza, a pagare ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., in solido tra loro e in solido con le somme di cui al Controparte_1 precedente punto i) ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. l) Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER I CONVENUTI e Controparte_1 Controparte_2
[...]
1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare al CP_2 pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale sua condanna alle sole somme aventi natura retributiva;
3) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER I CONVENUTI e Controparte_3 [...]
Controparte_4
1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e C&M al pagamento della minor somma, CP_3 che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura strettamente retributiva;
3) condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente, Contr a rimborsare o comunque tenere indenne e manlevare e C&M per le CP_3 somme da queste ultime, eventualmente, corrisposte ai ricorrenti in esecuzione dell'emananda sentenza;
4) condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese dei ricorrenti,
rimborsare o comunque tenere indenne e manlevare e Controparte_1 CP_3
3 Contro
per le somme da queste ultime, eventualmente, corrisposte ai ricorrenti in esecuzione dell'emananda sentenza;
5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 dicembre 2023,
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e
[...] Parte_8 Parte_7 Parte_9 ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
Rilevavano i ricorrenti (inizialmente in numero di 7, con di Parte_9 aver sempre lavorato anche per precedenti subapplaltatori e poi quali dipendenti di senza soluzione di continuità, presso lo stabilimento di Controparte_1 CP_3
e poi di di LA (PV), nell'ambito dell'appalto relativo all'attività CP_4 di facchinaggio e movimentazione merci, con mansioni di “addetto allo spostamento merci”. Dal 1° agosto 2018 sino al 31 dicembre 2021 era stata sub-appaltatrice di CP_1 Contr
(committenti) e di (appaltatrice diretta) per le attività di Parte_10 facchinaggio e movimentazione merci nel deposito indicato. Tutti i ricorrenti avevano sempre lavorato a tempo pieno, e cioè per almeno 8 ore di lavoro al giorno. I signori , , e vevano sempre Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_6 Pt_9 svolto la propria prestazione alternativamente secondo i seguenti turni: dalle 6:00 alle 14:00 (primo turno), dalle 14:00 alle 22:00 (secondo turno) e dalle 22:00 alle 6:00 (turno notturno). L'adibizione ai diversi turni seguiva una rotazione settimanale. La sig.ra , aveva sempre svolto la propria prestazione seguendo solamente il Pt_7 primo e il secondo turno, ovverosia dalle 6:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00, salvo sporadiche variazioni. Ciononostante, nelle buste paga, alla voce “Retribuzione ordinaria”, non era stata sempre erogata la retribuzione mensile minima prevista dall'applicato CCNL Logistica, trasporto e spedizione: talvolta la retribuzione era inferiore, ricavata moltiplicando la retribuzione oraria per un numero di ore inferiore alle 168 che consentono il raggiungimento della retribuzione mensile minima fissata dal CCNL. Il sistema di pagamento di prevedeva la corresponsione degli Controparte_1 istituti di retribuzione indiretta e differita non in unica soluzione alla scadenza prevista dal CCNL (ad es. dicembre per la tredicesima), ma attraverso ratei mensili: per effetto della attribuzione di un numero di ore inferiore a quello di un orario
4 pieno, anche tali istituti erano stati corrisposti in misura minore rispetto a quanto spettante. In ogni caso, anche indipendentemente dal numero di ore riconosciute in busta paga, il rateo di mensilità aggiuntive erogato ai ricorrenti era sempre stato inferiore a quanto previsto dal CCNL. Ai ricorrenti non era mai stata erogata l'integrazione a carico dell'azienda in caso di malattia e infortunio, come invece previsto dal CCNL applicato. Le maggiorazioni corrisposte ai ricorrenti in ragione del lavoro notturno, festivo e straordinario svolto non corrispondevano a quelle dovute sulla base della retribuzione degli stessi e delle percentuali previste dal CCNL applicato. Infine, nelle buste paga risultavano detratte ore di “assenza ingiustificata” mai verificatesi. Nessun ricorrente era mai stato assente ingiustificato, né aveva mai ricevuto contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata durante l'intero periodo alle dipendenze di . CP_1
Le buste paga presentavano alcune incongruenze contabili. Ad esempio, le giornate festive (sia godute che lavorate) risultavano sempre retribuite - secondo il sistema di retribuzione oraria adottato dalla convenuta - per un numero di ore inferiore a 8. I ricorrenti hanno dunque chiesto al Tribunale: a) di dichiarare il loro diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
c) di dichiarare il loro diritto a percepire la 13ma mensilità e la 14ma mensilità come previste dal CCNL;
d) di dichiarare l'illegittimità dei c.d. “accordi di gradualità”; e) di dichiarare il loro diritto a percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario come previste dal CCNL;
f) di dichiarare il loro diritto a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
g) di dichiarare il diritto (per cinque di loro) ai seguenti inquadramenti superiori:
- (inquadrato al 5° liv.) nel livello 4° del CCNL dal 6.8.2018; Parte_2
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2020 e al 5° liv. dal Parte_4
1° ottobre 2020) nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2019 e al 4° liv. dal Parte_8
1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2021) nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019;
- (inquadrata al 6°J liv. dal 31 maggio 2019 e al 5° liv. dal Parte_7
1° giugno 2020 al 31 dicembre 2021) nel livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dal 14.1.2019 al 31.5.2019; h) di dichiarare il loro diritto a percepire le competenze di fine rapporto dovute (ferie e permessi maturati e non goduti) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Controparte_1
5 i) di condannare a pagare ai ricorrenti, per i titoli indicati, le Controparte_1 somme lorde specificamente indicate;
j) di condannare e Controparte_2 Controparte_3
e ciascuna per il periodo di competenza, a pagare ai
[...] Controparte_4 ricorrenti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., in solido tra loro e in solido con le Controparte_1 somme indicate. hanno Controparte_5 CP_2 Controparte_2 chiesto il rigetto integrale del ricorso. e (committenti Controparte_3 Controparte_4 dei servizi) hanno pure chiesto il rigetto del ricorso, chiedendo, in ogni caso, la manleva nei confronti di e CP_2 Controparte_1
Tentata inutilmente la conciliazione (con la proposta del Tribunale accettata dai lavoratori ma non dalle società convenute), intervenuta la rinunzia agli atti da parte di (accettata dalle convenute), il giudizio procedeva con Parte_9
l'escussione della prova orale, ammessa dal Tribunale con ordinanza 15 luglio 2024.
All'udienza del 9 gennaio 2025, L'Avv. Venini con riferimento al ricorrente chiedeva in via subordinata l'accertamento del diritto Parte_2 all'inquadramento nel liv. 4J CCNL, sin dall'assunzione con riserva di produrre i relativi conteggi ove rilevanti;
dichiarava di rinunziare per tutti i ricorrenti alla domanda relativa alle competenze di fine rapporto sub § 6 del ricorso. Le controparti accettavano la rinunzia parziale e si opponevano, ance nel merito, alla nuova domanda relativa a Parte_2
Per il resto, le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei propri atti introduttivi e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cinque ricorrenti, poi ridotti a quattro dopo la rinunzia ex art. 306 c.p.c. di chiedono innanzitutto l'accertamento dell'inquadramento Parte_9 superiore:
- (inquadrato al 5° liv.) chiede il livello 4° del CCNL dal Parte_2
6.8.2018;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2020 e al 5° liv. dal Parte_4
1° ottobre 2020) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2019 e al 4° liv. dal Parte_8
1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019;
6 - (inquadrata al 6°J liv. dal 31 maggio 2019 e al 5° liv. dal Parte_7
1° giugno 2020 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dal 14.1.2019 al 31.5.2019.
e ritengono che le associazioni cooperative abbiano Controparte_1 CP_2 specificato che i livelli 6°J e 6°S siano livelli di inserimento per i soci cooperatori, i quali “superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta.” Alla stregua di queste prescrizioni, quindi, le due citate convenute ritengono che all'atto dell'assunzione i ricorrenti siano stati correttamente inquadrati nel livello di inserimento 6J. Invero, nessuna norma contrattual-collettiva (doc. 52 fasc. URANO, art. 6) autorizza una simile conclusione, che quindi non può essere asseverata in base ad una sintesi costruita dallo stesso CCNL (doc. 53 fasc. URANO).
2. Come è noto, costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006)” (così Cass, sez. lav., n. 30580/2019; v. inoltre Cass., sez. lav. 10485/2023). Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, spettante al giudice del merito, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, b) dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (Cass., sez. lav., 3 settembre 2003, n. 12854; Cass., sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6174).
3. Circa le mansioni e gli orari svolti da ciascuno dei ricorrenti, il Tribunale ha quindi assunto la prova orale. Il teste collega di lavoro dei ricorrenti, ha riferito: Testimone_1
“lavoravamo nello stesso magazzino. Sono socio della cooperativa GIA che lavora per Controparte_2 dal 2016.
[...]
Non sono mai stato socio di . Controparte_6
La mia mansione consiste nel guidare un mezzo: il Combi.
7 e facevano tre turni: 6/14; 14/22 e 22/6. Parte_1 Parte_8
faceva due turni: 6/14 e 14/22; Parte_2
faceva i tre turni. Parte_4
faceva il turno 6/14 alternativamente all'orario normale Persona_1 dalle 8 alle 17.
faceva il primo turno 6/14 alternativamente all'orario Persona_2 normale (ore 8/17). e facevano lo stesso lavoro: Parte_1 Parte_8 abbassavano i bancali con il Combi e prelevavano e depositavano libri. Facevano solo questo. Il Combi è un mezzo alto, che arriva fino a 12 metri circa di altezza. C'è una sedia dell'operatore e due zanche che salgono fino a 12 m.
e Parte_2 Persona_2 Parte_4 [...]
usavano un carrello con delle zanche posteriori che si alzano fino a Persona_1
1m. Prelevavano e versavano i bancali ed i libri. La differenza fra i due mezzi consiste nell'altezza delle operazioni che possono essere fatte dal lavoratore. e hanno seguito un corso di Parte_1 Parte_8 addestramento, non ricordo quando. Il corso bisogna farlo in ogni caso. I ricorrenti lavoravano per 8 ore al giorno, secondo i turni che ho detto, per 5 giorni alla settimana. Lavorano anche due o tre sabati al mese, con un orario che può essere ridotto a 6 ore ed anche di meno, secondo le disponibilità. non fa il turno di sabato e non fa il turno notturno. Parte_2
fa il turno notturno e anche il sabato.” Parte_1 Contr Il teste ha riferito: “Lavoro per la cooperativa che è Testimone_2 succeduta a . Ho lavorato per Controparte_6 [...]
dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2021, mi pare. Ero Controparte_6 il responsabile dei reparti. Le due cooperativa hanno lavorato contemporaneamente presso lo stesso impianto, ma per commesse diverse. Conosco i ricorrenti, alcuni dei quali erano sotto la mia responsabilità. Tutti i ricorrenti lavoravano su tre turni (6/14; 14/22; 22/6), a meno che avessero limitazioni mediche. Non rientra nelle mie competenze sapere le limitazioni. Lavoravano 5 giorni a settimana. Sabati su disponibilità, come per ogni lavoro straordinario. Il lavoratore poteva lavorare il sabato anche meno di 8 ore secondo la propria disponibilità. Mi ricordo che per un periodo (non so essere più specifico) Parte_1 non poteva usare il carello Combi.
faceva movimentazione merci, usando anche il Combi. Parte_1 si occupava del versamento resi: utilizzava il commissionatore Parte_2 orizzontare EKS 110 (carrello elevatore dedicato al trasporto pallet e trasporto roll: nel caso del versamento, veniva trasportato il roll. Si tratta di una
8 macchinetta con uomo a bordo;
solleva dal suolo la pedana con uomo a bordo) e il terminale a radiofrequenza (la pistola).
faceva il prelievo e, mi pare, il confezionamento. Utilizzava Persona_2 il commissionatore orizzontare EKS 110 e il terminale a radiofrequenza (la pistola). faceva solo il prelievo. Utilizzava il commissionatore Parte_4 orizzontare EKS 110 e il terminale a radiofrequenza (la pistola).
faceva movimentazione merci, usando anche il Combi. Parte_8 faceva solo il confezionamento senza carrelli con uomo a Persona_1 bordo. Utilizzava il carrello elevatore senza uomo a bordo. Il Carrello solleva solo la merce per circa 1m/1,5 m.” Contr Il terzo teste ha riferito: “Lavoro con dal 2018, Testimone_3 Contr dapprima come dipendente della società di somministrazione, poi assunto da Non ho mai lavorato come dipendente di . Controparte_6
I ricorrenti sono i miei colleghi di lavoro. Lavoravamo tutti insieme. faceva due turni: 6/14 e 14/22. Persona_1
facevano tre Parte_1 Parte_4 Parte_8 turni: 6/14, 14/22 e 22/6. faceva all'inizio faceva la giornata normale: 8/17; Persona_2 successivamente è passata a fare due turni, 6/14 e 14/22. Non so essere preciso con le date. faceva due turni: 6/14 e 14/22. Parte_2
Normalmente si lavora 5 giorni. Il sabato non è obbligatorio, lo si fa secondo le disponibilità. Il sabato si deve lavorate minimo 4 ore.
e guidavano il Combi. Prendevano i Parte_8 Parte_1 bancali, li elevavano fino ad oltre 10 m. Li portavano anche giù.
e Parte_2 Persona_2 Parte_4 [...]
guidavano il mezzo che si alzava al massimo 1m / 1.5m. Facevano Persona_1 prelievo e versamento. e hanno seguito dei corsi di Parte_8 Parte_1 addestramento per il mezzo che utilizzavano.” Contr Il quarto teste, ha riferito: “Attualmente lavoro per Ho Testimone_4 lavorato per , dal 1° agosto 2018 al 31 Controparte_6 dicembre 2021. La mia mansione era quella di responsabile dell'impianto. Conosco tutti i ricorrenti. Eravamo nello stesso impianto di LA, tranne
[...]
che lavorava nell'impianto LA – frigo. Persona_1
L'impianto di LA lavorava su tre turni. Mi pare di ricordare che avesse una limitazione del medico Parte_2 competente. Non poteva effettuare il turno notturno. Faceva i turni diurni (6/14 e 14/22).
mi pare avesse una limitazione e pertanto non effettuava il Pt_1 Parte_1 turno notturno.
9 non effettuava turno notturno ma, come mamma single, Persona_2 lavorava con orario 8/17.
facevano certamente tre turni. Parte_4 Parte_8 non ricordo se avesse una limitazione che le evitava il turno Persona_1 notturno. I turni avvenivano su 5 giorni a settimana. Il sabato si lavorava secondo disponibilità, sul turno 6/14, almeno per 4 ore. e lavoravano in movimentazione. Parte_8 Parte_1
Usavano i carrelli elevatori. ha usato subito il Combi;
Parte_1
ha utilizzato il Combi, dopo un anno / anno e mezzo;
prima Parte_8 utilizzava solo l'EKS 110. Combi è un mezzo complesso di grossa dimensione (per guidarlo viene fatto un corso apposito) e serve per tirare giù o alzare i bancali fino a 9 m. La complessità è data dalle pale che girano su tre lati (si chiama anche carrello trilaterale).
e effettuavano il prelievo dei libri. Persona_2 Parte_4
si occupava anche del confezionamento. Il prelievo veniva Persona_2 fatto con l'EKS 110 che è un commissionatore basso, che alza l'operatore fino a 90 cm da terra. Utilizzavano anche una pistola a radiofrequenza.
, quando faceva il confezionamento, utilizzata l'EMC 10, un Persona_2 elevatore per alzare i bancali, senza l'uomo a bordo. Non utilizzava la pistole ed aveva una postazione fissa. si occupava del versamento: l'operazione contraria al Parte_2 prelievo. Utilizzata l'EKS 110 ed una pistola a radiofrequenza. faceva le operazioni di confezionamento nell'impianto di Persona_1
LA- Frigo, utilizzando gli EMC 10, il trespallet senza l'uomo a bordo. Chi si occupava di confezionamento stava in una postazione fissa e non aveva le pistole a radiofrequenza ed utilizzava un terminale fisso.”
4. Il CCNL applicato ai ricorrenti (doc. 15 fasc. ric.) prevede che nel livello 4° siano inquadrati “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”. Tra i profili esemplificati: “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello
10 ovvero facchino con responsabilità di carico – scarico;
conducente di carelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
carrellisti; (...)”. Il CCNL prevede che siano inquadrati nel livello 5° “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.”. La successiva esemplificazione include espressamente in tale livello:
“attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”; “attività di addetto al magazzino”;
“attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva”; “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”. Nel livello 6° S sono inquadrati i lavoratori “che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi: Operai;
Attività manuali di scarico e carico merci – facchino”. Nel livello 6° J sono inquadrati i lavoratori: “che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
5. Come riferito supra (§ 1), (oggi inquadrato al 5° liv.) Parte_2 chiede il livello 4° del CCNL dal 6.8.2018. Egli sostiene di avere sempre svolto le medesime mansioni di conducente di carrelli elevatori (“trilaterale” o “combi”), di portata pari a 30 quintali occupandosi, in particolare, del prelievo e dello smistamento della merce collocata nei ripiani sopraelevati del magazzino, fino ad un massimo di 15 metri di altezza, nonché delle operazioni di carico-scarico, di cui aveva la piena responsabilità. Le prove orali non paiono avere asseverato questa versione dei fatti. Il teste riferisce che usava “un carrello con delle Tes_1 Parte_2 zanche posteriori che si alzano fino a 1m. Prelevavano e versavano i bancali ed i libri.” Il teste riferisce che “si occupava del versamento Tes_2 Parte_2 resi: utilizzava il commissionatore orizzontare EKS 110 (carrello elevatore dedicato al trasporto pallet e trasporto roll: nel caso del versamento, veniva
11 trasportato il roll. Si tratta di una macchinetta con uomo a bordo;
solleva dal suolo la pedana con uomo a bordo) e il terminale a radiofrequenza (la pistola).” Il teste riferisce che guidava “ il mezzo che si Tes_3 Parte_2 alzava al massimo 1m / 1.5m. Facevano prelievo e versamento”. Il teste riferisce che “si occupava del Tes_5 Parte_2 versamento: l'operazione contraria al prelievo. Utilizzata l'EKS 110 ed una pistola a radiofrequenza.” Pare quindi esclusa l'attività riferibile a “lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico- pratiche.” come voluto dalla declaratoria contrattuale pretesa nel petitum. La sua domanda (l'unica formalizzata in ricorso) relativa al superiore inquadramento va quindi respinta.
La domanda di nuovo e minore inquadramento di (liv. 4J) Parte_2 messa a verbale nel corso dell'udienza di discussione, che in sostanza prende atto dell'esito istruttorio, deve essere dichiarata inammissibile. Invero, secondo quanto disposto dall'art. 420 c.p.c., nel rito del lavoro non è consentita la mutatio libelli ossia il mutamento dell'oggetto della domanda iniziale;
è invece ammissibile, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, l'emendatio libelli che si verifica quando la modifica della domanda non incide sull'oggetto della stessa bensì sulla causa petendi o sul petitum, determinando una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto o una diversa interpretazione dello stesso. Nella specie di causa, nella ferma contestazione delle parti convenute, non è possibile concedere l'autorizzazione prevista dalla legge, poiché la diversa domanda discende da un esame della prova testimoniale che è stata condotta sulla base dell'asserto inziale, senza che alle parti convenute sia stata data la possibilità di interloquire anche su questo minore inquadramento.
6. Altri tre ricorrenti chiedono il riconoscimento del livello superiore:
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2020 e al 5° liv. dal Parte_4
1° ottobre 2020) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020;
- (inquadrato al 6°J liv. dal 30 settembre 2019 e al 4° liv. dal Parte_8
1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019;
- (inquadrata al 6°J liv. dal 31 maggio 2019 e al 5° liv. dal Parte_7
1° giugno 2020 al 31 dicembre 2021) chiede il livello 5° (ovvero, in subordine, nel livello 6S) del CCNL dal 14.1.2019 al 31.5.2019. Essi ritengono di aver sempre svolto le mansioni di addetti al facchinaggio e alla movimentazione delle merci, occupandosi della collocazione della merce all'interno del magazzino, mediante l'utilizzo del transpallet e del carrello elevatore elettrico;
del prelievo della merce dagli scaffali (c.d. picking) per la
12 preparazione dell'ordine; del controllo della merce prelevata;
del successivo imballaggio dell'ordine all'interno di una scatola (da essi montata) ed etichettatura (c.d. repack); della gestione e conta delle merci in uscita e in entrata, anche mediante l'utilizzo di strumenti a radiofrequenza (c.d. pistola). Il teste riferisce che “ faceva(no) lo stesso lavoro: Tes_1 Parte_8 abbassava(no) i bancali con il Combi e prelevavano e depositavano libri. Facevano solo questo. Il Combi è un mezzo alto, che arriva fino a 12 metri circa di altezza. C'è una sedia dell'operatore e due zanche che salgono fino a 12 m. (…) e usavano un carrello con delle Parte_4 Persona_1 zanche posteriori che si alzano fino a 1m. Prelevavano e versavano i bancali ed i libri.
La differenza fra i due mezzi consiste nell'altezza delle operazioni che possono essere fatte dal lavoratore. (…) hanno seguito un corso di addestramento, non ricordo Parte_8 quando. Il corso bisogna farlo in ogni caso.” Il teste riferisce che “ faceva solo il prelievo. Tes_2 Parte_4
Utilizzava il commissionatore orizzontare EKS 110 e il terminale a radiofrequenza (la pistola).
faceva movimentazione merci, usando anche il Combi. Parte_8 faceva solo il confezionamento senza carrelli con uomo a Persona_1 bordo. Utilizzava il carrello elevatore senza uomo a bordo. Il Carrello solleva solo la merce per circa 1m/1,5 m.” Il teste riferisce che: “ e (…) guidavano il Combi. Tes_3 Parte_8
Prendevano i bancali, li elevavano fino ad oltre 10 m. Li portavano anche giù. (…) e guidavano il mezzo che si alzava Parte_4 Persona_1 al massimo 1m / 1.5m. Facevano prelievo e versamento.
e (…) hanno seguito dei corsi di addestramento per il mezzo Parte_8 che utilizzavano.” Il teste riferisce che: “ e (…) lavoravano in Tes_5 Parte_8 movimentazione. Usavano i carrelli elevatori. (…) ha utilizzato Parte_8 il Combi, dopo un anno / anno e mezzo;
prima utilizzava solo l'EKS 110. Combi è un mezzo complesso di grossa dimensione (per guidarlo viene fatto un corso apposito) e serve per tirare giù o alzare i bancali fino a 9 m. La complessità è data dalle pale che girano su tre lati (si chiama anche carrello trilaterale). (…) effettuavano il prelievo dei libri. (…) Il prelievo veniva Parte_4 fatto con l'EKS 110 che è un commissionatore basso, che alza l'operatore fino a 90 cm da terra. Utilizzavano anche una pistola a radiofrequenza. (…) faceva le operazioni di confezionamento nell'impianto di Persona_1
LA- Frigo, utilizzando gli EMC 10, il trespallet senza l'uomo a bordo. Chi si occupava di confezionamento stava in una postazione fissa e non aveva le pistole a radiofrequenza ed utilizzava un terminale fisso.”
13 Pare quindi accertato, secondo l'unanime versione dei quattro testimoni, che i tre ricorrenti ( , , ) abbiano sempre svolto e svolgano Pt_4 Pt_6 Pt_7 mansioni riconducibili ad “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.” Come richiesto dalla declaratoria del 5° livello. Il livello 6°J non si confà alle mansioni svolte dai tre ricorrenti, posto che in tale livello sono inquadrati quei lavoratori che svolgono attività semplici e manuali di movimentazione merci, senza l'utilizzo di mezzi meccanici o elettrici. Del resto, due di loro ( e ) hanno già avuto il riconoscimento Pt_4 Pt_7 del 5° livello, ma da ottobre 2020 ( ) e dal 1° giugno 2019 ( ) e Pt_4 Pt_7 non dall'inizio della loro attività. La loro domanda va pertanto accolta.
7. I ricorrenti si dolgono poi del mancato pagamento della retribuzione minima mensile, per i rapporti a tempo pieno. Tutti i testi hanno confermato che i lavoratori svolgevano attività di lavoro a tempo pieno su turni variabili a seconda del lavoratore di riferimento. I ricorrenti protestano il loro diritto a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno;
chiedono di dichiarare il loro diritto a percepire la 13ma mensilità e la 14ma mensilità come previste dal CCNL;
di dichiarare l'illegittimità dei c.d. “accordi di gradualità”; di dichiarare il loro diritto a percepire le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario come previste dal CCNL e di dichiarare il loro diritto a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni. I ricorrenti indicano, mese per mese, il numero di ore riconosciute in busta paga, evidenziando come spesso esso sia inferiore a 168, mentre, quando è superiore, il numero delle ore eccedenti le 168 non venga retribuito come lavoro straordinario. Le domande sono infondate. Il parametro delle 168 ore mensili (su cui i ricorrenti costruiscono la loro domanda) costituisce semplicemente il divisore individuato dalla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione oraria. Si legga l'art. 61, comma 3, CCNL (doc. 15 fasc. ric.: nota 1 a p. 14 del ricorso): “La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168” (v. anche art. 73, comma 5, stesso CCNL). Tale numero (divisore) non configura quindi alcun obbligo per il datore di lavoro di retribuire un numero costante di 168 ore mensili, come fatto palese dalla normativa indicata e già precisato in passato da questo Tribunale (sent. n. 1329 del 29 maggio 2018; v. anche App. Milano, 28 aprile 2023, n. 96).
14 I ricorrenti non paiono dedurre di aver prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello indicato in busta paga: le somme in esame vengono richieste a titolo retributivo e non risarcitorio, né approfondiscono particolarmente la questione in fatto. Quanto alla pretesa prestazione di ore di lavoro straordinario (come con riguardo al lavoro notturno e festivo) non remunerate come tali, non si può che sottolineare che il numero di 168 ore mensili non costituisce un livello mimino retributivo mensile (su cui tutte le altre retribuzioni differite od aggiuntive vadano calcolate) ma il parametro contrattual-collettivo per il calcolo della retribuzione oraria, cosicché il numero di ore ordinarie lavorate in un mese può essere superiore o inferiore. Quanto alla tredicesima e quattordicesima mensilità, i ricorrenti riferiscono, a campione, di retribuzioni inferiori rispetto alla divisione per 12 della retribuzione del mese di riferimento (per es., il mese di ottobre 2020 per TONA: ricorso p. 16). Non si può che notare che è vero anche il contrario, ossia che si può rilevare, dalle buste paga, anche un calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità superiore alla divisione per 12 della retribuzione di riferimento (es.: il mese di agosto 2020 per ). Pt_6
Per l'anno 2020, la somma dei ratei di 31ma e 14ma mensilità per porta ad Pt_6 una somma di € 1618,45 (= € 135,01 + 109,29 + 135,01 + 128,58 + 136,95 + 136,95 + 136,95 + 136,95 + 136,13 + 136,54 + 135, 32 + 123,09), superiore alla retribuzione di riferimento annua (€ 18.045,87 = € 1648,12 + 1.153,68 + 1.573,20 + 1.558,22 + 1540,04 + 1.697,09 + 1.448,86 + 1.296,88 + 1560,31 + 1681,89 + 1560,31 + 1327,27) diviso per 12 (= € 1.503,82). riferisce quindi di un calcolo dovuto non agli accordi di Controparte_1 gradualità (di cui i ricorrenti chiedono la disapplicazione, ma che la cooperativa non applica) ma degli artt. artt. 23 e 61 Parte Terza, Sezione Cooperazione del CCNL di riferimento (doc. 52 fasc. ), che stabiliscono, in combinato CP_1 disposto, che la maturazione degli istituti differiti è parametrata al monte ore effettivamente lavorato, ciò che non sembra, di fatto, andare a danno dei lavoratori. La Cooperativa ha inoltre aderito al rinnovo contrattuale con l'Accordo del 30 maggio 2019 sottoscritto da (accordo che non è stato contestato dai CP_8 ricorrenti: doc. 56 fasc. ), applicando quindi da quel mese di maggio 2019 CP_1 la retribuzione corrente come da CCNL, ed irrogando quindi gli scatti di anzianità richiesti dai ricorrenti.
8. Quanto al trattamento per malattia e infortunio, il ricorso va accolto. I ricorrenti sostengono che esso sia inferiore a quanto stabilito dalla norma collettiva di riferimento (l'art. 63 CCNL, commi 12 e 13: “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
15 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' CP_9 ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.” oppone il Regolamento della Cooperativa (doc. 59 fasc. Controparte_1
), che prevede, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad CP_1 integrazione di quanto disposto dall fino al raggiungimento del 65% del CP_9 minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali, e gli accordi di secondo livello (docc. sub 60, 61 e 62 fasc. ) CP_1 che prevedono dal mese di luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto disposto dall' CP_9 fino al raggiungimento del 75% del minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali. Va rilevato che, secondo l'insegnamento della S.C., “nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della l. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.” (Cass., sez. lav., 21 febbraio 2019, n. 5189). Dunque, l'integrazione dell'art. 63 CCNL non prevede in ogni caso la perdita del diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione globale. In ogni caso, soccorre comunque il principio di cui all'art. 2110 c.c., secondo il quale, in caso di malattia, se la legge e i contratti collettivi non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione;
principio applicabile anche ai primi tre giorni di malattia non indennizzati dall CP_9
Le ferie e i permessi risultano trasferiti all'appaltatore succeduto a CP_1
a seguito di cambio di appalto, come da accordo sindacale (doc. 70 fasc.
[...]
). Con riferimento a queste voci, i ricorrenti hanno prestato rinunzia ex art. CP_1
306 c.p.c. nel corso dell'udienza di discussione e le convenute hanno accettato tale rinunzia, con conseguente estinzione della causa in parte qua.
9. Le somme che saranno calcolate a credito dei lavoratori (tutte di natura strettamente retributiva) saranno dovute da (datrice di lavoro Controparte_1
16 subappaltatrice) e, in solido, ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, da Controparte_2
La responsabilità si estende, in forza della medesima norma, anche alle due committenti, per i periodi seguenti:
- per il periodo 01.08.2018 - 01.03.2021; Controparte_3
- essendo questa subentrata nella gestione Controparte_4 della commessa, dopo il 1.03.2021. Le due ultime convenute dovranno, in ogni caso, essere manlevate da
[...] in forza delle clausole 6.3 del Contratto n. Controparte_2
20-030/C del 1° luglio 2020 e 6.3 del Contratto n. 21-006/C del 1° marzo 2021 (docc. 11 e 12a fasc. e Controparte_3 [...]
, le quali, nel medesimo testo, obbligano “il fornitore” ( Controparte_4 [...]
a manlevare risarcire e tenere indenne le Controparte_2 due controparti “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo” “di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata che fosse direttamente o indirettamente riferibile all'esecuzione dei servizi regolata dal presente contratto”.
10. Il giudizio prosegue come da separata ordinanza, al fine di ottenere un ricalcolo concordato delle somme dovute ai ricorrenti o, in assenza, al fine di licenziare una CTU contabile. Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto dei soli seguenti ricorrenti agli inquadramenti superiori:
- nel livello 5° del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2020; Parte_4
- nel livello 5° del CCNL dall'1.8.2018 al 30.9.2019; Parte_8
- nel livello 5° del CCNL applicato dal 14.1.2019 al Parte_7
31.5.2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare ai ricorrenti le somme lorde che saranno accertate nel prosieguo del processo;
con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna Controparte_2 Controparte_3
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4
17 rappresentanti pro tempore, le ultime due per il periodo di rispettiva competenza (di cui in motivazione), a pagare ai ricorrenti, ex art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 le somme di cui al precedente punto 2);
5) condanna a rimborsare o Controparte_2 comunque tenere indenne e manlevare e Controparte_3 [...] per le somme da queste ultime corrisposte ai ricorrenti in Controparte_4 esecuzione della sentenza;
6) rigetta per il resto;
7) spese al definitivo. Così deciso il 9 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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