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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/09/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Oggi 23 settembre 2025 innanzi al Giudice Dott. Valerio Medaglia sono comparsi: per la parte attrice l'Avv. CRISTINA BIANCHINI in sostituzione dell'Avv.
ROBERTO. per la parte convenuta l'Avv. SILVIA FALCONI in sostituzione dell'Avv.
CARLO RICCHI.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. oltre che alla precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Bianchini si riporta al contenuto delle proprie note conclusive già depositate e, in ordine a quanto dedotto da controparte, si oppone al contenuto delle note avversarie precisando che non è stato materialmente possibile procedere con ulteriori verifiche vista l'assoluta mancanza di dati della convenuta deceduta, primo fra tutti il codice fiscale che è un dato identificativo solo parzialmente simile a quello italiano, ma sconosciuto a parte attrice e nemmeno facilmente recuperabile come accade in Italia. Inoltre, si ribadisce come non ci sia stata alcuna inerzia da parte attrice che invece si è prodigata per cercare di risalire ai possibili eredi e/o comunque familiari o altri dati della defunta, il tutto tramite collegamenti telefonici o comunque informali che non possono essere ritenuti valida prova in un contesto giudiziario. Conseguentemente, non vi è stata nessuna negligenza da parte attrice che possa avvalorare la richiesta di addebito delle spese legali. Insiste pertanto nell'estinzione del processo a spese compensate.
L'Avv. Falconi si riporta integralmente al contenuto delle note conclusive depositate in atti.
L'avv. Falconi, con riferimento alle note depositate dalla difesa di parte attrice, fa presente che, contrariamente a quanto ivi riportato, non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'attore abbia svolto e/o provato a svolgere alcuna ulteriore ricerca o indagine volta ad individuare i soggetti a cui notificare l'atto e i loro indirizzi, nè è stata mai comunicata ai convenuti l'asserita impossibilità oggettiva e sopravvenuta a procedere alla notifica.
Si insiste, quindi, per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, ossia per l'estinzione del processo con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese legali.
Dopo breve discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 15:21.
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Valerio Medaglia ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CERBONI ROBERTO;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
e (C.F. C.F._3 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. RICCHI CARLO;
C.F._4
CONVENUTI nonché
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: usucapione di servitù. Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente riportate.
MOTIVAZIONE
L'odierno attore ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis rejectis, accertato l'esercizio pubblico e pacifico, continuo e ininterrotto, con segni apparenti sul suolo, per un tempo quanto meno ultraventennale, del passaggio, pedonale e con mezzi a due ruote, da individuarsi a mezzo CTU che ne tracci sul terreno il percorso o comunque lo individui su mappa catastale, nella corte di proprietà dei convenuti da parte del GN , nato a [...] il Parte_1
15 gennaio 1945 (C.F. , e prima di lui dei suoi danti causa C.F._1
al fine dell'utilizzo della stanza di proprietà dell'attore il cui accesso è esclusivamente costituito da una porta che affaccia sulla predetta corte;
dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio, pedonale e con mezzi a due ruote, in favore del proprietario dell'unità immobiliare attualmente in proprietà del GN in Scansano, Vicolo della Fonte n. 4, Pt_1
catastalmente individuata al N.C.E.U. al Foglio 47, part. 68 a carico del fondo attualmente di proprietà dei GNi (C.F. ), CP_6 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 CP_7
(C.F. e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), sito in Scansano, Via Interna, catastalmente censito Foglio 47, C.F._4
Partita 10501, Part. 66. Ordinare la relativa trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio”.
I convenuti e hanno chiesto il CP_1 CP_2 Controparte_3
rigetto delle domande attoree.
Con decreto del 14.11.2024, reso ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., rilevatasi la mancanza della prova del perfezionamento della notificazione della citazione nei confronti di è stato concesso termine perentorio di trenta Controparte_8 giorni a parte attrice per rinnovare la notificazione della citazione in favore della suddetta convenuta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Al riguardo va osservato che “Rispetto ad una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente” (Cass. Civ. n. 941/1995;
Cass. Civ. n. 11709/2001).
Dunque, in quanto pacificamente comproprietaria Controparte_9
dell'immobile oggetto della domanda di usucapione proposta dall'attore, è litisconsorte necessaria del presente giudizio, con conseguente correttezza dell'ordine di rinnovazione della notificazione della citazione in favore di detta parte, disposto con il su richiamato decreto del 14.11.2024, non risultando in atti la prova del perfezionamento della notificazione della citazione in favore di tale convenuta.
Con ulteriore decreto del 10.04.2025, reso sempre ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., non risultando la prova della rinnovazione della notificazione della citazione, è stata rilevata l'estinzione del processo, con sollecitazione del contraddittorio tra le parti sul punto.
All'udienza del 17.06.2025, la parte attrice ha dato atto di non aver ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione della citazione.
In detta udienza, le parti hanno concordemente richiesto la pronuncia di estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 291 ultimo comma c.p.c., va rilevato che, in caso di mancata rinnovazione della notificazione della citazione entro il termine perentorio disposto dal Giudice, il processo è estinto, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. Alla luce dei fatti sopra evidenziati, deve ritenersi che, a cagione della mancata rinnovazione della notificazione della citazione ad opera di parte attrice nei confronti della convenuta, litisconsorte necessaria, il processo va dichiarato estinto, in conformità alle richieste delle parti.
All'udienza del 17.06.2025, la parte attrice ha chiesto la compensazione delle spese processuali, mentre la parte convenuta ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle stesse, richieste reiterate all'odierna udienza.
Ebbene, secondo l'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo il caso di estinzione per rinuncia agli atti per il quale opera la regola speciale dell'art. 306 c.p.c. e con la deroga, sancita dalla recente giurisprudenza di legittimità, del caso in cui sia insorta controversia sull'integrazione della fattispecie estintiva, nel qual caso le spese successive a tale contestazione sono da regolarsi secondo il criterio di soccombenza (cfr. Cass. Civ. n. 20073/2021).
Pertanto, non essendo contestata dalle parti l'estinzione del processo, le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo l'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1004/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegata al verbale dell'odierna udienza. Grosseto, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Oggi 23 settembre 2025 innanzi al Giudice Dott. Valerio Medaglia sono comparsi: per la parte attrice l'Avv. CRISTINA BIANCHINI in sostituzione dell'Avv.
ROBERTO. per la parte convenuta l'Avv. SILVIA FALCONI in sostituzione dell'Avv.
CARLO RICCHI.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. oltre che alla precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Bianchini si riporta al contenuto delle proprie note conclusive già depositate e, in ordine a quanto dedotto da controparte, si oppone al contenuto delle note avversarie precisando che non è stato materialmente possibile procedere con ulteriori verifiche vista l'assoluta mancanza di dati della convenuta deceduta, primo fra tutti il codice fiscale che è un dato identificativo solo parzialmente simile a quello italiano, ma sconosciuto a parte attrice e nemmeno facilmente recuperabile come accade in Italia. Inoltre, si ribadisce come non ci sia stata alcuna inerzia da parte attrice che invece si è prodigata per cercare di risalire ai possibili eredi e/o comunque familiari o altri dati della defunta, il tutto tramite collegamenti telefonici o comunque informali che non possono essere ritenuti valida prova in un contesto giudiziario. Conseguentemente, non vi è stata nessuna negligenza da parte attrice che possa avvalorare la richiesta di addebito delle spese legali. Insiste pertanto nell'estinzione del processo a spese compensate.
L'Avv. Falconi si riporta integralmente al contenuto delle note conclusive depositate in atti.
L'avv. Falconi, con riferimento alle note depositate dalla difesa di parte attrice, fa presente che, contrariamente a quanto ivi riportato, non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'attore abbia svolto e/o provato a svolgere alcuna ulteriore ricerca o indagine volta ad individuare i soggetti a cui notificare l'atto e i loro indirizzi, nè è stata mai comunicata ai convenuti l'asserita impossibilità oggettiva e sopravvenuta a procedere alla notifica.
Si insiste, quindi, per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, ossia per l'estinzione del processo con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese legali.
Dopo breve discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 15:21.
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Valerio Medaglia ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CERBONI ROBERTO;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
e (C.F. C.F._3 Controparte_3
) rappresentati e difesi dall'Avv. RICCHI CARLO;
C.F._4
CONVENUTI nonché
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: usucapione di servitù. Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente riportate.
MOTIVAZIONE
L'odierno attore ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis rejectis, accertato l'esercizio pubblico e pacifico, continuo e ininterrotto, con segni apparenti sul suolo, per un tempo quanto meno ultraventennale, del passaggio, pedonale e con mezzi a due ruote, da individuarsi a mezzo CTU che ne tracci sul terreno il percorso o comunque lo individui su mappa catastale, nella corte di proprietà dei convenuti da parte del GN , nato a [...] il Parte_1
15 gennaio 1945 (C.F. , e prima di lui dei suoi danti causa C.F._1
al fine dell'utilizzo della stanza di proprietà dell'attore il cui accesso è esclusivamente costituito da una porta che affaccia sulla predetta corte;
dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio, pedonale e con mezzi a due ruote, in favore del proprietario dell'unità immobiliare attualmente in proprietà del GN in Scansano, Vicolo della Fonte n. 4, Pt_1
catastalmente individuata al N.C.E.U. al Foglio 47, part. 68 a carico del fondo attualmente di proprietà dei GNi (C.F. ), CP_6 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 CP_7
(C.F. e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), sito in Scansano, Via Interna, catastalmente censito Foglio 47, C.F._4
Partita 10501, Part. 66. Ordinare la relativa trascrizione presso la competente Agenzia del
Territorio”.
I convenuti e hanno chiesto il CP_1 CP_2 Controparte_3
rigetto delle domande attoree.
Con decreto del 14.11.2024, reso ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., rilevatasi la mancanza della prova del perfezionamento della notificazione della citazione nei confronti di è stato concesso termine perentorio di trenta Controparte_8 giorni a parte attrice per rinnovare la notificazione della citazione in favore della suddetta convenuta, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Al riguardo va osservato che “Rispetto ad una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente” (Cass. Civ. n. 941/1995;
Cass. Civ. n. 11709/2001).
Dunque, in quanto pacificamente comproprietaria Controparte_9
dell'immobile oggetto della domanda di usucapione proposta dall'attore, è litisconsorte necessaria del presente giudizio, con conseguente correttezza dell'ordine di rinnovazione della notificazione della citazione in favore di detta parte, disposto con il su richiamato decreto del 14.11.2024, non risultando in atti la prova del perfezionamento della notificazione della citazione in favore di tale convenuta.
Con ulteriore decreto del 10.04.2025, reso sempre ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., non risultando la prova della rinnovazione della notificazione della citazione, è stata rilevata l'estinzione del processo, con sollecitazione del contraddittorio tra le parti sul punto.
All'udienza del 17.06.2025, la parte attrice ha dato atto di non aver ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione della citazione.
In detta udienza, le parti hanno concordemente richiesto la pronuncia di estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 291 ultimo comma c.p.c., va rilevato che, in caso di mancata rinnovazione della notificazione della citazione entro il termine perentorio disposto dal Giudice, il processo è estinto, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. Alla luce dei fatti sopra evidenziati, deve ritenersi che, a cagione della mancata rinnovazione della notificazione della citazione ad opera di parte attrice nei confronti della convenuta, litisconsorte necessaria, il processo va dichiarato estinto, in conformità alle richieste delle parti.
All'udienza del 17.06.2025, la parte attrice ha chiesto la compensazione delle spese processuali, mentre la parte convenuta ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle stesse, richieste reiterate all'odierna udienza.
Ebbene, secondo l'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo il caso di estinzione per rinuncia agli atti per il quale opera la regola speciale dell'art. 306 c.p.c. e con la deroga, sancita dalla recente giurisprudenza di legittimità, del caso in cui sia insorta controversia sull'integrazione della fattispecie estintiva, nel qual caso le spese successive a tale contestazione sono da regolarsi secondo il criterio di soccombenza (cfr. Cass. Civ. n. 20073/2021).
Pertanto, non essendo contestata dalle parti l'estinzione del processo, le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo l'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1004/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegata al verbale dell'odierna udienza. Grosseto, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia