Ordinanza collegiale 23 giugno 2021
Ordinanza collegiale 11 novembre 2021
Sentenza 24 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 23/06/2021, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2021
N. 01387/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Sadocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, c.so Milano 43;
contro
Ministero della Giustizia, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia, -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe il ricorrente, -OMISSIS-
- che tale decreto, sulla scorta del parere del -OMISSIS-, ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento di un’infermità come dipendente da causa di servizio e del beneficio dell’equo indennizzo;
- che la patologia per la quale è stata presentata l’istanza è la “spondiloartrosi cervicale con radicolopatia C7 a dx (EMG accertata)” ed il ricorrente deduce che la stessa è riconducibile alle mansioni svolte ed alle condizioni di lavoro alle quali è stato esposto;
- che l’Amministrazione, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio;
- che tra la documentazione allegata al ricorso vi è il foglio matricolare (cfr. doc. 4) ed il rapporto informativo della -OMISSIS-(cfr. doc. 6), e nel documento da ultimo menzionato si afferma che “ il servizio svolto dal personale in questo -OMISSIS- e particolarmente gravoso, per i pesanti carichi di lavoro dovuti al continuo sovraffollamento, nonché, alle temperature particolarmente rigide d’inverno e con periodi con un alto tasso di umidità ”;
- che dalla documentazione versata in atti non si evincono tuttavia le mansioni effettivamente assegnate al ricorrente e le condizioni ambientali in cui si sono svolte, che il medesimo ritiene causa o, quantomeno concausa, della patologia riscontrata;
- che ai fini del decidere è pertanto necessario acquisire dall’Amministrazione resistente una circostanziata relazione sui fatti di causa in cui vengano descritte le mansioni assegnate nel tempo al ricorrente e le condizioni ambientali in cui si sono svolte, alla quale allegare ogni altro elemento o documento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia;
- che la predetta relazione e la documentazione dovranno essere depositate in giudizio entro il 22 settembre 2021, mentre viene sin d’ora fissata la pubblica udienza del 20 ottobre 2021 per l’ulteriore prosieguo della controversia;
- che la ripartizione tra le parti delle spese di giudizio verrà effettuata al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione della controversia, la pubblica udienza del 20 ottobre 2021.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.