Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.SA IA MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.SA Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3335 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Speranza Faenza, come da mandato in atti,
e c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Angelo Ninni, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/07/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Gallipoli (LE) il 13/10/2022;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che la diversa evoluzione delle rispettive personalità ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1
2) I coniugi dichiarano ad ogni effetto, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente sotto il profilo patrimoniale avendo acclarato ogni residuo rapporto di tale natura e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
3) I coniugi hanno in comune un cane e un gatto e concordano che il cane verrà affidato al Sig. mentre il gatto alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Gallipoli (Le), il 13/10/2022
[...]
2 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 63, parte II, serie A, anno 2022), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo paSAggio in giudicato, sia trasmeSA all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.SA IA ND
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