Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 19/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA
composta dai seguenti magistrati:
GI MAIO Presidente GI MIGNEMI Consigliere NI PALAZZO Consigliere relatore Carola CORRADO Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di revocazione iscritto al 61725 del ruolo generale promosso da:
- Comune di COLLI A VOLTURNO (C.F. e P.I. 00031500945), con sede Municipio n. 1, in persona del Sindaco p.t., sig. Emilio Incollingo, nato a Venafro (IS) il 3 febbraio 1973 (c.f. [...]) e residente a Colli a Volturno (IS) in Piazza San Leonardo, rappresentato e difeso, c.f. [...]
p.e.c. avvfabiopriolo@pec.giuffre.it), il quale dichiara di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata dianzi indicato,
- ricorrente -
contro ESATTORIE S.r.l. Unipersonale in liquidazione (p.i. 00236040945), in personale del legale rappresentante p.t., dott.ssa Edma Michela RI NO, con sede legale a Isernia, in Corso Garibaldi n. 381, rappresentata e difesa, giusta procura in
(c.f. [...]- p.e.c.
avvlino.inforzato@pecavvocatiisernia.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Venafro (IS), in Corso Molise n. 33,
- resistente per la revocazione della sentenza n. 99/2024 pronunciata dalla Sezione terza marzo 2024.
Visti il ricorso per revocazione, la comparsa di costituzione in giudizio della società resistente, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa depositati.
Uditi, nella pubblica udienza del 1° ottobre 2025, tenutasi con Priolo
,
nonché il Vice Procuratore generale per la Procura generale presso la Corte dei conti.
Ritenuto in
FATTO
1.Con la sentenza n. 22/2023, depositata 10 maggio 2023, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Molise ha accolto il ricorso a istanza di parte ex art. 172 c.g.c. presentato da Esattorie s.r.l.
Unipersonale, in liquidazione ed ha condannato il Comune di Colli a Volturno, al pagamento di euro 89.876,68, oltre interessi legali dalla data di messa in mora e alle spese legali, pari alla somma dei crediti effettuata in forza delle convenzioni sulla riscossione, liquidazione, accertamento ed archivi ICI, per ruoli e liste anticipati ovvero derivante dal diritto al rimborso della somma anticipata per ruoli e liste di carico relativamente alla riscossione TARSU, nonché per gli sgravi emessi dal Comune di Colli al Volturno su iscrizioni a ruolo o in liste con obbligo, cioè anticipate da Esattorie. Ha condannato, altresì, il Comune di Colli a Volturno al rimborso delle spese legali in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.
2. La predetta sentenza è stata appellata dal Comune di Colli al Volturno che ne ha chiesto la riforma lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente respinto le sollevate eccezioni di litispendenza (dovuta alla pendenza innanzi al giudice ordinario di identico giudizio), di inammissibilità del ricorso (per mancato previo deposito da parte della società appellata dei conti giudiziali, con conseguente suo difetto di legittimazione attiva), di inutilizzabilità della nota del Comune di Colli a Volturno prot. n. 1056 del 29 marzo liquidazione (in quanto proveniente da soggetto privo dei relativi poteri certativi), nonché la richiesta istruttoria di disporre una C.T.U.
contabile.
3. Si è costituita nel giudizio di appello così instaurato Esattorie S.r.l.
Unipersonale in liquidazione, comunque infondato nel merito.
4. La Procura generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto de quo perché infondato.
5. Con questa Sezione ha e confermato integralmente la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Molise n. 22/2023 del 10 maggio 2023 A fronte della ricostruzione delle partite debitorie, come osservato dalla Procura generale, il Comune non ha contrapposto alcunché delle fatture emesse dalla società di riscossione; affermazione che non è in 6. Con ricorso ex art. 202, co.1, lett. f), c.g.c., ritualmente notificato e depositato il 13 agosto 2024, il Comune di Colli a Volturno ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la revocazione della sentenza di questa Sezione, in quanto la stessa sarebbe affetta da errore di fatto per non avere il Giudice scrutinato integralmente il motivo di appello di cui alla lettera C ,
contenuto nel atto di citazione in appello del 28 giugno 2023, con cui lità della nota del Comune di Colli a Volturno prot. n. 1056 del 29 marzo 2010.
5.1. Segnatamente, la difesa del Comune ricorrente, con un unico del d.lgs. n. 174/2016 , La Corte dei Conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, con la sentenza impugnata per revocazione ha erroneamente percepito ed ha omesso di esaminare integralmente il motivo
(allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si riacclude a
Finanziario comunale riconosceva il debito (presunto) nei confronti di Esattorie per cui è controversia. . Il Giudice di appello, prosegue la difesa in esame, si sarebbe limitato quantomeno il valore di un principio di prova , mentre avrebbe dovuto Comune di Colli a Volturno prot. n. 1056/2010, laddove si contestava la nullità e/o il difetto assoluto di attribuzione e incompetenza del soggetto che ritenendosi operante la competenza esclusiva in capo 267/2000 5.2. Dunque, siffatta omissione, affievolire quel principio di prova ex art. 95 c. 3 c.g.c. su cui la Corte aveva fatto leva per dare valenza alla nota comunale prot. n. 1056/2010 configurerebbe
allorché emerga che, come nella fattispecie, sia derivato da svista del giudicante ovvero da una mera dimenticanza La Corte è incorsa in una erronea lettura degli atti interni al giudizio di appello, intendendosi per atti interni, quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto. Nella fattispecie, tra la percezione erronea del giudice e la pronuncia sarebbe stata diversa 5.3. Per quel che concerne la richiesta di sospensione della esecuzione della la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza nella specie di un danno grave e irreparabile tale da mettere a repentaglio il perseguimento del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini del Comune di Colli a Volturno, se non addirittura tale allo stato, il Comune di Colli a Volturno si trova provvisoriamente in anticipazione di tesoreria [per euro 953.689] non disponendo di liquidità proprie di talché mancata concessione della chiesta inibitoria esp maniera tale da pregiudicare concretamente il perseguimento delle finalità pubblicistiche in considerazione del notevole importo oggetto di condanna ricorrente si troverebbe in una deficitaria situazione economicofinanziaria anche a causa di un recente pignoramento di crediti verso terzi eseguito da Agenzia per le Entrate-Riscossione importo di euro 508.548,88.
7. Con memoria depositata il 18 novembre 2024, Esattorie S.r.l.
Unipersonale in liquidazione si è costituta nel presente giudizio di revocazione chiedendo, in primo luogo, il rigetto dell istanza di tività della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti di fatto e di legge per la sua concessione;
ex adverso 8. La Procura generale presso questa Corte, con memoria del 28 ottobre 2024, si è espressa per la reiezione della predetta istanza cautelare, in ragione della insussistenza della prova di danno grave e irreparabile.
Quanto al motivo di revocazione, la Procura generale ne ha contestato la fondatezza in quanto il Giudice di appello, contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, ha esaminato la censura di cui alla lettera essa non potesse essere accolta.
-
quanto affetta da difetto di attribuzione - ma si sia limitata a condividere ricostruzione e la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado di un errore, ma della scelta di non soffermarsi su tali considerazioni, (peraltro già vagliate dal giudice di primo grado che ha attribuito a tale nota natura certativa), perché non vincolanti ai fini del decidere. A tal proposito e in via residuale, pur volendo attribuire al collegio di appello un errore e/o svista, va detto che proprio perché la valutazione del Giudice ha compreso più elementi considerati non nella loro singolarità ma come componenti di un quadro logico unitario, la pronuncia in ogni caso non avrebbe potuto essere differente, in contenuto della decisione.
9. Con ordinanza n. 4/2025, depositata il 31 gennaio 2025, assunta a camera di consiglio del 20 novembre 2024, questa esecutività della
.
10. Alla pubblica udienza del 1° ottobre 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti e della Procura generale, come da verbale di udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso in esame è inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
1 Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. .
1.2. Costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della sua diverse rappresentazioni del medesimo fatto, ritraibili l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e deve tradursi in un errore di percezione o in una mera svista materiale del giudice tale da indurlo a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo per la controversia sottoposta alla sua cognizione, mentre, invece, in realtà, il medesimo fatto decisivo è incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa. L'errore revocatorio postula, altresì, che il medesimo fatto in questione non sia stato discusso dalle parti e, dunque, trattato dal giudice nella pronuncia di cui è chiesta la revocazione (ex multis, Corte Cass. civ., sez. V, n. 442 2019).
1.2.1. Più in particolare, il Giudice della legittimità ha precisato che, ai 395, n. 4, c.p.c., il cui tenore letterale è pressoché identico a quello del citato art. 202, co.1, lett. f), c.g.c., occorre che siano integrati i seguenti presupposti:
in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive tra due rappresentazioni dello processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442;
Cass. 29/10/2010, n. 22171);
la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass.
10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n.
24334);
;
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.
30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo;
invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal gi oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti
(così, testualmente, Corte Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12931 del 10 maggio 2024;
Id., ord. n. 13510 del 15 maggio 2024).
1 non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (Cass. civ., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n.
2236, punto 3)
del 13 maggio 2024).
nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Pertanto, l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico giuridico Corte Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11141 del 24 aprile 2024).
1.2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.
Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto: cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21)
apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita:
tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe surrettiziamente in un ulteriore grado del giudizio, non ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023).
valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, anche secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. I di fatto, riparabile attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo parimenti indiscutibile.
di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto
(Cass. n. 8981 del 2023; n. 29750 e n.4678 del 2022; n. 14678 e n. 10249 del 2021; Cass. SS.UU., n. 30996 del 27.12.2017; Cor Non costituiscono, quindi, cause di revocazione della pronuncia di appello 321/2015; Corte dei conti, Se
(così, Corte dei conti, Sez. III giur. centr. app., sent. n. 528 del 13 dicembre 2023; analogamente, ex multis, Id. sent. nn. 76/2024 e 77/2024 del 22 febbraio 2024, 230/2024 del 26 settembre 2024, 239/2024 del 14 ottobre 2024).
2. Alla stregua delle coordinate ermeneutiche tratteggiate nei punti che precedono, va dunque affermata l inammissibilità per revocazione, posto che nel caso di specie il motivo prospettato dalla difesa del ricorrente a fondamento delle proprie tesi, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe effetto di un errore di fatto risultante specificata, si risolve, in realtà, in critiche rivolte alle valutazioni compiute sul materiale processuale e probatorio acquisito agli atti del giudizio dal Giudice della sentenza di cui è chiesta la revocazione;
motivi questi che configurerebbero, semmai, ove effettivamente sussistenti (il che non è), errori di giudizio della sentenza impugnata, che, dunque, non possono essere fatti valere con il rimedio de quo.
3. È peraltro assente nella vicenda che ci occupa il requisito della mancata discussione delle parti sul fatto e della sua mancata il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
si consideri che, al contrario, esso costituì
(si rinvia ex art. 17 disp. att. c.g.c. alle pertinenti pagine della sentenza di primo grado, nelle quali il Giudice territoriale ha dato ampia dimostrazione di conoscere tutti i molteplici rilievi difensivi ora in parte riproposti dal ricorrente, prendendo posizione sui medesimi, e ha motivatamente rigettato tali rilievi, e della sentenza di questa Sezione, di cui è chiesta la revocazione, che ha seguenti termini (
.
4. Considerazione analoghe a quelle svolte nel punto che precede fattispecie assente, considerato che anche dai passaggi motivazionali sopra trascritti della sentenza di cui è chiesta la revocazione si evince come le valutazioni effettuate in argomento dal Giudice di appello e, ancor prima, dal Giudice di prime cure, sfavorevoli al ricorrente, poggiano su plurimi elementi di fatto autonomi rispetto a quelli oggetto della infondata doglianza revocatoria.
8. Posto che il presente giudizio è definito decidendo soltanto su una questione pregiudizial compensazione tra le parti delle spese di lite. Nulla sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:
- dichiara inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n.
99/2024 pronunciata dalla Sezione terza giurisdizionale centrale 11 marzo 2024, promosso dal Comune di Colli a Volturno;
-
presente giudizio, compresa la fase cautelare.
Nulla sulle spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
NI PA GI MA
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente