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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro e Previdenza
In Persona del Giudice del Lavoro, dott. Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 16.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero RGL 816 /2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI BIASE CATERINA Parte_1
Opponente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t, rapp. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Opposto
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in atti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2023 00019149 80 000, relativo a contributi gestione commercianti per gli anni 2021,2022 contestando il credito per cessazione dell'attività e chiedendo l'annullamento del titolo opposto.
1.1. Parte resistente costituita in giudizio ha dedotto lo sgravio dell'avviso di addebito con cancellazione dell'opponente dalla gestione commercianti dal 2014, chiedendo la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti nelle quali, parte opponente si è associata alla CP_ dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed insistendo per la condanna dell' alle spese di lite.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del
07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
CP_
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, risulta dagli atti che l' ha effettuato lo sgravio del titolo esecutivo, determinando ciò la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
3.1. Nel caso di specie, tuttavia, le spese di lite possono ritenersi compensate per metà, non emergendo da parte della ricorrente il compimento delle attività necessarie per la cancellazione dal Registro delle Imprese CP_ e relativa comunicazione all' Detta omissione può avere inciso sulla pronta definizione stragiudiziale della controversia, dovendosi rammentare l'onere di collaborazione nel portare a conoscenza dell'Istituto di circostanze rilevanti ai fini del corretto svolgimento dell'attività istituzionale e del procedimento amministrativo. La parte residua segue il principio della soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite residue liquidate in € 655,00, oltre rimborso CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro