Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 246/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2025
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
GALEAZZI ELENA
E
DARIO ARTURO TONGHINI ) rappresentato e C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv.
SACCANI CLAUDIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ecc.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia accogliere la rinuncia delle parti alla comparizione personale e dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 HI AR RO e autorizzare gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del
b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona l'annotazione della pronuncia di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
c) ordinare al Signor HI, che rimane a vivere nella casa coniugale in
Viadana, via Mons. Claudio n. 70, di sostenere le spese ordinarie di CP_1 manutenzione della stessa, mentre eventuali spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella quota di ½ ognuno e previa comunicazione del preventivo delle stesse da un coniuge all'altro. Il Signor HI è tenuto a conservare lo stato attuale dell'immobile secondo le regole del buon padre di famiglia;
d) la Signora potrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti Pt_1 personali oltre ad altri beni, previo accordo con il marito. Lascerà nella casa coniugale il pianoforte, i libri ed ellittica che asporterà in un momento successivo, non appena ne avrà la possibilità;
e) ordinare al Signor HI di versare direttamente sul conto corrente del figlio maggiorenne , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dello Per_1 stesso, che al momento è privo di regolare contratto di lavoro, la somma di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 30 di ogni mese, sul C/C personale dello stesso (Iban [...]) fino all'ottenimento di un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato di € 1.100,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024 che si intende parte integrante del presente atto, a decorrere dal mese di gennaio 2025;
f) per il figlio attualmente occupato con lavoro a tempo determinato ed in Per_2 scadenza nel corrente mese, i genitori si rendono comunque disponibili ad occuparsi in pari misura del suo mantenimento nell'eventualità di mancato rinnovo del contratto di lavoro;
g) ordinare altresì al Signor HI di corrispondere, in favore della moglie signora la somma di euro 350,00 a titolo di contributo nel di lei Pt_1 mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente bancario alla stessa intestato (Iban [...]) dal mese in cui la moglie lascerà la casa coniugale;
h) autorizzare i coniugi al rilascio del consenso della Sig.ra Parte_1 per la cancellazione della propria cointestazione con il Sig. AR
[...]
RO HI, sul conto corrente Banca Intesa di Viadana e, viceversa, al rilascio del consenso del Sig. AR HI, per parte propria, alla cancellazione della propria cointestazione con la Sig.ra Parte_1 dal conto corrente di Viadana, con reciproca rinuncia dell'attivo CP_2 residuo sui rispettivi conti correnti e, comunque, con reciproca rinuncia ad eventuali richieste restitutorie pregresse sulle partite di c/c, eventualmente dovute a qualsiasi titolo o causale l'uno verso l'altro, alla firma del presente ricorso;
i) le parti dichiarano di aver così equamente diviso tutti i beni mobili, ovviamente rispettata la condizione alla lettera d), dandosi reciprocamente atto di rinuncia a
2 qualsiasi ulteriore diritto di ordine patrimoniale ed economico ulteriore, conservando la titolarità esclusiva degli investimenti bancari/assicurativi/ fondo pensioni, da ciascuno effettuati.
j) le spese ed i compensi professionali di causa saranno integralmente compensati tra le Parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VERONA in data 19/05/1991 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 152, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1991) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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