Decreto cautelare 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 maggio 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6514 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06514/2025REG.PROV.COLL.
N. 09099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9099 del 2024, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e AD-Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
SE RR, rappresentata e difesa dalle avvocate Ester Ermondi, Maria Chiara Messora, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
a) quanto all’appello principale :
- della sentenza non definitiva del T.a.r. per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione seconda) n. 728 del 2023, resa tra le parti;
b) quanto all’appello incidentale :
- della sentenza non definitiva T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di BR (sezione seconda), n. 728 del 2023 e della sentenza T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di BR (sezione seconda), n. 372 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale dell’azienda agricola SE RR;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 29 maggio 2025 per le parti gli avvocati Massimo di Benedetto e Angela Palmisano, quest’ultima per delega dell’avv. Ester Ermondi;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado dalla azienda agricola RR SE erano: a) l’intimazione di pagamento n. 06420229001971203/000 emessa dall’Agenzia delle entrate - riscossione e notificata il 14 luglio 2022, con la quale era chiesto alla stessa azienda agricola il pagamento della somma di € 317.295,87 a titolo di prelievo supplementare « quote latte », interessi e oneri di riscossione per le campagne lattearie 1996-1997 al 2001-2002; b) la presupposta cartella di pagamento GE n. 06420210004915581/502, notificata il 21 settembre 2021; c) il correlato ruolo.
1.2.- Le censure a sostegno della domanda caducatoria erano così articolate:
1) quanto ai vizi – derivati – involgenti il profilo « sostanziale » della pretesa:
a) vi sarebbe stata incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza sarebbe mancato il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; gli importi del prelievo supplementare sarebbero risultati inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 d.l. n. 5 del 2009, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
b) sarebbe maturata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per la mancata notifica dell’accertamento al produttore, stante la asserita irrilevanza della notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe stata, in ogni caso, illegittima l’applicazione degli interessi;
c) nella quantificazione del prelievo supplementare avrebbero dovuto essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di giustizia UE;
d) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di giustizia in materia, avrebbe dovuto poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 d.l. n. 5 del 2009;
2) quanto ai vizi « propri » degli atti impugnati:
e) sarebbe intervenuta la decadenza prevista dall’art. 25 comma 1-c d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 064202100049155 81/502 sarebbe intervenuta oltre il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento del debito era divenuto definitivo (ossia alla fine di ogni campagna);
f) l’intimazione di pagamento non sarebbe stata sorretta da adeguata motivazione, e si sarebbe basata su un secondo ruolo, asseritamente illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti.
1.3.- GE e AD si opponevano all’accoglimento del ricorso.
1.4.- Il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di BR, previa « istruttoria a carico dell’GE per ricostruire esattamente il contenzioso relativo alle campagne oggetto del presente ricorso, e per illustrare gli atti di compensazione con gli aiuti PAC che sono stati imputati o potrebbero essere imputati alle medesime annate », con sentenza non definitiva n. 728 del 2023, quanto alla domanda caducatoria, così statuiva: «[…] relativamente alle campagne 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001, il ricorso viene accolto nei limiti sopra evidenziati, con il conseguente annullamento parziale dell’intimazione di pagamento impugnata, e il vincolo per l’EA a effettuare nuovamente il calcolo del prelievo supplementare, previa disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia ».
1.5.- Il T.a.r., con la medesima sentenza, rigettava la domanda di risarcimento del danno.
1.6.- Con successiva sentenza n. 372 del 2024, il T.a.r. rigettava il ricorso « relativamente alla campagna 2001-2002 »: argomentava che « La posizione debitoria dell’azienda agricola ricorrente per la campagna 2001-2002 è […] cristallizzata dalla sentenza del TAR Lazio n. 3535/2012, il che impedisce sia il ricalcolo del prelievo supplementare sia lo scomputo degli interessi ai sensi dell’art. 10-bis comma 3 del DL 13 giugno 2023 n. 69 ».
2.1.- Avverso la prima delle due predette sentenze – già gravata da riserva d’appello – hanno interposto appello GE e AD le quali ne hanno chiesto, in parte qua , la riforma sul rilievo che il T.a.r. erroneamente avrebbe ritenuto la violazione del diritto UE causa di nullità sempre rilevabile d’ufficio, se del caso recuperabile con la disapplicazione degli atti ‘a monte’ benché inoppugnabili, e deducibile anche nei giudizi avverso gli atti ‘a valle’; laddove, per converso, il vizio di violazione del diritto UE, al pari del vizio di violazione domestica, concreterebbe, in tesi di parte appellante, una mera annullabilità, con onere di specifica impugnazione.
2.2.- Più specificamente le appellanti Amministrazioni hanno dedotto che:
- il provvedimento oggetto di giudizio sarebbe stato preceduto da atti a monte inoppugnabili (per avere controparte lasciato andare in perenzione i relativi giudizi di annullamento, e comunque per essersi i relativi giudizi definiti con pronunce giurisdizionali che, sebbene non di rigetto nel merito dei ricorsi, hanno tuttavia comportato il consolidamento dell’atto, che non sarebbe stato annullato);
- attraverso l’atto a valle non potrebbero essere veicolate censure riguardanti l’atto a monte;
- mancherebbe, nel caso di specie, una istanza di autotutela della parte privata;
- la giurisprudenza UE non avrebbe mai sancito la regola della disapplicabilità del provvedimento c.d. anticomunitario se non in ipotesi eccezionali, nel caso di specie non ricorrenti, così come non avrebbe dichiarato incompatibili con il diritto UE le norme interne attributive del potere di prelievo supplementare, ma avrebbe rilevato, la contrarietà delle disposizioni nazionali di calcolo del prelievo supplementare, ossia le modalità di esercizio di tale potere;
- non sarebbe invocabile l’art. 10- bis d.l. n. 69 del 2023 in presenza di atti a monte consolidatisi;
- la intervenuta adesione alle rateizzazioni da parte dell’azienda agricola appellata avrebbe interrotto la prescrizione.
3.- Si è costituita in giudizio l’azienda agricola RR SE la quale – non senza revocare in dubbio l’ammissibilità dell’appello in ragione della sua asserita genericità – ha contrastato le pretese di parte ricorrente ed ha proposto appello incidentale con il qualche ha veicolato l’impugnazione sia della sentenza n. 728 del 2023, sia della successiva sentenza definitiva n. 372 del 2024 (non gravata dall’appello principale).
3.1.- Ha osservato la parte privata in relazione alle censure di controparte che:
- sussisterebbe il dovere del giudice interno di non portare ad esecuzione atti formati sula base di norme interne contrarie al diritto UE, con conseguente obbligo di disapplicazione, in presenza, peraltro, di una sentenza di condanna per inadempimento della Repubblica Italiana;
- la difesa dell’Amministrazione avrebbe travisato la ratio del principio di certezza del diritto il quale andrebbe contemperato con quelli di primazia del diritto UE, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE;
- la Corte di giustizia UE avrebbe rilevato che in alcune situazioni l’intangibilità del provvedimento secondo il diritto interno non potrebbe essere ragionevolmente giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, essendo contraria al principio di effettività e al principio di leale cooperazione, ed avrebbe inoltre ribadito che la leale cooperazione non imporrebbe solo la disapplicazione della legge, ma anche l’adozione di provvedimenti generali, o anche particolari, idonei a garantire l’applicazione del diritto UE su tutto il territorio nazionale;
- poiché dinanzi al T.a.r. è stata impugnata una intimazione di pagamento (tra l’altro, contestando la notifica della cartella presupposta), l’azienda agricola ricorrente potrebbe far valere sia vizi propri della medesima, sia vizi deriva(n)ti dalla illegittimità degli atti di « accertamento » presupposti, ossia dal « titolo » legittimante la pretesa (nel caso di specie, i risultati della compensazione nazionale), e, quindi, anche (tra l’altro), la nullità ovvero l’illegittimità comunitaria della compensazione nazionale e dell’atto di accertamento del prelievo a suo carico.
3.2.- L’appello incidentale dell’azienda agricola SE – recante, come detto, la doppia impugnazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva (testualmente: « si censura la sentenza non definitiva n. 728/2023 del Tar BR per i motivi ritenuti infondati e non accolti e la sentenza di rigetto n. 372/2024 ») – è articolato come di seguito esposto.
3.2.1.- « Motivi relativi alla sentenza non definitiva n. 728/2023 »:
1) Difetto e carenza di motivazione; illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado relativamente alla mancata indicazione degli atti presupposti e della data di notifica dei medesimi; difetto di motivazione della pretesa di GE. L’affermazione del T.a.r. secondo cui con l’intimazione impugnata l’Amministrazione avrebbe fornito, attraverso il richiamo ai pregressi atti notificati, « indicazioni di dettaglio sul debito delle annate in contestazione, garantendo il livello di motivazione richiesto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 », non avrebbe considerato la (asserita) mancata notificazione della prodromica cartella di pagamento ivi menzionata, peraltro non allegata;
2) Illegittimità, contraddittorietà, mancanza, carenza, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado. Anche per anche per il recupero dei prelievi latte, troverebbero applicazione i termini di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, avuto riguardo anche all’attuale formulazione dell’art. 8- quinquies , comma 10, l. n. 33 del 2009;
3) Difetto e carenza di motivazione; illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il IV motivo del ricorso di primo grado relativamente alla prescrizione della pretesa di GE (capo 22 ss. della sentenza n. 728/23). Sostiene l’azienda agricola RR che opererebbe il termine di prescrizione quadriennale ex art. 3 Reg. n. 2899/95 /CEC; in ipotesi di dubbi circa l’interpretazione di siffatta prescrizione, si imporrebbe il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE; in ogni caso avrebbe dovuto dichiararsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. sugli interessi. Aggiunge l’appellante incidentale che:
- la sentenza impugnata avrebbe concluso per la natura interruttiva degli atti inviati al primo acquirente, invio di cui però non vi sarebbe dimostrazione;
- in ogni caso, anche ammettendo che tra produttore e acquirente vi sia un vincolo di solidarietà (cosa che in realtà non sarebbe tale), l’unica comunicazione che è stata inviata al primo acquirente sarebbe la comunicazione del prelievo avvenuta a fine di ogni campagna, dalla quale decorrerebbe la prescrizione. Ne discenderebbe, dunque, anche la intervenuta maturazione – nel caso di specie – del termine decennale;
- l’effetto interruttivo ex art. 2945 c.c. non sarebbe determinato dalla mera pendenza del giudizio, anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, e indipendentemente dal comportamento processuale di quest’ultimo (rinuncia, perenzione), e l’effetto interruttivo della prescrizione per il periodo di pendenza del giudizio e fino alla sentenza definitiva si produrrebbe solo se la domanda sia stata proposta dal creditore e non viceversa;
- le istanze di rateizzazione non produrrebbero effetto interruttivo;
4) Illegittimità, contraddittorietà, mancanza e/o carenza di motivazione, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il sesto motivo del ricorso di primo grado. Sostiene l’azienda agricola RR che GE non avrebbe provato nel corso del giudizio la notifica né del prelievo e neppure della cartella, ciò che determinerebbe l’illegittimità dell’intimazione, della cartella e dell’iscrizione a ruolo (stante, dunque, la necessaria previa notifica del « titolo esecutivo »).
3.2.2.- « Motivo relativo alla sentenza definitiva n. 372/2024 »:
1) Illegittimità, contraddittorietà, mancanza e carenza di motivazione, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado relativamente al prelievo 2001/02. Il T.a.r. ha respinto il ricorso relativamente al prelievo 2001/02 (accogliendolo invece per le altre somme richieste) poiché avrebbe ritenuto insuperabile la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5975 del 2011 (più avanti citata come sentenza n. « 3535/2012 », pag. 35 appello incidentale) che, però, non avrebbe potuto essere emessa nei confronti di RR SE: nei suoi confronti il giudizio sarebbe, infatti, perento, non avendo costui sottoscritto la manifestazione di interesse e la contestuale istanza di fissazione udienza. Il T.a.r. con la sentenza n. 372 del 2024 avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’atto (art. 31, comma 4, c.p.a.) per contrasto con l’ordinamento UE; la caducazione dell’atto generale di compensazione avvenuto con sentenza Cons. Stato n. 2288 del 2022 avrebbe spiegato effetti anche nei confronti dell’azienda agricola RR, malgrado l’estraneità di tale azienda al predetto giudizio. Sotto altro profilo, a fronte di una sentenza di ultima istanza passata in giudicato e fondata su una interpretazione (asseritamente) errata del diritto UE, l’Amministrazione sarebbe stata obbligata, in autotutela, a rimuovere l’atto non conforme al diritto comunitario.
3.2.3.- L’azienda agricola RR ha, altresì, proposto di sollevare, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, i seguenti ulteriori quesiti alla Corte di giustizia UE:
a) « se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
b) « se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti »;
c) « se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento”; il tutto con riserva di ogni più specifica formulazione ».
4.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.
4.1.- GE e AD hanno revocato in dubbio l’ammissibilità dell’appello incidentale dell’azienda agricola RR nella parte in cui con esso è stata chiesta anche la riforma della sentenza definitiva e ciò in ragione dell’art. 96 c.p.a., secondo cui l’appello incidentale deve riguardare la medesima sentenza oggetto di appello principale. L’appello incidentale nella parte rivolta alla sentenza non definitiva sarebbe – in tesi di parte pubblica – inammissibile per genericità e comunque infondato in considerazione che:
- il provvedimento per cui è causa sarebbe stato preceduto da atti a monte inoppugnabili e le relative statuizioni del T.a.r. non sarebbero state specificamente contestate;
- la cartella n. 06420210004915581000, atto immediatamente a monte rispetto a quello oggetto di giudizio, sarebbe stata notificata (e, in tal senso chiede l’ammissione della prova di notifica, ritenuta « indispensabile » ai fini dell’art. 104 c.p.a., anche perché l’ordine istruttorio di prime cure sarebbe stato parzialmente adempiuto);
- il rinvio all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10-bis d.l. n. 5 del 2009, non implicherebbe l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dalla medesima disposizione;
- la prescrizione – decennale – non decorrerebbe in pendenza di un qualsivoglia giudizio che abbia ad oggetto il credito in contestazione, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, e indipendentemente dal comportamento processuale di quest’ultimo (rinuncia, perenzione).
4.2.- GE ha, quindi, insistito per l’accoglimento dell’appello principale.
4.3.- La parte privata ha, in replica, contestato la indispensabilità dei nuovi documenti prodotti in appello (i quali, peraltro, si rivelerebbero in parte generici nel contenuto) ed ha evidenziato l’ammissibilità dell’appello incidentale sia sul versante della sua specificità, sia in relazione alla asserita sussistenza di un vincolo inscindibile tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva che nell’ambito di un medesimo giudizio, ciò che giustificherebbe (e renderebbe rituale) la doppia contestuale impugnazione.
5.- All’udienza pubblica del 29 maggio 2025, presenti i procuratori delle parti, la causa, su richiesta degli stessi, è stato trattenuta in decisione.
6.- In via preliminare va rilevato che l’istanza di fissazione del 5 dicembre 2024 risulta formalmente proposta da GC (in luogo di GE) ed AD ma, l’indicazione di GC – come chiarito dalla difesa di parte pubblica nel corso dell’udienza – costituisce evidentemente frutto di un mero errore materiale, il quale va ritenuto inidoneo a determinare effetti sostanziali sulla ritualità dell’atto di impulso delle Amministrazioni appellanti.
7.- Ritiene il Collegio di dover muovere dall’esame dell’appello principale – le cui doglianze raggiungono la soglia di specificità voluta dal c.p.a. – il quale, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
8.- Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione in prime cure erano l’intimazione di pagamento e (come si è detto, tardivamente) la sottesa cartella di pagamento, entrambe riferite a pregresse debenze già accertate notificate, vale a dire non già un autonomo « atto impositivo », bensì, quanto all’intimazione, un invito prodromico all’esecuzione forzata.
8.1.- Va ricordato che l’intimazione di pagamento si esaurisce in una (ulteriore) ingiunzione, successiva alla cartella, riguardante la somma dovuta – in base a quello che in sede tributaria, mutatis mutandis , sarebbe l’ ‘avviso di accertamento’ – con la conseguenza che essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto prodromico da cui è sorto il debito o a precedenti atti della riscossione consolidatisi.
8.2.- Ora, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento (così come di una o più cartelle) si configura quale « sostanziale opposizione all'esecuzione, contestazione del quantum debeatur accertato dalla Autorità amministrativa nell'esercizio del suo pubblico potere » (Cass. civ., sez. un., n. 33850 del 2021), e deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione dell’intimazione (ovvero, anche, del ruolo, ove esistente), azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. E’ pacifico che, una volta consolidatisi gli atti prodromici, pur in presenza di una giurisdizione esclusiva, nessun vizio involgente il dato sostanziale della pretesa, cristallizzato in atti precedenti, può esser fatto valere con l’impugnazione degli atti a valle.
8.3.- Nel caso di specie, la mancata tempestiva impugnazione della cartella (cfr. §52 della sentenza impugnata in via principale) precludeva alla parte privata di far valere, attraverso l’intimazione, pretese riconducibili alla legittimità degli atti pregressi. L’impugnata intimazione di pagamento n. 06420229001971203/000 riguarda, come si è detto, il debito già oggetto della cartella di pagamento GE n. 06420210004915581/502, notificata il 21 settembre 2021, la quale, a sua volta, muove da provvedimenti di « compensazione nazionale » impugnati a vario titolo e consolidatisi.
9.- Ciò detto, la tesi della disapplicabilità degli atti pregressi sostenuta dal T.a.r. non può essere condivisa.
9.1.- Come già affermato dalla Sezione, « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza KU & HE del 13 gennaio 2004 )» (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3286).
9.2.- La Sezione ha rilevato nella medesima occasione come « la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e AN La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
9.3.- Va esclusa la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale e ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti di questo e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2025 e giurisprudenza ivi citata).
9.4.- L’inammissibilità della domanda caducatoria di prime cure rivolta a vizi c.d. derivati, esonera, in parte qua , il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 TFUE, qui involgenti il « merito » della pretesa: ove pure se ne fossero ravvisati i presupposti (qui carenti), l’obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE presuppone l’esistenza non solo di un giudice ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (Cons. Stato, sez. V, n. 5649 del 2012). La stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish RE IL UP Association , secondo cui « La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024).
9.5.- Rimane fermo il principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024).
9.6.- Le considerazioni di cui al punto precedente consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di giustizia UE i quesiti proposti da parte appellata e riportati al superiore § 3.2.3 lett. a) e b). Nell’ipotesi in cui, « conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere […]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia » (Corte di giustizia UE, sez. I, 15 marzo 2017, C-3716, Lucio Cesare Aquino ).
10.1.- In punto di prescrizione, il relativo termine – decennale quanto alla sorte capitale e quinquennale quanto agli interessi – non è maturato, e ciò avuto riguardo alla avvenuta notifica della cartella pagamento in data 21 settembre 2021 la quale non è stata tempestivamente impugnata facendo valere detta prescrizione (la relativa domanda di annullamento è stata introdotta, tardivamente, soltanto con il ricorso di primo grado proposto il 24 ottobre 2022). Ogni eventuale anteriore maturazione del termine di prescrizione avrebbe dovuto farsi tempestivamente valere, in via di azione, in occasione della impugnazione entro il termine decadenziale di legge, di cui la parte privata era onerata, della cartella di pagamento, atto immediatamente precedente l’intimazione.
10.2.- Per effetto dell’atto interruttivo, inizia, infatti, il decorso di un (nuovo) termine di prescrizione che postula, a fini impeditivi, un ulteriore atto di interruzione (Cass., 10 marzo 2021, n. 6605; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3990; Cass., 29 novembre 2019, n. 31282).
10.3.- La prescrizione già maturata prima della notifica della cartella esattoriale o di altro atto interruttivo non può essere utilmente fatta valere attraverso l’ulteriore e successivo atto della riscossione se il primo non sia stato tempestivamente impugnato. Nel caso di specie, la mancata impugnazione della cartella ha comportato non solo il consolidamento della pretesa creditoria, ma anche l’inizio di un nuovo termine di prescrizione, decorrente dalla sua notifica, rispetto al quale nessun termine di prescrizione è maturato. Assetto, questo, che rende irrilevante l’ulteriore quesito pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevato dall’appellata proprio in punto di prescrizione, non risultando qui maturati i termini previsti, compreso quello per gli interessi.
11.- Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale deve essere accolto: ciò determina il conseguente rigetto del ricorso di primo grado quanto ai censurati vizi « propri » dell’intimazione, e la declaratoria di inammissibilità dello stesso quanto ai vizi « derivati » (dagli atti a monte).
12.- L’appello incidentale proposto dall’azienda agricola RR è infondato. Tale esito esonera il Collegio – per evidenti ragioni di economia processuale – dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del medesimo appello sollevata dalle parti pubbliche in ragione della avvenuta impugnazione di due sentenze (quella non definitiva, oggetto dell’appello principale, e quella definitiva, oggetto del solo appello incidentale), oltre che dei profili, pure presenti, di tardività di impugnazione della sentenza definitiva (il cui interesse all’impugnazione si mostrava, all’evidenza, autonomo e disgiunto dalla proposizione dell’appello principale).
13.- In relazione alle doglianze dirette a criticare la sentenza non definitiva n.728 del 2023 va osservato che:
- l’intimazione di pagamento ha soddisfatto l’obbligo di motivazione mediante il richiamo alla prodromica cartella di pagamento e mediante esplicitazione del dettaglio del debito;
- la circostanza dell’intervenuta notificazione della cartella di pagamento è richiamata nella relazione GE depositata in primo grado sicché – in disparte la sua indispensabilità nella accezione ex art. 104 c.p.a. – il deposito della relata in grado di appello, strumentale al corretto esercizio del diritto di difesa, deve ritenersi ammissibile;
- quanto alla intervenuta decadenza del potere di riscossione: a) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.P.R. n. 602 del 1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina ex art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); b) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 d.P.R. 602 del 1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 25 in parte qua); c) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772); d) il rinvio all’art. 25 citato, « non implica dunque l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero due anni dall’accertamento del debito » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504);
- quanto alla asserita maturazione della prescrizione del credito vale quanto già evidenziato ai superiori §§10.1.-10.3., ferma restando l’infondatezza, come si è visto, della dedotta omessa notificazione della cartella di pagamento prodromica all’intimazione di cui trattasi;
- irrilevanti e prive di interesse si mostrano, stante il predetto assetto della prescrizione, le doglianze involgenti l’effetto interruttivo ex art. 2945 c.c.
14.- Parimenti infondate si mostrano le doglianze dirette a censurare la sentenza definitiva n. 372 del 2024 cit.
14.1.- La omessa impugnazione della cartella di cui si è detto impediva la rituale proposizione di doglianze riguardanti il profilo sostanziale della pretesa, così come il pregresso giudicato, la cui asserita inidoneità a spiegare effetti sulla parte privata avrebbe dovuto esser fatta valere in occasione dell’impugnazione della predetta cartella in ragione di quanto già affermato nei superiori §9.
14.2.- In relazione alla dedotta caducazione dell’atto generale di compensazione avvenuto con sentenza Cons. Stato n. 2288 del 2022, nessuno specifico elemento l’appellata ha offerto circa la riferibilità – in parte qua – di detta pronuncia al credito qui azionato da GE e AD, con la conseguenza che, pur dovendosi confermare la regola secondo cui « l’annullamento dei provvedimenti di compensazione nazionale […] determina il travolgimento automatico ovvero l’inefficacia sopravvenuta – rilevabile d’ufficio – dei successivi atti della riscossione involgenti la pretesa oggetto dell’atto annullato » (Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024)», la sussistenza di tale effetto caducante dovrà, nel caso di specie, essere valutato, su istanza di parte, dalla stessa Amministrazione considerato che l’odierna appellata non era parte del giudizio conclusosi con la predetta sentenza n. 2288 del 2022.
15.- Conclusivamente l’appello principale va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza n. 728 del 2023, il ricorso di primo grado va in parte dichiarato inammissibile e, in parte, va rigettato, secondo quanto sopra specificato; l’appello incidentale va rigettato, seppur, con la precisazione di cui al superiore §14.2.
16.- Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, così statuisce:
- accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza n. 728 del 2023, in parte dichiara inammissibile e in parte rigetta il ricorso di primo grado, secondo quanto specificato in motivazione;
- rigetta l’appello incidentale.
Condanna la parte privata alla rifusione, in favore di GE e AD, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO