TRIB
Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da;
Parte_1
rilevato che le condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio sono l'esistenza di un credito liquido ed esigibile, nonché la allegazione di idonea prova scritta dalla quale il diritto azionato emerga in modo diretto nel suo ammontare determinato;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente all'importo di € 3.000,00 per le rate scadute da dicembre 2024 a febbraio 2025 (cfr. all. n. 5 da cui risulta l'omesso pagamento dalla rata di dicembre 2024), non essendo le ulteriori rate da marzo
2025 scadute – e quindi esigibili – al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 27.3.2025
(cfr. all. n. 4, da cui risulta la possibilità di pagare le singole rate “…entro l'ultimo giorno di ogni mese […]”), né risultando espressamente pattuita la decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso versamento delle singole rate;
considerato che
, nei limiti di cui sopra, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e ss. c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, di pagare a parte ricorrente, per le superiori causali ed entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 300,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, nonché rimborso C.U. se dovuto e versato;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Catania, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
1
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da;
Parte_1
rilevato che le condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio sono l'esistenza di un credito liquido ed esigibile, nonché la allegazione di idonea prova scritta dalla quale il diritto azionato emerga in modo diretto nel suo ammontare determinato;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente all'importo di € 3.000,00 per le rate scadute da dicembre 2024 a febbraio 2025 (cfr. all. n. 5 da cui risulta l'omesso pagamento dalla rata di dicembre 2024), non essendo le ulteriori rate da marzo
2025 scadute – e quindi esigibili – al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 27.3.2025
(cfr. all. n. 4, da cui risulta la possibilità di pagare le singole rate “…entro l'ultimo giorno di ogni mese […]”), né risultando espressamente pattuita la decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso versamento delle singole rate;
considerato che
, nei limiti di cui sopra, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e ss. c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, di pagare a parte ricorrente, per le superiori causali ed entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 300,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, nonché rimborso C.U. se dovuto e versato;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Catania, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
1