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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12.12.2024 da
c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Alessio Giornetti, che li rappresenta e difende come da procura telematica rilasciata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001 in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Monteleone Parte_1 Parte_2
Sabino (RI) il 24.09.2005, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (anno 2005, atto n. 25, Serie A, P.II, Ufficio 1).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di Rieti intervenuta in data
17.09.2021 e da quel momento non vi è stata tra loro riconciliazione per cui è venuta meno la comunione spirituale e materiale degli stessi.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 I ricorrenti, stante la continuata condizione di autonomia ed autosufficienza patrimoniale ed economica già presente in sede di separazione personale, rinunciano, per quanto occorrer possa, a qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
- spese compensate.
I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, i ricorrenti hanno richiamato le condizioni concordate nel ricorso congiunto deducendo che le obbligazioni stabilite nel verbale di separazione consensuale del 17.09.2021 sono state integralmente adempiute non sussistendo pertanto più alcuna pendenza tra di loro in ordine a qualsivoglia rapporto economico e/o patrimoniale.
Il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'accordo è conforme alla legge.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Monteleone Sabino (RI) il 24.09.2005, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
[...] comune (anno 2005, atto n. 25 Serie A, P.II, Ufficio 1), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteleone Sabino (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12.12.2024 da
c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Alessio Giornetti, che li rappresenta e difende come da procura telematica rilasciata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001 in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Monteleone Parte_1 Parte_2
Sabino (RI) il 24.09.2005, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (anno 2005, atto n. 25, Serie A, P.II, Ufficio 1).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di Rieti intervenuta in data
17.09.2021 e da quel momento non vi è stata tra loro riconciliazione per cui è venuta meno la comunione spirituale e materiale degli stessi.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12.12.2024 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 I ricorrenti, stante la continuata condizione di autonomia ed autosufficienza patrimoniale ed economica già presente in sede di separazione personale, rinunciano, per quanto occorrer possa, a qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
- spese compensate.
I ricorrenti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, i ricorrenti hanno richiamato le condizioni concordate nel ricorso congiunto deducendo che le obbligazioni stabilite nel verbale di separazione consensuale del 17.09.2021 sono state integralmente adempiute non sussistendo pertanto più alcuna pendenza tra di loro in ordine a qualsivoglia rapporto economico e/o patrimoniale.
Il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'accordo è conforme alla legge.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Monteleone Sabino (RI) il 24.09.2005, trascritto nei Registri dello stato civile del predetto
[...] comune (anno 2005, atto n. 25 Serie A, P.II, Ufficio 1), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteleone Sabino (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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