Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 416/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2021, promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Maggiore n. 21, C.f. , e la sig.ra nata Campobasso il C.F._1 Controparte_1
17/09/1990 ed ivi residente a[...] C.f. , C.F._2 il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Maria Maggiore n. 21 C.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio de C.F._3
Benedittis C.f. e domiciliati presso il suo studio in Campobasso alla via C.F._4
Mazzini 40/b,
Attori
Contro
con sede in Modena Via S. Carlo, 16, codice fiscale Controparte_3
, in persona del Direttore Generale Dottor , quale mandataria P.IVA_1 Controparte_4
in nome e per conto della in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_5 sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale , rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Rossella PUCARELLI (C.F. ) C.F._5
Convenuta
Nonche' contro
nella qualità di mandataria di " con Controparte_7
sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F., P. IVA rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Carlo Maccallini (cod. fisc. C.F._6
Interveniente ex art. 111 cpc
Conclusioni: Come da verbale del 5 settembre 2024
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato NC IS, LE IS,
hanno convenuto in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_2 CP_5
testuali conclusioni : “1) ACCERTARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (T.A.N.) non è stato rispettato dalla banca in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuataria e, per l'effetto,2) DICHIARARE illegittimo, in violazione degli artt. 821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo, in conseguenza della applicazione dell'interesse composto e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
3) DICHIARARE nulla, ai sensi degli artt. 1418, 1346,
1419,2°comma, e 1284 c.c., per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra- legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo;
4)
DICHIARARE che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3) per effetto della applicazione del tasso ultralegale, è dovuto alla convenuta il solo tasso legale sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c. e, per l'effetto, 5) CONDANNARE la CP_5 in persona del legale rappresentante p.t. alla percezione del solo tasso legale previsto ai sensi
[...] dell'art. 1284 c.c. , calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato , per tutto l'ammortamento delle rate e, per gli effetti, 6) CONDANNARE la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare in favore degli attori la CP_5 complessiva somma di € 32.887,40 ,fino all'ultima rata pagata e accertata n. 112 del piano di ammortamento, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla concorrenza del tasso legale, per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, riconoscendo, quindi, alla banca la percezione del solo tasso di cui all'art. 1284 c.c., calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato;
7) CONDANNARE la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli interessi legali Controparte_5 dalla domanda sulle somme in restituzione di cui al punto 6); 8) CONDANNARE la CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa,
[...] oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e cap come per Legge.”
Il rapporto contrattuale da cui prende le mosse la domanda in esame è il contratto di mutuo a tasso variabile del 19 luglio 2007, a rogito notaio Dott. (rep. 43.684- Persona_1
racc. 14848) con il quale la (ora ) ha Controparte_8 CP_5
concesso alla SI.ra (de cuius degli odierni attori) un mutuo, della Parte_2 durata di venti anni, di euro 115.000,00, da restituire mediante il versamento di n. 240 rate mensili dell'importo costante di euro 800,19 comprensivo di quota capitale e quota interessi.
Gli attori, eredi della SI.ra sostanzialmente contestano alla di aver Parte_2 CP_5
illegittimamente applicato il regime di interesse composto, non esplicitato in contratto e violativo del divieto ex art. 1283 cc in quanto produttivo di capitalizzazione di interessi, e che il tasso di interesse convenuto nel contratto non corrispondeva a quello effettivamente applicato che risultava maggiorato per effetto della modalità di rimborso delle rate, con ammortamento alla francese;
tale tipo di ammortamento – a detta degli attori - avrebbe generato un'illegittima maggiorazione del costo del mutuo, dovuto all'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto, non approvato per iscritto dalla mutuataria, con la conseguenza che il tasso andava determinato nella misura legale, con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice e le somme già pagate dalla mutuataria (fino alla rata 112) andavano ricalcolate applicando alla sorte capitale l'interesse legale, con conseguente diritto della mutuataria e per essa dei suoi eredi, alla restituzione della complessiva somma di € 32.887,40.
La CA si costituiva con comparsa depositata in data 13.05.2021 e chiedeva il rigetto della domanda attorea ed, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma di € 74.682,72 quale residuo credito del mutuo, oltre agli interessi maturati sulle rate scadute pari ad € 3.392,98 e gli ulteriori interessi al tasso legale a far data dal
06.01.18 al saldo, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “1) In rigetto della domanda proposta dai SI.ri e , accertare e dichiarare che nel Parte_1 CP_1 CP_2 contratto di mutuo del 19 luglio 2007 stipulato dalla SI.ra con la CA Parte_2 convenuta, con atto per AR , Rep n. 43684, il tasso di interesse applicato è stato Persona_1 esattamente e correttamente determinato, assolvendo, pertanto, la relativa pattuizione anche al criterio di determinatezza dello stesso;
2) Sempre in rigetto della domanda proposta dagli attori, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento ivi convenuto è legittimo e non determina gli effetti anatocistici vietati dall'art. 1282 cc;
3) In via subordinata, ove il Tribunale dovesse ritenere indeterminata la clausola di convenzione degli interessi, accertare e dichiarare che sul capitale, per il quale è stata applicata una modalità di rimborso a rata costante e sulle relative rate, deve essere applicato l'interesse previsto dall'art. 117 TUB;
4) Accertare e dichiarare, altresì, ove il Tribunale dovesse ritenere indeterminata la clausola di convenzione degli interessi, l'avvenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme ritenute pagate in esubero ex art2948 cc o, in subordine, ex art
2946 cc;
5) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli attori, quali eredi della SI.ra
[...]
, in forza dello stesso contratto di mutuo sono obbligati a pagare alla CA la Parte_2 somma di € 74.682,72 quale residuo capitale dovuto, avendo la mutuataria provveduto al pagamento del mutuo sino alla rata n. 112, oltre agli interessi sulle rate scadute pari ad € 3.392,98 e gli ulteriori interessi al tasso legale a far data dal 06.01.18 al saldo e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle predette somme;
6) In via riconvenzionale e subordinata, accertare e dichiarare che gli attori per le stesse causali di cui al punto 5) sono obbligati al pagamento in favore della convenuta della minor somma rispetto a quella specificata allo stesso punto 5), derivante CP_5 dalla compensazione con il loro minor credito relativo agli interessi che dovessero risultare percepiti dalla in esubero rispetto a quelli dovuti, epurati degli effetti della prescrizione, ovvero alla CP_5 somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia nei limiti dello scaglione di valore della domanda riconvenzionale sotto specificato;
7) In ogni caso, con la condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite”. Alla prima udienza del 13.07.2021, rilevata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della mediazione, la causa veniva rinviata per l'eventuale prosieguo del processo concedendo termine di giorni quindici per introdurre il procedimento di mediazione.
All'udienza del 14.12.21, verificato l'esito negativo della mediazione, venivano concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183 cpc, veniva disposta ed espletata una ctu tecnico- contabile con la Dott.ssa . Pt_3
Nelle more, con atto del 2 agosto 2023, interveniva ex art. 111 cpc la quale CP_7 cessionaria ex art. 58 TUB anche del credito di cui è causa.
Depositata la ctu, a seguito dell'udienza del 05.09.24, tenutasi a trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini chiesti ex art. 190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
La domanda e' risultata infondata e va' rigettata per quanto di seguito.
Gli attori in sintesi a sostegno dell'azione proposta si dolgono della asserita assenza di pattuizione in relazione all'applicazione, al piano di ammortamento, dell'interesse composto e della asserita indeterminatezza del regime finanziario applicato.
Di contro l'Istituto di Credito nega l'esistenza di qualsivoglia discrasia tra quanto indicato dal tasso di riferimento e quanto espresso e determinato nel piano di ammortamento, affermando che nel contratto sono presenti tutti gli elementi caratterizzanti il rimborso poi effettivamente applicato. Quanto pattuito dai contraenti nella parte letterale del contratto di mutuo, secondo l'Istituto di credito convenuto, coincide con quanto concordato dagli stessi nel piano di ammortamento allegato ed applicato. Il metodo di ammortamento c.d.
“alla francese” non implicherebbe, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando, infatti, che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
infine, non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia. Conclude, quindi, la convenuta per il rigetto della domanda e la CP_5
condanna alle spese del giudizio di essi attori.
Le doglianze formulate da parte attrice in ordine alla asserita indeterminatezza contrattuale, sull'asserito anatocismo e sulla capitalizzazione composta sono risultate infondate. Gli attori assumono che nel piano di ammortamento definito "alla francese" il tasso pattuito era difforme da quello in concreto applicato in conseguenza della formula di matematica attuariale utilizzata, per effetto della quale l'interesse applicato era composto e non semplice. Secondo la tesi attorea, dalla coesistenza nello stesso rapporto contrattuale di due tassi differenti, derivava l'incertezza su quale fosse quello da applicare che determina, secondo l'assunto attoreo, l'indeterminatezza dell'oggetto.
Ritiene l'estensore della presente che, nel caso di specie, non possa validamente ritenersi integrata l'ipotesi della mancata specificazione ovvero della incertezza tra il tasso nominale pattuito ed il tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, ossia il caso in cui vi e' l'indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse concordato, per effetto del diverso tasso di interesse applicato in regime di capitalizzazione composta, per cui opererebbe il 3° comma dell'art.1284 del codice civile, il quale prevede l'applicazione del tasso di interesse legale sostitutivo.
La sig.ra ha pattuito: Parte_2
- una rata costante per l'importo di euro 800,19 (art. 2 del contratto di mutuo);
- il tasso di interesse nominale annuo nella misura del 5,640% valido per il periodo di preammortamento ed i primi sei mesi dell'ammortamento ; successivamente il tasso di interesse sarebbe stato determinato secondo ‹‹la media aritmetica semplice mensile del valore assunto dall'Euribor scadenza sei mesi nel mese solare antecedente a quello di scadenza di ciascuna rata , base di calcolo giorni effettivi 365, arrotondato allo 0.005 attualmente pari al 4,34% ed aumentato di 1,30% punti percentuali⁾⁾ (art. 3 del contratto di muto).
Nel caso che ci occupa, in realta', il tasso di interesse era sufficientemente determinato o, comunque, determinabile per iscritto in applicazione dei criteri concordati tra le parti, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 1284 cod. civ..
Ed infatti, nel contratto di mutuo sottoscritto dalla dante causa degli odierni attori sono presenti ciascuno degli elementi analiticamente indicati dall'art. 124 del T.U.B., ivi compresi quelli previsti a pena di nullità: sicché è possibile riscontrare l'indicazione dell'ammontare del finanziamento e le relative modalità; il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
il TAEG;
il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il
Taeg può essere modificato;
l'indicazione delle garanzie richieste e delle coperture assicurative. Vi è, inoltre, coincidenza tra quanto disposto dagli articoli del contratto di mutuo (in cui sono indicati il tasso di interesse, il numero delle rate e la loro composizione) e quanto poi articolato e sviluppato nel piano di ammortamento.
Il regime finanziario applicato è stato concordato ed è conforme al piano di ammortamento consegnato alla e depositato agli atti del presente giudizio. Parte_2
Infatti, il debito contratto dalla dante causa degli odierni attori doveva essere estinto secondo le modalità previste dal contratto di mutuo la cui pattuizione prevede l'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese e determina in maniera precisa sia il tasso iniziale che i criteri di calcolo del tasso di interesse da applicare al contratto di mutuo de quo.
Il contenuto del contratto di mutuo in oggetto soddisfa, pertanto, i requisiti minimi indicati anche dalla recente giurisprudenza della S.C. secondo cui: “La pattuizione degli interessi deve contenere l'indicazione della percentuale del tasso d'interesse in ragione di un periodo predeterminato e tale condizione si realizza anche quando il tasso d'interesse è desumibile da contratti, senza alcun margine d'incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio a criteri oggettivamente verificabili (cfr. Cass. n.
2072/2013)” e i suddetti criteri ed elementi richiamati per iscritto devono però essere obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio d'interesse (cfr. Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 3480/2016; Cass. n. 25205/2014).
Infatti, secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Alle sovraesposte argomentazioni non e' di ostacolo il risultato dell'indagine svolta e conclusa dal ctu di cui non si condividono i risultati poiche' basati su erronee premesse.
Ed infatti, il CTU, dott.ssa , dopo aver accertato il mancato superamento dei tassi Pt_3 soglia e, quindi, il rispetto della normativa antiusura,ha rideterminato il piano di ammortamento in regime finanziario semplice ritenendo fondata la censura dell'indeterminatezza formulata da parte attrice per il fatto che non era stato indicato il regime finanziario composto applicato dall'istituto di credito e desumibile dal piano di ammortamento allegato al contratto.
Adunque, il CTU- come obiettato dal ctp della CA convenuta, dott. ha Persona_2
proceduto senza tenere in alcuna considerazione le condizioni pattuite dalle parti: l'esame dei piani di rimborso elaborati indicano – sin dall'inizio dell'ammortamento – importi di ratei completamente difformi:
- 1^ ipotesi (ammortamento con condizioni contrattuali e regime capitalizzazione semplice): rata euro 652,94;
- 2^ ipotesi (ammortamento tasso BOT capitalizzazione composta): rata euro 621,79
- 3^ ipotesi (ammortamento tasso BOT capitalizzazione semplice): rata euro 582,15
Inoltre , nel calcolo della quota interessi, sin dalla prima rata di ammortamento, non solo il consulente non ha tenuto in alcun conto l'importo fisso concordato dalle parti , ma ha anche applicato un tasso di interesse diverso da quello concordato (5,64%) nonostante che lo stesso fosse risultato legittimo in quanto rispettoso della normativa antiusura.
L'ausiliario ha effettuato il ricalcolo del piano di ammortamento, applicando il regime finanziario dell'interesse semplice ha formulato due distinte ipotesi di conteggio.
Tuttavia, le contestazioni mosse da parte attrice, e recepite dal ctu, in ordine al piano di ammortamento alla francese, applicato anche al caso in esame, fanno riferimento ad un orientamento espresso da alcune pronunce di merito – oramai superato dal principio di diritto statuito dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024 che aveva esaminato un mutuo a tasso fisso , applicabile anche alla diversa ipotesi del mutuo a tasso variabile come quello di specie– secondo cui esso comporta violazione del divieto di anatocismo e delle regole di trasparenza. Ne' puo' condividersi la eccepita inapplicabilita', al caso in esame, dei princìpi espressi con la pronuncia sopra citata della
S.C . a SS.UU., sul presupposto che si verte in materia di mutuo a tasso variabile. Ed infatti, a parere di chi scrive, il genus, a cui appartiene la fattispecie per cui è causa, rientra nella casistica esaminata dalla Suprema Corte la quale ha stabilito che, per tale tipo di contratti di mutuo cd. alla francese non sussiste la indeterminatezza contrattuale in presenza degli elementi per i quali il mutuatario può comunque conoscere il costo del finanziamento grazie ad un piano di ammortamento sviluppato ed allegato al contratto.
L'assenza della indicazione del regime composto applicato nel piano di ammortamento alla francese non produce l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, nonostante il
C.T.U. ne abbia rilevato la mancata pattuizione, e per questo, nella prima ipotesi di conteggio, ha effettuato il ricalcolo ossia la rielaborazione del finanziamento applicando l'interesse semplice.
Ed infatti, la Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.15130 del 29.05.2024, ha statuito che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetto alla francese e del regime di capitalizzazione composta degli interessi incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto causandone la nullità parziale”.
Questo Giudicante intende dare continuità all'orientamento recentemente confermato dalla citata pronuncia delle SS.UU. n.15130 che, riprendendo la tesi dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, sostiene il principio secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non determina illegittima capitalizzazione degli interessi, non genera l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale.
In primo luogo, quanto alla dedotta violazione dell'art.1283 c.c. conseguente alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese, va osservato che siffatta modalità di calcolo, ovvero a rata costante, va estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione, che consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
Non va condivisa la tesi attorea laddove asserisce che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese comporterebbe la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici: detto metodo di ammortamento è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. ed al disposto dell'art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c., dovendosi condividere, come già detto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo la quale in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Può quindi affermarsi che nel piano di ammortamento alla francese non può ipotizzarsi alcuna illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma opera un sistema in virtù del quale la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Né si può giustificare l'interesse composto perché nel sistema alla francese inizialmente si prevede un maggior onere di interessi rispetto a quello all'italiana: “a differenza dell'ammortamento c.d. "all'italiana", il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, l'ammortamento
"alla francese" si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi può essere anatocismo (in tal senso si vedano Trib.
Milano n. 8755 del 16/7/2015; Trib. Padova 13/1/2016; Trib. Treviso 12/11/2015).
In sostanza, il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione agli interessi rispetto quella al capitale.
Conclusivamente l'ammortamento alla francese non cela alcun fenomeno anatocistico e non implica, inoltre, indeterminatezza del meccanismo negoziale di regolazione degli interessi.
Infine, l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici,
e non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, come nella fattispecie per cui è causa, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Per quanto esposto non e' condivisibile la tesi attorea che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato dalla citata pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, ritiene l'anatocismo e l'indeterminatezza contrattuale insiti nel sistema dell'ammortamento alla francese.
Le sezioni unite appena richiamate hanno, infatti, precisato come “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.(…) Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. E' perciò anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.”
Ed ancora i giudici di legittimità chiariscono: “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito)residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (…)” “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – (…) da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici) ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata negli anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente capitale ricevuto”“(…) Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare in contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante”.
Seppur la richiamata sentenza di legittimità è stata pronunciata in merito ad un contratto di mutuo con ammortamento alla francese con tasso fisso, i principi richiamati e l'iter logico giuridico espresso dalla Corte risultano di portata generale e, come tali, applicabili anche alle ipotesi di mutui a tasso variabile come nel caso in esame.
Orbene, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte , per come gia' detto, si adattano senz'altro anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantochè il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario e' a conoscenza degli elementi contrattuali che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Il principio è stato anche ripetutamente sostenuto dalla locale Corte di Appello di
Campobasso (cfr sentenza n 161/2023 – : “…Con il primo motivo di appello si contesta il mancato riconoscimento della violazione degli artt.1283 e 1284 del codice civile;
secondo
l'appellante, nel piano di ammortamento alla francese come quello in esame, gli interessi vengono conteggiati mediante l'applicazione di un interesse composto che viene aggiunto al capitale che lo ha prodotto, con la conseguenza che il piano di ammortamento comporterebbe di per sé stesso un fenomeno di capitalizzazione degli interessi vietato dall'art. 1283 c.c.; nell'allegato al contratto di mutuo vi sarebbe stata l'omissione del regime finanziario applicato e del criterio di calcolo degli interessi, con mancanza di trasparente e compiuta esposizione delle condizioni con conseguente inconsapevolezza del mutuatario;
le parti avrebbero convenuto implicitamente la produzione di interessi su interessi;
tale convenzione disattenderebbe il divieto imposto dagli artt. 1283 c.c. e 120 del T.U.B.. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha specificato le caratteristiche del sistema di rimborso graduale del mutuo in questione. Rileva la Corte, in conformità la motivazione del
Tribunale, che a differenza dell'ammortamento c.d. «all'italiana», il quale prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile, il che rende variabile l'ammontare delle rate, necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento, il cd. ammortamento «alla francese» si attua generalmente attraverso rate di importo costante, composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi, in ciascuna delle quali rate la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi man mano decresce. La quota di interessi di ogni rata di mutuo viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito solo dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo: in tal senso di vedano Trib. Milano n. 8755 del 16/7/2015 in www.dirittobancario.it; Trib. Padova
13/1/2016, in Quotidiano Giuridico 2016; Trib. Treviso 12/11/2015 in www.creditofinanzanews.it.
) Tanto non è smentito dalle deduzioni dell'appellante circa le modalità di determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese: la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. «legge di sconto composto», metodo di attualizzazione ricalcante la progressione delle operazioni di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene in altre parole utilizzata esclusivamente per determinare
l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito: con la stessa viene in pratica determinato l'importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con
l'applicazione di un determinato tasso ed in certo lasso di tempo. Nell'ammortamento alla francese,
a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante. L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento. In ogni caso, l'eventuale onerosità del piano di rimborso non comporterebbe conseguenze in punto di nullità,afferendo unicamente alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra…omissis)
In definitiva il mutuo oggetto di causa contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato (€ 115.000,000), della durata del prestito (240 rate mensili/20 anni), del tasso di interesse nominale (TAN – 5,640% iniziale – EURIBOR 6MESI/365 GG) ed effettivo (TAEG/ISC – 6,172%), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso (240 rate dell'importo ognuna di € 800,19).
Per quanto innanzi specificato, la domanda di parte attrice non e' fondata e va' respinta;
mentre merita accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dalla CA convenuta.
Ed infatti, la ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo che gli attori CP_5
venissero condannati a pagare in suo favore la somma di € 74.682,72 quale residuo credito del mutuo, oltre interessi convenzionali sulle rate scadute pari ad € 3.392,98 e gli ulteriori interessi al tasso legale a far data dal 06.01.18 al saldo.
E la domanda riconvenzionale della CA e' risultata provata in quanto:
- Risulta depositata agli atti la quietanza di pagamento della somma mutuata (cfr all. 2 note ex art 183 n 2 cpc di parte convenuta) che, tra l'altro, non e' stata oggetto di specifica contestazione;
- Dalla espletata CTU, oltre che anche dalle allegazioni difensive di parte attrice, risulta che il pagamento del mutuo e' avvenuto fino alla rata n. 112. Infatti, il CTU afferma (cfr
CTU – par 5): 3) La sig.ra (rectius a seguito della sottoscrizione del contratto Pt_1 Parte_2 di mutuo fondiario del 19/07/2007 ha pagato le prime 112 rate mensile per un totale di €. 85.123,87 di cui: €. 432,40 per interessi di preammortamento, €. 44.007,28 per quota interessi;
€. 40.316,95 per quota capitale;
con capitale residuo al 31/12/2016 pari ad €. 74.683,05).
Sulla regolamentazione delle spese.
In considerazione dell'orientamento diviso della giurisprudenza sulla materia e della evoluzione continua, nonche' attesa la recente pronuncia della S. C. a SS.UU. citata, si ritiene equa la integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze del presente giudizio ivi comprese le spese di ctu.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice,
In accoglimento della spiegata riconvenzionale della convenuta, accerta e dichiara CP_5
che gli attori, quali eredi della SI.ra , in forza dello stesso contratto di Parte_2
mutuo, sono obbligati a pagare alla CA convenuta, la somma di € CP_5
74.682,72 quale residuo capitale dovuto, avendo la mutuataria provveduto al pagamento del mutuo sino alla rata n. 112, oltre agli interessi sulle rate scadute pari ad € 3.392,98 e gli ulteriori interessi al tasso legale a far data dal 06.01.18 al saldo e, per l'effetto, condanna gli attori al pagamento delle predette somme in favore della convenuta CP_5
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti ivi comprese quelle di ctu.
Così deciso in Campobasso, il 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi