Decreto cautelare 20 maggio 2019
Ordinanza cautelare 6 giugno 2019
Sentenza 27 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2025REG.PROV.COLL.
N. 05299/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2021, proposto dal signor TR CC, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1324 del 27 novembre 2020, resa inter partes , concernente la demolizione di opere edilizie abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del Comune appellato;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Sergio De Giorgi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, il sig. CC TR aveva chiesto l’annullamento:
a ) dell’ordinanza n. 24 del 18 aprile 2019, notificata in data 26 aprile 2019, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore IV - “Urbanistica e Assetto del Territorio - Demanio Marittimo” del Comune di Castrignano del Capo ha ordinato al ricorrente la demolizione, nel termine di novanta giorni, delle opere edilizie descritte nella medesima ordinanza, pena l’acquisizione di diritto delle stesse e l’irrogazione delle ulteriori sanzioni pecuniarie;
b ) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il verbale di accertamento di sopralluogo del 18 aprile 2019, prot. n. 4832 del Comune di Castrignano del Capo, richiamato, ma non comunicato alla parte;
c ) del provvedimento prot. n. 2497 del 12 febbraio 2020, notificato il 14 febbraio 2020, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore IV - “Urbanistica e Assetto del Territorio - Demanio Marittimo” del Comune di Castrignano del Capo, avente a oggetto “ istanza di rimontaggio delle strutture assentite con Permesso di Costruire n. 53/2016 ed istanza di mantenimento delle strutture balneari e rimozione prescrizione di stagionalità relativa al Permesso di Costruire n. 53/2016. Comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7.08.1990 e ss.mm.ii. Diniego ”, (atto, come quello a seguire, impugnato con motivi aggiunti del 24 aprile 2020);
d ) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, qualora occorra, il preavviso di diniego prot. 15235 del 27 novembre 2019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore IV - “Urbanistica e Assetto del Territorio - Demanio Marittimo” del Comune di Castrignano del Capo.
2. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente aveva dedotto quanto segue.
Premesso che il sig. CC TR aveva esposto di essere usufruttuario dell’immobile sito nel territorio del Comune di Castrignano del Capo, distinto in Catasto al Foglio n. 24 particella n. 263, tipizzato dal vigente Strumento Urbanistico comunale quale zona “E3” (“Verde agricolo speciale salvaguardia paesaggistica”), nonché proprietario dei manufatti ivi insistenti e titolare della loro conduzione commerciale, realizzati in virtù di successivi titoli edilizi sin dall’anno, lo stesso ha impugnato gli atti di cui sopra, contestando:
- l’esattezza della circostanza presupposta dall’ordinanza di demolizione impugnata, cioè « che le opere assentite con permesso di costruire n. 53/2016 non siano state smontate come richiesto dalla prescrizione speciale contenuta nel medesimo titolo edilizio e quindi “sono state mantenute in difformità alle prescrizioni indicate dal titolo stesso ”>>, sostenendo che l’Amministrazione comunale fosse a conoscenza, in quanto destinataria delle singole comunicazioni con le quali, l’odierno appellante, dopo aver rimosso ogni fine stagione le opere autorizzate a carattere stagionale, avrebbe avvisato del ripristino delle stesse per la stagione successiva in conformità al medesimo titolo edilizio;
- l’interpretazione e l’applicazione della prescrizione al permesso di costruire n. 53/2016, sostenendo essere del tutto illegittimo che l’Amministrazione comunale interpreti l’onere di rimuovere le strutture ad uso stagionale entro il 31.10.2016 come data di scadenza dell’efficacia del permesso di costruire e quindi come necessità per il ricorrente di dotarsi di nuovo titolo edilizio per i successivi anni.
Con i motivi aggiunti, inoltre, l’originario ricorrente aveva contestato:
- che il diniego di permesso di costruire sconterebbe gli stessi vizi già denunciati nel ricorso introduttivo sotto il profilo motivazionale e della esatta interpretazione ed applicazione dei titoli autorizzativi conseguiti dall’odierno appellante. Tali vizi sarebbero rilevabili sia in via autonoma sia in via derivata dal distorto iter logico motivazionale che avrebbe determinato l’illegittimità della ordinanza n. 24/2019 impugnata con il ricorso introduttivo;
- che la normativa edilizia non prevederebbe l’istituto della concessione edilizia a termine e, pertanto, la speciale prescrizione contenuta nel permesso di costruire n. 53/2016 atterrebbe esclusivamente al periodo dell’anno in cui la struttura può essere mantenuta in sito onde assolvere alla finalità economica cui è destinata.
3. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale amministrativo ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- per risolvere la questione è sufficiente e dirimente osservare che il permesso di costruire n. 53/2016 era espressamente subordinato alla prescrizione speciale “ che la struttura sia smontata al termine della stagione, comunque non oltre il 31.10.2016 ” e non già entro il 31 ottobre di ogni anno, come sostenuto dall’interessato; tale prescrizione è chiara e pertanto idonea a segnare anche il limite temporale di efficacia del titolo medesimo;
- di conseguenza, sarebbe privo di rilievo il preteso affidamento dell’interessato, ingenerato – a detta del ricorrente – dalla circostanza delle summenzionate comunicazioni relative al riposizionamento delle opere edilizie de quibus , non contestate dalla p.A.;
- alla data del sopralluogo del 18 aprile 2019 il ricorrente era così sprovvisto del titolo edilizio finalizzato alla reinstallazione e/o mantenimento dei manufatti in parola, con il conseguente carattere abusivo dei medesimi;
- devono essere respinte anche le censure mosse con i motivi aggiunti, in quanto il permesso di costruire n. 53/2016 recava quale chiara prescrizione speciale lo smontaggio entro il 31 ottobre 2016, che segna anche il limite temporale di efficacia del titolo medesimo, sicché neppure si verte in tema di “rimozione in autotutela” del ridetto permesso;
- peraltro, non può ritenersi formato sull’istanza del gennaio 2019 il silenzio-assenso come sostenuto dal ricorrente, trattandosi di opere edilizie insistenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
5. Avverso tale pronuncia il ricorrente sig. CC ha interposto appello, notificato il 25/05/2021 e depositato il 8/06/2021, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 4-14), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nell’aderire alla tesi dell’amministrazione, la quale presume che le opere non siano mai state smontate senza procedere ad autonomi accertamenti; l’appellante evidenzia come il permesso di costruire n. 53/2016 non recherebbe un limite temporale di efficacia, ma solo la prescrizione speciale di procedere alla rimozione delle strutture alla fine della stagione estiva e comunque entro il 31 ottobre; ciò sarebbe del tutto coerente con il contenuto dell’istanza accolta con il predetto permesso di costruire n. 53/2016 che, differentemente dai casi precedenti, non sarebbe stata finalizzata ad ottenere un titolo autorizzativo a validità annuale, bensì a carattere permanente; secondo il ricorrente, infatti, la concessione edilizia n. 53/2016 sarebbe stata rilasciata previa istruttoria e positiva verifica da parte dell’Ufficio della compatibilità del progetto allo strumento urbanistico e per una destinazione d’uso che, al di là della natura precaria della tecnica costruttiva e della stagionalità dell’impresa commerciale esercitata, è destinata alla stabilità nel tempo, oltre l’anno solare; l’amministrazione comunale, pertanto, con il permesso di costruire in parola avrebbe autorizzato la realizzazione del progetto sottoponendo ad un arco temporale puntualmente limitato non l’efficacia del titolo o la durata dell’impresa commerciale, ma solo il periodo di permanenza del manufatto sul lotto interessato per ciascuna annualità; in subordine, laddove la predetta comunicazione fosse da intendersi come richiesta di permesso di costruire, l’appellante osserva come sulla stessa si sarebbe formato il silenzio assenso;
II) con riferimento ai motivi aggiunti, avrebbe errato il Tribunale nel confermare il diniego impugnato, stante la contraddittorietà dello stesso, in quanto riporta per un verso che le opere autorizzate dovevano essere smontate allo scadere del termine del 31/10/2016, ma dall’altro afferma che, allo scadere dello stesso termine, il permesso di costruire ha cessato la propria efficacia, così qualificando in maniera diversa la medesima prescrizione ed in particolare attribuendole il valore di condizione e limite temporale di efficacia; sotto altro profilo, il Comune di Castrignano del Capo ha negato l’istanza di mantenimento delle strutture assentite con permesso di costruire n. 53/2016 - per una presunta non conformità alle NTA - contenute nell’art. 29 del Piano di Fabbricazione vigente per le zone E3, quale quella in cui l’opera è inserita; in questo modo, il Comune avrebbe teorizzato l’avvenuto rilascio del permesso di costruire n. 53/2016 e di tutti quelli ad esso precedenti in violazione della disciplina urbanistica comunale, trascurando il fatto che l’istanza di mantenimento si inserisce nell’ambito di un permesso di costruire legittimo ed efficace, ragion per cui il diniego di permanenza dei manufatti oltre il termine indicato nella prescrizione speciale non può essere fondato su ragioni che presuppongono l’accertamento dell’illegittimo rilascio del titolo originario; l’appellante rileva, quindi, come il diniego impugnato si atteggerebbe come una rimozione in autotutela del permesso di costruire n. 53/2016 per presunta sua contrarietà all’art.29 delle NTA, difettando anche tutti gli ulteriori presupposti, formali e sostanziali, per il medesimo ritiro;
III) avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere non formatosi il silenzio-assenso sull’istanza prot. n. 514 del gennaio 2019; l’appellante osserva come l’erroneità della sentenza sarebbe dimostrata dal fatto che il permesso di costruire n. 53/2016 è stato rilasciato sulla scorta di autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 13/5/2016; provvedimento, quest’ultimo, che sarebbe ancora valido ed efficace allorché è stata presentata la comunicazione prot. 514/2019 di riposizionamento degli stessi manufatti già assentiti con permesso di costruire n. 53/2016 e quindi già autorizzati sotto il profilo paesaggistico; pertanto l’appellante rileva che, avendo già acquisito l’assenso sotto il profilo paesaggistico, sulla richiesta di riposizionamento dei medesimi manufatti assentiti si sarebbe formato il silenzio assenso.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 1° ottobre 2021 il Comune di Castrignano del Capo si è costituito con memoria, al fine di resistere, evidenziando la inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza tanto in fatto quanto in diritto.
8. In data 31 ottobre 2024 parte appellante ha depositato memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame, ribadendo quanto già affermato nell’appello.
9. In data 1° novembre 2024 parte appellata a sua volta ha depositato memoria insistendo per la reiezione dell’appello, evidenziando che la sentenza di primo grado sarebbe seffragata da adeguata motivazione, soprattutto nel condividere l’interpretazione comunale del permesso n. 53 nella parte in cui pone la condizione “c he la struttura sia smontata al termine della stagione, comunque non oltre il 31.10.2016 ”.
10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 4 dicembre 2024, è stata ivi trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato.
11.1. I motivi di censura, articolati con l’appello in esame, sono suscettibili, per il loro tenore, di essere esaminati congiuntamente.
La questione da risolvere infatti consiste nello stabilire se la condizione “ che la struttura sia smontata al termine della stagione, comunque non oltre il 31.10.2016 ” fosse da intendersi come limitata all’anno 2016 oppure, come sostenuto dall’interessato, entro il 31 ottobre di ogni anno. Secondo parte appellata replica all’assunto di controparte nel senso che “ La prescrizione speciale indicata all’interno del suddetto titolo era che la struttura fosse smontata al termine della stagione, comunque non oltre il 31.10.2016 ”.
11.2. La questione è quindi se la richiamata prescrizione (vale a dire l’onere di rimuovere le strutture ad uso stagionale entro il 31.10.2016) costituisce data di cessazione dell’efficacia del permesso di costruire ovvero solo l’obbligo per il ricorrente di rimuovere i manufatti assentiti ad uso stagionale. Sostiene l’appellante che “ il permesso di costruire n.53/2016 non reca un limite temporale di efficacia, ma solo la prescrizione speciale di procedere alla rimozione delle strutture alla fine della stagione estiva e comunque entro il 31 ottobre. Ciò in maniera del tutto coerente con il contenuto dell’istanza accolta con il predetto permesso di costruire n.53/2016 che, differentemente dai casi precedenti, non era finalizzata ad ottenere un titolo autorizzativo a validità annuale, bensì a carattere permanente ”. Osserva anche che il rilascio del permesso di costruire può essere vincolato a specifiche prescrizioni e condizioni, ma la condizione non può riguardare il termine finale di efficacia del provvedimento e che la prescrizione speciale apposta alla concessione 53/2016 è da considerarsi quale periodo annuale di permanenza in loco dei manufatti, ma non come termine di cessazione automatica dell’efficacia del titolo. Evidenzia poi la duplice comunicazione di inizio lavori di riposizionamento degli stessi manufatti già assentiti per le annualità 2017 e 2018, rimaste prive di riscontro negativo da parte del Comune.
11.3. I motivi sollevati da parte appellante risultano infondati, in quanto:
- l’esatto tenore del titolo edilizio non è tale da ingenerare dubbi in ordine al fatto che l’assenso edilizio era destinato a dispiegare effetti per un lasso temporale limitato, contenendo “ La prescrizione speciale indicata all’interno del suddetto titolo era che la struttura fosse smontata al termine della stagione, comunque non oltre il 31.10.2016”;
- ha peraltro evidenziato la difesa dell’ente, senza incontrare una precisa smentita di controparte, che “lo stesso Appellante, già in passato, annualmente richiedeva ed otteneva il rilascio del permesso finalizzato alla reinstallazione di strutture amovibili, come dimostrano inequivocabilmente i permessi relativi agli anni precedenti, depositati in atti. Ragion per cui il CC era ben consapevole della necessità della preventiva acquisizione del titolo ”;
- non può quindi condividersi quanto dedotto da parte appellante nel senso che l’atto di assenso edilizio avrebbe un’efficacia pluriennale o che comunque si sarebbe formato il silenzio assenso, essendo intervenuto un atto esplicito ed inequivoco;
- da quanto asserito dall’Amministrazione in ordine al fatto che, allo scadere del termine del 31/10/2016, il permesso di costruire ha cessato la propria efficacia non è dato inferire alcun profilo di contraddittorietà ovvero di implicita ammissione circa la persistente efficacia della concessone edilizia n. 53/2016;
- da tanto deriva che non può assegnarsi a detto titolo edilizio un’efficacia temporale non limitata, fermo restando che di ciò lo stesso appellante ha mostrato di prendere atto rimuovendo periodicamente la struttura realizzata in forza di tale titolo;
- per le medesime ragioni non possono configurarsi i presupposti per la formazione del silenzio assenso, stante l’intervento di un atto autorizzativo esplicito anche se con efficacia temporale limitata;
- tale connotazione dell’atto di assenso edilizio induce ad escludere che esso sia suscettibile di essere rimosso in sede di autotutela una volta decorso il termine di efficacia al quale è sottoposto ab origine;
- la evidenziata persistente efficacia del provvedimento di assenso paesaggistico è privo di ricaduta sulla portata temporale del provvedimento in materia edilizia.
12. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5299/2021), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO