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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2216/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti CRISTINA Parte_1 C.F._1
GHEZZA (C.F. ) e MANUELA GHEZZA (C.F. ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
del Foro di Sondrio, presso il cui studio sito in Chiavenna (SO), Via Dolzino n. 6, elegge domicilio giusta procura allegata al ricorso e
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA Parte_2 C.F._4
BORMOLINI (C.F. ) del Foro di Sondrio, presso il cui studio sito in Sondrio CodiceFiscale_5
(SO), Via Trieste n. 90 elegge domicilio, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che questo Tribunale competente per territorio e materia, in composizione Collegiale, Voglia - verificate le condizioni di legge e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi - emettere sentenza di cessazione degli affetti civili del loro matrimonio, celebrato con rito concordatario in data
12.05.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Traona (So),
Atto n. 1, Parte II, Serie A – Anno 2007, alle seguenti condizioni Per_ 1) Le figlie minori e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_3 prevalente delle medesime presso l'abitazione della madre, senza che detta collocazione pregiudichi il principio di bigenitorialità.
2) Nel primario interesse delle figlie, il loro affido condiviso verrà gestito secondo il seguente piano genitoriale:
- Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando le figlie saranno con uno di loro.
- Le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita delle minori - al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti la salute e l'educazione - dovranno sempre essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e mai assunte unilateralmente.
- I genitori si consulteranno, salvo urgenze, in merito alle visite e cure mediche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e psicologiche. In caso di malattia, incidenti, ospedalizzazioni e ricoveri delle minori il genitore che ne sarà per primo al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma appuntamenti medici per le minori informerà l'altro genitore.
- Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitorifiglie dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
- I genitori non potranno né proporre né prestare unilateralmente il consenso alle figlie circa attività per giorni/periodi in cui le medesime staranno con l'altro in base al sopra riportato calendario di frequentazione o in base a differenti accordi presi.
- Ciascun genitore avrà il diritto-dovere di occuparsi delle figlie, compatibilmente con le esigenze e i desiderata delle stesse anche seguendole in ogni loro impegno/attività, agevolando i loro interessi e le loro attitudini ed ambizioni.
- Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola e, comunque all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla sicurezza delle figlie e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Entrambi i genitori dovranno essere indicati nell'elenco dei contatti di emergenza delle figlie minori.
pagina 2 di 8 - I genitori potranno selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura delle figlie in caso di loro impedimento comunque fornendo all'altro ogni recapito utile.
- Le modalità educative che i genitori applicheranno in favore delle figlie dovranno essere previamente discusse tra i genitori, valutate e concordate e nessuna misura correttiva verrà applicata nei confronti delle medesime da uno dei due genitori ove non gradita ed espressamente accettata dall'altro.
- I genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con le figlie ed una comunicazione regolare tra di loro nonché ed essere collaborativi in merito a tutto quanto concerne le medesime e condividere tutte le informazioni loro riguardanti (es. salute, scuola, insegnanti, attività etc.) I genitori dovranno essere flessibili e sostenere la relazione delle figlie con l'altro genitore.
- I genitori introdurranno le figlie minori a eventuali nuovi compagni con gradualità, tenendo in considerazione i loro sentimenti e nel rispetto dell'altro genitore e della sua figura.
- I genitori si faranno parte attiva affinché vengano rispettati, in capo alle figlie, i diritti:
• alla bi-genitorialità e, quindi, il diritto a ricevere da ambo i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale oltre che materiale
• a non essere coinvolte nelle discussioni tra i genitori
• a non essere destinatarie/ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro
• a non essere usate come messaggeri, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4) Quanto alle frequentazioni, i genitori si attiveranno e collaboreranno tra loro affinché le figlie possano continuare ad avere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo nel rispetto del principio di bi genitorialità e, al contempo, affinché vengano rispettate le loro esigenze anche in considerazione dell'età.
Salvo differenti accordi:
- le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati, dalle ore 18,30 circa del venerdì sera alle ore
21.00 circa della domenica sera avendo cura di occuparsi anche della cena;
nelle settimane in cui non gli competa il fine settimana, il padre terrà con sé le figlie anche due sere, salvi differenti accordi, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 circa alle ore 8.00 circa della mattina successiva;
nelle settimane in cui gli compete il fine settimana, invece, il padre terrà con sé le figlie anche una sera, salvi differenti accordi, il martedì, dalle ore 18.30 circa alle ore 8.00 circa della mattina successiva;
- durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie due settimane anche non consecutive;
il “piano ferie” verrà concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno;
- durante le altre vacanze scolastiche, comprese quelle di natale, carnevale, pasqua ed eventuali “ponti”, verrà seguito quanto concordato per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- in ogni caso, durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno il giorno di S. Stefano con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno di Natale.
- Nel periodo pasquale le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avranno trascorso il Natale Precedente e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio pagina 3 di 8 dell'alternanza. Nei giorni/periodi in cui è sopra previsto (o sarà diversamente concordato) che le figlie stiano con il padre, sarà quest'ultimo a gestire ed organizzare gli impegni delle medesime (scuola/doposcuola, attività ludico sportive etc.).
5) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il sig. , considerata la collocazione prevalente delle Parte_2 figlie presso la madre, al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c., oltre che provvedere al loro mantenimento diretto nei periodi di tempo in cui le avrà con sé, a titolo di contributo verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna figlia, per un totale di € 900,00 (euro novecento), somma che verrà automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso. In suddetto importo saranno da intendersi compresi: vitto, abbigliamento ordinario, materiale scolastico di cancelleria (escluso corredo di inizio anno scolastico), la mensa scolastica e i farmaci da banco.
6) Le spese straordinarie inerenti alle figlie, verranno sostenute dal sig. nella misura Parte_2 dell'80% e dalla sig.ra nella misura del 20%. Quanto alla necessità o meno del Parte_1 previo accordo in merito a dette spese si specifica che: Non sarà necessario il previo accordo per le spese inerenti: libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, spese oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
ricarica cellulare nel limite mensile di € 10.00 a testa, spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera di autobus/treno per motivi di studio, carburante, spese di bollo e di assicurazione nonché di manutenzione ordinaria, per il mezzo di trasporto (bicicletta, mini car, macchina, motorino, moto) quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per: trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali), viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio ed istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede). Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi salvo quanto espressamente specificato al punto che precede, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(biciclette, mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alle figlie. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il pagina 4 di 8 genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto, il proprio assenso/dissenso. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale.
7) I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico (o equipollente) in favore delle tre figlie continui ad essere integralmente percepito dalla sig.ra . A tal fine il sig. si Parte_1 Parte_2 impegna a prestare attiva collaborazione con riferimento ad ogni eventuale attività burocratica si rendesse all'uopo necessaria.
8) La casa in LA (So), Via Nervi 313, rimarrà nella piena disponibilità del sig. Parte_2 che ne è proprietario esclusivo.
9) La casa in LA (So), Via Mattei n 559/c, gravata da diritto di abitazione in favore della sig.ra sino al 31.12.2037, rimarrà nella piena disponibilità della medesima sino a tale Parte_1 data. In caso di vendita la sig.ra avrà il diritto di prelazione. Il tutto come già Parte_1 previsto nell'atto di compravendita del 13.04.2023. (doc. n. 7)
10) Il sig. si farà carico delle spese condominiali e delle spese per il riscaldamento Parte_2 relativi all'appartamento in LA (So), Via Mattei n 559/c di cui al punto 9, nonché del pagamento di polizza assicurativa su detto, mentre la sig.ra si farà carico delle altre utenze e della Tari. Parte_1
11) Il sig. e la sig.ra concordano di sostituire l'assegno divorzile Parte_2 Parte_1 periodico in favore della medesima con la c.d. liquidazione una tantum nella misura di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00). Il sig. verserà il su indicato importo di € 45.000,00 nei Parte_2 seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- per € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a mezzo assegno circolare, contestualmente al deposito telematico del presente ricorso;
- per € 15.000,00 (euro quindicimila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 ottobre
2025
- per € 15.000,00 (euro quindicimila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 ottobre
2026.
Ai sensi dell'art 5 delle Legge sul divorzio, a fronte del versamento dell'intero importo concordato a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del sig. in favore Parte_2 della sig.ra , a tale medesimo titolo non potrà essere da lei proposta alcuna Parte_1 successiva domanda di contenuto economico.
In caso di inadempimento, anche solo parziale, dei versamenti sopra indicati, la sig.ra Parte_1
sarà libera di provvedere per il recupero del credito senza preavviso alcuno, ponendo a carico
[...] del sig. ogni spesa e ogni danno le derivi. Parte_2
pagina 5 di 8 12) Sin da ora i ricorrenti - in considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico delle figlie. I genitori concordano di autorizzare sin d'ora l'uscita autonoma e il relativo documento potrà essere firmato da uno solo dei due genitori. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori.
13) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione delle figlie sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle minori, valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
14) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due, in particolarità di quello del genitore collocatario, possa compromettere la frequentazione genitorifigli.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 6/12/2024 e Parte_1 Pt_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
[...] celebrato in Traona (SO) in data 12.05.2007 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Traona, Atto N. 1, Parte II, Serie A – Anno 2007 - da cui sono nate le figlie , Persona_4 in Sondrio in data 12.11.2008 (C.Fisc. ), , in Sondrio in data CodiceFiscale_6 Persona_5
22.08.2011 ( ) e , in Sondrio in data 11.06.2015 (C.Fisc. C.F._7 CodiceFiscale_8 Parte_3
), premettendo che rapporto coniugale si è andato guastando tanto da far CodiceFiscale_9 venire meno quell'affectio coniugalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
i coniugi hanno quindi chiesto a questo Tribunale, con ricorso consensuale, la separazione pronunciata con sentenza n.
224/2023, pubblicata in data 13.07.2023, allegando che dalla data della separazione ad oggi la convivenza non è più ripresa ed è intervenuto accordo per addivenire a divorzio. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 9/12/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte sino al 26.02.2024.
pagina 6 di 8 Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Traona (doc. 3);
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale (atteso che è intervenuta, su ricorso congiunto, sentenza n. 224/2023, pubblicata in data 13.07.2023 dal Tribunale di
Sondrio – doc. 8) e che da allora la convivenza non è più stata ripresa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 9/12/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alle figlie , Persona_4 in Sondrio in data 12.11.2008 (C.Fisc. ), , in Sondrio in data CodiceFiscale_6 Persona_5
22.08.2011 (C.Fisc. ) e , in Sondrio in data 11.06.2015 (C.Fisc. CodiceFiscale_8 Parte_3
), laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai CodiceFiscale_9 rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario celebrato in Traona (SO) in data Parte_2
12.05.2007 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Traona, Atto N. 1,
Parte II, Serie A – Anno 2007;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
pagina 7 di 8 4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2216/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti CRISTINA Parte_1 C.F._1
GHEZZA (C.F. ) e MANUELA GHEZZA (C.F. ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
del Foro di Sondrio, presso il cui studio sito in Chiavenna (SO), Via Dolzino n. 6, elegge domicilio giusta procura allegata al ricorso e
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA Parte_2 C.F._4
BORMOLINI (C.F. ) del Foro di Sondrio, presso il cui studio sito in Sondrio CodiceFiscale_5
(SO), Via Trieste n. 90 elegge domicilio, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che questo Tribunale competente per territorio e materia, in composizione Collegiale, Voglia - verificate le condizioni di legge e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi - emettere sentenza di cessazione degli affetti civili del loro matrimonio, celebrato con rito concordatario in data
12.05.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Traona (So),
Atto n. 1, Parte II, Serie A – Anno 2007, alle seguenti condizioni Per_ 1) Le figlie minori e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_3 prevalente delle medesime presso l'abitazione della madre, senza che detta collocazione pregiudichi il principio di bigenitorialità.
2) Nel primario interesse delle figlie, il loro affido condiviso verrà gestito secondo il seguente piano genitoriale:
- Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando le figlie saranno con uno di loro.
- Le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita delle minori - al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti la salute e l'educazione - dovranno sempre essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e mai assunte unilateralmente.
- I genitori si consulteranno, salvo urgenze, in merito alle visite e cure mediche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e psicologiche. In caso di malattia, incidenti, ospedalizzazioni e ricoveri delle minori il genitore che ne sarà per primo al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma appuntamenti medici per le minori informerà l'altro genitore.
- Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitorifiglie dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
- I genitori non potranno né proporre né prestare unilateralmente il consenso alle figlie circa attività per giorni/periodi in cui le medesime staranno con l'altro in base al sopra riportato calendario di frequentazione o in base a differenti accordi presi.
- Ciascun genitore avrà il diritto-dovere di occuparsi delle figlie, compatibilmente con le esigenze e i desiderata delle stesse anche seguendole in ogni loro impegno/attività, agevolando i loro interessi e le loro attitudini ed ambizioni.
- Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola e, comunque all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla sicurezza delle figlie e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Entrambi i genitori dovranno essere indicati nell'elenco dei contatti di emergenza delle figlie minori.
pagina 2 di 8 - I genitori potranno selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura delle figlie in caso di loro impedimento comunque fornendo all'altro ogni recapito utile.
- Le modalità educative che i genitori applicheranno in favore delle figlie dovranno essere previamente discusse tra i genitori, valutate e concordate e nessuna misura correttiva verrà applicata nei confronti delle medesime da uno dei due genitori ove non gradita ed espressamente accettata dall'altro.
- I genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con le figlie ed una comunicazione regolare tra di loro nonché ed essere collaborativi in merito a tutto quanto concerne le medesime e condividere tutte le informazioni loro riguardanti (es. salute, scuola, insegnanti, attività etc.) I genitori dovranno essere flessibili e sostenere la relazione delle figlie con l'altro genitore.
- I genitori introdurranno le figlie minori a eventuali nuovi compagni con gradualità, tenendo in considerazione i loro sentimenti e nel rispetto dell'altro genitore e della sua figura.
- I genitori si faranno parte attiva affinché vengano rispettati, in capo alle figlie, i diritti:
• alla bi-genitorialità e, quindi, il diritto a ricevere da ambo i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale oltre che materiale
• a non essere coinvolte nelle discussioni tra i genitori
• a non essere destinatarie/ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro
• a non essere usate come messaggeri, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4) Quanto alle frequentazioni, i genitori si attiveranno e collaboreranno tra loro affinché le figlie possano continuare ad avere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo nel rispetto del principio di bi genitorialità e, al contempo, affinché vengano rispettate le loro esigenze anche in considerazione dell'età.
Salvo differenti accordi:
- le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati, dalle ore 18,30 circa del venerdì sera alle ore
21.00 circa della domenica sera avendo cura di occuparsi anche della cena;
nelle settimane in cui non gli competa il fine settimana, il padre terrà con sé le figlie anche due sere, salvi differenti accordi, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 circa alle ore 8.00 circa della mattina successiva;
nelle settimane in cui gli compete il fine settimana, invece, il padre terrà con sé le figlie anche una sera, salvi differenti accordi, il martedì, dalle ore 18.30 circa alle ore 8.00 circa della mattina successiva;
- durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con le figlie due settimane anche non consecutive;
il “piano ferie” verrà concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno;
- durante le altre vacanze scolastiche, comprese quelle di natale, carnevale, pasqua ed eventuali “ponti”, verrà seguito quanto concordato per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- in ogni caso, durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno il giorno di S. Stefano con il genitore con cui non hanno trascorso il giorno di Natale.
- Nel periodo pasquale le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avranno trascorso il Natale Precedente e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio pagina 3 di 8 dell'alternanza. Nei giorni/periodi in cui è sopra previsto (o sarà diversamente concordato) che le figlie stiano con il padre, sarà quest'ultimo a gestire ed organizzare gli impegni delle medesime (scuola/doposcuola, attività ludico sportive etc.).
5) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il sig. , considerata la collocazione prevalente delle Parte_2 figlie presso la madre, al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c., oltre che provvedere al loro mantenimento diretto nei periodi di tempo in cui le avrà con sé, a titolo di contributo verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna figlia, per un totale di € 900,00 (euro novecento), somma che verrà automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso. In suddetto importo saranno da intendersi compresi: vitto, abbigliamento ordinario, materiale scolastico di cancelleria (escluso corredo di inizio anno scolastico), la mensa scolastica e i farmaci da banco.
6) Le spese straordinarie inerenti alle figlie, verranno sostenute dal sig. nella misura Parte_2 dell'80% e dalla sig.ra nella misura del 20%. Quanto alla necessità o meno del Parte_1 previo accordo in merito a dette spese si specifica che: Non sarà necessario il previo accordo per le spese inerenti: libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, spese oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
ricarica cellulare nel limite mensile di € 10.00 a testa, spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera di autobus/treno per motivi di studio, carburante, spese di bollo e di assicurazione nonché di manutenzione ordinaria, per il mezzo di trasporto (bicicletta, mini car, macchina, motorino, moto) quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per: trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali), viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio ed istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede). Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi salvo quanto espressamente specificato al punto che precede, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(biciclette, mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alle figlie. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il pagina 4 di 8 genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto, il proprio assenso/dissenso. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale.
7) I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico (o equipollente) in favore delle tre figlie continui ad essere integralmente percepito dalla sig.ra . A tal fine il sig. si Parte_1 Parte_2 impegna a prestare attiva collaborazione con riferimento ad ogni eventuale attività burocratica si rendesse all'uopo necessaria.
8) La casa in LA (So), Via Nervi 313, rimarrà nella piena disponibilità del sig. Parte_2 che ne è proprietario esclusivo.
9) La casa in LA (So), Via Mattei n 559/c, gravata da diritto di abitazione in favore della sig.ra sino al 31.12.2037, rimarrà nella piena disponibilità della medesima sino a tale Parte_1 data. In caso di vendita la sig.ra avrà il diritto di prelazione. Il tutto come già Parte_1 previsto nell'atto di compravendita del 13.04.2023. (doc. n. 7)
10) Il sig. si farà carico delle spese condominiali e delle spese per il riscaldamento Parte_2 relativi all'appartamento in LA (So), Via Mattei n 559/c di cui al punto 9, nonché del pagamento di polizza assicurativa su detto, mentre la sig.ra si farà carico delle altre utenze e della Tari. Parte_1
11) Il sig. e la sig.ra concordano di sostituire l'assegno divorzile Parte_2 Parte_1 periodico in favore della medesima con la c.d. liquidazione una tantum nella misura di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00). Il sig. verserà il su indicato importo di € 45.000,00 nei Parte_2 seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- per € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a mezzo assegno circolare, contestualmente al deposito telematico del presente ricorso;
- per € 15.000,00 (euro quindicimila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 ottobre
2025
- per € 15.000,00 (euro quindicimila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 ottobre
2026.
Ai sensi dell'art 5 delle Legge sul divorzio, a fronte del versamento dell'intero importo concordato a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del sig. in favore Parte_2 della sig.ra , a tale medesimo titolo non potrà essere da lei proposta alcuna Parte_1 successiva domanda di contenuto economico.
In caso di inadempimento, anche solo parziale, dei versamenti sopra indicati, la sig.ra Parte_1
sarà libera di provvedere per il recupero del credito senza preavviso alcuno, ponendo a carico
[...] del sig. ogni spesa e ogni danno le derivi. Parte_2
pagina 5 di 8 12) Sin da ora i ricorrenti - in considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico delle figlie. I genitori concordano di autorizzare sin d'ora l'uscita autonoma e il relativo documento potrà essere firmato da uno solo dei due genitori. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori.
13) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione delle figlie sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle minori, valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
14) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due, in particolarità di quello del genitore collocatario, possa compromettere la frequentazione genitorifigli.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 6/12/2024 e Parte_1 Pt_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
[...] celebrato in Traona (SO) in data 12.05.2007 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Traona, Atto N. 1, Parte II, Serie A – Anno 2007 - da cui sono nate le figlie , Persona_4 in Sondrio in data 12.11.2008 (C.Fisc. ), , in Sondrio in data CodiceFiscale_6 Persona_5
22.08.2011 ( ) e , in Sondrio in data 11.06.2015 (C.Fisc. C.F._7 CodiceFiscale_8 Parte_3
), premettendo che rapporto coniugale si è andato guastando tanto da far CodiceFiscale_9 venire meno quell'affectio coniugalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
i coniugi hanno quindi chiesto a questo Tribunale, con ricorso consensuale, la separazione pronunciata con sentenza n.
224/2023, pubblicata in data 13.07.2023, allegando che dalla data della separazione ad oggi la convivenza non è più ripresa ed è intervenuto accordo per addivenire a divorzio. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 9/12/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte sino al 26.02.2024.
pagina 6 di 8 Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Traona (doc. 3);
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale (atteso che è intervenuta, su ricorso congiunto, sentenza n. 224/2023, pubblicata in data 13.07.2023 dal Tribunale di
Sondrio – doc. 8) e che da allora la convivenza non è più stata ripresa;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 9/12/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative alle figlie , Persona_4 in Sondrio in data 12.11.2008 (C.Fisc. ), , in Sondrio in data CodiceFiscale_6 Persona_5
22.08.2011 (C.Fisc. ) e , in Sondrio in data 11.06.2015 (C.Fisc. CodiceFiscale_8 Parte_3
), laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai CodiceFiscale_9 rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario celebrato in Traona (SO) in data Parte_2
12.05.2007 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Traona, Atto N. 1,
Parte II, Serie A – Anno 2007;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
pagina 7 di 8 4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 5/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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