CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale affari contenziosi al numero 1097/20 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Andrea Salviati)
PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Eugenio Schiavone) PARTE APPELLATA
E
CP_2
(Avv. Katia Cristofori) PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18586/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18586/19, ha definito il giudizio introdotto da che aveva agito nei confronti di e della società Parte_1 CP_2 Controparte_1
rispettivamente conducente e proprietario della moto PI LY e di
[...] nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 7.4.2009, ed ha dichiarato la concorrente responsabilità dei conducenti nella determinazione del sinistro, nella misura del 70% a carico dell'attore. Ha poi condannato in solido fra loro nella qualità e Controparte_1 [...]
, al pagamento in favore di della somma di € 111.800,00 CP_2 Parte_1
(comprensiva di rivalutazione ed interessi legali previa devalutazione) oltre interessi legali dalla sentenza fino al saldo;
ha rigettato ogni diversa domanda;
ha compensato per il 70% le spese di causa a favore dei convenuti;
ha condannato Controparte_1 nella qualità e al pagamento del restante 30%; ha ripartito le spese di CP_2 ctu in eguale misura.
ha proposto appello e ha chiesto ”riformare il capo della sentenza Parte_1 impugnata accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva del nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, ritenuta la legittimazione passiva dell''Impresa Designata, ex art. 19 lett. b. 1.990/69, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, biologici, patrimoniali (conseguiti alla perdita di capacità lavorativa specifica), morali (ivi compresa la personalizzazione) ed esistenziali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro, che risulteranno di giustizia all'esito della causa sulla base delle risultanze mediche in atti e della C. T. U. medica espletata sulla sua persona nell'ambito del giudizio inter partes R. G. 31114/2011 e che, allo stato, al fine della determinazione del contributo unificato e della competenza, si dichiarano indeterminabili. Ritenuta e dichiarata la mala gestio nella condotta dell'Impresa Designata non limitare il risarcimento entro i limiti del massimale. Con vittoria di spese, comprese quelle delle CTU espletate, oltre che I compensi per il doppio grado di causa, da distrarsi".
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti:
la società che ha così concluso “in via principale: accertata e Controparte_1 dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art.345 c.p.c., previa declaratoria altresì dell'intervenuto giudicato della sentenza n. 1434/2016 non impugnata, rigettarlo integralmente poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
In via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale del sig. nella Pt_1 causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. nonché il concorso del fatto colposo da parte del medesimo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2056 c.c. dichiarare essere tenuta, in solido con i Controparte_1 convenuti, al risarcimento del danno, per la minor somma che sarà provata ed accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, comunque entro i limiti della propria responsabilità, con il rispetto dei massimali minimi di legge vigenti al momento del sinistro, dedotto quanto già versato, con indicazione ai fini della registrazione a debito della sentenza, della parte obbligata al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.”. e
che ha domandato “ 1) IN VIA PRINCIPALE, ED IN ACCOGLIMENTO CP_2
DELL'APPELLO INCIDENTALE SVOLTO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro in oggetto, e per l'effetto: Parte_1 riformare in conformità con tale pronuncia la Sentenza n. 18586 / 2019 (Rep. n.
19410 / 2019) del 30.09.2019, pronunciata dal Tribunale di Roma, RG 48423 / 2019; respingere l'appello proposto dal medesimo perchè inammissibile, Parte_1 infondato, non provato o come meglio ritenuto da Codesta Ecc.ma Corte;
respingere in ogni caso integralmente la domanda di risarcimento danni svolta da parte attrice, per i motivi anzidetti. Dichiararsi per conseguenza non dovuta alcuna somma, da parte di , eventualmente pagata all'appellante, a titolo di rivalsa, nei CP_2 confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
IN LINEA DI ESTREMO SUBORDINE: confermare integralmente la Sentenza di primo grado, respingendo in ogni caso l'appello principale proposto da perchè inammissibile, Parte_1 infondato, non provato o come meglio ritenuto da Codesta Ecc.ma Corte;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario costituito nell'interesse ed in difesa di
[...]
. ”. CP_2
Così come si narra negli atti (cfr. appello), ha introdotto il presente Parte_1 giudizio – peraltro dopo che quello instaurato in precedenza era stato definito con una pronuncia di inammissibilità della domanda per non essere stata l'azione preceduta dall'invio della comunicazione alla Soc. Consap spa ex art. 287 d.lgs. 2009/2005 – ed ha esposto che il 7.4.2009, nel mentre era alla guida dello scooter SU RG 250, di proprietà di , e percorreva la corsia di Controparte_3 sinistra del in carreggiata interna, veniva urtato dal motoveicolo PI CP_4
LY, di proprietà e condotto da che, percorrendo la corsia centrale CP_2 di marcia, cadeva a terra, probabilmente a causa dell'impatto con un'auto. Il ciclomotore del scarrocciava verso sinistra, andando così ad occupare la corsia di marcia sulla quale si trovava.
Caduto a terra subiva gravissime lesioni personali (ricoverato in ospedale privo di conoscenza, veniva sottoposto a cinque interventi chirurgici e poi a terapie riabilitative).
costituitasi, contestava la propria legittimazione passiva, ribadendo che non CP_1 sarebbe stata provata la mancanza di copertura assicurativa del mezzo condotto dal
, nonché la responsabilità del , oltre che il danno morale e quello patrimoniale;
ribadiva le critiche alla CTU cinematica già espletata nel precedente giudizio e richiamava le dichiarazioni rese dal teste escusso.
rimaneva contumace. CP_2
Espletata una ctu sulla dinamica del sinistro, veniva, poi, resa a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice ha così motivato la decisione “Nessun dubbio sulla utilizzabilità, come prova atipica, degli atti della medesima causa fra le stesse parti, conclusasi con sentenza di improcedibilità. Il fatto e la responsabilità (NON esclusiva), nella causazione del sinistro di proprietario e conducente della moto PI CP_2
LY BW 37702 sono certi. Le ragioni del convincimento del Giudice, fondate su indiscutibili elementi, sono le seguenti: i rilievi effettuati dalla PG in loco, emendati dall'errore materiale consistente nell'incrociamento delle tracce;
le dichiarazioni del testimone oculare di ES
; la ineccepibile relazione di consulenza tecnica affidata al perito
[...] Per_1
che oltre ad accertare, confermandola, la scopertura assicurativa del
[...] , ricostruiva in modo accurato e sufficientemente certa la dinamica del sinistro. CP_5
La relazione, frutto di indagini ed elaborazioni meticolose e immuni da errori vizi tecnico – logico – giuridici, ha consentito di appurare (coerentemente alla versione del testimone oculare, completata dagli esiti degli accertamenti del CTU), che: il 7.4.2009 il motociclo SU RG condotto da percorreva nello stesso senso di Parte_1 marcia del alla consentita velocità di circa 70 km trovandosi alcuni metri più CP_5 indietro (12,30) rispetto a motociclo PI LY;
una volta verificatasi la imprevedibile perdita di controllo e caduta del conducente del PI, non Parte_1 riusciva a frenare né a effettuare manovre di emergenza, venendo a collisione con il PI;
la concorsualità della colpa (che si allega nella giusta misura del 70 % a carico del ) consiste nel rilievo che il conducente del SU guidava in condizioni assai Pt_1 gravemente alterate (per alcol e stupefacenti) che determinavano, con assoluta certezza, l'incapacità di effettuare manovre adeguate che avrebbero escluso o quanto meno grandemente affievolito gli effetti del sinistro. Invero è risultato, mediante esami clinici effettuati subito dopo l'incidente che le condizioni psico – fisiche dell'attore erano di gravissima alterazione alcolemica e di assunzione di psicofarmaci (come ricordava il CTU, cfr. pag. 44 e ss relazione, il tasso dell'etanolo veniva rilevato in ben g. 2,46 / L, quando il limite legale per la guida è 0,5 g/l e con quella concentrazione di alcol nel sangue gli effetti previsti sono: compromissione grave dello stato psicoficico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata di stare in piedi e camminare, stato di inerzia generale, ipotermia, vomito). Le suddette condizioni, peraltro, non rendono e non potranno rendere attendibili le sue dichiarazioni in merito alla dinamica dell'incidente”. Ed infine ha quantificato il danno non patrimoniale secondo i parametri indicati nella relazione medica d'ufficio (i.p. del 50%, i.t.a. di gg 210, i.r. al 50% di gg. 90, danno soggettivo al 40%) mentre ha escluso sia il danno morale, sia il danno patrimoniale per una presunta perdita della capacità specifica di lavoro. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi così articolati. Con il primo, “ illegittimità del capo della sentenza sul punto della determinazione e quantificazione del concorso dl colpa a carico dell'attore in relazione alla produzione dell'evento, per il seguente specifico motivo dl gravame: errata applicazione della legge ed errore nella valutazione delle risultanze istruttorie”, ha argomentato che il Giudice aveva reso una decisione ingiusta, poiché aveva accolto acriticamente le censure mosse dalla convenuta alla prima relazione della CTU , in ragione Per_2 del contrasto tra i risultati della stessa e le dichiarazioni rese dal teste , ed ES era pervenuto ad una dichiarazione di inattendibilità della perizia di cui ne disponeva la rinnovazione. Tuttavia, per l'appellante il tribunale non aveva affatto considerato le discrasie evidenti nelle dichiarazioni del teste. La ricostruzione indicata, poi, dal CTU era stata contestata dal CTP per il Per_1 quale l'unica ipotesi possibile era, similmente a quanto espresso dal consulente
, che il si trovasse durante tutte le fasi (frenata, caduta e Per_2 CP_5 scarroccio), in posizione arretrata rispetto al SU;
tale tesi era espressa
“graficamente” nella relazione del Ctu in cui emergeva che il aveva raggiunto CP_5 il SU da dietro e toccandolo lo faceva cadere. Mentre la tesi del perito , Per_1 che il , sopraggiunto, si trovasse davanti il caduto a terra e non avesse Pt_1 CP_5 fatto in tempo ad evitarlo in ragione del suo stato di ebbrezza alcolica, era smentita anche dalla localizzazione dei danni subiti dai due veicoli. Infatti, avendo il ctu indicato che il motoveicolo del aveva riportato danni sul Pt_1 fianco, con andamento da dietro verso avanti, questi erano compatibili con uno scontro tra i due mezzi, con il PI in posizione arretrata rispetto al SU del
. Pt_1
Né tal poco, la responsabilità esclusiva in capo al poteva cambiare nella diversa ipotesi in cui fosse stato se stesso ad investire il , perché in questo caso l'urto CP_5 sarebbe stato inevitabile a prescindere dalla condizione pisico-fisica. Per l'appellante la determinazione della percentuale di responsabilità del 70% era ingiusta, anche considerato che le condizioni psico-fisiche erano state estrapolate dalla cartella clinica del pronto Soccorso in cui i propri dati anagrafici erano riportati diversamente. Con il secondo, “ illegittimità' del capo della sentenza sul punto del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale per il seguente specifico motivo di gravame: errata applicazione della legge ed errore nella valutazione delle risultanze istruttorie”, il ha, poi, eccepito che nella Pt_1 valutazione del danno il Tribunale aveva errato nell'escludere quello morale per mancanza di allegazione, poiché era stato invece descritto e documentato l'intero iter sanitario, iniziato con il ricovero in codice rosso, e proseguito con cinque operazioni chirurgiche ed il difficile percorso riabilitativo e gli esiti permanenti delle gravi lesioni.
Di tali lesioni era residuato un deficit statico dinamico, con limitazione della flessione del ginocchio e deambulazione con zoppia, oltre un danno fisiognomico (“non solo resterà zoppo per tutta la vita ma neppure potrà più compiere attività lavorative faticose (cioè quelle che ha sempre fatto nella sua pregressa vita lavorativa di operaio) ed anche l'integrità della sua stessa vita sessuale e relazionale è stata incisa dalle profonde ferite presenti sul suo corpo. “). A dire sempre dell'appellante, le allegazioni ed i documenti, che supportavano le domande di risarcimento di tutti i danni subiti, non solo a titolo di danno morale, ma anche di quello cd. "personalizzato", erano state del tutto ignorate. Inoltre, la declaratoria dell'incapacità lavorativa specifica, relativa a tutti i lavori manuali che prevedevano lo sforzo fisico era stata fatta dal ctu ed allegata dal ctp. Anche la parte appellata ha proposto appello, CP_2 incidentalmente, ed ha, a sua volta, censurato la decisione con riguardo alla ritenuta concorrente responsabilità poiché alcuni fatti, non considerati, ed emergenti piuttosto dall'escussione dell'unico testimone oculare e dalla Testimone_1 posizione dei danni riportati dai due veicoli coinvolti, avrebbero potuto condurre all'affermazione integrale della responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da in quanto l'atto introduttivo del giudizio di gravame Controparte_1 appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Ciò posto, il primo motivo dell'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale formulato da suscettibili di esame congiunto in CP_2 quanto vertono entrambi sull'attribuzione della responsabilità del sinistro, sono infondati e vanno respinti. Entrambe le parti appellanti - principale ed incidentale - hanno censurato la valutazione operata dal Tribunale laddove ha riconosciuto la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, sia pure in diversa misura, del 70% a carico dell'odierno appellante-attore, e del 30% a carico del convenuto/appellato .
Orbene, così come rappresentato, il Primo Giudice nel rendere la decisione ha tenuto conto delle dichiarazioni del teste e delle risultanze tecniche Testimone_1 del perito ed ha concluso affermando che a fronte della imprevedibile Per_1 perdita di controllo e caduta del conducente (il Pilla) il , comunque, il CP_5 Pt_1 non era riuscito a frenare né ad effettuare manovre di emergenza, perché quest'ultimo guidava in condizioni gravemente alterate. Nella relazione redatta, il perito d'ufficio , nominato in primo grado, Per_1 nelle conclusioni rese in risposta al quesito ha dato atto di avere visto “le risultanze dell'analisi del verbale delle autorità di P.G. ..lo stato dei luoghi, analizzati tutti gli elementi a disposizione...valutati i calcoli e tutti gli elementi utili ed obiettivi tratti dagli atti di PG, nonché esaminati tutti gli atti presenti nei fascicoli di parte attrice e di parte convenuta”.
Ed ha poi così ricostruito il sinistro “ alla guida del suo motociclo Parte_2
PI LY percorreva la strada del Grande Raccordo Anulare…nella carreggiata interna di marcia. Giunto in prossimità del Km 23,700..in posizione pressoché parallela all'asse stradale e quasi a ridosso della linea di delimitazione della corsia di marcia di percorrenza (…corsia laterale di destra),..ad una velocità..in precedenza calcolata in 97 Km/h..improvvisamente veniva urtato, o comunque veniva arrecata una turbativa da una autovettura che viaggiava davanti allo stesso e/o quasi affiancato allo stesso motociclo. A seguito di tale contatto o turbativa, perdeva il controllo del motociclo da lui condotto scivolava sul manto stradale percorrendo un tratto in Controparte_6 scarrocciamento di circa 40,50 metri con direzione obliqua verso il centro della carreggiata, spostandosi dalla sua corsia di percorrenza alla corsia centrale..”. In tale frangente “il motociclo UK RG percorreva lo stesso tratto di strada nella stessa direzione di marcia, sulla corsia centrale della carreggiata di percorrenza, alla velocità di crociera in precedenza calcolata in 72 Km/h trovandosi alcuni metri più indietro (12,30 metri) rispetto al motociclo PI LY. Il conducente del UK RG, non vedendo davanti a sé la repentina ed improvvisa perdita di controllo e conseguente caduta sul manto stradale del conducente e del motociclo PI LY, nella fase iniziale della caduta, e successivamente spostandosi nella adiacente corsia di percorrenza del UK RG. Quest'ultimo non aveva nè spazio né tempo per effettuare manovre di emergenza, né tantomeno frenare istintivamente, venendo a collisione con il corpo del motociclo PI LY
e con lo stesso motociclo nella posizione come meglio precedentemente descritta. Da considerare che le sue condizioni psico-fisiche di alterazione alcolemica e di assunzione di psicofarmaci, sostanze accertate mediante esami clinici effettuati, non permettevano un'azione di emergenza efficace in tempo.”. A seguito dell'urto, il motociclo SU RG perdeva il controllo, prima di cadere percorreva 9,50 metri, a seguito dei quali cadeva sul manto stradale ed iniziava una fase di moto roto-traslatorio che proseguiva per oltre 48,95 metri e terminava la corsa nella sua fase finale statica adagiato con la parte laterale destra sul manto stradale, con la parte posteriore esattamente sopra la linea di delimitazione della corsia di sorpasso e centrale in posizione pressoché obliqua all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il guard-rail. Mentre il PI LY a seguito dell'urto proseguiva la sua marcia con direzione obliqua a destra rispetto all'asse stradale, in moto roto-traslatorio e veniva rinvenuto accostato al margine destro della strada. Terminava la corsa nella sua fase finale statica adagiato con la parte laterale destra sul manto stradale più precisamente nell'intera corsia di emergenza della carreggiata di percorrenza sulla destra per il verso di percorrenza del suddetto motociclo, a circa 8,65 metri dal motociclo UK RG, in posizione pressoché parallela all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta in direzione dal suo verso di percorrenza (ruotato di 180°) dall'asse stradale. Il perito ha poi evidenziato che la velocità dei motocicli rientrava nella limitazione del tratto di strada percorso. Ha da ultimo osservato che con riguardo al comportamento dei conducenti, quello del conducente del motociclo PI aveva svolto un ruolo importante e peraltro, dagli accertamenti svolti presso il pronto soccorso, era stato riscontrato che si trovava in stato di ebbrezza;
anche il conducente del SU aveva svolto un ruolo importante, che, nonostante viaggiasse ad una velocità conforme a quanto previsto per il tratto di strada e sulla parte della propria corsia di percorrenza, si trovava in grave stato di ebbrezza e di uso di psicofarmaci come rilevato presso il pronto soccorso. La ricostruzione così operata ha trovato conferma, condivisibilmente con quanto ritenuto in sentenza, proprio nelle dichiarazioni rese dal teste ES
, .
[...]
Presente sul luogo del sinistro quest'ultimo ha dichiarato “ Il giorno 07-04-2009 verso le 22:10 mi trovavo a percorrere il GRA carr. Interna precisamente al km 23+800 con direzione di marcia Salaria Tiburtina. Giunto all'altezza del km 23+700 mentre percorrevo la corsia centrale con condizioni di traffico normale notavo avanti a me uno scooter che viaggiava sulla parte sx della corsia di marcia centrale ed un fuoristrada che viaggiava sulla corsia centrale quasi affiancati con quest'ultimo in avanti rispetto allo scooter. Improvvisamente il conducente del motoveicolo perdeva il controllo scivolando a terra e nel contempo sopraggiungeva un ulteriore scooter che non riuscendo ad evitarlo lo investiva. Dopo l'urto anche il secondo scooter cadeva a terra…”. Escusso poi quale teste (nel giudizio di cui si è detto concluso con la pronuncia di inammissibilità) ha riferito “Il giorno dell'incidente mi trovavo anch'io a percorrere la corsia interna del GRA a bordo della mia auto ed ho visto a due-trecento metri da me uno scooter perdere il controllo. Preciso che lo scooter era dietro ad un'auto, ma non so dire di preciso la distanza fra loro … dopo aver perso il controllo, lo scooter è caduto a terra ed anche il suo conducente, che rotolava sulla corsia. Da dietro sopraggiungeva un altro scooter che colpiva la persona che era caduta a terra e che, a sua volta, cadeva al suolo”. Ora, con riguardo alla dinamica così descritta, ritiene questo Collegio di potere porre a fondamento della propria decisione le risultanze tecniche suesposte, peraltro alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22; cfr. anche Cass. 15147/18). E ciò a fronte di quanto diversamente rappresentato nella relazione della ctu
, espletata fra le stesse parti nel giudizio prima introdotto e di cui Persona_3 si è fatto cenno, che concludendo ha ritenuto che il sinistro si fosse verificato esclusivamente a causa dell'imprudenza, la negligenza e la disattenzione alla guida del conducente del PI. Per la predetta Consulente quest'ultimo marciava a breve distanza dal veicolo che lo precedeva e senza rispettare un'adeguata distanza di sicurezza;
perdeva così il controllo del mezzo che lo portava ad invadere la corsia centrale, arrivando a tamponare il motoveicolo SU, mentre nulla era censurabile nella condotta di guida del che marciava nella propria corsia e nulla avrebbe potuto fare per evitare Pt_1 il sinistro, poiché venendo tamponato non aveva potuto avvedersi del pericolo generato dal motoveicolo PI. La condivisione del secondo elaborato, piuttosto che della relazione della consulente espletata nell'altro giudizio tra le stesse parti prima definito, trova Per_2 spiegazione – ciò in ossequio al principio della necessità di un'analisi comparativa, e non anche di una adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi (Cass. 14588/2021) – nella narrazione del teste, per niente affatto suscettibile delle critiche svolte posto che appare chiaro il percorso dei motocicli alla vista dello stesso, che confermerebbe piuttosto la descrizione della dinamica del perito nominato in questo giudizio e sopra evidenziata. Per_1
L'accertamento così descritto è stato, infatti, fondato sulla rilevazione delle tracce lasciate dai due motocicli “A seguito di tale contatto o turbativa, perdeva il controllo del motociclo da lui condotto er effetto dell'urto o della turbativa lo Controparte_6 stesso motociclo lasciava impressa sul manto stradale con la ruota anteriore una traccia gommosa ben marcata adiacente la striscia discontinua di delimitazione delle corsie di marcia di sorpasso. Tale traccia iniziava dal punto n. 590 e terminava all'inizio del punto 400 e veniva identificata come “2,90””, nonché sulla distanza tra i due motocicli “la distanza tra i due motocicli rilevati dalle Autorità di P.G. nel momento della traccia gommosa indicata con “290” e la traccia gommosa indicata con “155” nel rilievo non in scala delle Autorità di P.G. (in questo caso la decelerazione del motociclo PI LY), è pari a 47 metri questo sta a significare che l'urto non può essersi verificato da parte del nei confronti del SU RG, poichè Controparte_6 la distanza tra i due motocicli è circa 8 volte maggiore rispetto a quella per valori inferiori per evitare la collisione al tempo t=o (tempo di collisione)”. Inoltre, secondo il perito considerando la posizione del motociclo parallela all'asse stradale nella fase precedente il contatto, stante anche le dichiarazioni del teste, “il PI LY aveva una velocità relativa rispetto al SU RG, secondo i conteggi sopra riportati con una differenza di 6,84 m/sec pari a 24 Km/h, rispetto al SU RG, quindi quest'ultimo si trovava ben 12,30 metri indietro rispetto al
PI LY nel momento in cui quest'ultimo perdeva il controllo e lasciava impressa la traccia gommosa identificata con “2,90”. Peraltro, continua ad argomentare il tecnico, considerando “le condizioni dello stato di ebbrezza del conducente del motociclo UK RG, considerata la mancanza di tracce di frenatura riguardanti il motociclo fa ritenere che l'eventuale azione frenante da parte del conducente non è stata esercitata per un tempo tale da portare le ruote al limite di aderenza, ma che comunque vi possa essere stata seppur in maniera ritardata rispetto alle normali condizioni di guida in assoluta efficienza psico- fisica, e conseguentemente avere una velocità maggiore al momento dell'urto rispetto al PI LY che già in fase di scarrocciamento da oltre 40,50 metri perdeva velocità.”. Ciò detto, da quanto evidenziato emerge e va confermata la responsabilità dell'appellante, posto che il ha violato le previsioni del Codice della Strada e Pt_1 ha tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, poichè comunque, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada, il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, oltre che essersi posto alla guida (aspetto questo dirimente) nel mentre si trovava in uno stato di “compromissione grave dello stato psicofisico. Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito e sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio..” (cfr. relazione di consulenza) ovvero (cfr. sentenza) “in condizioni assai gravemente alterate (per alcol e stupefacenti)” essendo risultato “mediante esami clinici effettuati presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Andrea subito dopo l'incidente, che le condizioni psico – fisiche dell'attore erano di gravissima alterazione alcolemica e di assunzione di psicofarmaci (come ricordava il CTU, cfr. pag. 44 e ss relazione, il tasso dell'etanolo veniva rilevato in ben g. 2,46 / L, quando il limite legale per la guida è 0,5 g/l e con quella concentrazione di alcol nel sangue gli effetti previsti sono: compromissione grave dello stato psicoficico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata di stare in piedi e camminare, stato di inerzia generale, ipotermia, vomito). Né, poi, sul punto assume rilevanza la deduzione contenuta nell'atto d'appello che il sarebbe stato assolto dall'imputazione dello stato di alterazione psicofisica da Pt_1 uso di sostanza stupefacente, ferma restando comunque la contestazione e la costatazione dello stato di ebbrezza.
Ciò detto, ovvero l'accertamento della responsabilità del non esime dal Pt_1 dovere valutare l'incidenza causale della condotta dell'altro conducente proprio tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. n.23431/2014; Cass n. 7479/2020). A fronte delle violazioni accertate a carico del , di essersi messo alla Pt_1 guida in stato di ebbrezza, con quanto ne consegue in termini di rallentamento dei riflessi necessari per effettuare eventuali manovre di emergenza, dunque ancor più di avere violato la prescrizione normativa sopra ricordata di non essere stato in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo, si è accompagnata la condotta del che comunque aveva determinato la presenza di un ingombro sulla carreggiata che stava percorrendo il , evidentemente e parimenti, attesa la ricostruzione della Pt_1 dinamica evidenziata dal perito della turbativa o dell'urto da altro veicolo, per non avere mantenuto il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Così tutte le censure svolte dalla parte appellante principale e dalla parte appellante incidentale, dirette a contestare la decisione gravata che ha ritenuto sussistente la corresponsabilità dei conducenti, non sono fondate e la sentenza deve essere confermata anche sotto il profilo dell'attribuzione della misura della colpa a carico dell'attore/appellante avuto riguardo alla compromissione grave dello stato psicofisico. Con riguardo alla liquidazione dei danni, il primo Giudice si è attenuto alle osservazioni del medico-legale (cfr. relazione dott.ssa nominata quale ctu Per_4 nel precedente giudizio prima definito) e alle percentuali indicate quanto alla inabilità temporanea parziale (di giorni 90 al 50%), assoluta (di giorni 210), oltre alla misura dell'invalidità permanente valutata nella misura del 50%. La critica relativa alla mancata liquidazione del danno morale e della personalizzazione non appare fondata. Innanzitutto, va detto che nella relazione del medico legale si legge che l'invalidità permanente appunto valutata nel 50%, è comprensiva della quota di danno estetico e degli aspetti dinamico-relazionali rilevanti ai fini della personalizzazione del danno biologico, ovvero in tale percentuale sono stati dunque valutati tutti i postumi permanenti, ovvero tutti i deficit derivati dalle lesioni subite, compresi i “reliquati cicatriziali ..configuranti..un pregiudizio sia anatomodisfunzionale che fisiognomico.”. Peraltro, (Cass. Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021) “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”. Nulla va riconosciuto sotto l'aspetto della personalizzazione, poiché l'appellante non ha provato di avere subito particolari limitazioni nelle interazioni personali o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita e di attività socialmente rilevanti o anche ludiche. A nulla rilevando in tal senso il peggioramento delle pregresse condizioni di salute, posto che, come detto sopra, nella valutazione della percentuale del 50 % della I.P. si è tenuto conto, comunque, della modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto (cfr. pag. 10 relazione ctu medico-legale). L'appellante si duole, altresì, che non è stato riconosciuto alcun danno patrimoniale con riguardo “all'attività lavorativa” stante che lo stesso ctu ha riconosciuto l'impossibilità di espletare lavori manuali che prevedono sforzo fisico e stazione eretta. Né l'assenza di una busta paga recente ed una regolare posizione previdenziale ed assicurativa poteva dipendere dalla sua volontà, quanto piuttosto dalle condizioni di lavoro a cui era stato costretto ed alla condizione di lavoratore straniero. Il Tribunale ha rigettato il danno patrimoniale per la perdita della capacità specifica di lavoro, poiché le buste paga erano risalenti rispetto all'incidente, circa sei anni prima, e quindi erano piuttosto prova non dell'attività di operaio edile ma della
“sua indifferenza a tale lavoro (o a qualsiasi altro)” per un tempo che non poteva essere ritenuto contingente. La censura dell'erroneo rigetto del danno patrimoniale va disattesa. Invero, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.”. (Cass. 14517/2015). Il ctu (cfr. relazione di consulenza citata Dott.ssa ) ha affermato che “le Per_4 attuali condizioni non risultano compatibili con la dichiarata attività di operaio edile, svolta all'epoca del sinistro”. Premesso che le lesioni possono anche incidere sulla perdita della capacità lavorativa generica, che nella specie per come ritenuto (cfr. sentenza) è stata risarcita dalle voci riconosciute (danno biologico e soggettivo), il danno patrimoniale derivante da una incapacità lavorativa specifica va provato. Nessuna prova è stata data con riguardo al fatto che le lesioni subite hanno inciso sulla capacità di guadagno esistente poco prima dell'incidente (stante le risalenti buste paga prodotte come ritenuto e non contestato), né alcuna allegazione è stata offerta a fondamento dell'attività prima esercitata e della riduzione o abbandono della stessa. Da ultimo, nessuna pronuncia deve essere resa con riguardo alla richiesta contenuta nelle sole conclusioni “ritenuta e dichiarata la mala gestio nella condotta dell'Impresa Designata non limitare il risarcimento entro i limiti del massimale” in mancanza di alcuna censura ed argomentazione sul punto. Alla stregua anche di dette ulteriori ragioni evidenziate l'appello principale va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante in favore della parte appellata e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, nella misura media (secondo lo scaglione di valore del deciso), in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Mentre, stante la reciproca sostanziale soccombenza, possono essere compensate tra la parte appellante principale e la parte appellante incidentale
. CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata incidentale
. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la parte appellante principale al pagamento - in favore della Parte_1 parte appellata - delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_1
9.991,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; compensa le spese di lite tra le restanti parti, parte appellante principale e parte appellata-appellante incidentale;
CP_2 dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale della appellata-appellante incidentale . CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
Parte_1
(Avv. Andrea Salviati)
PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Eugenio Schiavone) PARTE APPELLATA
E
CP_2
(Avv. Katia Cristofori) PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18586/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18586/19, ha definito il giudizio introdotto da che aveva agito nei confronti di e della società Parte_1 CP_2 Controparte_1
rispettivamente conducente e proprietario della moto PI LY e di
[...] nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 7.4.2009, ed ha dichiarato la concorrente responsabilità dei conducenti nella determinazione del sinistro, nella misura del 70% a carico dell'attore. Ha poi condannato in solido fra loro nella qualità e Controparte_1 [...]
, al pagamento in favore di della somma di € 111.800,00 CP_2 Parte_1
(comprensiva di rivalutazione ed interessi legali previa devalutazione) oltre interessi legali dalla sentenza fino al saldo;
ha rigettato ogni diversa domanda;
ha compensato per il 70% le spese di causa a favore dei convenuti;
ha condannato Controparte_1 nella qualità e al pagamento del restante 30%; ha ripartito le spese di CP_2 ctu in eguale misura.
ha proposto appello e ha chiesto ”riformare il capo della sentenza Parte_1 impugnata accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva del nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, ritenuta la legittimazione passiva dell''Impresa Designata, ex art. 19 lett. b. 1.990/69, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, biologici, patrimoniali (conseguiti alla perdita di capacità lavorativa specifica), morali (ivi compresa la personalizzazione) ed esistenziali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro, che risulteranno di giustizia all'esito della causa sulla base delle risultanze mediche in atti e della C. T. U. medica espletata sulla sua persona nell'ambito del giudizio inter partes R. G. 31114/2011 e che, allo stato, al fine della determinazione del contributo unificato e della competenza, si dichiarano indeterminabili. Ritenuta e dichiarata la mala gestio nella condotta dell'Impresa Designata non limitare il risarcimento entro i limiti del massimale. Con vittoria di spese, comprese quelle delle CTU espletate, oltre che I compensi per il doppio grado di causa, da distrarsi".
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti:
la società che ha così concluso “in via principale: accertata e Controparte_1 dichiarata la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art.345 c.p.c., previa declaratoria altresì dell'intervenuto giudicato della sentenza n. 1434/2016 non impugnata, rigettarlo integralmente poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
In via subordinata: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale del sig. nella Pt_1 causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. nonché il concorso del fatto colposo da parte del medesimo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2056 c.c. dichiarare essere tenuta, in solido con i Controparte_1 convenuti, al risarcimento del danno, per la minor somma che sarà provata ed accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, comunque entro i limiti della propria responsabilità, con il rispetto dei massimali minimi di legge vigenti al momento del sinistro, dedotto quanto già versato, con indicazione ai fini della registrazione a debito della sentenza, della parte obbligata al risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.”. e
che ha domandato “ 1) IN VIA PRINCIPALE, ED IN ACCOGLIMENTO CP_2
DELL'APPELLO INCIDENTALE SVOLTO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro in oggetto, e per l'effetto: Parte_1 riformare in conformità con tale pronuncia la Sentenza n. 18586 / 2019 (Rep. n.
19410 / 2019) del 30.09.2019, pronunciata dal Tribunale di Roma, RG 48423 / 2019; respingere l'appello proposto dal medesimo perchè inammissibile, Parte_1 infondato, non provato o come meglio ritenuto da Codesta Ecc.ma Corte;
respingere in ogni caso integralmente la domanda di risarcimento danni svolta da parte attrice, per i motivi anzidetti. Dichiararsi per conseguenza non dovuta alcuna somma, da parte di , eventualmente pagata all'appellante, a titolo di rivalsa, nei CP_2 confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
IN LINEA DI ESTREMO SUBORDINE: confermare integralmente la Sentenza di primo grado, respingendo in ogni caso l'appello principale proposto da perchè inammissibile, Parte_1 infondato, non provato o come meglio ritenuto da Codesta Ecc.ma Corte;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario costituito nell'interesse ed in difesa di
[...]
. ”. CP_2
Così come si narra negli atti (cfr. appello), ha introdotto il presente Parte_1 giudizio – peraltro dopo che quello instaurato in precedenza era stato definito con una pronuncia di inammissibilità della domanda per non essere stata l'azione preceduta dall'invio della comunicazione alla Soc. Consap spa ex art. 287 d.lgs. 2009/2005 – ed ha esposto che il 7.4.2009, nel mentre era alla guida dello scooter SU RG 250, di proprietà di , e percorreva la corsia di Controparte_3 sinistra del in carreggiata interna, veniva urtato dal motoveicolo PI CP_4
LY, di proprietà e condotto da che, percorrendo la corsia centrale CP_2 di marcia, cadeva a terra, probabilmente a causa dell'impatto con un'auto. Il ciclomotore del scarrocciava verso sinistra, andando così ad occupare la corsia di marcia sulla quale si trovava.
Caduto a terra subiva gravissime lesioni personali (ricoverato in ospedale privo di conoscenza, veniva sottoposto a cinque interventi chirurgici e poi a terapie riabilitative).
costituitasi, contestava la propria legittimazione passiva, ribadendo che non CP_1 sarebbe stata provata la mancanza di copertura assicurativa del mezzo condotto dal
, nonché la responsabilità del , oltre che il danno morale e quello patrimoniale;
ribadiva le critiche alla CTU cinematica già espletata nel precedente giudizio e richiamava le dichiarazioni rese dal teste escusso.
rimaneva contumace. CP_2
Espletata una ctu sulla dinamica del sinistro, veniva, poi, resa a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice ha così motivato la decisione “Nessun dubbio sulla utilizzabilità, come prova atipica, degli atti della medesima causa fra le stesse parti, conclusasi con sentenza di improcedibilità. Il fatto e la responsabilità (NON esclusiva), nella causazione del sinistro di proprietario e conducente della moto PI CP_2
LY BW 37702 sono certi. Le ragioni del convincimento del Giudice, fondate su indiscutibili elementi, sono le seguenti: i rilievi effettuati dalla PG in loco, emendati dall'errore materiale consistente nell'incrociamento delle tracce;
le dichiarazioni del testimone oculare di ES
; la ineccepibile relazione di consulenza tecnica affidata al perito
[...] Per_1
che oltre ad accertare, confermandola, la scopertura assicurativa del
[...] , ricostruiva in modo accurato e sufficientemente certa la dinamica del sinistro. CP_5
La relazione, frutto di indagini ed elaborazioni meticolose e immuni da errori vizi tecnico – logico – giuridici, ha consentito di appurare (coerentemente alla versione del testimone oculare, completata dagli esiti degli accertamenti del CTU), che: il 7.4.2009 il motociclo SU RG condotto da percorreva nello stesso senso di Parte_1 marcia del alla consentita velocità di circa 70 km trovandosi alcuni metri più CP_5 indietro (12,30) rispetto a motociclo PI LY;
una volta verificatasi la imprevedibile perdita di controllo e caduta del conducente del PI, non Parte_1 riusciva a frenare né a effettuare manovre di emergenza, venendo a collisione con il PI;
la concorsualità della colpa (che si allega nella giusta misura del 70 % a carico del ) consiste nel rilievo che il conducente del SU guidava in condizioni assai Pt_1 gravemente alterate (per alcol e stupefacenti) che determinavano, con assoluta certezza, l'incapacità di effettuare manovre adeguate che avrebbero escluso o quanto meno grandemente affievolito gli effetti del sinistro. Invero è risultato, mediante esami clinici effettuati subito dopo l'incidente che le condizioni psico – fisiche dell'attore erano di gravissima alterazione alcolemica e di assunzione di psicofarmaci (come ricordava il CTU, cfr. pag. 44 e ss relazione, il tasso dell'etanolo veniva rilevato in ben g. 2,46 / L, quando il limite legale per la guida è 0,5 g/l e con quella concentrazione di alcol nel sangue gli effetti previsti sono: compromissione grave dello stato psicoficico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata di stare in piedi e camminare, stato di inerzia generale, ipotermia, vomito). Le suddette condizioni, peraltro, non rendono e non potranno rendere attendibili le sue dichiarazioni in merito alla dinamica dell'incidente”. Ed infine ha quantificato il danno non patrimoniale secondo i parametri indicati nella relazione medica d'ufficio (i.p. del 50%, i.t.a. di gg 210, i.r. al 50% di gg. 90, danno soggettivo al 40%) mentre ha escluso sia il danno morale, sia il danno patrimoniale per una presunta perdita della capacità specifica di lavoro. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi così articolati. Con il primo, “ illegittimità del capo della sentenza sul punto della determinazione e quantificazione del concorso dl colpa a carico dell'attore in relazione alla produzione dell'evento, per il seguente specifico motivo dl gravame: errata applicazione della legge ed errore nella valutazione delle risultanze istruttorie”, ha argomentato che il Giudice aveva reso una decisione ingiusta, poiché aveva accolto acriticamente le censure mosse dalla convenuta alla prima relazione della CTU , in ragione Per_2 del contrasto tra i risultati della stessa e le dichiarazioni rese dal teste , ed ES era pervenuto ad una dichiarazione di inattendibilità della perizia di cui ne disponeva la rinnovazione. Tuttavia, per l'appellante il tribunale non aveva affatto considerato le discrasie evidenti nelle dichiarazioni del teste. La ricostruzione indicata, poi, dal CTU era stata contestata dal CTP per il Per_1 quale l'unica ipotesi possibile era, similmente a quanto espresso dal consulente
, che il si trovasse durante tutte le fasi (frenata, caduta e Per_2 CP_5 scarroccio), in posizione arretrata rispetto al SU;
tale tesi era espressa
“graficamente” nella relazione del Ctu in cui emergeva che il aveva raggiunto CP_5 il SU da dietro e toccandolo lo faceva cadere. Mentre la tesi del perito , Per_1 che il , sopraggiunto, si trovasse davanti il caduto a terra e non avesse Pt_1 CP_5 fatto in tempo ad evitarlo in ragione del suo stato di ebbrezza alcolica, era smentita anche dalla localizzazione dei danni subiti dai due veicoli. Infatti, avendo il ctu indicato che il motoveicolo del aveva riportato danni sul Pt_1 fianco, con andamento da dietro verso avanti, questi erano compatibili con uno scontro tra i due mezzi, con il PI in posizione arretrata rispetto al SU del
. Pt_1
Né tal poco, la responsabilità esclusiva in capo al poteva cambiare nella diversa ipotesi in cui fosse stato se stesso ad investire il , perché in questo caso l'urto CP_5 sarebbe stato inevitabile a prescindere dalla condizione pisico-fisica. Per l'appellante la determinazione della percentuale di responsabilità del 70% era ingiusta, anche considerato che le condizioni psico-fisiche erano state estrapolate dalla cartella clinica del pronto Soccorso in cui i propri dati anagrafici erano riportati diversamente. Con il secondo, “ illegittimità' del capo della sentenza sul punto del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale per il seguente specifico motivo di gravame: errata applicazione della legge ed errore nella valutazione delle risultanze istruttorie”, il ha, poi, eccepito che nella Pt_1 valutazione del danno il Tribunale aveva errato nell'escludere quello morale per mancanza di allegazione, poiché era stato invece descritto e documentato l'intero iter sanitario, iniziato con il ricovero in codice rosso, e proseguito con cinque operazioni chirurgiche ed il difficile percorso riabilitativo e gli esiti permanenti delle gravi lesioni.
Di tali lesioni era residuato un deficit statico dinamico, con limitazione della flessione del ginocchio e deambulazione con zoppia, oltre un danno fisiognomico (“non solo resterà zoppo per tutta la vita ma neppure potrà più compiere attività lavorative faticose (cioè quelle che ha sempre fatto nella sua pregressa vita lavorativa di operaio) ed anche l'integrità della sua stessa vita sessuale e relazionale è stata incisa dalle profonde ferite presenti sul suo corpo. “). A dire sempre dell'appellante, le allegazioni ed i documenti, che supportavano le domande di risarcimento di tutti i danni subiti, non solo a titolo di danno morale, ma anche di quello cd. "personalizzato", erano state del tutto ignorate. Inoltre, la declaratoria dell'incapacità lavorativa specifica, relativa a tutti i lavori manuali che prevedevano lo sforzo fisico era stata fatta dal ctu ed allegata dal ctp. Anche la parte appellata ha proposto appello, CP_2 incidentalmente, ed ha, a sua volta, censurato la decisione con riguardo alla ritenuta concorrente responsabilità poiché alcuni fatti, non considerati, ed emergenti piuttosto dall'escussione dell'unico testimone oculare e dalla Testimone_1 posizione dei danni riportati dai due veicoli coinvolti, avrebbero potuto condurre all'affermazione integrale della responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da in quanto l'atto introduttivo del giudizio di gravame Controparte_1 appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Ciò posto, il primo motivo dell'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale formulato da suscettibili di esame congiunto in CP_2 quanto vertono entrambi sull'attribuzione della responsabilità del sinistro, sono infondati e vanno respinti. Entrambe le parti appellanti - principale ed incidentale - hanno censurato la valutazione operata dal Tribunale laddove ha riconosciuto la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, sia pure in diversa misura, del 70% a carico dell'odierno appellante-attore, e del 30% a carico del convenuto/appellato .
Orbene, così come rappresentato, il Primo Giudice nel rendere la decisione ha tenuto conto delle dichiarazioni del teste e delle risultanze tecniche Testimone_1 del perito ed ha concluso affermando che a fronte della imprevedibile Per_1 perdita di controllo e caduta del conducente (il Pilla) il , comunque, il CP_5 Pt_1 non era riuscito a frenare né ad effettuare manovre di emergenza, perché quest'ultimo guidava in condizioni gravemente alterate. Nella relazione redatta, il perito d'ufficio , nominato in primo grado, Per_1 nelle conclusioni rese in risposta al quesito ha dato atto di avere visto “le risultanze dell'analisi del verbale delle autorità di P.G. ..lo stato dei luoghi, analizzati tutti gli elementi a disposizione...valutati i calcoli e tutti gli elementi utili ed obiettivi tratti dagli atti di PG, nonché esaminati tutti gli atti presenti nei fascicoli di parte attrice e di parte convenuta”.
Ed ha poi così ricostruito il sinistro “ alla guida del suo motociclo Parte_2
PI LY percorreva la strada del Grande Raccordo Anulare…nella carreggiata interna di marcia. Giunto in prossimità del Km 23,700..in posizione pressoché parallela all'asse stradale e quasi a ridosso della linea di delimitazione della corsia di marcia di percorrenza (…corsia laterale di destra),..ad una velocità..in precedenza calcolata in 97 Km/h..improvvisamente veniva urtato, o comunque veniva arrecata una turbativa da una autovettura che viaggiava davanti allo stesso e/o quasi affiancato allo stesso motociclo. A seguito di tale contatto o turbativa, perdeva il controllo del motociclo da lui condotto scivolava sul manto stradale percorrendo un tratto in Controparte_6 scarrocciamento di circa 40,50 metri con direzione obliqua verso il centro della carreggiata, spostandosi dalla sua corsia di percorrenza alla corsia centrale..”. In tale frangente “il motociclo UK RG percorreva lo stesso tratto di strada nella stessa direzione di marcia, sulla corsia centrale della carreggiata di percorrenza, alla velocità di crociera in precedenza calcolata in 72 Km/h trovandosi alcuni metri più indietro (12,30 metri) rispetto al motociclo PI LY. Il conducente del UK RG, non vedendo davanti a sé la repentina ed improvvisa perdita di controllo e conseguente caduta sul manto stradale del conducente e del motociclo PI LY, nella fase iniziale della caduta, e successivamente spostandosi nella adiacente corsia di percorrenza del UK RG. Quest'ultimo non aveva nè spazio né tempo per effettuare manovre di emergenza, né tantomeno frenare istintivamente, venendo a collisione con il corpo del motociclo PI LY
e con lo stesso motociclo nella posizione come meglio precedentemente descritta. Da considerare che le sue condizioni psico-fisiche di alterazione alcolemica e di assunzione di psicofarmaci, sostanze accertate mediante esami clinici effettuati, non permettevano un'azione di emergenza efficace in tempo.”. A seguito dell'urto, il motociclo SU RG perdeva il controllo, prima di cadere percorreva 9,50 metri, a seguito dei quali cadeva sul manto stradale ed iniziava una fase di moto roto-traslatorio che proseguiva per oltre 48,95 metri e terminava la corsa nella sua fase finale statica adagiato con la parte laterale destra sul manto stradale, con la parte posteriore esattamente sopra la linea di delimitazione della corsia di sorpasso e centrale in posizione pressoché obliqua all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il guard-rail. Mentre il PI LY a seguito dell'urto proseguiva la sua marcia con direzione obliqua a destra rispetto all'asse stradale, in moto roto-traslatorio e veniva rinvenuto accostato al margine destro della strada. Terminava la corsa nella sua fase finale statica adagiato con la parte laterale destra sul manto stradale più precisamente nell'intera corsia di emergenza della carreggiata di percorrenza sulla destra per il verso di percorrenza del suddetto motociclo, a circa 8,65 metri dal motociclo UK RG, in posizione pressoché parallela all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta in direzione dal suo verso di percorrenza (ruotato di 180°) dall'asse stradale. Il perito ha poi evidenziato che la velocità dei motocicli rientrava nella limitazione del tratto di strada percorso. Ha da ultimo osservato che con riguardo al comportamento dei conducenti, quello del conducente del motociclo PI aveva svolto un ruolo importante e peraltro, dagli accertamenti svolti presso il pronto soccorso, era stato riscontrato che si trovava in stato di ebbrezza;
anche il conducente del SU aveva svolto un ruolo importante, che, nonostante viaggiasse ad una velocità conforme a quanto previsto per il tratto di strada e sulla parte della propria corsia di percorrenza, si trovava in grave stato di ebbrezza e di uso di psicofarmaci come rilevato presso il pronto soccorso. La ricostruzione così operata ha trovato conferma, condivisibilmente con quanto ritenuto in sentenza, proprio nelle dichiarazioni rese dal teste ES
, .
[...]
Presente sul luogo del sinistro quest'ultimo ha dichiarato “ Il giorno 07-04-2009 verso le 22:10 mi trovavo a percorrere il GRA carr. Interna precisamente al km 23+800 con direzione di marcia Salaria Tiburtina. Giunto all'altezza del km 23+700 mentre percorrevo la corsia centrale con condizioni di traffico normale notavo avanti a me uno scooter che viaggiava sulla parte sx della corsia di marcia centrale ed un fuoristrada che viaggiava sulla corsia centrale quasi affiancati con quest'ultimo in avanti rispetto allo scooter. Improvvisamente il conducente del motoveicolo perdeva il controllo scivolando a terra e nel contempo sopraggiungeva un ulteriore scooter che non riuscendo ad evitarlo lo investiva. Dopo l'urto anche il secondo scooter cadeva a terra…”. Escusso poi quale teste (nel giudizio di cui si è detto concluso con la pronuncia di inammissibilità) ha riferito “Il giorno dell'incidente mi trovavo anch'io a percorrere la corsia interna del GRA a bordo della mia auto ed ho visto a due-trecento metri da me uno scooter perdere il controllo. Preciso che lo scooter era dietro ad un'auto, ma non so dire di preciso la distanza fra loro … dopo aver perso il controllo, lo scooter è caduto a terra ed anche il suo conducente, che rotolava sulla corsia. Da dietro sopraggiungeva un altro scooter che colpiva la persona che era caduta a terra e che, a sua volta, cadeva al suolo”. Ora, con riguardo alla dinamica così descritta, ritiene questo Collegio di potere porre a fondamento della propria decisione le risultanze tecniche suesposte, peraltro alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22; cfr. anche Cass. 15147/18). E ciò a fronte di quanto diversamente rappresentato nella relazione della ctu
, espletata fra le stesse parti nel giudizio prima introdotto e di cui Persona_3 si è fatto cenno, che concludendo ha ritenuto che il sinistro si fosse verificato esclusivamente a causa dell'imprudenza, la negligenza e la disattenzione alla guida del conducente del PI. Per la predetta Consulente quest'ultimo marciava a breve distanza dal veicolo che lo precedeva e senza rispettare un'adeguata distanza di sicurezza;
perdeva così il controllo del mezzo che lo portava ad invadere la corsia centrale, arrivando a tamponare il motoveicolo SU, mentre nulla era censurabile nella condotta di guida del che marciava nella propria corsia e nulla avrebbe potuto fare per evitare Pt_1 il sinistro, poiché venendo tamponato non aveva potuto avvedersi del pericolo generato dal motoveicolo PI. La condivisione del secondo elaborato, piuttosto che della relazione della consulente espletata nell'altro giudizio tra le stesse parti prima definito, trova Per_2 spiegazione – ciò in ossequio al principio della necessità di un'analisi comparativa, e non anche di una adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi (Cass. 14588/2021) – nella narrazione del teste, per niente affatto suscettibile delle critiche svolte posto che appare chiaro il percorso dei motocicli alla vista dello stesso, che confermerebbe piuttosto la descrizione della dinamica del perito nominato in questo giudizio e sopra evidenziata. Per_1
L'accertamento così descritto è stato, infatti, fondato sulla rilevazione delle tracce lasciate dai due motocicli “A seguito di tale contatto o turbativa, perdeva il controllo del motociclo da lui condotto er effetto dell'urto o della turbativa lo Controparte_6 stesso motociclo lasciava impressa sul manto stradale con la ruota anteriore una traccia gommosa ben marcata adiacente la striscia discontinua di delimitazione delle corsie di marcia di sorpasso. Tale traccia iniziava dal punto n. 590 e terminava all'inizio del punto 400 e veniva identificata come “2,90””, nonché sulla distanza tra i due motocicli “la distanza tra i due motocicli rilevati dalle Autorità di P.G. nel momento della traccia gommosa indicata con “290” e la traccia gommosa indicata con “155” nel rilievo non in scala delle Autorità di P.G. (in questo caso la decelerazione del motociclo PI LY), è pari a 47 metri questo sta a significare che l'urto non può essersi verificato da parte del nei confronti del SU RG, poichè Controparte_6 la distanza tra i due motocicli è circa 8 volte maggiore rispetto a quella per valori inferiori per evitare la collisione al tempo t=o (tempo di collisione)”. Inoltre, secondo il perito considerando la posizione del motociclo parallela all'asse stradale nella fase precedente il contatto, stante anche le dichiarazioni del teste, “il PI LY aveva una velocità relativa rispetto al SU RG, secondo i conteggi sopra riportati con una differenza di 6,84 m/sec pari a 24 Km/h, rispetto al SU RG, quindi quest'ultimo si trovava ben 12,30 metri indietro rispetto al
PI LY nel momento in cui quest'ultimo perdeva il controllo e lasciava impressa la traccia gommosa identificata con “2,90”. Peraltro, continua ad argomentare il tecnico, considerando “le condizioni dello stato di ebbrezza del conducente del motociclo UK RG, considerata la mancanza di tracce di frenatura riguardanti il motociclo fa ritenere che l'eventuale azione frenante da parte del conducente non è stata esercitata per un tempo tale da portare le ruote al limite di aderenza, ma che comunque vi possa essere stata seppur in maniera ritardata rispetto alle normali condizioni di guida in assoluta efficienza psico- fisica, e conseguentemente avere una velocità maggiore al momento dell'urto rispetto al PI LY che già in fase di scarrocciamento da oltre 40,50 metri perdeva velocità.”. Ciò detto, da quanto evidenziato emerge e va confermata la responsabilità dell'appellante, posto che il ha violato le previsioni del Codice della Strada e Pt_1 ha tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, poichè comunque, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada, il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, oltre che essersi posto alla guida (aspetto questo dirimente) nel mentre si trovava in uno stato di “compromissione grave dello stato psicofisico. Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito e sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio..” (cfr. relazione di consulenza) ovvero (cfr. sentenza) “in condizioni assai gravemente alterate (per alcol e stupefacenti)” essendo risultato “mediante esami clinici effettuati presso il pronto soccorso dell'ospedale S. Andrea subito dopo l'incidente, che le condizioni psico – fisiche dell'attore erano di gravissima alterazione alcolemica e di assunzione di psicofarmaci (come ricordava il CTU, cfr. pag. 44 e ss relazione, il tasso dell'etanolo veniva rilevato in ben g. 2,46 / L, quando il limite legale per la guida è 0,5 g/l e con quella concentrazione di alcol nel sangue gli effetti previsti sono: compromissione grave dello stato psicoficico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata di stare in piedi e camminare, stato di inerzia generale, ipotermia, vomito). Né, poi, sul punto assume rilevanza la deduzione contenuta nell'atto d'appello che il sarebbe stato assolto dall'imputazione dello stato di alterazione psicofisica da Pt_1 uso di sostanza stupefacente, ferma restando comunque la contestazione e la costatazione dello stato di ebbrezza.
Ciò detto, ovvero l'accertamento della responsabilità del non esime dal Pt_1 dovere valutare l'incidenza causale della condotta dell'altro conducente proprio tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia
o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. n.23431/2014; Cass n. 7479/2020). A fronte delle violazioni accertate a carico del , di essersi messo alla Pt_1 guida in stato di ebbrezza, con quanto ne consegue in termini di rallentamento dei riflessi necessari per effettuare eventuali manovre di emergenza, dunque ancor più di avere violato la prescrizione normativa sopra ricordata di non essere stato in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo, si è accompagnata la condotta del che comunque aveva determinato la presenza di un ingombro sulla carreggiata che stava percorrendo il , evidentemente e parimenti, attesa la ricostruzione della Pt_1 dinamica evidenziata dal perito della turbativa o dell'urto da altro veicolo, per non avere mantenuto il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Così tutte le censure svolte dalla parte appellante principale e dalla parte appellante incidentale, dirette a contestare la decisione gravata che ha ritenuto sussistente la corresponsabilità dei conducenti, non sono fondate e la sentenza deve essere confermata anche sotto il profilo dell'attribuzione della misura della colpa a carico dell'attore/appellante avuto riguardo alla compromissione grave dello stato psicofisico. Con riguardo alla liquidazione dei danni, il primo Giudice si è attenuto alle osservazioni del medico-legale (cfr. relazione dott.ssa nominata quale ctu Per_4 nel precedente giudizio prima definito) e alle percentuali indicate quanto alla inabilità temporanea parziale (di giorni 90 al 50%), assoluta (di giorni 210), oltre alla misura dell'invalidità permanente valutata nella misura del 50%. La critica relativa alla mancata liquidazione del danno morale e della personalizzazione non appare fondata. Innanzitutto, va detto che nella relazione del medico legale si legge che l'invalidità permanente appunto valutata nel 50%, è comprensiva della quota di danno estetico e degli aspetti dinamico-relazionali rilevanti ai fini della personalizzazione del danno biologico, ovvero in tale percentuale sono stati dunque valutati tutti i postumi permanenti, ovvero tutti i deficit derivati dalle lesioni subite, compresi i “reliquati cicatriziali ..configuranti..un pregiudizio sia anatomodisfunzionale che fisiognomico.”. Peraltro, (Cass. Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021) “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”. Nulla va riconosciuto sotto l'aspetto della personalizzazione, poiché l'appellante non ha provato di avere subito particolari limitazioni nelle interazioni personali o sugli aspetti dinamico-relazionali della vita e di attività socialmente rilevanti o anche ludiche. A nulla rilevando in tal senso il peggioramento delle pregresse condizioni di salute, posto che, come detto sopra, nella valutazione della percentuale del 50 % della I.P. si è tenuto conto, comunque, della modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto (cfr. pag. 10 relazione ctu medico-legale). L'appellante si duole, altresì, che non è stato riconosciuto alcun danno patrimoniale con riguardo “all'attività lavorativa” stante che lo stesso ctu ha riconosciuto l'impossibilità di espletare lavori manuali che prevedono sforzo fisico e stazione eretta. Né l'assenza di una busta paga recente ed una regolare posizione previdenziale ed assicurativa poteva dipendere dalla sua volontà, quanto piuttosto dalle condizioni di lavoro a cui era stato costretto ed alla condizione di lavoratore straniero. Il Tribunale ha rigettato il danno patrimoniale per la perdita della capacità specifica di lavoro, poiché le buste paga erano risalenti rispetto all'incidente, circa sei anni prima, e quindi erano piuttosto prova non dell'attività di operaio edile ma della
“sua indifferenza a tale lavoro (o a qualsiasi altro)” per un tempo che non poteva essere ritenuto contingente. La censura dell'erroneo rigetto del danno patrimoniale va disattesa. Invero, Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.”. (Cass. 14517/2015). Il ctu (cfr. relazione di consulenza citata Dott.ssa ) ha affermato che “le Per_4 attuali condizioni non risultano compatibili con la dichiarata attività di operaio edile, svolta all'epoca del sinistro”. Premesso che le lesioni possono anche incidere sulla perdita della capacità lavorativa generica, che nella specie per come ritenuto (cfr. sentenza) è stata risarcita dalle voci riconosciute (danno biologico e soggettivo), il danno patrimoniale derivante da una incapacità lavorativa specifica va provato. Nessuna prova è stata data con riguardo al fatto che le lesioni subite hanno inciso sulla capacità di guadagno esistente poco prima dell'incidente (stante le risalenti buste paga prodotte come ritenuto e non contestato), né alcuna allegazione è stata offerta a fondamento dell'attività prima esercitata e della riduzione o abbandono della stessa. Da ultimo, nessuna pronuncia deve essere resa con riguardo alla richiesta contenuta nelle sole conclusioni “ritenuta e dichiarata la mala gestio nella condotta dell'Impresa Designata non limitare il risarcimento entro i limiti del massimale” in mancanza di alcuna censura ed argomentazione sul punto. Alla stregua anche di dette ulteriori ragioni evidenziate l'appello principale va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante in favore della parte appellata e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, nella misura media (secondo lo scaglione di valore del deciso), in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Mentre, stante la reciproca sostanziale soccombenza, possono essere compensate tra la parte appellante principale e la parte appellante incidentale
. CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata incidentale
. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la parte appellante principale al pagamento - in favore della Parte_1 parte appellata - delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_1
9.991,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; compensa le spese di lite tra le restanti parti, parte appellante principale e parte appellata-appellante incidentale;
CP_2 dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale della appellata-appellante incidentale . CP_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino