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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2489/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Iolanda Miracco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.6.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-00139236, CP_1 notificata il 28.5.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2017, chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, instando per la riduzione delle sanzioni.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica dell'atto presupposto in essa richiamato, ossia il verbale di accertamento N. .2500.14/02/2019.0054304; 2) difetto di motivazione;
CP_1
3) intervenuta prescrizione del diritto.
1 Si costituiva in giudizio l' chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità CP_1 della notifica conseguentemente ammettere la documentazione depositata ovvero rimettere l' nei termini;
- respingere il ricorso promosso, in quanto CP_1 inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di giustizia, con favore di spese”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Non sussistono, anzitutto, i presupposti per la rimessione in termini chiesta dall' . CP_2
L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata il 15.10.2024 (ossia il CP_1 giorno antecedente l'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ha dedotto che “[..] Si eccepisce la nullità/irregolarità delle notifiche del solo ricorso e del solo decreto di fissazione udienza in quanto avvenuta disgiuntamente in violazione dell'art. 6 comma 8 L.
689/1981 in combinato con l'art. 415 cpc che prescrive, invece, che il ricorso deve essere notificato congiuntamente al decreto di fissazione udienza. La notifica è nulla quando non rispetta le modalità previste dalla legge [..]” (così a pag. 3 della memoria); nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
16.12.2024 ha poi dedotto che “[..] Si ribadisce come la notifica sia nulla/inesistente. Infatti L'art. 7 comma 7 D. LGS 150/2011 prevede che il ricorso e il decreto siano notificati (congiuntamente) alla parte opposta da parte della cancelleria. Che il ricorso e il decreto debbano essere unitariamente notificati essendo irregolare/nullo/inesistente la notifica disgiunta lo si deduce al contempo dall'art. 415 comma 4 cpc. Inoltre l'oggetto della pec deve recare la dicitura "notificazione ai sensi del D.L. 179/2012". Vieppiù nel caso in esame ricorre una ipotesi di inesistenza della notifica per mancanza di allegazione dell'atto e infatti la singola notifica del ricorso non contiene il decreto di fissazione udienza mentre la singola notifica di questo ultimo non contiene il ricorso [..]”.
Ora, è ben vero, come sostiene l' , che ricorso e decreto di fissazione di CP_2 udienza devono essere notificati (dalla cancelleria) unitariamente e non in
2 modo disgiunto ma è altrettanto vero che, nella specie, i due messaggi PEC dell'8.7.2024 inoltrati all' dalla cancelleria del Tribunale (cfr. fasc. ) CP_1 CP_1 contenevano tutte le informazioni necessarie (numero di iscrizione a ruolo, autorità giudiziaria, nominativo del ricorrente principale e del resistente principale ) per consentire una tempestiva costituzione in giudizio CP_1 dell' che, invece, si è costituito soltanto con la memoria depositata il CP_2
15.10.2024 (e dunque tardivamente) sanando, in ogni caso, la irregolarità della notifica.
Tanto precisato, non coglie nel segno la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata dall' posto che il ricorso è stato CP_1 depositato il 26.6.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 28.5.2024.
Ora, la tardiva costituzione in giudizio dell' comporta la inammissibilità CP_1 della produzione documentale offerta dalla parte in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr. Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' non sono dunque valorizzabili in questa CP_1 siccome inammissibili.
Discende da quanto appena detto che non è provata la notifica alla ricorrente dell'avviso di accertamento N. .2500.14/02/2019.0054304 richiamato CP_1 nell'ordinanza ingiunzione impugnata, e ciò non può che conseguire la declaratoria di nullità dell'atto opposto.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1,278,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2489/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Iolanda Miracco Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.6.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-00139236, CP_1 notificata il 28.5.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2017, chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, instando per la riduzione delle sanzioni.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) omessa notifica dell'atto presupposto in essa richiamato, ossia il verbale di accertamento N. .2500.14/02/2019.0054304; 2) difetto di motivazione;
CP_1
3) intervenuta prescrizione del diritto.
1 Si costituiva in giudizio l' chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità CP_1 della notifica conseguentemente ammettere la documentazione depositata ovvero rimettere l' nei termini;
- respingere il ricorso promosso, in quanto CP_1 inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di giustizia, con favore di spese”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Non sussistono, anzitutto, i presupposti per la rimessione in termini chiesta dall' . CP_2
L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata il 15.10.2024 (ossia il CP_1 giorno antecedente l'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ha dedotto che “[..] Si eccepisce la nullità/irregolarità delle notifiche del solo ricorso e del solo decreto di fissazione udienza in quanto avvenuta disgiuntamente in violazione dell'art. 6 comma 8 L.
689/1981 in combinato con l'art. 415 cpc che prescrive, invece, che il ricorso deve essere notificato congiuntamente al decreto di fissazione udienza. La notifica è nulla quando non rispetta le modalità previste dalla legge [..]” (così a pag. 3 della memoria); nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
16.12.2024 ha poi dedotto che “[..] Si ribadisce come la notifica sia nulla/inesistente. Infatti L'art. 7 comma 7 D. LGS 150/2011 prevede che il ricorso e il decreto siano notificati (congiuntamente) alla parte opposta da parte della cancelleria. Che il ricorso e il decreto debbano essere unitariamente notificati essendo irregolare/nullo/inesistente la notifica disgiunta lo si deduce al contempo dall'art. 415 comma 4 cpc. Inoltre l'oggetto della pec deve recare la dicitura "notificazione ai sensi del D.L. 179/2012". Vieppiù nel caso in esame ricorre una ipotesi di inesistenza della notifica per mancanza di allegazione dell'atto e infatti la singola notifica del ricorso non contiene il decreto di fissazione udienza mentre la singola notifica di questo ultimo non contiene il ricorso [..]”.
Ora, è ben vero, come sostiene l' , che ricorso e decreto di fissazione di CP_2 udienza devono essere notificati (dalla cancelleria) unitariamente e non in
2 modo disgiunto ma è altrettanto vero che, nella specie, i due messaggi PEC dell'8.7.2024 inoltrati all' dalla cancelleria del Tribunale (cfr. fasc. ) CP_1 CP_1 contenevano tutte le informazioni necessarie (numero di iscrizione a ruolo, autorità giudiziaria, nominativo del ricorrente principale e del resistente principale ) per consentire una tempestiva costituzione in giudizio CP_1 dell' che, invece, si è costituito soltanto con la memoria depositata il CP_2
15.10.2024 (e dunque tardivamente) sanando, in ogni caso, la irregolarità della notifica.
Tanto precisato, non coglie nel segno la eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata dall' posto che il ricorso è stato CP_1 depositato il 26.6.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta, avvenuta il 28.5.2024.
Ora, la tardiva costituzione in giudizio dell' comporta la inammissibilità CP_1 della produzione documentale offerta dalla parte in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr. Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' non sono dunque valorizzabili in questa CP_1 siccome inammissibili.
Discende da quanto appena detto che non è provata la notifica alla ricorrente dell'avviso di accertamento N. .2500.14/02/2019.0054304 richiamato CP_1 nell'ordinanza ingiunzione impugnata, e ciò non può che conseguire la declaratoria di nullità dell'atto opposto.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1,278,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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