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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1513/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO NA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggi 08/05/2025 ad ore 14.54 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Edoardo Pedrazzini RO NA per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Tribunale ordinario di Pavia in funzione di giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla Nota prot. n. 17797 del 24.09.2021 dell'A.T. di Napoli come sopra specificati.
Condannare il al pagamento, a detto titolo, della somma Controparte_1 di € 9.091,51, nonché all'attribuzione di punti 2 a titolo di servizio, come calcolati in base al cedolino paga della docente ovvero nella misura che verrà accertata mediante apposita C.T.U. contabile se ritenuta necessaria dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con condanna alle spese di giudizio oltre accessori in favore del procuratore antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1513/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO NA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio il Parte_1 Controparte_1
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate.
1.1. Il nonostante la ritualità della notifica non si è costituito in giudizio. CP_1
2. Venendo al merito della controversia si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- la stipula in data 7 settembre 2021 di un contratto a tempo determinato presso l'IPSAR “I.
Cavalcanti” di Napoli con decorrenza dal 07.09.2021 e cessazione al 30.06.2022 (cfr. all. 6);
- in data 24 settembre 2021 il Controparte_2
con la Nota prot. n. 17797 (cfr. All. 3) aveva disposto l'esclusione di numerosi
[...]
candidati dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Napoli e dalle relative graduatorie d'istituto (GI), di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio
2020/2022;
- che in forza della predetta nota in data 27 settembre 2021 il dirigente scolastico dell'IPSAR
“I. Cavalcanti” aveva risolto il contratto di lavoro dianzi citato per annullamento della procedura di reclutamento presupposta ai sensi dell'art. 25 del CCNL 2007;
- di aver stipulato un contratto di lavoro con l'Istituto Giordani avente durata dal 7/2/2022 all'8/6/2022 (cfr. all. 5);
- che con sentenza n. 9166/2023 emessa in data 30 maggio 2023 e passata in giudicato (cfr. allegati 12 e 13) il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di e di altri, Parte_1 disponendo l'annullamento della Nota n. 17797 del 24.09.2021 dell'A.T. di Napoli in forza della quale era stata esclusa dalla graduatoria provinciale ed era stato risolto il contratto di lavoro presso l'IPSAR “I. Cavalcanti”.
Si ritiene, pertanto, che la risoluzione del contratto di lavoro disposta dal dirigente scolastico sul presupposto dell'annullamento della procedura di reclutamento si illegittima in forza dell'accertamento eseguito dal Giudice Amministrativo;
di conseguenza sussiste il diritto della ricorrente a godere degli effetti economici e giuridici che la stessa avrebbe ottenuto in forza della prosecuzione del contratto.
Dalla documentazione contrattuale si evince che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad un reddito annuale di euro 21.819,63 comprensiva di tredicesima mensilità; a questa corrisponde una retribuzione mensile lorda di 1.678,43.
È documentato che la ricorrente non abbia lavorato, per effetto della risoluzione illegittima, dal 28 settembre 2021 al 6 febbraio 2022 e dal 9 al 30 giugno 2022; ella, pertanto, avrebbe potuto percepire uno stipendio lordo di euro 1.678,43 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 e gennaio 2022, più una retribuzione giornaliera lorda di euro 55,95 per i giorni 28, 29 e 30 settembre, dal'1 al 7 febbraio e dal 9 al 30 giugno 2022, per un totale di euro 8.224,77 oltre una quota di tfr pari ad euro 609,24, oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo.
Inoltre, la parte resistente deve essere condannata a valutare il periodo compreso tra il
28 settembre 2021 ed il 6 febbraio 2022 nonché tra il 9 ed il 30 giugno 2022 ai fini dell'assegnazione alla ricorrente dei punteggi dipendenti dall'effettivo servizio prestato.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Sarnacchiaro Giovanna, dichiaratasi antistataria, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.224,77 oltre una quota di tfr pari ad euro 609,24 oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, nonché a valutare il periodo compreso tra il 28 settembre 2021 ed il
6 febbraio 2022 e tra il 9 ed il 30 giugno 2022 ai fini dell'assegnazione alla ricorrente dei punteggi dipendenti dall'effettivo servizio prestato;
2. Condanna altresì la parte resistente a rimborsare all'avv. Giovanna Sarnacchiaro le spese di lite, che si liquidano in € 2.109 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO NA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggi 08/05/2025 ad ore 14.54 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Edoardo Pedrazzini RO NA per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Tribunale ordinario di Pavia in funzione di giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla Nota prot. n. 17797 del 24.09.2021 dell'A.T. di Napoli come sopra specificati.
Condannare il al pagamento, a detto titolo, della somma Controparte_1 di € 9.091,51, nonché all'attribuzione di punti 2 a titolo di servizio, come calcolati in base al cedolino paga della docente ovvero nella misura che verrà accertata mediante apposita C.T.U. contabile se ritenuta necessaria dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con condanna alle spese di giudizio oltre accessori in favore del procuratore antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1513/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO NA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in giudizio il Parte_1 Controparte_1
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate.
1.1. Il nonostante la ritualità della notifica non si è costituito in giudizio. CP_1
2. Venendo al merito della controversia si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- la stipula in data 7 settembre 2021 di un contratto a tempo determinato presso l'IPSAR “I.
Cavalcanti” di Napoli con decorrenza dal 07.09.2021 e cessazione al 30.06.2022 (cfr. all. 6);
- in data 24 settembre 2021 il Controparte_2
con la Nota prot. n. 17797 (cfr. All. 3) aveva disposto l'esclusione di numerosi
[...]
candidati dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Napoli e dalle relative graduatorie d'istituto (GI), di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio
2020/2022;
- che in forza della predetta nota in data 27 settembre 2021 il dirigente scolastico dell'IPSAR
“I. Cavalcanti” aveva risolto il contratto di lavoro dianzi citato per annullamento della procedura di reclutamento presupposta ai sensi dell'art. 25 del CCNL 2007;
- di aver stipulato un contratto di lavoro con l'Istituto Giordani avente durata dal 7/2/2022 all'8/6/2022 (cfr. all. 5);
- che con sentenza n. 9166/2023 emessa in data 30 maggio 2023 e passata in giudicato (cfr. allegati 12 e 13) il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di e di altri, Parte_1 disponendo l'annullamento della Nota n. 17797 del 24.09.2021 dell'A.T. di Napoli in forza della quale era stata esclusa dalla graduatoria provinciale ed era stato risolto il contratto di lavoro presso l'IPSAR “I. Cavalcanti”.
Si ritiene, pertanto, che la risoluzione del contratto di lavoro disposta dal dirigente scolastico sul presupposto dell'annullamento della procedura di reclutamento si illegittima in forza dell'accertamento eseguito dal Giudice Amministrativo;
di conseguenza sussiste il diritto della ricorrente a godere degli effetti economici e giuridici che la stessa avrebbe ottenuto in forza della prosecuzione del contratto.
Dalla documentazione contrattuale si evince che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad un reddito annuale di euro 21.819,63 comprensiva di tredicesima mensilità; a questa corrisponde una retribuzione mensile lorda di 1.678,43.
È documentato che la ricorrente non abbia lavorato, per effetto della risoluzione illegittima, dal 28 settembre 2021 al 6 febbraio 2022 e dal 9 al 30 giugno 2022; ella, pertanto, avrebbe potuto percepire uno stipendio lordo di euro 1.678,43 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 e gennaio 2022, più una retribuzione giornaliera lorda di euro 55,95 per i giorni 28, 29 e 30 settembre, dal'1 al 7 febbraio e dal 9 al 30 giugno 2022, per un totale di euro 8.224,77 oltre una quota di tfr pari ad euro 609,24, oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo.
Inoltre, la parte resistente deve essere condannata a valutare il periodo compreso tra il
28 settembre 2021 ed il 6 febbraio 2022 nonché tra il 9 ed il 30 giugno 2022 ai fini dell'assegnazione alla ricorrente dei punteggi dipendenti dall'effettivo servizio prestato.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Sarnacchiaro Giovanna, dichiaratasi antistataria, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.224,77 oltre una quota di tfr pari ad euro 609,24 oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, nonché a valutare il periodo compreso tra il 28 settembre 2021 ed il
6 febbraio 2022 e tra il 9 ed il 30 giugno 2022 ai fini dell'assegnazione alla ricorrente dei punteggi dipendenti dall'effettivo servizio prestato;
2. Condanna altresì la parte resistente a rimborsare all'avv. Giovanna Sarnacchiaro le spese di lite, che si liquidano in € 2.109 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina