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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1721/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
IN GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32619 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32619 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32619 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 32619 del 07/11/2023, relativo alla TARI per gli anni d'imposta 2017, 2018 e
2019, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, con particolare riferimento alla determinazione della superficie imponibile ed alla debenza del tributo in relazione allo stato di fatto delle unità immobiliari interessate.
A sostegno delle proprie difese il ricorrente produceva, tra l'altro, relazione tecnica redatta dall'Ing. Nominativo_1
, avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi. Tale elaborato, tuttavia, non risultava asseverato nelle forme della perizia giurata, con conseguente valore meramente indiziario nell'ambito del giudizio.
Il Comune di Mascalucia, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Successivamente, con istanza depositata in data 09/02/2026, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune di Mascalucia, con provvedimento prot. gen.
n. 76 del 02/01/2025, aveva proceduto in autotutela alla rideterminazione della pretesa tributaria originariamente azionata, predisponendo altresì un piano di ammortamento del residuo importo dovuto.
All'udienza del 09/02/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando nel corso del giudizio viene meno la materia del contendere, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del processo.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che l'Ente impositore ha proceduto in autotutela alla rideterminazione della pretesa tributaria oggetto di impugnazione, incidendo sull'avviso di accertamento n. 32619 del 07/11/2023 e approvando un piano di ammortamento del debito residuo.
Tale sopravvenienza, intervenuta nelle more del giudizio e formalmente rappresentata dal ricorrente, determina il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito della controversia, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Restano assorbite tutte le questioni dedotte con il ricorso.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla definizione della controversia in sede amministrativa ed alla mancata costituzione del Comune resistente, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania – Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 928/2024 R.G.R.,
dichiara estinto il giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 9 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
IN GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32619 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32619 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32619 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 32619 del 07/11/2023, relativo alla TARI per gli anni d'imposta 2017, 2018 e
2019, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, con particolare riferimento alla determinazione della superficie imponibile ed alla debenza del tributo in relazione allo stato di fatto delle unità immobiliari interessate.
A sostegno delle proprie difese il ricorrente produceva, tra l'altro, relazione tecnica redatta dall'Ing. Nominativo_1
, avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi. Tale elaborato, tuttavia, non risultava asseverato nelle forme della perizia giurata, con conseguente valore meramente indiziario nell'ambito del giudizio.
Il Comune di Mascalucia, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Successivamente, con istanza depositata in data 09/02/2026, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune di Mascalucia, con provvedimento prot. gen.
n. 76 del 02/01/2025, aveva proceduto in autotutela alla rideterminazione della pretesa tributaria originariamente azionata, predisponendo altresì un piano di ammortamento del residuo importo dovuto.
All'udienza del 09/02/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando nel corso del giudizio viene meno la materia del contendere, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del processo.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che l'Ente impositore ha proceduto in autotutela alla rideterminazione della pretesa tributaria oggetto di impugnazione, incidendo sull'avviso di accertamento n. 32619 del 07/11/2023 e approvando un piano di ammortamento del debito residuo.
Tale sopravvenienza, intervenuta nelle more del giudizio e formalmente rappresentata dal ricorrente, determina il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito della controversia, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Restano assorbite tutte le questioni dedotte con il ricorso.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla definizione della controversia in sede amministrativa ed alla mancata costituzione del Comune resistente, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania – Sezione 10, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 928/2024 R.G.R.,
dichiara estinto il giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 9 febbraio 2026.