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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice lette le note in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate da:
- Avv. Jody Joseph Aliano, difensore di se medesimo ricorrente;
- Avv. Roberto Delli Passeri, difensore di parte resistente pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO Parte_1
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAN
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 436 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
AN JO JO ( ), quale difensore di se medesimo ex art. 86 CodiceFiscale_1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Montesilvano (PE), Corso Umberto I,
n. 116 – 134 sc. D,
attore
CONTRO
( c.f. ), elettivamente domiciliato in Montesilvano Controparte_1 C.F._2
(PE), Via Cavallotti n. 27, presso e nello studio dell'avvocato Roberto Delli Passeri, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
5/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex artt. 14 D.Lgs. n.150/2011 – 281 sexies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'avv. Aliano, premesso di aver svolto attività difensiva in favore di nella procedura iscritta al n°1676/2020 V.G., Controparte_1
convenuto in quel giudizio dal fratello , premesso di essere comparso Parte_2 all'udienza di convocazione delle parti del 7/12/2020 eccependo in quella sede il difetto di notifica del ricorso introduttivo, premesso di aver svolto l'attività preliminare di studio delle condizioni patrimoniali e fisiche dell' amministrando e di aver intessuto contatti con medici e specialisti del settore funzionali a conoscere le condizioni psicofisiche dell'amministrando, premesso che la procedura di v.g. si è conclusa con la rinuncia alla domanda da parte dell'allora ricorrente a seguito di trattative intercorse con il legale della controparte, tanto premesso, conveniva in giudizio per sentire dichiarare di aver espletato Controparte_1 attività professionale nel detto giudizio e, per l'effetto, accertare il diritto al compenso richiesto nella misura di euro 2.698,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore sub judice accertata, con vittoria di spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva deducendo di non Controparte_1 aver mai conferito mandato difensivo all'avv. Aliano, spiegando di aver semplicemente richiesto al professionista ricorrente (cui in passato si era rivolto per altre questioni) alcuni chiarimenti in merito alla situazione che lo vedeva coinvolta nel procedimento di volontaria giurisdizione azionato dal fratello, deducendo che tale procedimento si è concluso con rinuncia da parte del fratello a seguito del suo personale intervento (“..E furono proprio i colloqui tra fratelli a persuadere a rinunciare alla nomina dell'a.d.s. in favore di Pt_2
), deducendo che nessuna memoria di costituzione contenente l'eccezione Controparte_1 di nullità della notifica del ricorso è stata depositata dall'avv. Aliano e che la mancata eccezione preliminare della nullità della notifica per mancanza del ricorso, attraverso il rituale deposito di una memoria di costituzione in giudizio, aveva comportato la decadenza di egli amministrando dalla formulazione dell'eccezione di nullità della notifica, deducendo la irrilevanza dell'attività informativa circa le condizioni patrimoniali dell'odierno resistente, all'indomani della dipartita della di lui madre. Chiedeva quindi, in via principale il rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio, in via subordinata la limitazione della quantificazione del compenso alla semplice partecipazione all'udienza del
7/12/2020.
3) Nel corso del giudizio venivano concessi i doppi termini ex art. 281 duodecies c.p.c.
All'esito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note conclusionali, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
4) Deve essere preliminarmente disattesa la questione sollevata dal resistente a riguardo del mancato conferimento dell'incarico difensivo al professionista ricorrente, atteso che la mancata firma del difensore sulla procura alle liti versata in atti, sottoscritta da PE
(circostanza non contestata dal medesimo) e relativa al procedimento di volontaria
[...]
giurisdizione non rende nulla la procura stessa, stante la valida sottoscrizione del conferente la procura.
5) Ciò posto, all'esito della disamina degli atti di causa, la pretesa creditoria azionata deve essere parzialmente riconosciuta limitatamente all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione (proc. iscritto al n°1676/2020 V.G.), consistita nella partecipazione all'udienza del 7/12/2020, in cui il professionista odierno ricorrente ebbe a sollevare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo depositato dal fratello del resistente, come risulta dal verbale allegato.
6) Circa il quantum, esso può essere contenuto entro i valori minimi previsti dal D.M.
n°55/2014 e s.m.i., ratione temporis (valori ante 2022), considerato il valore indeterminato, complessità bassa, non essendo stato del resto specificato un valore determinato e, quindi, in complessive euro 1.113,00, oltre accessori di legge.
7) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le ulteriori voci di compenso richieste dal professionista ricorrente (svolgimento dell'attività preliminare di studio delle condizioni patrimoniali e fisiche dell'amministrando e presa di contatto con medici e specialisti del settore funzionale a conoscere le condizioni psicofisiche dell'amministrando), non essendo stata adeguatamente comprovata per tabulas tale attività.
8) Idem per quanto attiene l'asserito espletamento di attività transattiva svolta nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione, essendo, per converso, presente in atti una comunicazione, inviata via mail, dal legale della controparte nella quale è stata rappresentata la rinuncia alla procedura per la nomina di amministratore di sostegno.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, soluzione appropriata appare la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara accertato l'espletamento di attività professionale difensiva, da parte del ricorrente in favore del resistente, nel procedimento iscritto al n° n°1676/2020 V.G. del Tribunale di Pescara;
- per l'effetto, liquida al ricorrente, a titolo di compenso professionale, l'importo complessivo di euro 1.113,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.); - rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 22 Maggio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice lette le note in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate da:
- Avv. Jody Joseph Aliano, difensore di se medesimo ricorrente;
- Avv. Roberto Delli Passeri, difensore di parte resistente pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO Parte_1
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAN
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 436 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
AN JO JO ( ), quale difensore di se medesimo ex art. 86 CodiceFiscale_1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Montesilvano (PE), Corso Umberto I,
n. 116 – 134 sc. D,
attore
CONTRO
( c.f. ), elettivamente domiciliato in Montesilvano Controparte_1 C.F._2
(PE), Via Cavallotti n. 27, presso e nello studio dell'avvocato Roberto Delli Passeri, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
5/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex artt. 14 D.Lgs. n.150/2011 – 281 sexies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'avv. Aliano, premesso di aver svolto attività difensiva in favore di nella procedura iscritta al n°1676/2020 V.G., Controparte_1
convenuto in quel giudizio dal fratello , premesso di essere comparso Parte_2 all'udienza di convocazione delle parti del 7/12/2020 eccependo in quella sede il difetto di notifica del ricorso introduttivo, premesso di aver svolto l'attività preliminare di studio delle condizioni patrimoniali e fisiche dell' amministrando e di aver intessuto contatti con medici e specialisti del settore funzionali a conoscere le condizioni psicofisiche dell'amministrando, premesso che la procedura di v.g. si è conclusa con la rinuncia alla domanda da parte dell'allora ricorrente a seguito di trattative intercorse con il legale della controparte, tanto premesso, conveniva in giudizio per sentire dichiarare di aver espletato Controparte_1 attività professionale nel detto giudizio e, per l'effetto, accertare il diritto al compenso richiesto nella misura di euro 2.698,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore sub judice accertata, con vittoria di spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva deducendo di non Controparte_1 aver mai conferito mandato difensivo all'avv. Aliano, spiegando di aver semplicemente richiesto al professionista ricorrente (cui in passato si era rivolto per altre questioni) alcuni chiarimenti in merito alla situazione che lo vedeva coinvolta nel procedimento di volontaria giurisdizione azionato dal fratello, deducendo che tale procedimento si è concluso con rinuncia da parte del fratello a seguito del suo personale intervento (“..E furono proprio i colloqui tra fratelli a persuadere a rinunciare alla nomina dell'a.d.s. in favore di Pt_2
), deducendo che nessuna memoria di costituzione contenente l'eccezione Controparte_1 di nullità della notifica del ricorso è stata depositata dall'avv. Aliano e che la mancata eccezione preliminare della nullità della notifica per mancanza del ricorso, attraverso il rituale deposito di una memoria di costituzione in giudizio, aveva comportato la decadenza di egli amministrando dalla formulazione dell'eccezione di nullità della notifica, deducendo la irrilevanza dell'attività informativa circa le condizioni patrimoniali dell'odierno resistente, all'indomani della dipartita della di lui madre. Chiedeva quindi, in via principale il rigetto della domanda, con vittoria delle spese del giudizio, in via subordinata la limitazione della quantificazione del compenso alla semplice partecipazione all'udienza del
7/12/2020.
3) Nel corso del giudizio venivano concessi i doppi termini ex art. 281 duodecies c.p.c.
All'esito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note conclusionali, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
4) Deve essere preliminarmente disattesa la questione sollevata dal resistente a riguardo del mancato conferimento dell'incarico difensivo al professionista ricorrente, atteso che la mancata firma del difensore sulla procura alle liti versata in atti, sottoscritta da PE
(circostanza non contestata dal medesimo) e relativa al procedimento di volontaria
[...]
giurisdizione non rende nulla la procura stessa, stante la valida sottoscrizione del conferente la procura.
5) Ciò posto, all'esito della disamina degli atti di causa, la pretesa creditoria azionata deve essere parzialmente riconosciuta limitatamente all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione (proc. iscritto al n°1676/2020 V.G.), consistita nella partecipazione all'udienza del 7/12/2020, in cui il professionista odierno ricorrente ebbe a sollevare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo depositato dal fratello del resistente, come risulta dal verbale allegato.
6) Circa il quantum, esso può essere contenuto entro i valori minimi previsti dal D.M.
n°55/2014 e s.m.i., ratione temporis (valori ante 2022), considerato il valore indeterminato, complessità bassa, non essendo stato del resto specificato un valore determinato e, quindi, in complessive euro 1.113,00, oltre accessori di legge.
7) A diverse conclusioni occorre pervenire per quanto attiene le ulteriori voci di compenso richieste dal professionista ricorrente (svolgimento dell'attività preliminare di studio delle condizioni patrimoniali e fisiche dell'amministrando e presa di contatto con medici e specialisti del settore funzionale a conoscere le condizioni psicofisiche dell'amministrando), non essendo stata adeguatamente comprovata per tabulas tale attività.
8) Idem per quanto attiene l'asserito espletamento di attività transattiva svolta nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione, essendo, per converso, presente in atti una comunicazione, inviata via mail, dal legale della controparte nella quale è stata rappresentata la rinuncia alla procedura per la nomina di amministratore di sostegno.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, soluzione appropriata appare la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara accertato l'espletamento di attività professionale difensiva, da parte del ricorrente in favore del resistente, nel procedimento iscritto al n° n°1676/2020 V.G. del Tribunale di Pescara;
- per l'effetto, liquida al ricorrente, a titolo di compenso professionale, l'importo complessivo di euro 1.113,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.); - rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 22 Maggio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi