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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1268 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c., promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via Via Indipendenza n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore - contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Maida (CZ) alla c.da Carrà s.n.c., presso lo studio dell'avv. Domenico Fimiano, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Previti, Flaviano
Sanzari, Ginevra Proia e Antonio Artusi, giusta procura in atti;
- convenuta -
e
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. , elettivamente domiciliati in San Marco Argentano C.F._3
(CS) alla via Duca degli Abruzzi 30, presso lo studio dell'avv. Antonio Artusi, dal quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
Salvatore Pino, giuste procure in atti;
- convenuti -
OGGETTO: Risarcimento danni – diffamazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 4.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme la (di Controparte_1 Cont seguito , in persona del l.r.p.t., nonché e per Controparte_2 CP_3 sentire “1) Accertare e dichiarare che durante la trasmissione televisiva “Dalla
Vostra Parte – Le Storie” condotta dal giornalista andata in Controparte_2 onda in data 21/Giugno/2017 sulla RETE 4 canale nazionale, trasmessa da
[...]
e mandata in onda su canale Rete 4, sono stati Controparte_1 comunicati dei messaggi denigratori e offensivi da parte del Sig. CP_2
nei confronti del sig. e per l'effetto ritenere e
[...] Parte_1 dichiarare la in persona del l.r.p.t. nonché il sig. ed CP_1 Controparte_2 il sig. responsabili in solido di diffamazione nei confronti del Sig. CP_3
, per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
2) ritenere e Parte_1 dichiarare che, a seguito della diffamazione, l'attore ha subito e continua a subire ingenti danni all'immagine ed alla reputazione;
3) conseguentemente condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed all'immagine, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non inferiore ad
€ 1.500.000,00 o in quella diversa, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4) condannare gli stessi in persona dei relativi legali rappresentanti, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione di una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ex lege, proporzionale alla gravità dell'offesa, alla diffusione della trasmissione televisiva ed alla notorietà della vittima, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto;
5) ordinare la pubblicazione e divulgazione dell'emananda sentenza di condanna sulle principali reti televisive e quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla divulgazione stessa”, con vittoria delle spese di lite.
Sorreggeva la propria domanda sostenendo che: nel corso della trasmissione televisiva “Dalla Vostra Parte-Le Storie”, condotta dal giornalista CP_2
e andata in onda il 21.6.2017 su RETE 4, veniva mandato in onda un
[...] servizio dal titolo “Il mago dell'amore ti ruba la pensione”, in cui venivano trasmesse alcune immagini di repertorio relative ad una comparizione televisiva di risalenti a svariati anni prima;
che l'associazione Parte_1 dell'immagine di al servizio predetto, relativo ad una truffa Parte_1 finanziaria, era stata altamente lesiva e diffamatoria della sua attività di pranoterapeuta;
che il convenuto che durante la trasmissione CP_3 televisiva fingeva ed inscenava una telefonata a , avendo Parte_1
2 pregressi motivi di astio e rancore personale nei suoi confronti, tentava di diffamare la sua immagine pubblica;
che l'odierno attore non era un mago e non aveva mai truffato nessuno;
che, dunque, il giornalista , unitamente a Controparte_2 [...] ed allo staff della trasmissione “Dalla Vostra Parte – Le Storie”, avevano CP_3 leso in maniera grave e irreparabile l'immagine pubblica di . Parte_1
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, la in p.l.r.p.t., CP_1 deducendo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano, altresì, e , anch'essi eccependo Controparte_2 CP_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, oltre che l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
Esperita con esito negativo il tentativo di mediazione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ma nessuna delle parti provvedeva al deposito delle memorie.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, all'esito dell'udienza del 17.3.2021, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo, sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia agli atti del giudizio;
spese legali compensate tra le parti”; detta proposta trovava il favore dei convenuti e oltre della convenuta Controparte_4 CP_3
mentre la parte attrice non esprimeva alcuna volontà in merito. CP_1
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e che, di conseguenza, non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Il diritto di cronaca e il diritto di critica sono entrambi tutelati dalla Costituzione, all'art. 21, in quanto espressioni della libera manifestazione del pensiero.
La titolarità del diritto di cronaca (anche giudiziaria) è riconducibile non solo ai giornalisti professionisti, ma a tutti coloro che esprimono il proprio pensiero, anche occasionalmente: è la libertà di dare e divulgare notizie, che, nel momento in cui vengano rispettate precise condizioni, esclude la punibilità legislativa.
3 Mediante l'esercizio del diritto di critica si esprime, invece, una valutazione soggettiva di un dato evento e/o circostanza e consiste, dunque, nell'espressione di un giudizio o, in generale, di un'opinione. La critica non è altro che una elaborazione della realtà da parte dell'autore che fornisce una personale rappresentazione di un accadimento;
anche quella negativa è ammessa, purché non contenga offese ed insulti gratuiti. Affinché la diffusione di notizie o di opinioni potenzialmente diffamatorie non conduca l'autore a commettere reato, vi sono dei requisiti che, se osservati, rendono non punibili tali condotte.
Così, è necessario che l'opinione venga esposta in una forma corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e non in modo tale da sfociare in un'aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui (Cass. pen. n.
17243/2020); è, tuttavia, concesso utilizzare alcuni termini che, pur essendo oggettivamente offensivi, sono necessari al mero giudizio critico negativo e non finalizzati all'offesa gratuita. Oltre a tale requisito, vi deve essere un'esistenza concreta di un pubblico interesse al racconto e alla divulgazione della notizia e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.
In punto di diritto, difatti, giova osservare come, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, postula la ricorrenza dell'interesse che i fatti riferiti rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione (cosiddetta continenza); la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti ed i fatti riferiti, secondo il principio della verità oggettiva
(cfr. Cass. civ. n. 747/2000).
Con riferimento al diritto di cronaca, sia giudiziaria che di altra natura, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale diritto, tutelato dal vigente ordinamento, esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento nell'ordinamento stesso e nell'etica deontologica professionale.
Quanto alla cronaca giornalistica, il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere la notizia a lui pervenuta senza verificare – attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione – la loro rispondenza al vero;
né ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché, se non è in grado – a ragione della ristrettezza dei tempi – di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto, deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero
(in questi esatti termini, Cass. pen., n. 48095/2000, ma si veda anche Cass. civ. n.
4 2271/2005, secondo la quale “il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma, c.p. e cioè la sua buona fede.
A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati”).
Con riferimento specifico alla cronaca giudiziaria, non ricorre il limite della verità oggettiva della notizia;
la verità si declina qui come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass. nn. 23/1/99, 23/2/98). Deve tuttavia essere rispettata la completezza del resoconto giudiziario, ritenendosi il limite della verità travalicato laddove non soltanto la narrazione venga arricchita da particolari e descrizioni non corrispondenti al vero, ma anche nell'ipotesi in cui siano omessi aspetti che, ove venissero conosciuti, sarebbero idonei a mutare il significato di ciò che è stato narrato (ad esempio qualora venga taciuto il successivo esito del procedimento).
Quanto all'ulteriore limite al riconoscimento della scriminante costituito dall'interesse pubblico o sociale della notizia, tale requisito deve ritenersi addirittura intrinseco ai procedimenti penali, concernendo in particolare una molteplicità di aspetti correlati alla individuazione dei fatti oggetto di indagine e di giudizio, delle loro premesse, delle cause, dei protagonisti, degli sviluppi e della direzione delle indagini.
Con riferimento al requisito della continenza, poi, l'uso di toni aspri od enfatici non esorbita dai limiti dell'esercizio del diritto di cronaca se viene utilizzata una formulazione tale da non distorcere il contenuto veridico della notizia.
Nel diritto di critica (da distinguersi dal diritto di cronaca che, rispetto al primo, non si concreta in un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione dei fatti) non si pone il problema della veridicità di quanto affermato e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art 21 Cost. sono soltanto quelli costituiti dalla “rilevanza sociale dell'argomento” e “della correttezza di espressione”.
Detti limiti operano in maniera meno rigorosa che nell'esercizio del diritto di cronaca, per l'impiego di un linguaggio più pungente ed incisivo, proprio in
5 considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (cfr. Cass. n. 29730/2010; Cass. n. 43403/2009). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, deve però essere esercitato in modo da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato (Cass. n. 13685/2001). Il giudizio di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta, non può comunque essere espresso in termini assiomatici, ma va accompagnato da congrua motivazione.
L'inosservanza di siffatti limiti rende inapplicabile la scriminante e obbliga l'autore del fatto al risarcimento dei danni (Cass. n. 370/2002).
2.1 Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, la domanda proposta da deve essere necessariamente rigettata per i motivi di seguito Parte_1 illustrati.
In primo luogo, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, sussista certamente il requisito dell'interesse pubblico per il fatto oggetto della notizia.
Infatti, non appare revocabile in dubbio il requisito della pertinenza della notizia e l'interesse per la collettività di approfondire la tematica delle truffe ai danni dei cittadini.
Risulta, infatti, di particolare importanza affrontare il tema, stante la minaccia crescente di truffe, perpetrate soprattutto nei confronti degli anziani;
la conoscenza dei metodi utilizzati dai truffatori è fondamentale per la loro prevenzione e, dunque, la diffusione di detti metodi assume particolare rilevanza per l'intera collettività.
La Suprema Corte statuisce che “Il requisito dell'interesse sociale concerne fatti che abbiano un rilievo per l'intera collettività nazionale” o che comunque “possono assurgere a valore emblematico per la vita nazionale a causa dell'importanza morale o sociale delle materie trattate” (Cass. 9.2.1979).
Tale requisito nel caso di specie certamente può dirsi sussistente per le ragioni sopra evidenziate.
2.2 Ricorre, inoltre, il requisito della verità delle informazioni fornite.
Difatti, come facilmente riscontrabile dalla visione dell'allegato DVD (all. n. 3 comparsa di costituzione della convenuta , nel corso della trasmissione CP_1 televisiva “Dalla Vostra Parte-Le Storie” del 21.6.2017, come anzidetto, veniva affrontato il tema delle truffe ai danni dei cittadini.
Si dava inizio al primo servizio, in cui la signora raccontava di Parte_2 essere stata truffata da un promotore finanziario, che le aveva sottratto tutti i risparmi
6 di una vita, senza che vi fosse alcuna associazione all'odierno attore, né a tale “ Per_1
”.
[...]
Veniva, successivamente, mandato in onda un secondo servizio di dal CP_3 titolo “Attenti vi rubano i soldi. Il mago:100 euro e ti guarisco”, in cui veniva contattato telefonicamente colui che veniva presentato dal giornalista come “ Per_1
detto anche il profeta”; inscenava di avere un problema di
[...] CP_3 coppia e chiedeva, dunque, il suo aiuto;
l'interlocutore sosteneva di essere in contatto con uno spirito, grazie al quale sarebbe stato in grado di “sentire” che la relazione tra e la sua fidanzata si sarebbe presto interrotta (“non la vedo nella tua vita CP_3 futura questo te lo dico già perché sono andato avanti e lo spirito mi dice che non la sento”), affermando, inoltre, di essere in grado di guarire gli ammalati proprio attraverso il contatto con lo “spirito”, sostenendo nello specifico “la pranoterapia sono le parole che ha detto Cristo ai discepoli, andate per il mondo imponete le mani
e guarite, se uno ha fede può venire”; e ancora “ … io sono un esorcista laico, che è una cosa molto diversa, siamo oltre la magia, ma molto più forte della magia”; ed alla richiesta del “ma quanto mi costa?”, l'interlocutore rispondeva: “sono CP_3
100 euro”.
Ebbene, non pare che nel servizio siano state riportate notizie non veritiere;
difatti, è lo stesso attore che si identifica con la persona dell'interlocutore (da precisare, difatti, che durante il servizio l'interlocutore mai veniva identificato con nome e cognome, ) e che, dunque, riferisce di avere contatti con uno Persona_2
“spirito”, di essere un “esorcista laico” riferendo “il mio è un dono donato da Dio
…. siamo oltre la magia, ma molto più forte della Magia”.
Il giornalista si è, dunque, limitato a riportare solo quanto riferito dalla stessa parte attrice.
Il giornalista, che presenta l'interlocutore come “ detto anche il Persona_1 profeta”, riferisce che “è un mago che si vanta di avere un dono speciale, quello dello spirito che aiuta a risolvere i problemi dei suoi clienti … promette di risolvere
a caro prezzo problemi di lavoro e anche d'amore … ed è proprio lo spirito che gli permetterebbe di guarire persino gli ammalati. Come? Con la semplice imposizione delle mani”.
Ebbene, quanto asserito dal giornalista coincide perfettamente con quanto sopra riportato e riferito dallo stesso “ ”; di qui il requisito dalla veridicità della Persona_1 notizia riportata.
Peraltro, appare doveroso precisare che, a differenza di quanto affermato da
[...]
, il suo nome (peraltro mai pronunciato) non è stato accostato a Parte_1
7 quello dei promotori finanziari che avevano truffato alcuni anziani, essendo i due servizi distinti e non potendosi generare alcuna confusione in merito.
Dunque, le doglianze del ricorrente non corrispondono a ciò che effettivamente si è svolto durante la trasmissione televisiva “Dalla vostra parte – Le storie”, risultando, dunque, sul punto specifico, destituite di pregio giuridico.
2.3 Del pari si ritiene assolto, alla luce della visione del menzionato DVD, il requisito della continenza formale avendo i giornalisti convenuti utilizzato un linguaggio corretto, adeguato e misurato senza alcuna illazione e/o accostamento suggestivo.
La continenza, peraltro, va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi:
1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria;
2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati;
3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
4) tono complessivo della notizia (vedi Cass. n. 2066/2002).
Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi può dirsi essersi verificata.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni si ritiene, dunque, non provato il dedotto comportamento antigiuridico dei convenuti.
2.4 La domanda risarcitoria avanzata dall'attore sarebbe, in ogni caso, da rigettare sotto il profilo della mancata prova della sussistenza del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.
E difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di
“danno evento”.
La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di
Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo
(Cass., Sez. Un., sent. n. 26972/2008).
8 Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002).
Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che, nel caso di specie, è completamente mancata.
Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un.,
n. 26972/2008 cit. e Sez. Un. n. 3677/2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando – però – l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Come detto, nel caso in esame, è mancata, del tutto, da parte dell'attore, l'indicazione specifica di circostanze dalle quali poter desumere, anche in via presuntiva,
l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a suo carico.
Anzi, al contrario, lo stesso attore riferisce di aver “ricevuto numerose attestazioni di stima e solidarietà ma soprattutto di disappunto sulla ingiusta ed illegittima associazione della sua immagine a quella di una truffa finanziaria che nulla ha a che fare con l'esponente” dopo la messa in onda della trasmissione televisiva oggetto di causa (v. atto di citazione pag. 4).
Dunque, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda risarcitoria avanzata da deve essere respinta perché infondata in fatto e Parte_1 diritto e, comunque, perché sfornita di prova.
3. Del pari non può trovare accoglimento la domanda formulata dai convenuti e volta alla condanna dell'attore al risarcimento Controparte_2 CP_3 dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o
9 fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass. n. 21393/2003).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte.
Nella fattispecie in esame non si configura - e, soprattutto, non è stato dimostrato - alcun pregiudizio dei convenuti come conseguenza dell'introduzione del presente giudizio che non possa essere ristorato attraverso il rimborso a favore dello stesso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..
Segue il rigetto della domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
4. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo all'attore.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (v., ex multis, Cass., Sez.
Un., sent. n. 17405/2012).
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e della qualità dell'attività defensionale prestata (in causa dalla complessità bassa), le spese di lite sostenute dalle parti convenute vengono liquidate nei valori medi in € 7.616,00 per compensi professionali (di cui 1.701,00 per la fase di studio, 1.204,00 per la fase introduttiva, 1.806 per la fase di trattazione e 2.905,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, a carico dell'attore e in favore, rispettivamente, della convenuta nonché di e CP_1 Controparte_2 [...]
questi ultimi costituitisi con unica difesa. CP_3
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, decidendo sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni sopra illustrate, la domanda attorea;
2) respinge la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti e Controparte_2 CP_3
3) condanna l'attore a rifondere alla società convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che
[...] liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre
Iva e Cpa, come per legge;
4) condanna l'attore a rifondere ai convenuti e Controparte_2 [...]
costituitisi congiuntamente, le spese di lite che liquida in complessivi CP_3
€ 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Lamezia Terme, 20 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1268 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c., promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via Via Indipendenza n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandro Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore - contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Maida (CZ) alla c.da Carrà s.n.c., presso lo studio dell'avv. Domenico Fimiano, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Previti, Flaviano
Sanzari, Ginevra Proia e Antonio Artusi, giusta procura in atti;
- convenuta -
e
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. , elettivamente domiciliati in San Marco Argentano C.F._3
(CS) alla via Duca degli Abruzzi 30, presso lo studio dell'avv. Antonio Artusi, dal quale sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
Salvatore Pino, giuste procure in atti;
- convenuti -
OGGETTO: Risarcimento danni – diffamazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 4.11.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme la (di Controparte_1 Cont seguito , in persona del l.r.p.t., nonché e per Controparte_2 CP_3 sentire “1) Accertare e dichiarare che durante la trasmissione televisiva “Dalla
Vostra Parte – Le Storie” condotta dal giornalista andata in Controparte_2 onda in data 21/Giugno/2017 sulla RETE 4 canale nazionale, trasmessa da
[...]
e mandata in onda su canale Rete 4, sono stati Controparte_1 comunicati dei messaggi denigratori e offensivi da parte del Sig. CP_2
nei confronti del sig. e per l'effetto ritenere e
[...] Parte_1 dichiarare la in persona del l.r.p.t. nonché il sig. ed CP_1 Controparte_2 il sig. responsabili in solido di diffamazione nei confronti del Sig. CP_3
, per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
2) ritenere e Parte_1 dichiarare che, a seguito della diffamazione, l'attore ha subito e continua a subire ingenti danni all'immagine ed alla reputazione;
3) conseguentemente condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed all'immagine, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura non inferiore ad
€ 1.500.000,00 o in quella diversa, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4) condannare gli stessi in persona dei relativi legali rappresentanti, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione di una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ex lege, proporzionale alla gravità dell'offesa, alla diffusione della trasmissione televisiva ed alla notorietà della vittima, oltre interessi
e rivalutazione dal fatto;
5) ordinare la pubblicazione e divulgazione dell'emananda sentenza di condanna sulle principali reti televisive e quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla divulgazione stessa”, con vittoria delle spese di lite.
Sorreggeva la propria domanda sostenendo che: nel corso della trasmissione televisiva “Dalla Vostra Parte-Le Storie”, condotta dal giornalista CP_2
e andata in onda il 21.6.2017 su RETE 4, veniva mandato in onda un
[...] servizio dal titolo “Il mago dell'amore ti ruba la pensione”, in cui venivano trasmesse alcune immagini di repertorio relative ad una comparizione televisiva di risalenti a svariati anni prima;
che l'associazione Parte_1 dell'immagine di al servizio predetto, relativo ad una truffa Parte_1 finanziaria, era stata altamente lesiva e diffamatoria della sua attività di pranoterapeuta;
che il convenuto che durante la trasmissione CP_3 televisiva fingeva ed inscenava una telefonata a , avendo Parte_1
2 pregressi motivi di astio e rancore personale nei suoi confronti, tentava di diffamare la sua immagine pubblica;
che l'odierno attore non era un mago e non aveva mai truffato nessuno;
che, dunque, il giornalista , unitamente a Controparte_2 [...] ed allo staff della trasmissione “Dalla Vostra Parte – Le Storie”, avevano CP_3 leso in maniera grave e irreparabile l'immagine pubblica di . Parte_1
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, la in p.l.r.p.t., CP_1 deducendo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano, altresì, e , anch'essi eccependo Controparte_2 CP_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, oltre che l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.
Esperita con esito negativo il tentativo di mediazione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ma nessuna delle parti provvedeva al deposito delle memorie.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, all'esito dell'udienza del 17.3.2021, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo, sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia agli atti del giudizio;
spese legali compensate tra le parti”; detta proposta trovava il favore dei convenuti e oltre della convenuta Controparte_4 CP_3
mentre la parte attrice non esprimeva alcuna volontà in merito. CP_1
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e che, di conseguenza, non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Il diritto di cronaca e il diritto di critica sono entrambi tutelati dalla Costituzione, all'art. 21, in quanto espressioni della libera manifestazione del pensiero.
La titolarità del diritto di cronaca (anche giudiziaria) è riconducibile non solo ai giornalisti professionisti, ma a tutti coloro che esprimono il proprio pensiero, anche occasionalmente: è la libertà di dare e divulgare notizie, che, nel momento in cui vengano rispettate precise condizioni, esclude la punibilità legislativa.
3 Mediante l'esercizio del diritto di critica si esprime, invece, una valutazione soggettiva di un dato evento e/o circostanza e consiste, dunque, nell'espressione di un giudizio o, in generale, di un'opinione. La critica non è altro che una elaborazione della realtà da parte dell'autore che fornisce una personale rappresentazione di un accadimento;
anche quella negativa è ammessa, purché non contenga offese ed insulti gratuiti. Affinché la diffusione di notizie o di opinioni potenzialmente diffamatorie non conduca l'autore a commettere reato, vi sono dei requisiti che, se osservati, rendono non punibili tali condotte.
Così, è necessario che l'opinione venga esposta in una forma corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e non in modo tale da sfociare in un'aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui (Cass. pen. n.
17243/2020); è, tuttavia, concesso utilizzare alcuni termini che, pur essendo oggettivamente offensivi, sono necessari al mero giudizio critico negativo e non finalizzati all'offesa gratuita. Oltre a tale requisito, vi deve essere un'esistenza concreta di un pubblico interesse al racconto e alla divulgazione della notizia e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.
In punto di diritto, difatti, giova osservare come, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, postula la ricorrenza dell'interesse che i fatti riferiti rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione (cosiddetta continenza); la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti ed i fatti riferiti, secondo il principio della verità oggettiva
(cfr. Cass. civ. n. 747/2000).
Con riferimento al diritto di cronaca, sia giudiziaria che di altra natura, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale diritto, tutelato dal vigente ordinamento, esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento nell'ordinamento stesso e nell'etica deontologica professionale.
Quanto alla cronaca giornalistica, il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere la notizia a lui pervenuta senza verificare – attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione – la loro rispondenza al vero;
né ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché, se non è in grado – a ragione della ristrettezza dei tempi – di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto, deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero
(in questi esatti termini, Cass. pen., n. 48095/2000, ma si veda anche Cass. civ. n.
4 2271/2005, secondo la quale “il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma, c.p. e cioè la sua buona fede.
A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati”).
Con riferimento specifico alla cronaca giudiziaria, non ricorre il limite della verità oggettiva della notizia;
la verità si declina qui come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass. nn. 23/1/99, 23/2/98). Deve tuttavia essere rispettata la completezza del resoconto giudiziario, ritenendosi il limite della verità travalicato laddove non soltanto la narrazione venga arricchita da particolari e descrizioni non corrispondenti al vero, ma anche nell'ipotesi in cui siano omessi aspetti che, ove venissero conosciuti, sarebbero idonei a mutare il significato di ciò che è stato narrato (ad esempio qualora venga taciuto il successivo esito del procedimento).
Quanto all'ulteriore limite al riconoscimento della scriminante costituito dall'interesse pubblico o sociale della notizia, tale requisito deve ritenersi addirittura intrinseco ai procedimenti penali, concernendo in particolare una molteplicità di aspetti correlati alla individuazione dei fatti oggetto di indagine e di giudizio, delle loro premesse, delle cause, dei protagonisti, degli sviluppi e della direzione delle indagini.
Con riferimento al requisito della continenza, poi, l'uso di toni aspri od enfatici non esorbita dai limiti dell'esercizio del diritto di cronaca se viene utilizzata una formulazione tale da non distorcere il contenuto veridico della notizia.
Nel diritto di critica (da distinguersi dal diritto di cronaca che, rispetto al primo, non si concreta in un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione dei fatti) non si pone il problema della veridicità di quanto affermato e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art 21 Cost. sono soltanto quelli costituiti dalla “rilevanza sociale dell'argomento” e “della correttezza di espressione”.
Detti limiti operano in maniera meno rigorosa che nell'esercizio del diritto di cronaca, per l'impiego di un linguaggio più pungente ed incisivo, proprio in
5 considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (cfr. Cass. n. 29730/2010; Cass. n. 43403/2009). Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, deve però essere esercitato in modo da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato (Cass. n. 13685/2001). Il giudizio di disvalore, idoneo ad incidere sulla reputazione e sul prestigio professionale della persona nei cui confronti la critica è rivolta, non può comunque essere espresso in termini assiomatici, ma va accompagnato da congrua motivazione.
L'inosservanza di siffatti limiti rende inapplicabile la scriminante e obbliga l'autore del fatto al risarcimento dei danni (Cass. n. 370/2002).
2.1 Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, la domanda proposta da deve essere necessariamente rigettata per i motivi di seguito Parte_1 illustrati.
In primo luogo, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, sussista certamente il requisito dell'interesse pubblico per il fatto oggetto della notizia.
Infatti, non appare revocabile in dubbio il requisito della pertinenza della notizia e l'interesse per la collettività di approfondire la tematica delle truffe ai danni dei cittadini.
Risulta, infatti, di particolare importanza affrontare il tema, stante la minaccia crescente di truffe, perpetrate soprattutto nei confronti degli anziani;
la conoscenza dei metodi utilizzati dai truffatori è fondamentale per la loro prevenzione e, dunque, la diffusione di detti metodi assume particolare rilevanza per l'intera collettività.
La Suprema Corte statuisce che “Il requisito dell'interesse sociale concerne fatti che abbiano un rilievo per l'intera collettività nazionale” o che comunque “possono assurgere a valore emblematico per la vita nazionale a causa dell'importanza morale o sociale delle materie trattate” (Cass. 9.2.1979).
Tale requisito nel caso di specie certamente può dirsi sussistente per le ragioni sopra evidenziate.
2.2 Ricorre, inoltre, il requisito della verità delle informazioni fornite.
Difatti, come facilmente riscontrabile dalla visione dell'allegato DVD (all. n. 3 comparsa di costituzione della convenuta , nel corso della trasmissione CP_1 televisiva “Dalla Vostra Parte-Le Storie” del 21.6.2017, come anzidetto, veniva affrontato il tema delle truffe ai danni dei cittadini.
Si dava inizio al primo servizio, in cui la signora raccontava di Parte_2 essere stata truffata da un promotore finanziario, che le aveva sottratto tutti i risparmi
6 di una vita, senza che vi fosse alcuna associazione all'odierno attore, né a tale “ Per_1
”.
[...]
Veniva, successivamente, mandato in onda un secondo servizio di dal CP_3 titolo “Attenti vi rubano i soldi. Il mago:100 euro e ti guarisco”, in cui veniva contattato telefonicamente colui che veniva presentato dal giornalista come “ Per_1
detto anche il profeta”; inscenava di avere un problema di
[...] CP_3 coppia e chiedeva, dunque, il suo aiuto;
l'interlocutore sosteneva di essere in contatto con uno spirito, grazie al quale sarebbe stato in grado di “sentire” che la relazione tra e la sua fidanzata si sarebbe presto interrotta (“non la vedo nella tua vita CP_3 futura questo te lo dico già perché sono andato avanti e lo spirito mi dice che non la sento”), affermando, inoltre, di essere in grado di guarire gli ammalati proprio attraverso il contatto con lo “spirito”, sostenendo nello specifico “la pranoterapia sono le parole che ha detto Cristo ai discepoli, andate per il mondo imponete le mani
e guarite, se uno ha fede può venire”; e ancora “ … io sono un esorcista laico, che è una cosa molto diversa, siamo oltre la magia, ma molto più forte della magia”; ed alla richiesta del “ma quanto mi costa?”, l'interlocutore rispondeva: “sono CP_3
100 euro”.
Ebbene, non pare che nel servizio siano state riportate notizie non veritiere;
difatti, è lo stesso attore che si identifica con la persona dell'interlocutore (da precisare, difatti, che durante il servizio l'interlocutore mai veniva identificato con nome e cognome, ) e che, dunque, riferisce di avere contatti con uno Persona_2
“spirito”, di essere un “esorcista laico” riferendo “il mio è un dono donato da Dio
…. siamo oltre la magia, ma molto più forte della Magia”.
Il giornalista si è, dunque, limitato a riportare solo quanto riferito dalla stessa parte attrice.
Il giornalista, che presenta l'interlocutore come “ detto anche il Persona_1 profeta”, riferisce che “è un mago che si vanta di avere un dono speciale, quello dello spirito che aiuta a risolvere i problemi dei suoi clienti … promette di risolvere
a caro prezzo problemi di lavoro e anche d'amore … ed è proprio lo spirito che gli permetterebbe di guarire persino gli ammalati. Come? Con la semplice imposizione delle mani”.
Ebbene, quanto asserito dal giornalista coincide perfettamente con quanto sopra riportato e riferito dallo stesso “ ”; di qui il requisito dalla veridicità della Persona_1 notizia riportata.
Peraltro, appare doveroso precisare che, a differenza di quanto affermato da
[...]
, il suo nome (peraltro mai pronunciato) non è stato accostato a Parte_1
7 quello dei promotori finanziari che avevano truffato alcuni anziani, essendo i due servizi distinti e non potendosi generare alcuna confusione in merito.
Dunque, le doglianze del ricorrente non corrispondono a ciò che effettivamente si è svolto durante la trasmissione televisiva “Dalla vostra parte – Le storie”, risultando, dunque, sul punto specifico, destituite di pregio giuridico.
2.3 Del pari si ritiene assolto, alla luce della visione del menzionato DVD, il requisito della continenza formale avendo i giornalisti convenuti utilizzato un linguaggio corretto, adeguato e misurato senza alcuna illazione e/o accostamento suggestivo.
La continenza, peraltro, va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi:
1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria;
2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati;
3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
4) tono complessivo della notizia (vedi Cass. n. 2066/2002).
Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi può dirsi essersi verificata.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni si ritiene, dunque, non provato il dedotto comportamento antigiuridico dei convenuti.
2.4 La domanda risarcitoria avanzata dall'attore sarebbe, in ogni caso, da rigettare sotto il profilo della mancata prova della sussistenza del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.
E difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di
“danno evento”.
La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di
Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo
(Cass., Sez. Un., sent. n. 26972/2008).
8 Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002).
Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che, nel caso di specie, è completamente mancata.
Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un.,
n. 26972/2008 cit. e Sez. Un. n. 3677/2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando – però – l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Come detto, nel caso in esame, è mancata, del tutto, da parte dell'attore, l'indicazione specifica di circostanze dalle quali poter desumere, anche in via presuntiva,
l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a suo carico.
Anzi, al contrario, lo stesso attore riferisce di aver “ricevuto numerose attestazioni di stima e solidarietà ma soprattutto di disappunto sulla ingiusta ed illegittima associazione della sua immagine a quella di una truffa finanziaria che nulla ha a che fare con l'esponente” dopo la messa in onda della trasmissione televisiva oggetto di causa (v. atto di citazione pag. 4).
Dunque, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda risarcitoria avanzata da deve essere respinta perché infondata in fatto e Parte_1 diritto e, comunque, perché sfornita di prova.
3. Del pari non può trovare accoglimento la domanda formulata dai convenuti e volta alla condanna dell'attore al risarcimento Controparte_2 CP_3 dei danni subiti ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o
9 fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass. n. 21393/2003).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte.
Nella fattispecie in esame non si configura - e, soprattutto, non è stato dimostrato - alcun pregiudizio dei convenuti come conseguenza dell'introduzione del presente giudizio che non possa essere ristorato attraverso il rimborso a favore dello stesso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..
Segue il rigetto della domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
4. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dall'applicazione dell'ordinario principio di soccombenza, ragion per cui esse sono poste in capo all'attore.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (v., ex multis, Cass., Sez.
Un., sent. n. 17405/2012).
Pertanto, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e della qualità dell'attività defensionale prestata (in causa dalla complessità bassa), le spese di lite sostenute dalle parti convenute vengono liquidate nei valori medi in € 7.616,00 per compensi professionali (di cui 1.701,00 per la fase di studio, 1.204,00 per la fase introduttiva, 1.806 per la fase di trattazione e 2.905,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, a carico dell'attore e in favore, rispettivamente, della convenuta nonché di e CP_1 Controparte_2 [...]
questi ultimi costituitisi con unica difesa. CP_3
P.Q.M.
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, decidendo sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni sopra illustrate, la domanda attorea;
2) respinge la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti e Controparte_2 CP_3
3) condanna l'attore a rifondere alla società convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che
[...] liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre
Iva e Cpa, come per legge;
4) condanna l'attore a rifondere ai convenuti e Controparte_2 [...]
costituitisi congiuntamente, le spese di lite che liquida in complessivi CP_3
€ 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa, come per legge.
Lamezia Terme, 20 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Teodora Godini
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