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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2789/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
18/08/1965, residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luigi Barbieri (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Borzonasca il 05/10/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 582 emessa dal
Tribunale di Genova in data 09/02/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borzonasca (GE) il
05/10/1991 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) I Signori e seguiteranno a vivere separati portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, astenendosi l'un l'altro dall'assumere atteggiamenti offensivi della figura e persona del coniuge e relazionandosi con lealtà e buon senso.
2) Il Sig. a titolo di mantenimento della Sig.ra corrisponderà, entro il giorno Pt_2 Pt_1
15 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) Il Sig. a titolo di mantenimento delle due figlie e corrisponderà alla Pt_2 Per_1 Per_2
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 800,00 Pt_1
(€ 400,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie delle due figlie vengono regolate come di seguito e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno:
SPESE SANITARIE
1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
- Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale
e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
- spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
- spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
- esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
- spese sanitarie urgenti
2. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
- spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
3. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
- tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
- spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
- spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
4. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
- tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
- spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
- spese per corsi di recupero e lezioni private;
- costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze);
- costi per la frequenza del cd. pre-scuola;
- costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
- costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
- costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
SPESE EXTRASCOLASTICHE
1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- Spese per il conseguimento della patente di guida B
2. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
- spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura);
- spese per corsi di informatica;
- spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
- spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi;
Qualora le predette spese siano sostenute integralmente da uno dei genitori, l'altro gli corrisponderà la quota di rimborso a suo carico entro 7 gg dalla richiesta, previa esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
5) I Sigg.ri e per quanto possa occorrere, consentono reciprocamente al Pt_1 Pt_2
rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
6) I coniugi convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1991, Numero 11, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
18/08/1965, residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luigi Barbieri (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Borzonasca il 05/10/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 582 emessa dal
Tribunale di Genova in data 09/02/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borzonasca (GE) il
05/10/1991 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni concordate tra le parti: 1) I Signori e seguiteranno a vivere separati portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, astenendosi l'un l'altro dall'assumere atteggiamenti offensivi della figura e persona del coniuge e relazionandosi con lealtà e buon senso.
2) Il Sig. a titolo di mantenimento della Sig.ra corrisponderà, entro il giorno Pt_2 Pt_1
15 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) Il Sig. a titolo di mantenimento delle due figlie e corrisponderà alla Pt_2 Per_1 Per_2
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 800,00 Pt_1
(€ 400,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie delle due figlie vengono regolate come di seguito e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno:
SPESE SANITARIE
1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
- Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale
e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
- spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
- spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
- esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
- spese sanitarie urgenti
2. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
- spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
3. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
- tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
- spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
- spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
4. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
- tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
- spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
- spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
- spese per corsi di recupero e lezioni private;
- costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze);
- costi per la frequenza del cd. pre-scuola;
- costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
- costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
- costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
SPESE EXTRASCOLASTICHE
1. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- Spese per il conseguimento della patente di guida B
2. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
- spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
- spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura);
- spese per corsi di informatica;
- spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
- spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi;
Qualora le predette spese siano sostenute integralmente da uno dei genitori, l'altro gli corrisponderà la quota di rimborso a suo carico entro 7 gg dalla richiesta, previa esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
5) I Sigg.ri e per quanto possa occorrere, consentono reciprocamente al Pt_1 Pt_2
rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
6) I coniugi convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1991, Numero 11, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini