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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina
Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5084 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Mattia D'Aprea, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spadoni, come da procura in atti;
-parte opposta-
E NEI CONFRONTI DI
e per essa quale mandataria la Controparte_2
(P. IVA , in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini, come da procura in atti
-parte interveniente-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1321/2020, con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto, in qualità di fideiussore del debitore principale
, il pagamento di € 101.545,81, oltre interessi e spese, quale Parte_2 saldo debitore del contratto di mutuo fondiario rep. n. 99387.
L'opponente eccepiva la infondatezza della pretesa creditoria avversa, la nullità della fideiussione, nonché la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Chiedeva quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare revocare, con ogni conseguenza di legge, il D.I. opposto per improcedibilità ed inammissibilità dell'azione monitoria così come dedotto con il I° motivo della presente opposizione;
Nel merito revocare, con ogni conseguenza di legge, il D.I. opposto in quanto nullo per nullità della garanzia fideiussoria posta a suo fondamento, di cui se ne chiede la previa dichiarazione di nullità, così come dedotto con il II° motivo della presente opposizione;
il tutto con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva in via Controparte_1 preliminare la incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito, la prescrizione dell'azione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava così le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale di
Latina, contrariis reiectis, 1) In via pregiudiziale dichiarare la domanda improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 comma 1-bis, D.Lgs 28/2010; 2) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza in quanto le controversie di cui all'art. 2 L.
287/1990 devono essere proposte, a mente dell'art. 33 comma 2° stessa legge, avanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 1 del D. Lgs. 26/6/2003 n. 168 “e successive modificazioni”, e pertanto il giudice compente risulterà essere il Tribunale di Roma sez. Imprese;
3) Ancora in via preliminare, ma subordinata alla preED eccezione, dichiarare la propria incompetenza in forza della deroga alla competenza territoriale disposta dall'art. 15 del contratto di fideiussione contestato, indicato quale Giudice competente il Tribunale di
Velletri; 4) Nel merito, in via preliminare, dichiarare improcedibile
l'opposizione poiché l'azione ex art. 33 comma 2° L. 287/1990 risulta ad oggi prescritta;
5) Rigettare le domande attrici perché inammissibili e infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo n. 1321/2020; 6) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1321/2020, come disposto dall'art. 648 c.p.c.; 7) Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Con comparsa depositata in data 05.07.2023 interveniva in giudizio e per essa quale mandataria la Controparte_2 CP_3 quale cessionaria a titolo particolare nel diritto controverso ex art.
[...]
111 c.p.c., “facendo proprie tutte le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dalla preED titolare del credito, da intendersi di seguito riportate e trascritte ma opponendosi all'eventuale richiesta di estromissione della NC ED (a cui subentra nei limiti di legge e di cui all'atto di cessione) e non accettando il contraddittorio con riguardo a qualsivoglia domanda risarcitoria e/o ripetitoria e di accertamento del credito formulata (o ancora da formularsi) dalla controparte opponente nei confronti della NC ED”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
e conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del
23.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito sollevata da parte opposta non è fondata.
Sul punto si osserva che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
Ne consegue che se, per un verso, la domanda contenente l'eccezione di nullità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto conclusa mediante utilizzazione di moduli redatti Co dall' censurati dalla nel 2005 per violazione del diritto della CP_5 concorrenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2. L. n. 287 del 1990, spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, della L. n. 168 del 2003, aggiunto dall'art. 18 D.L.vo n. 3 del
2017, tale doglianza può comunque essere esaminata dal Giudice ordinario della cognizione quando la questione viene sollevata - come nel caso di specie - in via di eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito (cfr. Cass. n. 9174/1987 in tema di eccezione di compensazione).
Con specifico riferimento alla questione in esame, la più recente giurisprudenza di merito ha condivisibilmente ritenuto che “il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale ABI contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990,
è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (ex multis Tribunale Piacenza, 11 luglio 2023, n. 419; Tribunale Forlì, 15 marzo 2022, n. 251; Tribunale Spoleto sez. I, 12 aprile
2021, n. 244).
Tanto premesso, in applicazione dei principi sopra indicati il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opposta non possa essere accolta in quanto la parte opponente ha sollevato la eccezione di nullità in via riconvenzionale e, dunque, in questa sede può essere valutata incidentalmente la validità della fideiussione in esame per verificare se possa essere posta a fondamento della domanda monitoria.
Non merita altresì accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta in merito alla incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Velletri, in virtù di una espressa deroga contrattuale sottoscritta dalle parti. Il richiamato art. 22 del contratto di mutuo, che al primo comma prevede la competenza territoriale del foro di Velletri per la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra la parte mutuataria e la NC, dà rilievo nel secondo comma alla disciplina normativa prevista a tutela del d.lgs. n. 206/2005, attribuendo preminenza alla qualità di
“consumatore” di una delle parti della controversia e prescrivendo la competenza del giudice del luogo ove detta parte processuale ha fissato la propria residenza o ha eletto domicilio.
La qualifica di consumatore di cui all'art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2687 del
10/02/2016).
In materia di contratto di fideiussione la più recente giurisprudenza di legittimità, mutando il preED orientamento secondo cui per determinare la qualità di consumatore occorreva rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e
Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), ha da ultimo affermato che “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 742 del 16/01/2020; Cass. Ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662; Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
32225 del 13/12/2018).
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, “in tema di contratti stipulati dal "consumatore" i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020). Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti si evince che il fideiussore è persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, ha stipulato il contratto di garanzia per finalità estranee a detta attività.
In particolare, non vi sono evidenze documentale che la prestazione della fideiussione sia stata atto espressivo dell'attività professionale svolta dal fideiussore o strettamente funzionale al suo svolgimento.
Ne consegue che l'opponente rientra nella nozione di consumatore, come per altro espressamente indicato nel contratto di mutuo.
La ha eletto il proprio domicilio nel territorio di Latina. Parte_1
De deriva che la competenza deve ritenersi validamente radicata presso l'intestato Tribunale.
È del tutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 33 L. 287/1990 formulata da parte opposta.
Come in precedenza evidenziato, l'eccezione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione sono state sollevate nel presente giudizio in via incidentale, al fine di verificare se la validità della fideiussione possa essere posta a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva tuttavia che l'azione di accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale ex art. 33, c. 2, L. 287/1990 soggiace al termine di prescrizione quinquennale che comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità (ex multis Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019; Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 7677 del 03/04/2020; Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 30783 del 19/10/2022).
Ne consegue che, applicando alla fattispecie in esame i principi normativi e giurisprudenziali sopra espressi, non sia configurabile l'ipotesi della prescrizione dell'azione di accertamento della nullità ex art. 33, c. 2, l.
287/1990, dal momento che la valutazione del dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere il termine quinquennale della prescrizione deve essere condotto in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità propria del soggetto danneggiato, ritenendo che l'opponente abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto di quest'ultimo termine, deve concludersi che il credito non
è prescritto.
Anche tale eccezione pertanto non merita accoglimento.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla e per essa quale mandataria la Controparte_2 CP_3
quale cessionaria a titolo particolare nel diritto controverso ex art.
[...]
111 c.p.c., per effetto di un contratto di cessione in blocco dei crediti delle
“Banche cedenti”. In particolare, l'opponente ha rappresentato che la parte intervenuta non ha dato prova della titolarità del credito vantato in monitorio né che il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Il motivo è fondato.
Sul punto è opportuno precisare che nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2, Tub prescrive che
“la NC cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. della Repubblica
Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del c.c.”, dispensando dunque il ED dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Si osserva tuttavia che, da un lato, ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Dall'altro lato, occorre rammentare, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non integra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Di conseguenza la pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima.
Più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 Tub, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass., Sez. I, 29 febbraio
2024, n. 5478; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente ha eccepito la mancanza -in capo alla della titolarità dal Controparte_2 lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attesa la omessa produzione del corrispondente contratto di cessione, nonché la omessa prova che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito verso la odierna opponente.
ha soltanto allegato ma non ha provato né Controparte_2 ha validamente chiesto di provare di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla Pur dando atto di aver CP_1 stipulato un contratto di cessione di crediti con CP_1 Controparte_6
NC Popolare di Sondrio S.c.p.A., NC Popolare
[...] del Lazio S.c.p.A., La NC Controparte_1 Controparte_7 di Imola S.p.A., NC Popolare Pugliese S.c.p.A., NC Popolare di
Puglia e Basilicata S.c.p.A., NC di Piacenza S.c.p.A., NC di Credito
e Controparte_6 CP_1 Controparte_8 CP_1
(collettivamente, le “Banche Cedenti” e, ciascuna di Controparte_9 esse, una “NC Cedente”), parte intervenuta si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante “avviso di cessione di credito pro-soluto” (cfr. all. costituzione di parte intervenuta).
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, si osserva che l'avviso contenuto sulla Gazzetta ufficiale allegata dalla parte intervenuta non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.
È opportuno altresì precisare che l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale non reca l'indicazione specifica del credito in questione, ma si limita a far riferimento a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018”.
Ne consegue che le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nell'avviso di cessione di crediti della G.U. n. 151 del 21 dicembre 2021 non sono sufficientemente precise e concludenti, al fine di affermare che lo specifico credito in questione sia stato oggetto della cessione.
non ha fornito quindi una adeguata prova Controparte_2 della stessa sussistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel cd. “blocco” dei rapporti ceduti.
Ne consegue la carenza di legittimazione attiva nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio di Controparte_2
Tanto premesso, accertata la carenza di legittimazione attiva della parte intervenuta, il giudizio prosegue tra le parti principali, e la CP_1 parte opponente.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta. Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio, la parte creditrice ha prodotto il contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 12 novembre 2012, la lettera di messa in mora, la lettera di fideiussione sottoscritta in data 14 novembre 2012, la certificazione ex art. 50 Tub relativa al mutuo ipotecario fondiario, nonché copia della visura ipotecaria del fideiussore.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sull'opponente ingiunta l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui credito.
Parte opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, richiamando i principi espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017.
È necessario dapprima verificare se l'obbligazione assunta dalla opponente nei confronti dell'istituto di credito, in relazione ai rapporti contrattuali da questa intrattenuti con il debitore principale , debba essere Parte_2 qualificata come una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia.
Anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito, nel solco di una interpretazione costantemente ribadita, che “a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
“Garantievertrag”) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione”.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del
22/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30181 del 22/11/2018; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015, nonché (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
30509 del 22/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del
03/12/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 18572 del 13/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014).
Nel caso in esame l'opponente ha rilasciato in favore di NC Popolare del Lazio una garanzia sino all'importo massimo di € 188.500,00 per le obbligazioni assunte da parte di . Parte_2
Ai fini che qui rilevano, si evidenziano le seguenti clausole: l'art. 1 prevede: Il fideiussore si impegna “a rimborsare alla NC le somme che dalla NC stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 prescrive che il fideiussore è “tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
l'art. 8 prescrive che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la NC esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”; l'art. 5 chiarisce che “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., che si intende derogato”; l'art. 9, da ultimo, prescrive: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della NC nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito (…)”.
Dal chiaro tenore letterale del contratto emerge che le parti hanno previsto una garanzia “a semplice richiesta scritta” della NC. È statuito in particolare l'obbligo del garante di “pagare immediatamente” per il solo fatto della “semplice richiesta scritta” della NC ed anche in caso di opposizione del debitore.
Si prevede la rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità
o inefficacia dell'obbligazione garantita. Inoltre, concordemente le parti hanno stabilito l'obbligo del garante di eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, senza poter sollevare eccezioni, anche ai sensi dell'art 1957 c.c.
Invero, il tenore letterale del contratto e la volontà delle parti risultante dalla complessiva regolamentazione degli articolati rapporti contrattuali, come documentati da parte opposta ed oggetto di generiche contestazione da parte dell'opponente, inducono quindi a ritenere che, nonostante il nome attribuito dalle parti alla scrittura (fideiussione omnibus) e le norme del codice civile richiamate, si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia, che ricorre tutte le volte in cui, come sopra detto, difetti l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale.
Si ritiene in conclusione che il contratto sottoscritto dall'opponente debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue che l'opponente, nella veste di garante, non può opporre al creditore opposto eccezioni spettanti al debitore principale e che, quale ulteriore corollario, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dal garante in relazione al rapporto principale. Tali elementi negoziali sopra evidenziati appaiono indici univoci e sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso derogare al regime delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. e che al garante siano precluse le eccezioni che solo il debitore può sollevare. Il garante odierno opponente, pertanto, si è obbligato a pagare senza condizioni, non potendo opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli. Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte anche recentemente confermato, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità CP_10 della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
La qualificazione a monte del rapporto in esame come contratto autonomo di garanzia preclude ed impedisce in definitiva al garante di sollevare qualsiasi eccezione estintiva e/o di decadenza della garanzia connessa ad adempimenti relativi al rapporto principale, stante l'autonomia dei sottesi rapporti.
In ragione della descritta qualificazione giuridica del contratto come autonomo, deve concludersi che anche tale motivo di opposizione non è pertanto meritevole di accoglimento.
Tanto premesso in merito alla qualificazione giuridica del contratto, rileva in ogni caso il Tribunale che la questione relativa ai c.d. contratti a valle delle intese anticoncorrenziali è stato oggetto di alcune pronunce, che si sono occupate anche del provvedimento 2 maggio 2005, n. 55 della NC
d'Italia. Devono essere menzionate, in particolar modo, le sentenze 12 dicembre 2017, n. 29810, 22 maggio 2019, n. 13846, e 26 settembre 2019,
n. 24044.
La sentenza n. 29810 del 2017 ha stabilito, tra l'altro, che l'esistenza di un accordo lesivo della concorrenza influisce anche su un contratto (come nel nostro caso) stipulato prima dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (anche in quel caso si trattava della NC d'Italia).
La successiva sentenza n. 13846 del 2019 ha evidenziato la necessità di accertare che le clausole contrarie alla concorrenza siano state effettivamente inserite nel singolo contratto, potendo darsi che l'ABI non le abbia recepite e che, tuttavia, la singola NC l'abbia fatto. Va poi tenuta presente la sentenza n. 24044 del 2019, la quale ha rilevato che dall'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale deriva la nullità dei contratti c.d. a valle, ma non necessariamente dell'intero contratto, bensì solo delle clausole che ne costituiscano applicazione (art. 1419 cod. civ.).
In questo senso è stata poi la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 41994 del
30/12/2021).
Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha nuovamente ribadito che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024).
Secondo parte opponente, dalla applicazione di tale principio di diritto dovrebbe automaticamente conseguire l'accertamento della nullità
(parziale) del contratto di garanzia stipulato dalla odierna opponente.
Invero, ferme restando le valutazioni sopra effettuate in materia di corretta qualificazione del contratto, è utile chiarire che, come affermato da un recente orientamento della giurisprudenza di merito da cui non vi è ragione di discostarsi, “Non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione (Tribunale Monza, sentenza n. 20532 del 04.09.2018, nonché
Tribunale Roma, sentenza n. 2756 del 21.02.2022 e Tribunale Latina, sentenza del 14.05.2022).
È opportuno altresì aggiungere che, come evidenziato da recente giurisprudenza di legittimità, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art.
1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.” (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
È quindi necessario che siano acquisiti agli atti del processo gli elementi di fatto da cui poter desumere l'invalidità del contratto e la parte che ha interesse alla totale caducazione del contratto ha l'onere di provare che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità.
Nel caso di specie parte opponente ha sollevato l'eccezione di nullità in modo generico ed astratto, non ha dedotto in giudizio alcun elemento di fatto da cui desumere che la eccepita nullità parziale dell'accordo “a monte” abbia irrimediabilmente inciso anche sulla obbligazione di garanzia “a valle”, provocando una violazione della disciplina della concorrenza in danno dell'odierna apponente.
Anche per queste ragioni tale motivo di opposizione non è fondato.
L'opponente garante ha altresì eccepito il mancato rispetto da parte dell'istituto di credito del termine ex art. 1957 c.c. Sul punto si osserva che, ferma restando la “compatibilità” della previsione della clausola “a prima richiesta” e l'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. sez. I, ord.,
28 febbraio 2020 n. 5598), secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore (tra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8839 del
13/04/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/02/2006).
La regola dell'art. 1957 cod. civ. può quindi essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (ex multis Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019).
Il contratto di garanzia posto a fondamento della domanda monitoria ed allegato in atti prevede espressamente l'esclusione della operatività del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 5 contratto di garanzia). L'eccezione non merita quindi accoglimento.
Infine, è necessario ribadire che come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente.
Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n.
11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
I motivi di opposizione sin qui esaminati sono quindi infondati.
In conclusione la creditrice opposta ha adeguatamente provato in via documentale la esistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e la parte opponente, viceversa, non ha introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n.
1321/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, in ragione della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva della terza intervenuta, della infondatezza delle eccezioni di incompetenza sollevate dalla parte opposta, della complessiva infondatezza dei motivi di opposizione e della particolare complessità dei fatti oggetto di accertamento e dei mutamenti giurisprudenziali su questioni di diritto dirimenti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- dichiara la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
e per essa quale mandataria la
[...] CP_3
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1321/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina
Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5084 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Mattia D'Aprea, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Spadoni, come da procura in atti;
-parte opposta-
E NEI CONFRONTI DI
e per essa quale mandataria la Controparte_2
(P. IVA , in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini, come da procura in atti
-parte interveniente-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1321/2020, con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto, in qualità di fideiussore del debitore principale
, il pagamento di € 101.545,81, oltre interessi e spese, quale Parte_2 saldo debitore del contratto di mutuo fondiario rep. n. 99387.
L'opponente eccepiva la infondatezza della pretesa creditoria avversa, la nullità della fideiussione, nonché la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Chiedeva quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo.
Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare revocare, con ogni conseguenza di legge, il D.I. opposto per improcedibilità ed inammissibilità dell'azione monitoria così come dedotto con il I° motivo della presente opposizione;
Nel merito revocare, con ogni conseguenza di legge, il D.I. opposto in quanto nullo per nullità della garanzia fideiussoria posta a suo fondamento, di cui se ne chiede la previa dichiarazione di nullità, così come dedotto con il II° motivo della presente opposizione;
il tutto con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva in via Controparte_1 preliminare la incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito, la prescrizione dell'azione e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava così le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale di
Latina, contrariis reiectis, 1) In via pregiudiziale dichiarare la domanda improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 comma 1-bis, D.Lgs 28/2010; 2) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza in quanto le controversie di cui all'art. 2 L.
287/1990 devono essere proposte, a mente dell'art. 33 comma 2° stessa legge, avanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 1 del D. Lgs. 26/6/2003 n. 168 “e successive modificazioni”, e pertanto il giudice compente risulterà essere il Tribunale di Roma sez. Imprese;
3) Ancora in via preliminare, ma subordinata alla preED eccezione, dichiarare la propria incompetenza in forza della deroga alla competenza territoriale disposta dall'art. 15 del contratto di fideiussione contestato, indicato quale Giudice competente il Tribunale di
Velletri; 4) Nel merito, in via preliminare, dichiarare improcedibile
l'opposizione poiché l'azione ex art. 33 comma 2° L. 287/1990 risulta ad oggi prescritta;
5) Rigettare le domande attrici perché inammissibili e infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo n. 1321/2020; 6) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1321/2020, come disposto dall'art. 648 c.p.c.; 7) Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Con comparsa depositata in data 05.07.2023 interveniva in giudizio e per essa quale mandataria la Controparte_2 CP_3 quale cessionaria a titolo particolare nel diritto controverso ex art.
[...]
111 c.p.c., “facendo proprie tutte le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dalla preED titolare del credito, da intendersi di seguito riportate e trascritte ma opponendosi all'eventuale richiesta di estromissione della NC ED (a cui subentra nei limiti di legge e di cui all'atto di cessione) e non accettando il contraddittorio con riguardo a qualsivoglia domanda risarcitoria e/o ripetitoria e di accertamento del credito formulata (o ancora da formularsi) dalla controparte opponente nei confronti della NC ED”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
e conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del
23.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito sollevata da parte opposta non è fondata.
Sul punto si osserva che la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
Ne consegue che se, per un verso, la domanda contenente l'eccezione di nullità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto conclusa mediante utilizzazione di moduli redatti Co dall' censurati dalla nel 2005 per violazione del diritto della CP_5 concorrenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2. L. n. 287 del 1990, spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, della L. n. 168 del 2003, aggiunto dall'art. 18 D.L.vo n. 3 del
2017, tale doglianza può comunque essere esaminata dal Giudice ordinario della cognizione quando la questione viene sollevata - come nel caso di specie - in via di eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito (cfr. Cass. n. 9174/1987 in tema di eccezione di compensazione).
Con specifico riferimento alla questione in esame, la più recente giurisprudenza di merito ha condivisibilmente ritenuto che “il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale ABI contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990,
è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa. Diversamente, nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità delle clausole per i medesimi presupposti descritti, in quanto in questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (ex multis Tribunale Piacenza, 11 luglio 2023, n. 419; Tribunale Forlì, 15 marzo 2022, n. 251; Tribunale Spoleto sez. I, 12 aprile
2021, n. 244).
Tanto premesso, in applicazione dei principi sopra indicati il Tribunale ritiene che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opposta non possa essere accolta in quanto la parte opponente ha sollevato la eccezione di nullità in via riconvenzionale e, dunque, in questa sede può essere valutata incidentalmente la validità della fideiussione in esame per verificare se possa essere posta a fondamento della domanda monitoria.
Non merita altresì accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta in merito alla incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Velletri, in virtù di una espressa deroga contrattuale sottoscritta dalle parti. Il richiamato art. 22 del contratto di mutuo, che al primo comma prevede la competenza territoriale del foro di Velletri per la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra la parte mutuataria e la NC, dà rilievo nel secondo comma alla disciplina normativa prevista a tutela del d.lgs. n. 206/2005, attribuendo preminenza alla qualità di
“consumatore” di una delle parti della controversia e prescrivendo la competenza del giudice del luogo ove detta parte processuale ha fissato la propria residenza o ha eletto domicilio.
La qualifica di consumatore di cui all'art 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2687 del
10/02/2016).
In materia di contratto di fideiussione la più recente giurisprudenza di legittimità, mutando il preED orientamento secondo cui per determinare la qualità di consumatore occorreva rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e
Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), ha da ultimo affermato che “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 742 del 16/01/2020; Cass. Ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662; Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
32225 del 13/12/2018).
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, “in tema di contratti stipulati dal "consumatore" i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020). Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti si evince che il fideiussore è persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, ha stipulato il contratto di garanzia per finalità estranee a detta attività.
In particolare, non vi sono evidenze documentale che la prestazione della fideiussione sia stata atto espressivo dell'attività professionale svolta dal fideiussore o strettamente funzionale al suo svolgimento.
Ne consegue che l'opponente rientra nella nozione di consumatore, come per altro espressamente indicato nel contratto di mutuo.
La ha eletto il proprio domicilio nel territorio di Latina. Parte_1
De deriva che la competenza deve ritenersi validamente radicata presso l'intestato Tribunale.
È del tutto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 33 L. 287/1990 formulata da parte opposta.
Come in precedenza evidenziato, l'eccezione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione sono state sollevate nel presente giudizio in via incidentale, al fine di verificare se la validità della fideiussione possa essere posta a fondamento della domanda monitoria in virtù della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva tuttavia che l'azione di accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale ex art. 33, c. 2, L. 287/1990 soggiace al termine di prescrizione quinquennale che comincia a decorrere, non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità (ex multis Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019; Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 7677 del 03/04/2020; Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 30783 del 19/10/2022).
Ne consegue che, applicando alla fattispecie in esame i principi normativi e giurisprudenziali sopra espressi, non sia configurabile l'ipotesi della prescrizione dell'azione di accertamento della nullità ex art. 33, c. 2, l.
287/1990, dal momento che la valutazione del dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere il termine quinquennale della prescrizione deve essere condotto in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità propria del soggetto danneggiato, ritenendo che l'opponente abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto di quest'ultimo termine, deve concludersi che il credito non
è prescritto.
Anche tale eccezione pertanto non merita accoglimento.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla e per essa quale mandataria la Controparte_2 CP_3
quale cessionaria a titolo particolare nel diritto controverso ex art.
[...]
111 c.p.c., per effetto di un contratto di cessione in blocco dei crediti delle
“Banche cedenti”. In particolare, l'opponente ha rappresentato che la parte intervenuta non ha dato prova della titolarità del credito vantato in monitorio né che il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Il motivo è fondato.
Sul punto è opportuno precisare che nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l'art. 58, comma 2, Tub prescrive che
“la NC cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U. della Repubblica
Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del c.c.”, dispensando dunque il ED dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Si osserva tuttavia che, da un lato, ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Dall'altro lato, occorre rammentare, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non integra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
Di conseguenza la pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima.
Più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 Tub, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis
Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass., Sez. I, 29 febbraio
2024, n. 5478; Cass. sez. I, ord., 24 giugno 2024 n. 17262).
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente ha eccepito la mancanza -in capo alla della titolarità dal Controparte_2 lato attivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, attesa la omessa produzione del corrispondente contratto di cessione, nonché la omessa prova che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito verso la odierna opponente.
ha soltanto allegato ma non ha provato né Controparte_2 ha validamente chiesto di provare di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla Pur dando atto di aver CP_1 stipulato un contratto di cessione di crediti con CP_1 Controparte_6
NC Popolare di Sondrio S.c.p.A., NC Popolare
[...] del Lazio S.c.p.A., La NC Controparte_1 Controparte_7 di Imola S.p.A., NC Popolare Pugliese S.c.p.A., NC Popolare di
Puglia e Basilicata S.c.p.A., NC di Piacenza S.c.p.A., NC di Credito
e Controparte_6 CP_1 Controparte_8 CP_1
(collettivamente, le “Banche Cedenti” e, ciascuna di Controparte_9 esse, una “NC Cedente”), parte intervenuta si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale recante “avviso di cessione di credito pro-soluto” (cfr. all. costituzione di parte intervenuta).
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, si osserva che l'avviso contenuto sulla Gazzetta ufficiale allegata dalla parte intervenuta non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.
È opportuno altresì precisare che l'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta ufficiale non reca l'indicazione specifica del credito in questione, ma si limita a far riferimento a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018”.
Ne consegue che le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nell'avviso di cessione di crediti della G.U. n. 151 del 21 dicembre 2021 non sono sufficientemente precise e concludenti, al fine di affermare che lo specifico credito in questione sia stato oggetto della cessione.
non ha fornito quindi una adeguata prova Controparte_2 della stessa sussistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel cd. “blocco” dei rapporti ceduti.
Ne consegue la carenza di legittimazione attiva nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio di Controparte_2
Tanto premesso, accertata la carenza di legittimazione attiva della parte intervenuta, il giudizio prosegue tra le parti principali, e la CP_1 parte opponente.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il credito vantato in sede monitoria ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta. Sin dal procedimento per decreto ingiuntivo e con successiva integrazione nel presente giudizio, la parte creditrice ha prodotto il contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 12 novembre 2012, la lettera di messa in mora, la lettera di fideiussione sottoscritta in data 14 novembre 2012, la certificazione ex art. 50 Tub relativa al mutuo ipotecario fondiario, nonché copia della visura ipotecaria del fideiussore.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sull'opponente ingiunta l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui credito.
Parte opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, richiamando i principi espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017.
È necessario dapprima verificare se l'obbligazione assunta dalla opponente nei confronti dell'istituto di credito, in relazione ai rapporti contrattuali da questa intrattenuti con il debitore principale , debba essere Parte_2 qualificata come una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia.
Anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito, nel solco di una interpretazione costantemente ribadita, che “a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
“Garantievertrag”) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione”.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del
22/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30181 del 22/11/2018; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015, nonché (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
30509 del 22/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del
03/12/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 18572 del 13/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014).
Nel caso in esame l'opponente ha rilasciato in favore di NC Popolare del Lazio una garanzia sino all'importo massimo di € 188.500,00 per le obbligazioni assunte da parte di . Parte_2
Ai fini che qui rilevano, si evidenziano le seguenti clausole: l'art. 1 prevede: Il fideiussore si impegna “a rimborsare alla NC le somme che dalla NC stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 6 prescrive che il fideiussore è “tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
l'art. 8 prescrive che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la NC esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”; l'art. 5 chiarisce che “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c., che si intende derogato”; l'art. 9, da ultimo, prescrive: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della NC nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito (…)”.
Dal chiaro tenore letterale del contratto emerge che le parti hanno previsto una garanzia “a semplice richiesta scritta” della NC. È statuito in particolare l'obbligo del garante di “pagare immediatamente” per il solo fatto della “semplice richiesta scritta” della NC ed anche in caso di opposizione del debitore.
Si prevede la rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità
o inefficacia dell'obbligazione garantita. Inoltre, concordemente le parti hanno stabilito l'obbligo del garante di eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, senza poter sollevare eccezioni, anche ai sensi dell'art 1957 c.c.
Invero, il tenore letterale del contratto e la volontà delle parti risultante dalla complessiva regolamentazione degli articolati rapporti contrattuali, come documentati da parte opposta ed oggetto di generiche contestazione da parte dell'opponente, inducono quindi a ritenere che, nonostante il nome attribuito dalle parti alla scrittura (fideiussione omnibus) e le norme del codice civile richiamate, si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia, che ricorre tutte le volte in cui, come sopra detto, difetti l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale.
Si ritiene in conclusione che il contratto sottoscritto dall'opponente debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue che l'opponente, nella veste di garante, non può opporre al creditore opposto eccezioni spettanti al debitore principale e che, quale ulteriore corollario, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dal garante in relazione al rapporto principale. Tali elementi negoziali sopra evidenziati appaiono indici univoci e sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso derogare al regime delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. e che al garante siano precluse le eccezioni che solo il debitore può sollevare. Il garante odierno opponente, pertanto, si è obbligato a pagare senza condizioni, non potendo opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli. Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte anche recentemente confermato, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità CP_10 della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
La qualificazione a monte del rapporto in esame come contratto autonomo di garanzia preclude ed impedisce in definitiva al garante di sollevare qualsiasi eccezione estintiva e/o di decadenza della garanzia connessa ad adempimenti relativi al rapporto principale, stante l'autonomia dei sottesi rapporti.
In ragione della descritta qualificazione giuridica del contratto come autonomo, deve concludersi che anche tale motivo di opposizione non è pertanto meritevole di accoglimento.
Tanto premesso in merito alla qualificazione giuridica del contratto, rileva in ogni caso il Tribunale che la questione relativa ai c.d. contratti a valle delle intese anticoncorrenziali è stato oggetto di alcune pronunce, che si sono occupate anche del provvedimento 2 maggio 2005, n. 55 della NC
d'Italia. Devono essere menzionate, in particolar modo, le sentenze 12 dicembre 2017, n. 29810, 22 maggio 2019, n. 13846, e 26 settembre 2019,
n. 24044.
La sentenza n. 29810 del 2017 ha stabilito, tra l'altro, che l'esistenza di un accordo lesivo della concorrenza influisce anche su un contratto (come nel nostro caso) stipulato prima dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (anche in quel caso si trattava della NC d'Italia).
La successiva sentenza n. 13846 del 2019 ha evidenziato la necessità di accertare che le clausole contrarie alla concorrenza siano state effettivamente inserite nel singolo contratto, potendo darsi che l'ABI non le abbia recepite e che, tuttavia, la singola NC l'abbia fatto. Va poi tenuta presente la sentenza n. 24044 del 2019, la quale ha rilevato che dall'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale deriva la nullità dei contratti c.d. a valle, ma non necessariamente dell'intero contratto, bensì solo delle clausole che ne costituiscano applicazione (art. 1419 cod. civ.).
In questo senso è stata poi la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 41994 del
30/12/2021).
Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha nuovamente ribadito che la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024).
Secondo parte opponente, dalla applicazione di tale principio di diritto dovrebbe automaticamente conseguire l'accertamento della nullità
(parziale) del contratto di garanzia stipulato dalla odierna opponente.
Invero, ferme restando le valutazioni sopra effettuate in materia di corretta qualificazione del contratto, è utile chiarire che, come affermato da un recente orientamento della giurisprudenza di merito da cui non vi è ragione di discostarsi, “Non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione (Tribunale Monza, sentenza n. 20532 del 04.09.2018, nonché
Tribunale Roma, sentenza n. 2756 del 21.02.2022 e Tribunale Latina, sentenza del 14.05.2022).
È opportuno altresì aggiungere che, come evidenziato da recente giurisprudenza di legittimità, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art.
1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.” (ex multis Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
È quindi necessario che siano acquisiti agli atti del processo gli elementi di fatto da cui poter desumere l'invalidità del contratto e la parte che ha interesse alla totale caducazione del contratto ha l'onere di provare che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità.
Nel caso di specie parte opponente ha sollevato l'eccezione di nullità in modo generico ed astratto, non ha dedotto in giudizio alcun elemento di fatto da cui desumere che la eccepita nullità parziale dell'accordo “a monte” abbia irrimediabilmente inciso anche sulla obbligazione di garanzia “a valle”, provocando una violazione della disciplina della concorrenza in danno dell'odierna apponente.
Anche per queste ragioni tale motivo di opposizione non è fondato.
L'opponente garante ha altresì eccepito il mancato rispetto da parte dell'istituto di credito del termine ex art. 1957 c.c. Sul punto si osserva che, ferma restando la “compatibilità” della previsione della clausola “a prima richiesta” e l'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. sez. I, ord.,
28 febbraio 2020 n. 5598), secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore (tra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8839 del
13/04/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/02/2006).
La regola dell'art. 1957 cod. civ. può quindi essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (ex multis Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019).
Il contratto di garanzia posto a fondamento della domanda monitoria ed allegato in atti prevede espressamente l'esclusione della operatività del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 5 contratto di garanzia). L'eccezione non merita quindi accoglimento.
Infine, è necessario ribadire che come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente.
Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n.
11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
I motivi di opposizione sin qui esaminati sono quindi infondati.
In conclusione la creditrice opposta ha adeguatamente provato in via documentale la esistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e la parte opponente, viceversa, non ha introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n.
1321/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, in ragione della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva della terza intervenuta, della infondatezza delle eccezioni di incompetenza sollevate dalla parte opposta, della complessiva infondatezza dei motivi di opposizione e della particolare complessità dei fatti oggetto di accertamento e dei mutamenti giurisprudenziali su questioni di diritto dirimenti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- dichiara la carenza di legittimazione attiva della Controparte_2
e per essa quale mandataria la
[...] CP_3
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1321/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi