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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2022 promossa da:
C.F. ), RTe_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA CARPI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bevilacqua, Via XXV Aprile n. 104, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE contro
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore Dott. in forza di procura a rogito del Notaio Controparte_2 [...]
del 19.10.2021, Rep. n. 3867 e Racc. n. 3219, registrata a Verona al n. 37997, Serie Persona_1
1T, il 20.10.2021, con il patrocinio dell'avv. LUCA ZITIELLO e dell'avv. BENEDETTA MUSCO
CARBONARO, entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Corso Europa n. 13, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
CONVENUTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande attoree, contrariis reiectis, così disporre:
Nel merito:
a) accertato l'inadempimento contrattuale di per la violazione degli obblighi informativi e CP_1 di valutazione di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento previsti all'art. 21 T.U.F. e agli artt.
27, 39, 40, 41 e 42, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di acquisto dei diamanti e condannare l'Istituto di Credito ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. al risarcimento dei danni patiti che si quantificano in € 26.958,68 oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e determinata dal Giudice in via equitativa nella differenza tra quanto versato dall'acquirente ed il reale valore di realizzo dei diamanti così come determinato dalla c.t.u. gemmologica, oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo;
b) accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1173 e 1218 c.c. di
[...]
per inadempimento agli obblighi di diligenza, collaborazione, protezione ed informazione CP_1
nei confronti del cliente, condannare la convenuta a risarcire il danno patito dal sig. che si RTe_1 quantifica in € 26.958,68 oltre interessi di legge dal 12.06.2006 (data di acquisto dei diamanti) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia determinata in via equitativa nella differenza tra quanto versato dall'acquirente ed il reale valore (di realizzo) dei diamanti così come determinato dalla perizia gemmologica redatta dalla c.t.u., oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, comprensivi di accessori c.p.a. e r.s.g. come per legge, con aumento del 30% previsto dall'art. 4 c. 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, con condanna, ai sensi degli artt. 96, comma 3 c.p.c., 4 comma 1 L. 162/2014 e 8 comma 5 D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata, in ragione della immotivata mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita azionata da parte attrice. Si chiede, infine, di porre le spese di c.t.u. e di c.t.p. a carico della resistente.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
pagina 2 di 12 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. di tutte le pretese risarcitorie avversarie a titolo di responsabilità contrattuale in senso stretto ex art. 1218 c.c., nonché nella sua declinazione di contatto sociale qualificato, per i motivi già esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. di tutte le pretese risarcitorie avversarie a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale formulate da controparte, per i motivi già esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_3 avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Sig. ai sensi dell'art. RTe_1
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_3 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi già indicati in atti;
In ogni caso: dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha instaurato il presente giudizio nei confronti di al fine RTe_1 Controparte_1
di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto con il quale aveva acquistato dalla società
Intermarket Diamond Business S.p.a. (d'ora in poi soltanto “IDB”) n. 4 diamanti da investimento al pagina 3 di 12 prezzo di € 26.958,68 nonché al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni allegatamente patiti.
A sostegno delle proprie domande allegava l'attore che l'acquisto dei diamanti gli era stato proposto nel 2006 - quando era neocorrentista del Banco Popolare filiale di Casaleone - dai CP_4 funzionari dell'istituto di credito. Secondo la prospettazione attorea erano stati infatti proprio i funzionari della banca a sottoporgli l'acquisto di diamanti quale nuovo prodotto di investimento, presentandolo come investimento sicuro per eccellenza, descrivendo il diamante come bene rifugio, e assicurando che avrebbe protetto i risparmi in un periodo di crisi economica e di instabilità dei prezzi.
Soggiungeva l'attore che la consulente e il direttore della filiale, a fronte delle perplessità manifestate da lui e dalla moglie, avevano affermato che l'investimento in diamanti era da preferire rispetto ad altre forme di investimento, avevano mostrato i grafici contenuti nel materiale pubblicitario che evidenziavano un positivo andamento e avevano rappresentato la possibilità per gli acquirenti di monitorare le quotazioni in autonomia, esibendo la quotazione pubblicata sul Sole 24 Ore.
Rassicurato dalle informazioni e per la fiducia riposta nella consulente e nel Direttore della Filiale, soggiungeva l'attore di essersi quindi determinato all'acquisto delle pietre, di aver comunicato alla banca di essere disposto ad investire circa €27.000,00, di essersi recato in banca per sottoscrivere l'ordine d'acquisto e di aver poi ricevuto in Filiale la consegna dei diamanti il 30.06.2006, unica RT occasione d'incontro con il funzionario di .
Riferiva, ancora, il di aver nel tempo monitorato la quotazione dei diamanti, riscontrandone Tes_1
l'andamento positivo, di essersi periodicamente informato con i consulenti della banca sull'opportunità di disinvestire e di essere stato da loro sconsigliato. Affermava di essersi poi recato presso la filiale, all'incirca nell'anno 2015, per procedere alla vendita dei diamanti (il cui valore era stato giudicato
“fuori mercato” dal suo gioielliere di fiducia) e che il direttore aveva respinto la richiesta, comunicando che erano “invendibili” ed invitandolo a pazientare.
Allegava quindi il di aver appreso qualche mese dopo, nello specifico il 17 ottobre 2016, da RTe_1 un Servizio della trasmissione “Report,” dell'esistenza di irregolarità nella vendita dei diamanti presso gli sportelli bancari e di aver successivamente avuto contezza dalle notizie pubblicate su organi di stampa di aver versato un prezzo sproporzionato e disancorato dal reale valore di mercato delle pietre, comprensivo anche di spese e commissioni e di aver appreso che non esisteva alcuna quotazione ufficiale del prezzo dei diamanti.
pagina 4 di 12 Alla richiesta di spiegazioni, il Direttore della filiale aveva detto che non c'era più niente da fare: le pietre non si potevano rivendere, né si poteva ottenere il rimborso del prezzo pagato.
Rappresentava quindi il di aver presentato, nel 2018, formale reclamo alla banca, ricevendo RTe_1
riscontro negativo, e di aver successivamente invitato alla stipula di negoziazione assistita;
CP_1
invito al quale la banca aveva comunicato la mancata adesione, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Richiamando le risultanze della perizia di parte – che dava conto di un valore dei diamanti molto inferiore al prezzo pagato – ed il tenore della decisione n. PS10677 adottata in data 20.09.2017 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - che aveva ritenuto la pratica commerciale RT posta in essere da e pratica commerciale scorretta, vietandone l'ulteriore diffusione CP_1
- chiedeva quindi l'attore l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, sostenendo di aver ritenuto che l'operazione e le informazioni fornitegli fossero verificate e garantite dalla banca e che se fosse stato reso edotto del valore reale delle pietre e dell'entità dei costi satellite non avrebbe concluso il contratto.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando le allegazioni attoree, Controparte_1
RT evidenziando di essere estranea al contratto di acquisto delle pietre, concluso dall'attore con , ed eccependo pertanto, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare, ha poi eccepito la convenuta la prescrizione di tutte le pretese avversarie per essere decorso il relativo termine prescrizionale.
Nel merito la banca convenuta eccepiva altresì l'inammissibilità / improcedibilità / improponibilità della domanda risarcitoria di controparte;
assumeva infatti che essendo il ancora RTe_1
proprietario delle pietre preziose, per loro natura soggette a variazioni di valore, non potesse essere individuato, né fosse individuabile, un danno risarcibile.
Contestava comunque fermamente la ricostruzione in fatto dell'attore, sostenendo che la banca avesse agito come mero segnalatore, con conseguente insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico. Contestava quindi la rilevanza probatoria del provvedimento di AGCM richiamato dall'attore, negava che fossero mai state poste in essere pratiche commerciali scorrette ed invocava in subordine il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
Contestava infine, in ogni caso, l'ammontare del danno patrimoniale richiesto.
pagina 5 di 12 Rimasta senza esito la proposta conciliativa formulata in prima udienza ed assegnati i chiesti termini per memorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui epigrafe.
È pacifico e documentato che il effettuò un investimento in diamanti avendo sottoscritto, in RTe_1
data 12.06.2006, un ordine di acquisto di 4 diamanti per un controvalore indicativo di €27.000,00, ricevendo poi in consegna da per un corrispettivo di € 26.958,68 (v: doc. 3 att). RTe_3
È parimenti pacifico che l'attore abbia avuto conoscenza della possibilità di procedere all'investimento in diamanti tramite il canale bancario ed è stato poi provato in causa che l'operazione venne nel suo complesso seguita dall'istituto di credito, come riscontrato dalla documentazione in atti;
documentazione dalla quale risulta che l'ordine d'acquisto venne veicolato, come operatore, dalla dipendente della banca – v: doc. 3 att. – che le pietre vennero inviate alla filiale della CP_5 banca (v: DDT doc. 5 att.) e che all'attore veniva fornito rendiconto dell'investimento (v: doc. 6 att.).
Il che consente di ravvisare la legittimazione passiva di nel presente giudizio, sia pur nei CP_1
limiti di cui di seguito.
Tenuto conto che la “legitimatio ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio stesso, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore,
a prescindere dall'accertamento della fondatezza o meno della pretesa azionata, che costituisce invece questione attinente al merito (v: Cass. Civ., Sez. III, sent. 30.05.2008 n. 14468), le richiamate risultanze consentono di ravvisare la legittimazione passiva della banca ad eccezione che per la domanda di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti.
È infatti pacifico e documentato che il contratto d'acquisto venne stipulato dall'attore con la società RT
, estranea al presente giudizio, sicché per ottenere la qui chiesta risoluzione l'attore avrebbe dovuto incardinare la controversia nei confronti di quest'ultima società e non invece, come avvenuto, nei confronti di Controparte_1
Tanto non esime tuttavia dal vagliare le pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei confronti della convenuta.
Preliminarmente deve essere presa in esame l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da;
eccezione che non può trovare accoglimento. CP_1
pagina 6 di 12 Va invero rammentato che alla luce di condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte qualora “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (v: Cass. Civ., Sez. III, sent. 27.04.2010 n. 10072).
Ebbene, nello specifico, deve ritenersi che il danno sia divenuto oggettivamente percepibile e conoscibile dall'attore solo in data 20.09.2017, ossia con l'adozione del provvedimento dell'AGCM, che ha reso noto al pubblico il carattere scorretto della pratica d'investimento di cui trattasi (v: Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. 29.08.2003 n. 12666), emersa a seguito delle trasmissioni e delle notizie di stampa che avevano messo in luce le caratteristiche reali delle operazioni.
Consta del resto dalla documentazione in atti come all'attore fossero stati comunicati anche tramite la banca convenuta elevati rendimenti dell'investimento (v: rendiconto del 12.10.2011 doc. 6 att.) ad ulteriore riscontro del fatto che egli non potesse avere reale contezza del pregiudizio patito.
Tenuto conto che la responsabilità della banca, per le ragioni di cui si dirà meglio di seguito, deve qualificarsi in termini di responsabilità da contatto sociale, può ritenersi rispettato il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, ossia il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr: Cass. n.
25644/2017), avendo peraltro l'attore proposto reclamo alla banca già nel 2018 (v: doc. 8 att.).
Non osta poi all'ammissibilità del giudizio nemmeno la circostanza che le pietre siano ad oggi ancora in proprietà del dovendosi al riguardo osservare come l'attore si dolga del danno subito per RTe_1
essere stato indotto ad acquistare pietre il cui valore era nettamente inferiore a quello reale e, dunque, non di un danno meramente potenziale, ma di un danno concretizzatosi già al momento dell'acquisto.
È sul punto significativo rilevare come la stessa difesa di parte convenuta abbia affermato (sia pure ai fini della decorrenza della prescrizione – v: pag. 7 della comparsa di costituzione) che la deminutio patrimonii ebbe a verificarsi già al momento dell'acquisto.
Nel merito, poi, la domanda risarcitoria proposta dall'attore deve dirsi fondata.
Il ruolo attivo assunto dalla banca nell'operazione di acquisto delle pietre trova invero conferma in plurimi elementi acquisiti in giudizio.
Se ne trae riscontro, in primo luogo, nella stessa modulistica depositata in atti, risultando documentalmente che nella proposta d'acquisto, pur trattandosi di modulistica di IDB, era espressamente riportato uno spazio riservato all'operatore della banca;
spazio nella specie compilato pagina 7 di 12 dalla dipendente , con espressa menzione del suo codice identificativo quale dipendente CP_5
della banca (v: doc. 2 att).
Si è poi già osservato come la banca fungesse anche da supporto logistico dell'operazione, atteso che le RT pietre venivano da inviate alla Filiale di riferimento per il cliente acquirente e venivano poi consegnate presso i locali della banca alla presenza di un Funzionario della banca stessa.
Circostanza confermata anche dalla teste , che, pur dichiarando di non essere in grado di CP_5
ricordare la consegna specifica, ha riferito che “al momento della consegna dei diamanti solitamente
c'era anche un Funzionario della Banca e davamo la disponibilità di un ufficio riservato per la consegna dei blister con le pietre.”.
Risulta altresì dalla deposizione della teste che l'investimento in diamanti rientrava tra i vari CP_5 prodotti che la banca aveva all'epoca e sebbene la teste abbia qualificato il ruolo della banca, nel caso di investimento in diamanti, come di segnalatore - dichiarando che di prassi, in caso di interesse del
RT cliente, la sua modalità operativa era quella di chiamare il rappresentante di per presentare il prodotto, essendo lei più propensa ad investimenti dei prodotti del - emerge comunque dalle sue CP_1 dichiarazioni come detta modalità non fosse in realtà l'unica utilizzata, avendo ella riferito che ove il RT cliente avesse già mostrato interesse poteva esservi un solo incontro con il funzionario di contestuale alla consegna dei diamanti.
La difesa attorea ha poi depositato in atti materiale pubblicitario dell'investimento, che può presumersi essere stato messo a disposizione della clientela presso gli uffici bancari, trattandosi di circostanza non contestata dalla convenuta e rientrando la messa a disposizione del materiale divulgativo fra gli
RT obblighi espressamente previsti nell'accordo di collaborazione fra la banca e (v: doc. 2 res.).
La teste ha inoltre espressamente confermato che di prassi, durante gli incontri con i clienti, i CP_5
funzionari della banca segnalavano che le quotazioni dei diamanti potevano essere monitorate anche nelle pubblicazioni riportate nel Sole 24 Ore, giornale che veniva fornito dalla banca, dichiarando di ricordare che alcuni clienti chiedevano la copia dei grafici pubblicati.
Il che contrasta con la prospettazione di un ruolo di mera segnalazione esterna di una astratta possibilità di investimento.
Il ruolo attivo svolto dall'Istituto di credito trova poi ulteriore riscontro nelle deposizioni rese dal teste direttore della filiale di Casaleone dal 2010, il quale ha dichiarato di aver Testimone_2
fornito lui stesso, su richiesta del cliente, il rendiconto del valore delle pietre.
Circostanza che trova anche documentale riscontro nel Rendiconto investimento in Diamanti in data pagina 8 di 12 12/10/2011 (v: doc. 6 ric.), inviato con missiva redatta su carta intestata della Banca e sottoscritta dallo stesso al tempo Direttore della Filiale. Tes_2
Non può dunque ritenersi che la banca si sia limitata a svolgere un mero ruolo di segnalatore emergendo, al contrario, un coinvolgimento diretto dell'Istituto di credito in tutte le fasi dell'operazione – proposta, presentazione dei grafici di rendimento, inoltro dell'ordine, consegna delle pietre – ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dell'investimento con inoltro da parte della banca RT delle quotazioni provenienti da (v: doc. 6 att. cit.).
Trova, dunque, sostanziale conferma il modus operandi già descritto nel provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato il per pratica CP_1
commerciale scorretta (v: doc. 12 att) e, segnatamente, per aver messo a disposizione il canale bancario per proporre ai consumatori una forma di investimento senza fornire adeguate informazioni ed anzi fornendone alcune in modo non trasparente e fuorviante, come appunto la presentazione della pubblicazione delle quotazioni dei diamanti sul quotidiano il Sole 24 Ore alla stregua di una quotazione ufficiale delle pietre e, nella specie, trasmettendo anche il rendiconto dell'andamento dell'investimento, RT senza rendere in alcun modo edotto il cliente che si trattava di quotazioni determinate dalla stessa , disancorate dal reale valore delle pietre e comprensive di ingenti commissioni e costi accessori.
La banca convenuta non ha infatti nemmeno allegato di aver reso edotto i clienti – tantomeno il
- dei costi effettivi dell'operazione e della loro incidenza sul prezzo d'acquisto dei RTe_1 diamanti, prezzo che includeva anche l'ingente commissione (secondo quanto accertato dall'AGCM) riconosciuta all'Istituto di credito a fronte dell'attività di collaborazione prestata per la conclusione di ogni ordine d'acquisto. RT Ruolo che induce a ravvisare la responsabilità della banca, in solido con , per le conseguenze dannose patite dall'attore per effetto dell'investimento di che trattasi per essere stato il suo contributo determinante, anche per la fiducia che il riponeva nella stessa. RTe_1
Va osservato infatti che, sebbene il provvedimento sanzionatorio emesso dalla AGCM in sede amministrativa (confermato dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato) non riguardi il caso di specie, è comunque ragionevole ritenere che le modalità di sollecitazione all'acquisto, come accertate dall'Autorità, siano state perseguite anche nel caso de quo. Ed infatti, le modalità di conclusione del contratto sopra descritte, che trovano supporto documentale ed anche probatorio, possono qualificarsi come idonee ad ingenerare nell'attore un ragionevole affidamento circa l'adeguatezza e la serietà dell'investimento effettuato.
pagina 9 di 12 Tali elementi devono ritenersi sufficienti a configurare in capo al una responsabilità da CP_1 contatto sociale, per violazione degli obblighi informativi e di protezione nei confronti dell'attore, che, come dallo stesso rimarcato in atti, riponeva fiducia nella consulenza e nelle informazioni riferite dai funzionari della banca.
La responsabilità da “contatto sociale”, idonea a produrre obbligazioni ai sensi degli artt. 1173 e 1375
c.c., è infatti qualificata dall'obbligo di "buona fede" e dai correlati "obblighi di informazione e di protezione" (v: Cass. civ. n. 3898/2024) derivanti dall'affidamento reciprocamente riposto nella buona fede, correttezza e professionalità e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurino una "relazione qualificata" (v: Cass. civ. 12/02/2024,
n. 3898; Cass. civ., 12/07/2016, n. 14188).
Trattasi di responsabilità affermata dalla Cassazione anche con riferimento all'operato di una banca (in particolare in tema di negoziazione di assegno), in capo alla quale è stato riconosciuto un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione e che deve ritenersi esteso anche alle condotte non strettamente ricollegabili all'esercizio del credito in senso proprio, ma che comunque si ricollegano all'attività imprenditoriale svolta, come, per l'appunto, l'attività di segnalazione di forme di investimento alternative (Cass.
SS.UU. 14712/2007; Cass. 7618/2020; Cass. 10534/15).
A detti obblighi di protezione la resistente non si è tuttavia attenuta, non avendo vagliato la serietà della
RT proposta di investimento della società ed avendo omesso di conformare la propria condotta ai dovuti parametri di trasparenza e correttezza nel proporre e dare corso tale operazione finanziaria.
Per le ragioni di cui si è detto il deve quindi dirsi tenuto al risarcimento dei danni patiti CP_1 dall'attore, come emersi in giudizio.
Risulta dalla CTU espletata in corso di causa che l'attore, a fronte di un esborso complessivo sostenuto di € 26.958,68 (€ 5.838,56 + € 5.838,56 + € 5.838,56 + € 9.443,00) ha acquistato diamanti per un valore stimato dal perito d'Ufficio, con riferimento al tempo della sottoscrizione del contratto, in
€11.684,34 (€ 2.536,58 + € 2.536,58 + € 2.536,58 + € 4.074,60) comprensivo di IVA. Valore che si ritiene di recepire dovendosi presumere, trattandosi di acquisto da società commerciale (circostanza nota all'acquirente), che vi sia stata l'applicazione dell'IVA.
Il danno patito dai ricorrenti, quantificabile nella differenza fra il prezzo d'acquisto e il valore delle pietre come sopra stimato, va quindi liquidato in € 15.274,34.
pagina 10 di 12 Importo sul quale dovranno essere calcolati, trattandosi di debito di valore (v: Cass. Civ., Ord.
06.09.2022 n. 26202; Cass. Civ., 27.06.2016 n. 13225) gli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate, dalla data dell'acquisto sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Va poi escluso che il risarcimento possa essere diminuito ai sensi dell'art. 1227 c.c. non potendo riconoscersi alcun concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno di che trattasi. Deve infatti ritenersi che il non disponesse degli strumenti conoscitivi per poter verificare l'attendibilità RTe_1
e veridicità delle informazioni ricevute riguardo alle caratteristiche dell'investimento, trattandosi di cliente privato che non è stato nemmeno allegato avesse competenze tecniche in materia tali da richiedere un grado di diligenza superiore a quello ordinariamente esigibile da un consumatore.
Al contrario, deve invece ritenersi che disponesse di tali strumenti conoscitivi l'Istituto di credito convenuto, quale operatore professionale del settore, che avrebbe dovuto, stante l'asimmetria RT informativa, vagliare il materiale illustrativo di messo a disposizione della clientela tramite il canale bancario e le informazioni relative alla tipologia di investimento in oggetto (la banca era invero certamente in grado di conoscere che i diamanti non venivano negoziati su piattaforme ufficiali e di verificare e chiedere informazioni in ordine ai costi applicati all'operazione e alle ragioni dello scostamento fra valore dei diamanti e prezzo pubblicato) onde assolvere agli obblighi di protezione ed informazione a suo carico.
Co Né può infine rilevare la circostanza che i ricorrenti non abbiano proposto domande al NT RT
, essendo loro facoltà richiedere l'integrale risarcimento al , quale condebitore solidale, CP_1
a mente del disposto di cui agli artt. 2055 c.c. e 1194 c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va invece respinta la domanda di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., non potendosi configurare - tanto più in considerazione del panorama giurisprudenziale, che registra pronunce di segno difforme - il requisito della mala fede o colpa grave.
Vanno infine poste a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
pagina 11 di 12 RTe convenuta al pagamento, in favore dell'attore della CP_1 RTe_1 somma di € 15.274,34, oltre interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate, dalla data dell'acquisto sino alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
CONDANNA
RTe convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che Controparte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 6.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge.
PONE
A carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in giudizio e per Controparte_1
l'effetto
CONDANNA
La convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di quanto anticipato a tale titolo. Controparte_1
Verona, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2022 promossa da:
C.F. ), RTe_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA CARPI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bevilacqua, Via XXV Aprile n. 104, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE contro
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore Dott. in forza di procura a rogito del Notaio Controparte_2 [...]
del 19.10.2021, Rep. n. 3867 e Racc. n. 3219, registrata a Verona al n. 37997, Serie Persona_1
1T, il 20.10.2021, con il patrocinio dell'avv. LUCA ZITIELLO e dell'avv. BENEDETTA MUSCO
CARBONARO, entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Corso Europa n. 13, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
CONVENUTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande attoree, contrariis reiectis, così disporre:
Nel merito:
a) accertato l'inadempimento contrattuale di per la violazione degli obblighi informativi e CP_1 di valutazione di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento previsti all'art. 21 T.U.F. e agli artt.
27, 39, 40, 41 e 42, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di acquisto dei diamanti e condannare l'Istituto di Credito ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. al risarcimento dei danni patiti che si quantificano in € 26.958,68 oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia e determinata dal Giudice in via equitativa nella differenza tra quanto versato dall'acquirente ed il reale valore di realizzo dei diamanti così come determinato dalla c.t.u. gemmologica, oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo;
b) accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1173 e 1218 c.c. di
[...]
per inadempimento agli obblighi di diligenza, collaborazione, protezione ed informazione CP_1
nei confronti del cliente, condannare la convenuta a risarcire il danno patito dal sig. che si RTe_1 quantifica in € 26.958,68 oltre interessi di legge dal 12.06.2006 (data di acquisto dei diamanti) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia determinata in via equitativa nella differenza tra quanto versato dall'acquirente ed il reale valore (di realizzo) dei diamanti così come determinato dalla perizia gemmologica redatta dalla c.t.u., oltre interessi di legge dall'acquisto delle pietre al saldo effettivo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, comprensivi di accessori c.p.a. e r.s.g. come per legge, con aumento del 30% previsto dall'art. 4 c. 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, con condanna, ai sensi degli artt. 96, comma 3 c.p.c., 4 comma 1 L. 162/2014 e 8 comma 5 D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata, in ragione della immotivata mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita azionata da parte attrice. Si chiede, infine, di porre le spese di c.t.u. e di c.t.p. a carico della resistente.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
pagina 2 di 12 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. di tutte le pretese risarcitorie avversarie a titolo di responsabilità contrattuale in senso stretto ex art. 1218 c.c., nonché nella sua declinazione di contatto sociale qualificato, per i motivi già esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. di tutte le pretese risarcitorie avversarie a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale formulate da controparte, per i motivi già esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_3 avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Sig. ai sensi dell'art. RTe_1
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_3 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi già indicati in atti;
In ogni caso: dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha instaurato il presente giudizio nei confronti di al fine RTe_1 Controparte_1
di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto con il quale aveva acquistato dalla società
Intermarket Diamond Business S.p.a. (d'ora in poi soltanto “IDB”) n. 4 diamanti da investimento al pagina 3 di 12 prezzo di € 26.958,68 nonché al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni allegatamente patiti.
A sostegno delle proprie domande allegava l'attore che l'acquisto dei diamanti gli era stato proposto nel 2006 - quando era neocorrentista del Banco Popolare filiale di Casaleone - dai CP_4 funzionari dell'istituto di credito. Secondo la prospettazione attorea erano stati infatti proprio i funzionari della banca a sottoporgli l'acquisto di diamanti quale nuovo prodotto di investimento, presentandolo come investimento sicuro per eccellenza, descrivendo il diamante come bene rifugio, e assicurando che avrebbe protetto i risparmi in un periodo di crisi economica e di instabilità dei prezzi.
Soggiungeva l'attore che la consulente e il direttore della filiale, a fronte delle perplessità manifestate da lui e dalla moglie, avevano affermato che l'investimento in diamanti era da preferire rispetto ad altre forme di investimento, avevano mostrato i grafici contenuti nel materiale pubblicitario che evidenziavano un positivo andamento e avevano rappresentato la possibilità per gli acquirenti di monitorare le quotazioni in autonomia, esibendo la quotazione pubblicata sul Sole 24 Ore.
Rassicurato dalle informazioni e per la fiducia riposta nella consulente e nel Direttore della Filiale, soggiungeva l'attore di essersi quindi determinato all'acquisto delle pietre, di aver comunicato alla banca di essere disposto ad investire circa €27.000,00, di essersi recato in banca per sottoscrivere l'ordine d'acquisto e di aver poi ricevuto in Filiale la consegna dei diamanti il 30.06.2006, unica RT occasione d'incontro con il funzionario di .
Riferiva, ancora, il di aver nel tempo monitorato la quotazione dei diamanti, riscontrandone Tes_1
l'andamento positivo, di essersi periodicamente informato con i consulenti della banca sull'opportunità di disinvestire e di essere stato da loro sconsigliato. Affermava di essersi poi recato presso la filiale, all'incirca nell'anno 2015, per procedere alla vendita dei diamanti (il cui valore era stato giudicato
“fuori mercato” dal suo gioielliere di fiducia) e che il direttore aveva respinto la richiesta, comunicando che erano “invendibili” ed invitandolo a pazientare.
Allegava quindi il di aver appreso qualche mese dopo, nello specifico il 17 ottobre 2016, da RTe_1 un Servizio della trasmissione “Report,” dell'esistenza di irregolarità nella vendita dei diamanti presso gli sportelli bancari e di aver successivamente avuto contezza dalle notizie pubblicate su organi di stampa di aver versato un prezzo sproporzionato e disancorato dal reale valore di mercato delle pietre, comprensivo anche di spese e commissioni e di aver appreso che non esisteva alcuna quotazione ufficiale del prezzo dei diamanti.
pagina 4 di 12 Alla richiesta di spiegazioni, il Direttore della filiale aveva detto che non c'era più niente da fare: le pietre non si potevano rivendere, né si poteva ottenere il rimborso del prezzo pagato.
Rappresentava quindi il di aver presentato, nel 2018, formale reclamo alla banca, ricevendo RTe_1
riscontro negativo, e di aver successivamente invitato alla stipula di negoziazione assistita;
CP_1
invito al quale la banca aveva comunicato la mancata adesione, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Richiamando le risultanze della perizia di parte – che dava conto di un valore dei diamanti molto inferiore al prezzo pagato – ed il tenore della decisione n. PS10677 adottata in data 20.09.2017 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - che aveva ritenuto la pratica commerciale RT posta in essere da e pratica commerciale scorretta, vietandone l'ulteriore diffusione CP_1
- chiedeva quindi l'attore l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, sostenendo di aver ritenuto che l'operazione e le informazioni fornitegli fossero verificate e garantite dalla banca e che se fosse stato reso edotto del valore reale delle pietre e dell'entità dei costi satellite non avrebbe concluso il contratto.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando le allegazioni attoree, Controparte_1
RT evidenziando di essere estranea al contratto di acquisto delle pietre, concluso dall'attore con , ed eccependo pertanto, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare, ha poi eccepito la convenuta la prescrizione di tutte le pretese avversarie per essere decorso il relativo termine prescrizionale.
Nel merito la banca convenuta eccepiva altresì l'inammissibilità / improcedibilità / improponibilità della domanda risarcitoria di controparte;
assumeva infatti che essendo il ancora RTe_1
proprietario delle pietre preziose, per loro natura soggette a variazioni di valore, non potesse essere individuato, né fosse individuabile, un danno risarcibile.
Contestava comunque fermamente la ricostruzione in fatto dell'attore, sostenendo che la banca avesse agito come mero segnalatore, con conseguente insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico. Contestava quindi la rilevanza probatoria del provvedimento di AGCM richiamato dall'attore, negava che fossero mai state poste in essere pratiche commerciali scorrette ed invocava in subordine il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
Contestava infine, in ogni caso, l'ammontare del danno patrimoniale richiesto.
pagina 5 di 12 Rimasta senza esito la proposta conciliativa formulata in prima udienza ed assegnati i chiesti termini per memorie ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui epigrafe.
È pacifico e documentato che il effettuò un investimento in diamanti avendo sottoscritto, in RTe_1
data 12.06.2006, un ordine di acquisto di 4 diamanti per un controvalore indicativo di €27.000,00, ricevendo poi in consegna da per un corrispettivo di € 26.958,68 (v: doc. 3 att). RTe_3
È parimenti pacifico che l'attore abbia avuto conoscenza della possibilità di procedere all'investimento in diamanti tramite il canale bancario ed è stato poi provato in causa che l'operazione venne nel suo complesso seguita dall'istituto di credito, come riscontrato dalla documentazione in atti;
documentazione dalla quale risulta che l'ordine d'acquisto venne veicolato, come operatore, dalla dipendente della banca – v: doc. 3 att. – che le pietre vennero inviate alla filiale della CP_5 banca (v: DDT doc. 5 att.) e che all'attore veniva fornito rendiconto dell'investimento (v: doc. 6 att.).
Il che consente di ravvisare la legittimazione passiva di nel presente giudizio, sia pur nei CP_1
limiti di cui di seguito.
Tenuto conto che la “legitimatio ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio stesso, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore,
a prescindere dall'accertamento della fondatezza o meno della pretesa azionata, che costituisce invece questione attinente al merito (v: Cass. Civ., Sez. III, sent. 30.05.2008 n. 14468), le richiamate risultanze consentono di ravvisare la legittimazione passiva della banca ad eccezione che per la domanda di risoluzione del contratto di acquisto dei diamanti.
È infatti pacifico e documentato che il contratto d'acquisto venne stipulato dall'attore con la società RT
, estranea al presente giudizio, sicché per ottenere la qui chiesta risoluzione l'attore avrebbe dovuto incardinare la controversia nei confronti di quest'ultima società e non invece, come avvenuto, nei confronti di Controparte_1
Tanto non esime tuttavia dal vagliare le pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei confronti della convenuta.
Preliminarmente deve essere presa in esame l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata da;
eccezione che non può trovare accoglimento. CP_1
pagina 6 di 12 Va invero rammentato che alla luce di condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte qualora “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (v: Cass. Civ., Sez. III, sent. 27.04.2010 n. 10072).
Ebbene, nello specifico, deve ritenersi che il danno sia divenuto oggettivamente percepibile e conoscibile dall'attore solo in data 20.09.2017, ossia con l'adozione del provvedimento dell'AGCM, che ha reso noto al pubblico il carattere scorretto della pratica d'investimento di cui trattasi (v: Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. 29.08.2003 n. 12666), emersa a seguito delle trasmissioni e delle notizie di stampa che avevano messo in luce le caratteristiche reali delle operazioni.
Consta del resto dalla documentazione in atti come all'attore fossero stati comunicati anche tramite la banca convenuta elevati rendimenti dell'investimento (v: rendiconto del 12.10.2011 doc. 6 att.) ad ulteriore riscontro del fatto che egli non potesse avere reale contezza del pregiudizio patito.
Tenuto conto che la responsabilità della banca, per le ragioni di cui si dirà meglio di seguito, deve qualificarsi in termini di responsabilità da contatto sociale, può ritenersi rispettato il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, ossia il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr: Cass. n.
25644/2017), avendo peraltro l'attore proposto reclamo alla banca già nel 2018 (v: doc. 8 att.).
Non osta poi all'ammissibilità del giudizio nemmeno la circostanza che le pietre siano ad oggi ancora in proprietà del dovendosi al riguardo osservare come l'attore si dolga del danno subito per RTe_1
essere stato indotto ad acquistare pietre il cui valore era nettamente inferiore a quello reale e, dunque, non di un danno meramente potenziale, ma di un danno concretizzatosi già al momento dell'acquisto.
È sul punto significativo rilevare come la stessa difesa di parte convenuta abbia affermato (sia pure ai fini della decorrenza della prescrizione – v: pag. 7 della comparsa di costituzione) che la deminutio patrimonii ebbe a verificarsi già al momento dell'acquisto.
Nel merito, poi, la domanda risarcitoria proposta dall'attore deve dirsi fondata.
Il ruolo attivo assunto dalla banca nell'operazione di acquisto delle pietre trova invero conferma in plurimi elementi acquisiti in giudizio.
Se ne trae riscontro, in primo luogo, nella stessa modulistica depositata in atti, risultando documentalmente che nella proposta d'acquisto, pur trattandosi di modulistica di IDB, era espressamente riportato uno spazio riservato all'operatore della banca;
spazio nella specie compilato pagina 7 di 12 dalla dipendente , con espressa menzione del suo codice identificativo quale dipendente CP_5
della banca (v: doc. 2 att).
Si è poi già osservato come la banca fungesse anche da supporto logistico dell'operazione, atteso che le RT pietre venivano da inviate alla Filiale di riferimento per il cliente acquirente e venivano poi consegnate presso i locali della banca alla presenza di un Funzionario della banca stessa.
Circostanza confermata anche dalla teste , che, pur dichiarando di non essere in grado di CP_5
ricordare la consegna specifica, ha riferito che “al momento della consegna dei diamanti solitamente
c'era anche un Funzionario della Banca e davamo la disponibilità di un ufficio riservato per la consegna dei blister con le pietre.”.
Risulta altresì dalla deposizione della teste che l'investimento in diamanti rientrava tra i vari CP_5 prodotti che la banca aveva all'epoca e sebbene la teste abbia qualificato il ruolo della banca, nel caso di investimento in diamanti, come di segnalatore - dichiarando che di prassi, in caso di interesse del
RT cliente, la sua modalità operativa era quella di chiamare il rappresentante di per presentare il prodotto, essendo lei più propensa ad investimenti dei prodotti del - emerge comunque dalle sue CP_1 dichiarazioni come detta modalità non fosse in realtà l'unica utilizzata, avendo ella riferito che ove il RT cliente avesse già mostrato interesse poteva esservi un solo incontro con il funzionario di contestuale alla consegna dei diamanti.
La difesa attorea ha poi depositato in atti materiale pubblicitario dell'investimento, che può presumersi essere stato messo a disposizione della clientela presso gli uffici bancari, trattandosi di circostanza non contestata dalla convenuta e rientrando la messa a disposizione del materiale divulgativo fra gli
RT obblighi espressamente previsti nell'accordo di collaborazione fra la banca e (v: doc. 2 res.).
La teste ha inoltre espressamente confermato che di prassi, durante gli incontri con i clienti, i CP_5
funzionari della banca segnalavano che le quotazioni dei diamanti potevano essere monitorate anche nelle pubblicazioni riportate nel Sole 24 Ore, giornale che veniva fornito dalla banca, dichiarando di ricordare che alcuni clienti chiedevano la copia dei grafici pubblicati.
Il che contrasta con la prospettazione di un ruolo di mera segnalazione esterna di una astratta possibilità di investimento.
Il ruolo attivo svolto dall'Istituto di credito trova poi ulteriore riscontro nelle deposizioni rese dal teste direttore della filiale di Casaleone dal 2010, il quale ha dichiarato di aver Testimone_2
fornito lui stesso, su richiesta del cliente, il rendiconto del valore delle pietre.
Circostanza che trova anche documentale riscontro nel Rendiconto investimento in Diamanti in data pagina 8 di 12 12/10/2011 (v: doc. 6 ric.), inviato con missiva redatta su carta intestata della Banca e sottoscritta dallo stesso al tempo Direttore della Filiale. Tes_2
Non può dunque ritenersi che la banca si sia limitata a svolgere un mero ruolo di segnalatore emergendo, al contrario, un coinvolgimento diretto dell'Istituto di credito in tutte le fasi dell'operazione – proposta, presentazione dei grafici di rendimento, inoltro dell'ordine, consegna delle pietre – ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dell'investimento con inoltro da parte della banca RT delle quotazioni provenienti da (v: doc. 6 att. cit.).
Trova, dunque, sostanziale conferma il modus operandi già descritto nel provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato il per pratica CP_1
commerciale scorretta (v: doc. 12 att) e, segnatamente, per aver messo a disposizione il canale bancario per proporre ai consumatori una forma di investimento senza fornire adeguate informazioni ed anzi fornendone alcune in modo non trasparente e fuorviante, come appunto la presentazione della pubblicazione delle quotazioni dei diamanti sul quotidiano il Sole 24 Ore alla stregua di una quotazione ufficiale delle pietre e, nella specie, trasmettendo anche il rendiconto dell'andamento dell'investimento, RT senza rendere in alcun modo edotto il cliente che si trattava di quotazioni determinate dalla stessa , disancorate dal reale valore delle pietre e comprensive di ingenti commissioni e costi accessori.
La banca convenuta non ha infatti nemmeno allegato di aver reso edotto i clienti – tantomeno il
- dei costi effettivi dell'operazione e della loro incidenza sul prezzo d'acquisto dei RTe_1 diamanti, prezzo che includeva anche l'ingente commissione (secondo quanto accertato dall'AGCM) riconosciuta all'Istituto di credito a fronte dell'attività di collaborazione prestata per la conclusione di ogni ordine d'acquisto. RT Ruolo che induce a ravvisare la responsabilità della banca, in solido con , per le conseguenze dannose patite dall'attore per effetto dell'investimento di che trattasi per essere stato il suo contributo determinante, anche per la fiducia che il riponeva nella stessa. RTe_1
Va osservato infatti che, sebbene il provvedimento sanzionatorio emesso dalla AGCM in sede amministrativa (confermato dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato) non riguardi il caso di specie, è comunque ragionevole ritenere che le modalità di sollecitazione all'acquisto, come accertate dall'Autorità, siano state perseguite anche nel caso de quo. Ed infatti, le modalità di conclusione del contratto sopra descritte, che trovano supporto documentale ed anche probatorio, possono qualificarsi come idonee ad ingenerare nell'attore un ragionevole affidamento circa l'adeguatezza e la serietà dell'investimento effettuato.
pagina 9 di 12 Tali elementi devono ritenersi sufficienti a configurare in capo al una responsabilità da CP_1 contatto sociale, per violazione degli obblighi informativi e di protezione nei confronti dell'attore, che, come dallo stesso rimarcato in atti, riponeva fiducia nella consulenza e nelle informazioni riferite dai funzionari della banca.
La responsabilità da “contatto sociale”, idonea a produrre obbligazioni ai sensi degli artt. 1173 e 1375
c.c., è infatti qualificata dall'obbligo di "buona fede" e dai correlati "obblighi di informazione e di protezione" (v: Cass. civ. n. 3898/2024) derivanti dall'affidamento reciprocamente riposto nella buona fede, correttezza e professionalità e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurino una "relazione qualificata" (v: Cass. civ. 12/02/2024,
n. 3898; Cass. civ., 12/07/2016, n. 14188).
Trattasi di responsabilità affermata dalla Cassazione anche con riferimento all'operato di una banca (in particolare in tema di negoziazione di assegno), in capo alla quale è stato riconosciuto un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione e che deve ritenersi esteso anche alle condotte non strettamente ricollegabili all'esercizio del credito in senso proprio, ma che comunque si ricollegano all'attività imprenditoriale svolta, come, per l'appunto, l'attività di segnalazione di forme di investimento alternative (Cass.
SS.UU. 14712/2007; Cass. 7618/2020; Cass. 10534/15).
A detti obblighi di protezione la resistente non si è tuttavia attenuta, non avendo vagliato la serietà della
RT proposta di investimento della società ed avendo omesso di conformare la propria condotta ai dovuti parametri di trasparenza e correttezza nel proporre e dare corso tale operazione finanziaria.
Per le ragioni di cui si è detto il deve quindi dirsi tenuto al risarcimento dei danni patiti CP_1 dall'attore, come emersi in giudizio.
Risulta dalla CTU espletata in corso di causa che l'attore, a fronte di un esborso complessivo sostenuto di € 26.958,68 (€ 5.838,56 + € 5.838,56 + € 5.838,56 + € 9.443,00) ha acquistato diamanti per un valore stimato dal perito d'Ufficio, con riferimento al tempo della sottoscrizione del contratto, in
€11.684,34 (€ 2.536,58 + € 2.536,58 + € 2.536,58 + € 4.074,60) comprensivo di IVA. Valore che si ritiene di recepire dovendosi presumere, trattandosi di acquisto da società commerciale (circostanza nota all'acquirente), che vi sia stata l'applicazione dell'IVA.
Il danno patito dai ricorrenti, quantificabile nella differenza fra il prezzo d'acquisto e il valore delle pietre come sopra stimato, va quindi liquidato in € 15.274,34.
pagina 10 di 12 Importo sul quale dovranno essere calcolati, trattandosi di debito di valore (v: Cass. Civ., Ord.
06.09.2022 n. 26202; Cass. Civ., 27.06.2016 n. 13225) gli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate, dalla data dell'acquisto sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Va poi escluso che il risarcimento possa essere diminuito ai sensi dell'art. 1227 c.c. non potendo riconoscersi alcun concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno di che trattasi. Deve infatti ritenersi che il non disponesse degli strumenti conoscitivi per poter verificare l'attendibilità RTe_1
e veridicità delle informazioni ricevute riguardo alle caratteristiche dell'investimento, trattandosi di cliente privato che non è stato nemmeno allegato avesse competenze tecniche in materia tali da richiedere un grado di diligenza superiore a quello ordinariamente esigibile da un consumatore.
Al contrario, deve invece ritenersi che disponesse di tali strumenti conoscitivi l'Istituto di credito convenuto, quale operatore professionale del settore, che avrebbe dovuto, stante l'asimmetria RT informativa, vagliare il materiale illustrativo di messo a disposizione della clientela tramite il canale bancario e le informazioni relative alla tipologia di investimento in oggetto (la banca era invero certamente in grado di conoscere che i diamanti non venivano negoziati su piattaforme ufficiali e di verificare e chiedere informazioni in ordine ai costi applicati all'operazione e alle ragioni dello scostamento fra valore dei diamanti e prezzo pubblicato) onde assolvere agli obblighi di protezione ed informazione a suo carico.
Co Né può infine rilevare la circostanza che i ricorrenti non abbiano proposto domande al NT RT
, essendo loro facoltà richiedere l'integrale risarcimento al , quale condebitore solidale, CP_1
a mente del disposto di cui agli artt. 2055 c.c. e 1194 c.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va invece respinta la domanda di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., non potendosi configurare - tanto più in considerazione del panorama giurisprudenziale, che registra pronunce di segno difforme - il requisito della mala fede o colpa grave.
Vanno infine poste a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
pagina 11 di 12 RTe convenuta al pagamento, in favore dell'attore della CP_1 RTe_1 somma di € 15.274,34, oltre interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate, dalla data dell'acquisto sino alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
CONDANNA
RTe convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che Controparte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 6.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge.
PONE
A carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in giudizio e per Controparte_1
l'effetto
CONDANNA
La convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di quanto anticipato a tale titolo. Controparte_1
Verona, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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