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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2039/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 19 aprile 2024
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Giovanni Lambert, del
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro di CP_1
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
per parte appellante: “In via principale, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'applicabilità dell'IVA ai pagamenti oggetto della causa di primo grado e per l'effetto condannare l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in ragione della sentenza impugnata e segnatamente Euro
1 219,43 (duecentodiciannove/43) ovvero alla restituzione della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad Euro 375,49
(trecentosettantacinque/49) per le spese legali pagate a seguito della sentenza appellata, oltre interessi dall'accredito al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per i due gradi di giudizio”;
per parte appellata: “Nel merito, respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di Parte_1
spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 quale proprietario di immobili siti nel Comune di Cadoneghe, CP_1
citava avanti il Giudice di Pace di Padova per ottenere la Parte_1
restituzione delle somme pagate a titolo di IVA sulla tariffa ambientale dal
2013 al 2023 (per un totale di € 206,23) e richieste dall'ente gestore per le fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda, l'attore rappresentava che la tariffa riscossa dall'affidatario del servizio aveva carattere tributario, in ragione della mancata adozione nel Comune di residenza dell'utente di un sistema puntuale di misurazione della quantità di rifiuti prodotti;
di qui il difetto del carattere di corrispettività del prelievo richiesto ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
L'attore chiedeva, anche, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
1.2 Si costituiva in giudizio deducendo il legittimo addebito Parte_1
dell'IVA sugli importi corrisposti per la fruizione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla scorta della natura corrispettiva del prelievo risultante dalle previsioni regolamentari comunali, le quali commisuravano la relativa quota fissa e la quota variabile secondo i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
2 1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
1415/2023, emessa in data 21 novembre 2023, con la quale il Giudice di
Pace, ritenuta non provata la rilevazione puntuale della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico – e, conseguentemente, rilevata la natura tributaria della tariffa applicata – accoglieva la domanda attorea di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di IVA sulla Tariffa ambientale;
il Giudice di primo grado rigettava, invece, la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, depositata Parte_1
il 21 novembre 2023, articolando un unico motivo di impugnazione.
In particolare, ha censurato l'erroneità della sentenza del Giudice Parte_1
di prime cure relativamente alla qualificazione del compenso riscosso, da considerarsi, non già quale tributo, bensì come corrispettivo privatistico della prestazione svolta dal gestore, in virtù dell'interpretazione autentica svolta dallo stesso legislatore per effetto dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010.
L'appellante ha, anche, evidenziato la mancanza di correlazione fra la natura corrispettiva della tariffa e l'adozione di un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti;
ha, in ogni caso, evidenziato che, anche a ritenere fondata tale correlazione, l'introdotto sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni microchippati da 120 litri di capacità, doveva ritenersi indicativo della commisurazione del compenso all'effettiva produzione di rifiuti.
2.2 Nel giudizio così incardinato si è costituito chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, argomentando, in buona sostanza, che non è venuta meno la natura tributaria del prelievo in ragione anche e comunque di una mancata adozione di un sistema di misurazione puntuale dei conferimenti.
3 2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 20
maggio 2025.
L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 L'odierna appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure relativamente all'applicabilità dell'IVA sulla tariffa concretamente applicata al servizio di asporto rifiuti effettuato nel comune di residenza dell'odierno appellato (Cadoneghe).
Sostiene, in particolare, che la tariffa corrisposta per il predetto Parte_1
servizio ha natura di corrispettivo privatistico, in ragione dell'applicazione estensiva dell'interpretazione autentica fornita del legislatore per effetto dell'art. 14, comma 33, d.l., 31 maggio 2010 n. 78, e, dunque, del carattere ex
lege non tributario del prelievo, a prescindere dalla previa adozione di sistemi puntuali di rilevazione della quantità di rifiuti.
L'assunto è infondato.
Va in primo luogo chiarito che per la fattura emessa in data 28 agosto 2013
(doc. 1 di parte appellata) trova applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), mentre i restanti periodi di imposta (25 settembre 2014 – 5
maggio 2023, doc. 1) rientrano nel campo di operatività della Tassa sui rifiuti
(TARI).
L'art. 14 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 ha, invero, abrogato, a partire dal 1°
gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la TIA1 istituita con il d.lgs.
22/1997 e la TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo TARES. Il
comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento,
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
4 Successivamente, l'articolo 1 della legge 147 del 2013 ha istituito la TARI –
subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014 -, parimenti consentendo ai
Comuni, in presenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, di approvare la tariffa "corrispettivo" in alternativa alla TARI classica (“i comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, art. 1, comma 668).
Così delineato il quadro normativo di riferimento, si osserva che l'art. 14,
comma 29, del D.L. n. 201/2011 – quanto alla TARES – e l'art. 1, comma 668,
della L. n. 147/2013 – riferito alla TARI –, nel prevedere che “i comuni che
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l'applicazione di un tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo
/TARI”, finiscono per descrivere, in modo inequivoco, l'ambito di applicazione di dette tariffe in termini di stretta alternatività rispetto alla facoltizzata tariffa-
corrispettivo di creazione comunale.
Tale ultima tariffa, a dimostrazione del diverso carattere corrispettivo in rapporto al è in effetti commisurata sulla base di criteri Controparte_2
che, contrariamente al c.d. metodo normalizzato sancito dal D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158, risultano finalizzati “ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso” in conformità al principio di matrice comunitaria
“chi inquina paga” (con riferimento alla TARI è indicativa la previsione di cui
5 all'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 , a mente della quale: “il in CP_3
alternativa ai criteri di cui al comma 651 - determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, c.d. metodo normalizzato - e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti”; nonché il successivo comma 667, secondo cui: “al fine di
dare attuazione al principio <
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al
servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto
dell'Unione Europea”).
Vista l'alternatività dei prelievi – l'uno a carattere tributario e l'altro avente natura di corrispettivo privatistico – è evidente che agli stessi non può ritenersi applicabile l'interpretazione autentica predisposta dal legislatore sulla natura della Tariffa Integrata Ambientale, in forza dell'articolo 14, comma 33, d.l.
78/10.
6 Tale disposizione, richiamata dall'appellante a supporto della qualificazione ex
lege non tributaria del compenso, risulta infatti espressamente riferita alla tariffa integrata ambientale (c.d. TIA 2) - operante nel diverso periodo d'imposta compreso 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2012 -, il che si evince chiaramente dallo stesso tenore letterale della disposizione: “33. le
disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), si interpretano nel senso che la
natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria”. Di conseguenza, la norma in commento non può essere invocata anche in relazione agli ulteriori prelievi di cui si discute (rispettivamente,
TARES, TARI), atteso che, se il legislatore avesse voluto intervenire fornendo una “interpretazione autentica” sulla relativa natura lo avrebbe fatto con un intervento legislativo del tutto simile a quello operato con il comma 33
dell'articolo 14 del d.l. 78/10. Non si è, invero, deciso scientemente di operare simile intervento, proprio in considerazione del diverso carattere tributario delle attribuzioni in questione, salvo l'esercizio della facoltà prevista all'art. 14,
comma 29, del D.L. n. 201/22011 e all'art. 1, comma 668, della L. n.
147/2013, ad opera di apposita previsione regolamentare comunale (art. 52
del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446).
Peraltro, si rileva che l'applicazione estensiva della disposizione in commento contrasta con lo stesso statuto della norma di interpretazione autentica, ossia con i “valori di civiltà giuridica” riferiti alla legittimità di un siffatto intervento legislativo, così come individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte
Costituzionale: “rispetto del principio di ragionevolezza”, “tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato
7 allo Stato di diritto”, “coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico”, “rispetto
delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte Cost,
23 novembre 1994 n. 397; Corte Cost. 11 giugno 2010 n. 209; Corte Cost. 17
dicembre 2013 n. 308).
L'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/10 si inserisce nel solco dell'anteriore
“diritto vivente” proveniente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
in tema di tassazione sul servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, da qui il riconosciuto difetto di arbitrarietà dell'interpretazione recata dal legislatore
(“non sussistono margini per poter apprezzare l'intervento legislativo di
interpretazione autentica come arbitrario e manifestamente lesivo del principio
di ragionevolezza, art. 3 Cost, , tale da dare consistenza ad un dubbio di
legittimità costituzionale sulla disposizione”, cfr. Cass. SS.UU. 7 maggio 2020
n. 8631); di talché procedere, come sostiene parte appellante, ad un'applicazione ultrattiva della norma, comporterebbe un illegittimo debordamento dai limiti di rilievo costituzionale sopra riportati.
La prospettazione dell'odierna appellante non risulta, pertanto, condivisibile.
3.2 Analoghe considerazioni valgono per la dedotta irrilevanza della realizzazione da parte dell'ente affidatario del servizio di gestione di un modello puntuale di misurazione della quantità di rifiuti prodotti dall'utenza,
nella specie domestica.
In proposito, si osserva che proprio il dato normativo evidenzia chiaramente lo stretto legame tra la tariffa a carattere corrispettivo – istituita all'esito dell'esercizio da parte delle amministrazioni comunali dell'opzione di scelta di cui all'art. 14, comma 29, del D.L. n. 201/2011 e art. 1, comma 668, della L. n.
147/2013 all''art. 1, comma 668, L. n. 147/2013 – e l'adozione di un sistema puntuale di rilevazione, segnatamente diretto alla commisurazione della quota variabile della tariffa (“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
8 puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”). Lo stesso dicasi con riferimento al duplice metodo di calcolo dell'attribuzione risultante dai citati commi 652 e 667 e, viceversa, dal comma 651 dell'art. 1 L. n. 147/2013, con conseguente previsione, quanto alla componente variabile del prelievo, sia di un conteggio parametrico basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di utenze e servizi (D.P.R. n. 158/1999),
che, diversamente, di un computo “puntuale” secondo la quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Pertanto, la misurazione di tipo “presuntivo” – compatibile con l'imposizione tributaria - non può ritenersi assimilabile a quella “puntuale” – riferibile, invece,
al compenso corrispettivo privatistico -.
Trattasi, a bene vedere, di tipologie differenti di entrata, come si evince dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/2009, la quale, nel riconoscere la natura tributaria del contributo al servizio rifiuti basato sulla abrogata TIA1 – variante della antecedente TARSU -, ha svolto una analisi sistematica dei “criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni
prelievi”; questi ultimi, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, sono stati individuati nella doverosità
della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Giunge poi la medesima Corte Costituzionale ad affermare che “un altro
significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto
che ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA. Infatti,
la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo -
quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di
producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche
9 dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto
sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt.
3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un
«corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma
legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di
smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall'alinea e dalla
lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo cui, ai fini dell'IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali,
ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e
servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»” (C. Cost.
sent., 24 luglio 2009, n. 238).
Il carattere corrispettivo della tariffa ambientale va, dunque, collegato all'accertamento di un rapporto sinallagmatico fra il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani svolto dal gestore e l'entità dei rifiuti conferiti,
rapporto cui è sottesa, per il presupposto impositivo richiesto ai fini IVA, la adozione di un sistema puntuale di rilevazione della effettiva quantità
ponderale prodotta dall'utilizzatore.
3.3 Nel caso di specie deve tuttavia escludersi che nel Comune di residenza dell'odierno appellato sia stata applicata una tariffa “corrispettivo”.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, in disparte della formale adozione del Regolamento di Igiene Ambientale del "Consorzio di
Bacino Padova Due", volto a disciplinare siffatta tariffa a decorrere dal 1°
gennaio 2014, “non vi è prova della effettiva misurazione da parte di Pt_1
della quantità complessiva di rifiuto conferita dall'utente attraverso la
rilevazione del peso o del volume dei rifiuti, venendo calcolato l'importo in
base alle dimensioni dell'immobile e numero degli occupanti, ciò confermando,
Pt_ pertanto, come la tariffa applicata da sia, in realtà, qualificabile come vero
10 e proprio tributo sulla scorta delle sentenze n. 238/2009 della Corte
Costituzionale e n. 5078/2016 delle sezioni Unite della Corte di Cassazione
(cfr. Trib. Padova Sent. n. 169/2021; n. 1633/2018, n. 567/2019, 63/2019 e n.
1012/2019), cui non è legittimo applicare l'IVA” (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado).
Rispetto alla condivisibile motivazione fornita dal Giudice di prime cure, va ulteriormente precisato che, quanto alle fatture riferite alle annualità 2013,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, non ha Parte_1
dimesso i Regolamenti all'epoca vigenti, sicché per i relativi periodi di imposta non è dato neppure evincere quale fosse la struttura del regime tariffario applicato nei confronti degli utenti del . Parte_2
Con riferimento, invece, ai periodi 25 settembre 2014 e 5 giugno 2022 (doc. 1
di parte appellata), vero è che le rispettive disposizioni regolamentari
(“Regolamento di igiene ambientale”, adottato con delibera del 29 luglio 2014,
cfr. doc. 03.b3, e “Regolamento gestione rifiuti unitario per l'applicazione della tariffa a corrispettivo” del 29 aprile 2022, cfr. doc. 03.b5 di parte appellata)
contemplano una tariffa di tipo puntuale, con componente variabile commisurata alla rilevazione del peso ovvero del volume della quantità di rifiuto urbano residuo (artt. 12 e 13); tuttavia, tali disposizioni non trovano riscontro nella fatture emesse da né quest'ultima ha dimostrato Parte_1
di avere in concreto riscosso un prelievo corrispettivo, in luogo del tributo
TARI.
Permane, infatti – anche per i periodi di imposta 2013, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2023 - il riferimento in fattura ai coefficienti di adattamento forfettari previsti dall'All. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999, assegnati in funzione di una specifica classe di utenza e moltiplicati soltanto per il
11 numero di componenti della singola utenza domestica, a prescindere, dunque,
dall'effettiva quantità di rifiuti prodotti dall'utenza domestica.
A fronte del chiaro tenore delle fatture dimesse, e della mancanza di riscontri probatori di segno contrario, la tesi della rilevazione di tipo indiretto, sulla scorta del rapporto fra il volume dei bidoni forniti all'utilizzatore ex art. 6 del
D.M. n. 117/2017 e il numero degli svuotamenti effettuati (“ETRA, nella ricerca
di addivenire sempre più ad una tariffazione puntuale per ogni utenza, abbia
introdotto, in ottemperanza a tali regolamenti, in tutti i Comuni che serve
(compreso quello di Cadoneghe (PD) che specificamente interessa la
presente causa) un sistema di svuotamenti del rifiuto secco con bidoni da 120
litri di capacità, dotati di microchip in modo che l'operatore possa registrare il
numero di svuotamenti che esegue per ogni utenza”, cfr. p. 7 dell'atto di citazione in appello), oltre che tardiva – vista la formulazione per la prima volta solo in sede di impugnazione -, risulta del tutto generica, non avendo l'appellante neppure allegato il numero e la correlata frequenza settimanale degli svuotamenti svolti nel Comune di Cadoneghe, così da delineare la quota variabile del compenso in funzione delle unità di peso rilevate (“la misurazione
in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante misurazione del dato
volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in
unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione”, cfr. art. 13, comma
2, dei Regolamenti di cui ai docc. 03.b3 e 03.b5 di parte appellante).
I prelievi riscossi dal gestore, non possono, pertanto, qualificarsi come corrispettivi di natura privatistica per il servizio reso – mancando il nesso sinallagmatico tra importo dovuto ed effettivo servizio reso – dovendo,
piuttosto, essere qualificati come tributi (TARES e TARI), come tali non soggetti ad IVA.
12 Il motivo di appello proposto da risulta, quindi, integralmente Parte_1
infondato.
4.1 L'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua parte (ivi compresa la statuizione sulle spese di lite). Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2039/2024 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1415/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova;
2) condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 CP_1
spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 462,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
Sussistono le condizioni previste dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Padova, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
13