Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6153/2023 +1 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli Parte_1
avv.ti Giovanni Alfieri e Maria Teresa De Martino;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il ricorrente in epigrafe– premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'assegno ordinario di invalidità – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che negava la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo il riconoscimento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che
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L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di ATPO.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Il CTU dott. nominato nel giudizio di opposizione, Per_1
ha concluso nel senso di ritenere sussistente il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal maggio
2023.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal maggio 2023.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio .
Vanno invece poste a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp n. r.g. 2945/22 e dispone l'archiviazione degli atti;
2 dichiara che possiede il requisito sanitario relativo Parte_1
all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal maggio 2023; dichiara compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata 31.3.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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