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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3251/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 3251
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2022 (R.G. 74/2022)
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rapp.ta e difesa in virtù dall'avv. Gennaro
Malafronte (C.F. – PEC C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Gragnano (NA) in via Castellammare n.
211;
-opponente-
1 E
p. iva C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano in Piazza della Tri-
vulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) – PEC C.F._3 Email_2
ed Andrea Ornati (C.F. – PEC con C.F._4 Email_3
studio in La Spezia (SP) in Via Fontevivo n. 21/N con domicilio eletto in La Spezia
in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 9 giugno 2022, conveniva in giudi- Parte_1
zio, avanti Questo Tribunale, proponendo opposizione avverso il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 437/2022, emesso da Questo Tribunale il 05.04.2022, notifica-
tole in data 24 aprile 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 10.538,85, oltre interessi convenzionali di mora maturandi sino al saldo effettivo, oltre spese e competenze del procedimento monitorio liquidate come per legge.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente insisteva, in via preliminare, per l'im-
procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, per la carenza di legittimazione di e, nel merito, per la pre- CP_1
scrizione del credito, nonché per l'erroneo calcolo degli interessi.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta che, nel contestare integralmente ogni avversa deduzione e conclusione, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvi-
soria esecutività del decreto ingiuntivo, sussistendone i presupposti di legge mentre,
nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte, con conferma del predetto o, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma che Parte_1
sarebbe risultata dovuta o provata in corso di causa.
Il Tribunale invitava la parte opposta ad effettuare il T.M.O. e, successivamente,
precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono e, come tale, deve essere rigettata.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, orbene per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione
in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittima-
mente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del prov-
vedimento monitorio ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ri-
corso per l'ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda
indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli
elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irri-
levanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che
3 non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (cfr., sul punto: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Cass. civile, sez. III, 18 aprile
2006, n. 8955; Cass. 17.02.2004, n. 2997; Cass. 12.05.2003, n.7188; Cass. civile,
sez. II, 4 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
Da tali premesse discende che l'oggetto del giudizio di opposizione non è limitato al controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso, devol-
vendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
Ciò posto, occorre rilevare, riguardo il merito, che l'opponente ha contestato, in via del tutto generica, l'esistenza del rapporto intercorso con la banca, limitandosi a dedurre l'infondatezza della domanda monitoria e la propria estraneità alla pretesa creditoria.
Orbene, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'op-
posizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'o-
nere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine proces-
suale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. civ. Sez. I,
27/06/2000, n. 8718, conf. SS.UU. del 2001).
Pertanto, va richiamato il principio per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
4 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533 cit.).
Orbene rispetto alla carenza di legittimazione di lamentata dalla parte CP_1
opponente, si rileva che in data 16.01.2017 l'opposta, ai sensi di un contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993 n. 385, stipulato con Banca Ifis spa, si era resa cessionaria del cre-
dito oggetto di ingiunzione, come allegato da nel fascicolo monitorio. CP_1
Ai sensi dell'art 58 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche pro-
prie. In ogni caso, con lettera raccomandata a/r allegata agli atti, Controparte_1
oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiun-
zione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo.
L'eccezione di irritualità della cessione del credito sollevata da parte opponente risulta, pertanto, infondata.
Riguardo l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione del credito, si ritiene che la stessa non sia fondata.
Ed infatti, parte opponente sostiene che i diritti di credito derivanti dal contratto di mutuo si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, venendo in rilievo l'istituto della prescrizione c.d. ordinaria, in assenza di diverse disposizioni di legge di senso contrario. Nel caso di specie, il finanziamento di cui al contratto prevedeva
5 il pagamento in n. 24 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il
27.04.2007 ed ultima il 27.03.2009. Il termine prescrizionale decennale veniva in-
terrotto dalla raccomandata di sollecito e cessione del credito ricevuta il 05.05.2017
e poi dalla notificazione del decreto ingiuntivo del 02.05.2022.
Ebbene, sul punto costituisce principio di diritto oramai consolidato quello secondo il quale le rate del mutuo non pagate si prescrivono dopo dieci anni. Il conteggio per stabilire il termine viene effettuato tenendo presente la data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata. Ciò nonostante, tuttavia, costituisce ulteriore prin-
cipio di diritto oramai consolidato quello secondo il quale tra gli atti utili ad inter-
rompere il decorso della prescrizione c'è anche la lettera di messa in mora, perché
essa vale come richiesta formale di pagamento del debito scaduto. L'interruzione della prescrizione, infatti, deriva dal compimento di un atto mediante il quale il titolare del diritto dimostra di essere intenzionato a farlo valere, come la proposi-
zione, tra l'altro, di una domanda giudiziale. Deve trattarsi di un atto univoco e indirizzato al debitore. Tra gli atti interruttivi della prescrizione vi è, per espressa previsione di legge, anche la notificazione di un qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore inadempiente. Nel caso che qui occupa, ha dato ampia CP_1
prova, attraverso i documenti depositati nel fascicolo monitorio, della volontà di conseguire il soddisfacimento del proprio credito.
In merito, vale il disposto dell'art. 2943 c.c., secondo il quale la prescrizione è
interrotta dalla notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo (comma 1). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (comma 3).
L'interruzione della prescrizione è disciplinata dal successivo articolo 2945 c.c.,
secondo il quale "per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di
6 prescrizione". Nel caso de quo risulta evidente che è intervenuto un fenomeno di interruzione della prescrizione in virtù della ricezione, da parte del debitore, della lettera di sollecito. A partire da tale data, pertanto, è decorso un nuovo periodo di prescrizione.
Successivamente il creditore cessionario ha proceduto a iscrivere la causa al ruolo avente R.G. n. 437/2022 finalizzata alla emanazione del decreto ingiuntivo.
Infine, va rigettata l'eccezione di erroneo calcolo degli interessi, considerato che al di là delle genericità dell'eccezione, non essendo stati formulati calcoli alternativi,
è ben possibile che stante il tempo trascorso il valore degli interessi moratori,
calcolati come da contratto, sia superiore alla sorta.
Dal rigetto dell'opposizione, discende l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta la natura ed il concreto valore della controversia e considerata la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Gianluigi Ciampa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 437/22 (R.G. 74/2022) pronunciato da Questo
Tribunale, che dichiara definitamente esecutivo;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opposta, che liquida in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
7 Così deciso in Torre Annunziata il 20.05.2025.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n° 3251
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2022 (R.G. 74/2022)
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rapp.ta e difesa in virtù dall'avv. Gennaro
Malafronte (C.F. – PEC C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Gragnano (NA) in via Castellammare n.
211;
-opponente-
1 E
p. iva C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano in Piazza della Tri-
vulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) – PEC C.F._3 Email_2
ed Andrea Ornati (C.F. – PEC con C.F._4 Email_3
studio in La Spezia (SP) in Via Fontevivo n. 21/N con domicilio eletto in La Spezia
in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 9 giugno 2022, conveniva in giudi- Parte_1
zio, avanti Questo Tribunale, proponendo opposizione avverso il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 437/2022, emesso da Questo Tribunale il 05.04.2022, notifica-
tole in data 24 aprile 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 10.538,85, oltre interessi convenzionali di mora maturandi sino al saldo effettivo, oltre spese e competenze del procedimento monitorio liquidate come per legge.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente insisteva, in via preliminare, per l'im-
procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, per la carenza di legittimazione di e, nel merito, per la pre- CP_1
scrizione del credito, nonché per l'erroneo calcolo degli interessi.
2 Si costituiva in giudizio l'opposta che, nel contestare integralmente ogni avversa deduzione e conclusione, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvi-
soria esecutività del decreto ingiuntivo, sussistendone i presupposti di legge mentre,
nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte, con conferma del predetto o, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma che Parte_1
sarebbe risultata dovuta o provata in corso di causa.
Il Tribunale invitava la parte opposta ad effettuare il T.M.O. e, successivamente,
precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento, da parte dell'opposta del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013,
con esito negativo. Consegue l'assolvimento della condizione di procedibilità.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono e, come tale, deve essere rigettata.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, orbene per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione
in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittima-
mente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del prov-
vedimento monitorio ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ri-
corso per l'ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda
indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli
elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irri-
levanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che
3 non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (cfr., sul punto: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Cass. civile, sez. III, 18 aprile
2006, n. 8955; Cass. 17.02.2004, n. 2997; Cass. 12.05.2003, n.7188; Cass. civile,
sez. II, 4 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
Da tali premesse discende che l'oggetto del giudizio di opposizione non è limitato al controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito, cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso, devol-
vendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso.
Ciò posto, occorre rilevare, riguardo il merito, che l'opponente ha contestato, in via del tutto generica, l'esistenza del rapporto intercorso con la banca, limitandosi a dedurre l'infondatezza della domanda monitoria e la propria estraneità alla pretesa creditoria.
Orbene, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'op-
posizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'o-
nere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine proces-
suale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. civ. Sez. I,
27/06/2000, n. 8718, conf. SS.UU. del 2001).
Pertanto, va richiamato il principio per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
4 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533 cit.).
Orbene rispetto alla carenza di legittimazione di lamentata dalla parte CP_1
opponente, si rileva che in data 16.01.2017 l'opposta, ai sensi di un contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993 n. 385, stipulato con Banca Ifis spa, si era resa cessionaria del cre-
dito oggetto di ingiunzione, come allegato da nel fascicolo monitorio. CP_1
Ai sensi dell'art 58 T.U.B., la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche pro-
prie. In ogni caso, con lettera raccomandata a/r allegata agli atti, Controparte_1
oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiun-
zione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo.
L'eccezione di irritualità della cessione del credito sollevata da parte opponente risulta, pertanto, infondata.
Riguardo l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione del credito, si ritiene che la stessa non sia fondata.
Ed infatti, parte opponente sostiene che i diritti di credito derivanti dal contratto di mutuo si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, venendo in rilievo l'istituto della prescrizione c.d. ordinaria, in assenza di diverse disposizioni di legge di senso contrario. Nel caso di specie, il finanziamento di cui al contratto prevedeva
5 il pagamento in n. 24 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il
27.04.2007 ed ultima il 27.03.2009. Il termine prescrizionale decennale veniva in-
terrotto dalla raccomandata di sollecito e cessione del credito ricevuta il 05.05.2017
e poi dalla notificazione del decreto ingiuntivo del 02.05.2022.
Ebbene, sul punto costituisce principio di diritto oramai consolidato quello secondo il quale le rate del mutuo non pagate si prescrivono dopo dieci anni. Il conteggio per stabilire il termine viene effettuato tenendo presente la data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata. Ciò nonostante, tuttavia, costituisce ulteriore prin-
cipio di diritto oramai consolidato quello secondo il quale tra gli atti utili ad inter-
rompere il decorso della prescrizione c'è anche la lettera di messa in mora, perché
essa vale come richiesta formale di pagamento del debito scaduto. L'interruzione della prescrizione, infatti, deriva dal compimento di un atto mediante il quale il titolare del diritto dimostra di essere intenzionato a farlo valere, come la proposi-
zione, tra l'altro, di una domanda giudiziale. Deve trattarsi di un atto univoco e indirizzato al debitore. Tra gli atti interruttivi della prescrizione vi è, per espressa previsione di legge, anche la notificazione di un qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore inadempiente. Nel caso che qui occupa, ha dato ampia CP_1
prova, attraverso i documenti depositati nel fascicolo monitorio, della volontà di conseguire il soddisfacimento del proprio credito.
In merito, vale il disposto dell'art. 2943 c.c., secondo il quale la prescrizione è
interrotta dalla notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo (comma 1). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (comma 3).
L'interruzione della prescrizione è disciplinata dal successivo articolo 2945 c.c.,
secondo il quale "per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di
6 prescrizione". Nel caso de quo risulta evidente che è intervenuto un fenomeno di interruzione della prescrizione in virtù della ricezione, da parte del debitore, della lettera di sollecito. A partire da tale data, pertanto, è decorso un nuovo periodo di prescrizione.
Successivamente il creditore cessionario ha proceduto a iscrivere la causa al ruolo avente R.G. n. 437/2022 finalizzata alla emanazione del decreto ingiuntivo.
Infine, va rigettata l'eccezione di erroneo calcolo degli interessi, considerato che al di là delle genericità dell'eccezione, non essendo stati formulati calcoli alternativi,
è ben possibile che stante il tempo trascorso il valore degli interessi moratori,
calcolati come da contratto, sia superiore alla sorta.
Dal rigetto dell'opposizione, discende l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta la natura ed il concreto valore della controversia e considerata la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Gianluigi Ciampa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 437/22 (R.G. 74/2022) pronunciato da Questo
Tribunale, che dichiara definitamente esecutivo;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opposta, che liquida in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
7 Così deciso in Torre Annunziata il 20.05.2025.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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