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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g.a.c.1299 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per l'udienza del 09.12.2025;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art 429 c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c.
pagina 1 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1821/2025 promossa da:
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FICO MARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
attore
CONTRO
nato il [...] in [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CARILLO MICHELA , presso cui C.F._2 elettivamente domicilia;
convenuto
Oggetto: intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 23.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
2. La domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Sul punto è pacifico che “il procedimento per convalida di licenza o di sfratto, caratterizzato da struttura processuale
(eventualmente) bifasica, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di “controversia in materia di locazione”, a mente dell'art. 5, comma
1, d. lgs. n. 28/2010” (cfr. Tribunale di Modena, 06.03.2012). Con ordinanza del 10.04.2025 il Giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione entro 15 giorni e fissato udienza di discussione il 25.09.2025, onerando le parti all'esperimento del tentativo di mediazione.
Sul punto va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 d. lgs. 28/2010, “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Alla stregua di tali previsioni deve evidenziarsi che parte convenuta ha tempestivamente sollevato eccezione con la memoria del 24.09.2025 ed è dunque imposto a questo Giudice il rilievo dell'improcedibilità della domanda con conseguente declaratoria in tal senso.
Né può darsi seguito alla tesi, pur prospettata da parte attrice, per cui dovrebbe procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio, tenuto conto che l'ordinanza del 10.04.2025 espressamente poneva su entrambe le parti l'onere di attivare la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda di risoluzione azionata con la richiesta di convalida dello sfratto per morosità, rispetto alla quale, invero, era maggiore interesse dell'attore attivarsi ai fini di assolvere alla suddetta condizione.
Dichiarata l'improcedibilità della domanda, occorre statuire in merito alla sorte dell'ordinanza di provvisorio rilascio, emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. all'esito della fase sommaria del procedimento di convalida.
Sul punto, vale la pensa osservare che è principio da tempo affermato in giurisprudenza quello in virtù del quale l'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c., eventualmente emessa nei confronti del conduttore che si sia opposto alla convalida dell'intimazione, rientra nella categoria dei pagina 3 di 5 provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e quindi l'estinzione del giudizio di merito o la sua improcedibilità non determinano l'inefficacia della stessa, ferma restando la facoltà del conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un nuovo ed autonomo giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.02.1997, n. 1382, in Foro.it, 1998, I, 163; più recentemente, nello stesso senso, anche Tribunale di Rimini, sent. 24.05.2016; Tribunale di Milano,
16.09.2020; Tribunale di Brescia, 01.07.2021).
Tanto premesso, quindi, quando l'azione dev'essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il giudizio deve concludersi con una pronuncia in diritto, che non travolge l'efficacia esecutiva dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c., in quanto, essendo la stessa definita come non impugnabile, non può neppure intendersi modificabile e/o revocabile e non può essere intaccata dalla pronuncia di improcedibilità.
Ne consegue che la domanda è improcedibile ma permangono gli effetti dell'ordinanza provvisoria di rilascio, resa in data 10.04.2025.
3. Le spese devono essere compensate, tenuto conto che l'omesso esperimento del tentativo di mediazione che incombeva su entrambe le parti unitamente alla permanenza degli effetti dell'ordinanza di provvisorio rilascio costituiscono un'ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerando che l'interesse a coltivare il giudizio, proprio in virtù della suddetta ordinanza di provvisorio rilascio, sussisteva in capo ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 a) dichiara l'improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per l'udienza del 09.12.2025;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art 429 c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c.
pagina 1 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1821/2025 promossa da:
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FICO MARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
attore
CONTRO
nato il [...] in [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CARILLO MICHELA , presso cui C.F._2 elettivamente domicilia;
convenuto
Oggetto: intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 23.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
2. La domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Sul punto è pacifico che “il procedimento per convalida di licenza o di sfratto, caratterizzato da struttura processuale
(eventualmente) bifasica, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di “controversia in materia di locazione”, a mente dell'art. 5, comma
1, d. lgs. n. 28/2010” (cfr. Tribunale di Modena, 06.03.2012). Con ordinanza del 10.04.2025 il Giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione entro 15 giorni e fissato udienza di discussione il 25.09.2025, onerando le parti all'esperimento del tentativo di mediazione.
Sul punto va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 d. lgs. 28/2010, “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Alla stregua di tali previsioni deve evidenziarsi che parte convenuta ha tempestivamente sollevato eccezione con la memoria del 24.09.2025 ed è dunque imposto a questo Giudice il rilievo dell'improcedibilità della domanda con conseguente declaratoria in tal senso.
Né può darsi seguito alla tesi, pur prospettata da parte attrice, per cui dovrebbe procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio, tenuto conto che l'ordinanza del 10.04.2025 espressamente poneva su entrambe le parti l'onere di attivare la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda di risoluzione azionata con la richiesta di convalida dello sfratto per morosità, rispetto alla quale, invero, era maggiore interesse dell'attore attivarsi ai fini di assolvere alla suddetta condizione.
Dichiarata l'improcedibilità della domanda, occorre statuire in merito alla sorte dell'ordinanza di provvisorio rilascio, emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. all'esito della fase sommaria del procedimento di convalida.
Sul punto, vale la pensa osservare che è principio da tempo affermato in giurisprudenza quello in virtù del quale l'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c., eventualmente emessa nei confronti del conduttore che si sia opposto alla convalida dell'intimazione, rientra nella categoria dei pagina 3 di 5 provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e quindi l'estinzione del giudizio di merito o la sua improcedibilità non determinano l'inefficacia della stessa, ferma restando la facoltà del conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un nuovo ed autonomo giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.02.1997, n. 1382, in Foro.it, 1998, I, 163; più recentemente, nello stesso senso, anche Tribunale di Rimini, sent. 24.05.2016; Tribunale di Milano,
16.09.2020; Tribunale di Brescia, 01.07.2021).
Tanto premesso, quindi, quando l'azione dev'essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il giudizio deve concludersi con una pronuncia in diritto, che non travolge l'efficacia esecutiva dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c., in quanto, essendo la stessa definita come non impugnabile, non può neppure intendersi modificabile e/o revocabile e non può essere intaccata dalla pronuncia di improcedibilità.
Ne consegue che la domanda è improcedibile ma permangono gli effetti dell'ordinanza provvisoria di rilascio, resa in data 10.04.2025.
3. Le spese devono essere compensate, tenuto conto che l'omesso esperimento del tentativo di mediazione che incombeva su entrambe le parti unitamente alla permanenza degli effetti dell'ordinanza di provvisorio rilascio costituiscono un'ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerando che l'interesse a coltivare il giudizio, proprio in virtù della suddetta ordinanza di provvisorio rilascio, sussisteva in capo ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 a) dichiara l'improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
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