Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 08/11/2023, n. 16603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16603 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 16603/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04434/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4434 del 2023, proposto da
AI BA EZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ANNULLAMENTO
- del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza inviata da parte ricorrente in data 12 maggio 2022, con cui è stato richiesto il riesame delle determinazioni assunte in seno alla procedura per il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, ai fini l'esercizio, in Italia, della professione sanitaria di “Odonoiatra” - esclusivamente nella parte in cui è stata richiesta una misura compensativa - a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di provvedere incombente sul Ministero resistente in applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 E 31 C.P.A.
del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito;
E PER LA NOMINA, SIN D'ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA
che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha richiesto l'accertamento del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza, inviata dalla medesima in data 13.5.2022, di riesame delle determinazioni assunte in merito alla procedura di riconoscimento del titolo di Odontoiatra dalla stessa conseguito a Cuba.
La ricorrente, infatti, ha presentato in data 24/01/2018 istanza per il riconoscimento del titolo di "Doctora en Estomatologia" conseguito in Cuba al fine dell'esercizio della qualifica professionale di Odontoiatra in Italia. A seguito della valutazione dell'intero dossier si è rilevato che il titolo sanitario in possesso della ricorrente era del tutto analogo ad altro già valutato nella Conferenza dei Servizi i cui lavori si erano svolti il 12/12/2017, applicando quindi il principio della cd. "analogia" ex art 16, co. 6 del d.lgs. 206/2007 e s.m., il riconoscimento ditale titolo era stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: endodonzia, protesi dentaria, parodontologia, medicina legale, ortodonzia; l'Amministrazione, pertanto, ha provveduto all'emanazione del decreto datato 28/09/2018 con il quale il riconoscimento del predetto titolo veniva subordinato al superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale su cinque materie: endodonzia, protesi dentaria, parodontologia, medicina legale, ortodonzia.
In data 17/05/2019 è pervenuta all'Amministrazione una raccomandata da parte dell'attuale ricorrente di accettazione della citata misura; tuttavia la stessa ricorrente, per sua ammissione, riscontrabile in ricorso, non ha potuto partecipare alla prova.
In data 13/05/2022 la ricorrente ha presentato istanza per il riesame dell’istanza di riconoscimento e, visto il decorrere del tempo senza che l'Amministrazione si esprimesse in merito, ha proposto l'odierno ricorso avverso il silenzio-inadempimento. L'istanza di riesame si basava sulla produzione di documentazione attestante la partecipazione dell'odierna ricorrente, dopo la fine dell'iter procedimentale di riconoscimento sopra descritto, a corsi di aggiornamento tutti organizzati dall'AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari, organismo di supporto alla Commissione Nazionale per la formazione continua. La ricorrente sostiene che tali corsi abbiano avuto oggetto proprio le materie sulle quali avrebbe dovuto sostenere la prova attitudinale.
Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione avanzata da parte dell’amministrazione, è inammissibile atteso che, per giurisprudenza consolidata sul punto, “Va escluso l'obbligo di provvedere della PA nel caso in cui l'istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che l'affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all'amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione.” (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 22/03/2023, n. 2911).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell’amministrazione, che liquida nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO