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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2024, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
19301/2016
T R A
, COD. FISC. rappresentato e difeso dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Luigi Rago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Imbriani n.48
- ATTORE –
E
, COD. FISC. , e , CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
COD. FISC. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco CodiceFiscale_3
D'Autilia e Nicola D'Autilia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Turi alla via N.
Colapinto n.23
- CONVENUTI –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … condannare, in solido, i Sigg. CP_1
e , accertata la loro esclusiva responsabilità nella determinazione del danno,
[...] CP_2
ex art.882, 1° co. Cod.Civ., alla ricostruzione dell'originario muro divisorio, ristabilendo le originarie servitù di deflusso delle acque;
condannare, di conseguenza, in solido, i Sigg. CP_1
e ex art.2043 c.c., al risarcimento dei danni causati ai beni ed alla
[...] CP_2
proprietà dell'istante, comprendenti anche il mancato utilizzo del lastrico solare, secondo quanto risulta dalla C.T.P. di parte, datata 25.02.2019, a firma dell' Ing. , (danni Parte_2
riconosciuti anche nelle risposte del C.T.U. Arch. alle Osservazioni del CTP), Persona_1
così quantificati: a)importo lavori di ripristino: €.2.652,27, IVA. esclusa;
b) importo vasi e piante: €. 158,00, IVA esclusa;
c) danno per mancato utilizzo: €.2.500,00, considerato,
forfettariamente, in €.500,00 per ogni singolo anno, per il periodo intercorrente dal momento del crollo (Febbraio 2016) fino al giorno del ripristino, ovvero - se fosse ad oggi – dal 2016 al 2020,
per un totale di €.5.310,27, oltre IVA. sulle voci a) e b); condannare i Sigg. e CP_1
al pagamento delle spese (inclusa C.T.U.), competenze ed onorari del presente CP_2
giudizio”.
PER I CONVENUTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … rigetti la domanda di parte attrice,
anche in virtù di quanto statuito nella sentenza emessa dalla dott.ssa Fasano nel giudizio
4748/2017 R.G. con riferimento al posizionamento del muretto divisorio nel rispetto dei confini afferenti le due proprietà; condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
condannare parte attrice,
stante la chiara temerarietà della domanda proposta, dovendo lo stesso provvedere alla intera demolizione del muro e al posizionamento in arretramento dello stesso, al pagamento ex art. 96
c.p.c. di un risarcimento che si lascia alla libera determinazione del Giudice adito”.
pag. 2/7 MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 07.12.2016, il sig.
conveniva in giudizio, i sig.ri e , per ivi sentire Parte_1 CP_1 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni: “ … condannare, in solido, i Sigg. e CP_1 CP_2
accertata la loro esclusiva responsabilità nella determinazione del danno, ex art.882, 1°
[...]
co. c.c., alla ricostruzione dell'originario muro divisorio, ristabilendo le originarie servitù di deflusso delle acque, con accollo della spesa del 50% gravante sull'istante pari ad €. 600,00 (
spesa totale €. 1.200,00 ), previa rimozione e smaltimento delle macerie sul suolo di proprietà
dell'istante, a loro totale spesa ( €. 100,00 ), ovvero alla maggior somma che verrà determinata all'esito della espletanda istruttoria;
condannare, di conseguenza, in solido i convenuti ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni causati ai beni ed alla proprietà dell'istante comprendenti anche il mancato utilizzo del lastrico solare, per un valore di circa €. 4.500,00, ovvero della maggior somma che verrà determinata all'esito della espletanda istruttoria …”. Deduceva di essere proprietario di un lastrico solare della superficie di circa 67 mq ( pertinenziale al suo sottostante appartamento ), facente parte del fabbricato sito in Turi alla via Alviere Carenza n.18
ed adiacente ad altra porzione di lastrico solare di proprietà dei convenuti;
che tali porzioni di lastrico solare erano separate, sin dalla costruzione dello stabile, da un muro comune di circa 1
metro di altezza;
che i proprietari confinanti nell'agosto 2010 avevano, di comune intesa e ripartendosi le spese, collocato sul predetto muro una fila di canne di circa un metro di altezza sorretta da un telaio in ferro ancorato al muro divisorio stesso;
che nel 2014 i convenuti senza autorizzazione dell'attore, avevano collocato a ridosso della fila di canne “un fitto reticolato di materiale sintetico”; che a causa di un fortissimo vento di scirocco che aveva creato “l'effetto vela”, nella notte tra il 28 ed il 29 febbraio 2016 il muro comune era crollato interamente nella porzione di lastrico dell'attore provocando danni ed impedendone l'utilizzo; che la caduta del muro era stata causata anche dalla caduta sullo stesso di un gazebo in ferro posizionato sulla porzione dei convenuti e non opportunamente ancorato al suolo. Si costituivano i convenuti pag. 3/7 chiedendo il rigetto della domanda. Deducevano che la fila di canne di circa un metro e mezzo di altezza era stata apposta sul muretto ad esclusiva iniziativa dell'attore ed aveva determinato l'effetto vela che aveva provocato il crollo del muro. Deducevano di avere verificato che il muretto divisorio non era stato edificato nel rispetto dei confini reali delle due porzioni di lastrico solare per cui avevano introdotto un giudizio nei confronti del medesimo attore al fine di ottenere la regolamentazione dei confini e l'arretramento dei manufatti realizzati non a distanza di legge. Nel corso del giudizio erano escussi i testi , Testimone_1 Testimone_2
e , Era poi disposta ed Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Persona_2
espletata C.T.U. tecnica a mezzo dell'arch. quindi, sentito il C.T.U. a Persona_1
chiarimenti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio abbia sostenuto che il muretto crollato nel sinistro oggetto di causa, fosse stato in realtà edificato senza rispettare le rispettive linee di confine tra le parti, ed abbia anche dedotto, in proposito, di avere introdotto successivo giudizio al fine di accertare tale sua posizione con azione di regolamento di confini. È pacifico che tale giudizio sia stato definito con sentenza n. 4551/2021
passata in giudicato, che ha accolto la domanda attorea disponendo una diversa regolamentazione dei confini tra le quote di lastrico solare delle odierne parti a vantaggio degli odierni convenuti. È pertanto evidente che alcun danno possa essere invocato dall'odierno attore per il crollo del muretto e la necessità di riedificarlo nella medesima posizione ante sinistro,
atteso che lo stesso era stato irregolarmente ubicato nella predetta posizione ed andava pertanto rimosso e semmai riedificato nella giusta posizione. Circa le cause del sinistro deve rilevarsi come le stesse siano state ricollegate dall'attore al posizionamento da parte dei convenuti di un reticolato sintetico di colore verde a ridosso delle canne, Tale operazione avrebbe comportato come conseguenza il venir meno della permeabilità al vento della fila di canne a maglie larghe,
con conseguente creazione dell'effetto vela nel momento del sinistro a causa della particolare pag. 4/7 forza del vento che quella notte spirava. Tutte le fotografie allegate dalle parti, che ritraggono i luoghi di causa successivi al verificarsi del sinistro, documentano però la mancanza di tale reticolato. I testi escussi sul punto che hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti sono stati interrogati sulla circostanze se i convenuti avessero sistemato tale reticolato nel 2014 ma non anche su quella ( che sarebbe stata più significativa ) se tale reticolato fosse rimasto sino alla data del sinistro e fosse stato presente al momento del sinistro stesso. Deve comunque rilevarsi che i due testi escussi sul punto erano rispettivamente la proprietaria del lastrico adiacente a quelli oggetto di causa ed il suo compagno;
in particolare la vicina proprietaria ha dichiarato di essere a conoscenza di un esposto presentato dai convenuti nei Persona_2
suoi confronti per presunti abusi edilizi nella sua proprietà e di un sopralluogo effettuato dai vigili urbani di Turi in seguito a tale esposto. In considerazione di queste circostanze le testimonianze di cui sopra, oltre che intrinsecamente incomplete ai fini della prova dei fatti dedotti dall'attore, appaiono anche inattendibili, in considerazione dell'evidente rapporto di inimicizia tra le parti. Parte attrice ha anche dedotto, a giustificazione del fatto che le fotografie scattate dopo il sinistro non evidenziassero la presenza del reticolato, che lo stesso fosse stato,
nell'immediatezza del sinistro, rimosso dai convenuti ma anche tale circostanza non è stata in alcun modo provata. Nella sua C.T.U. il perito ha invero evidenziato come il muretto non fosse di per sé idoneo a reggere pesi sovrapposti. Scrive infatti il Ctu: “ … il muretto risultava semplicemente appoggiato al pavimento del lastrico solare e legato con malta in quantità
sufficiente al solo scopo di stabilizzare i blocchetti di cemento, per cui privo di qualsivoglia funzione strutturale”. Aggiunge poi: “La causa che ha generato l'inconveniente è da attribuire alle sollecitazioni generate dalla forza del vento proveniente dai quadranti meridionali, così
come descritto negli atti di causa, che impattando contro la schermatura realizzata per tutelare la riservatezza della vita privata, ha generato una forza tale da non essere contrastata dalla struttura sottostante (il muretto), il quale aveva il solo scopo di dividere le proprietà, quindi, non idoneo a pag. 5/7 sostenere la spinta orizzontale generata dal vento di quel giorno, particolarmente forte” ( cfr.
pag. 2 perizia ). Partendo da una analisi delle testimonianze assunte nel corso del giudizio (
attività che invero non compete al C.T.U. ) il C.T.U. conclude che “la presenza di questo elemento, in aggiunta al , ha contribuito” , diciamo invece noi: avrebbe contribuito Parte_3
“ad aumentare la resistenza al vento favorendo il cedimento del muretto, che come detto sopra la struttura del muretto non era idonea per resistere a tali sollecitazioni”. Se quindi, al momento del sinistro, vi fosse stato effettivamente il telo ( circostanza tuttavia non dimostrata ) la sua presenza avrebbe potuto rappresentare una concausa, comunque non determinante, a produrre l'evento. Alla luce degli elementi di causa può quindi concludersi che non è stata dimostrata la responsabilità dei convenuti in ordine alla produzione dei danni lamentati da parte attrice, danni che, peraltro, alla luce dell'evoluzione dei rapporti tra le parti e degli esiti del concorrente giudizio introdotto dai convenuti, sarebbero stati in gran parte insussistenti, dovendosi comunque procedere all'abbattimento del muretto per la nuova regolamentazione dei confini.
Devono pertanto rigettarsi le domande attoree. Deve inoltre rigettarsi la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dai convenuti non ricorrendone i presupposti di legge.
Stante l'esito del procedimento, devono infine porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di e Parte_1 CP_1
, così provvede: CP_2
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata C.T.U.;
pag. 6/7 - condanna l'attore al pagamneto delle spese processuali di parte convenuta che liquida in €.
2.500,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge, che distrae in favore degli Avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c..
Bari, 06.05.2024
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
19301/2016
T R A
, COD. FISC. rappresentato e difeso dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Luigi Rago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Imbriani n.48
- ATTORE –
E
, COD. FISC. , e , CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
COD. FISC. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco CodiceFiscale_3
D'Autilia e Nicola D'Autilia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Turi alla via N.
Colapinto n.23
- CONVENUTI –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … condannare, in solido, i Sigg. CP_1
e , accertata la loro esclusiva responsabilità nella determinazione del danno,
[...] CP_2
ex art.882, 1° co. Cod.Civ., alla ricostruzione dell'originario muro divisorio, ristabilendo le originarie servitù di deflusso delle acque;
condannare, di conseguenza, in solido, i Sigg. CP_1
e ex art.2043 c.c., al risarcimento dei danni causati ai beni ed alla
[...] CP_2
proprietà dell'istante, comprendenti anche il mancato utilizzo del lastrico solare, secondo quanto risulta dalla C.T.P. di parte, datata 25.02.2019, a firma dell' Ing. , (danni Parte_2
riconosciuti anche nelle risposte del C.T.U. Arch. alle Osservazioni del CTP), Persona_1
così quantificati: a)importo lavori di ripristino: €.2.652,27, IVA. esclusa;
b) importo vasi e piante: €. 158,00, IVA esclusa;
c) danno per mancato utilizzo: €.2.500,00, considerato,
forfettariamente, in €.500,00 per ogni singolo anno, per il periodo intercorrente dal momento del crollo (Febbraio 2016) fino al giorno del ripristino, ovvero - se fosse ad oggi – dal 2016 al 2020,
per un totale di €.5.310,27, oltre IVA. sulle voci a) e b); condannare i Sigg. e CP_1
al pagamento delle spese (inclusa C.T.U.), competenze ed onorari del presente CP_2
giudizio”.
PER I CONVENUTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … rigetti la domanda di parte attrice,
anche in virtù di quanto statuito nella sentenza emessa dalla dott.ssa Fasano nel giudizio
4748/2017 R.G. con riferimento al posizionamento del muretto divisorio nel rispetto dei confini afferenti le due proprietà; condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
condannare parte attrice,
stante la chiara temerarietà della domanda proposta, dovendo lo stesso provvedere alla intera demolizione del muro e al posizionamento in arretramento dello stesso, al pagamento ex art. 96
c.p.c. di un risarcimento che si lascia alla libera determinazione del Giudice adito”.
pag. 2/7 MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 07.12.2016, il sig.
conveniva in giudizio, i sig.ri e , per ivi sentire Parte_1 CP_1 CP_2
accogliere le seguenti conclusioni: “ … condannare, in solido, i Sigg. e CP_1 CP_2
accertata la loro esclusiva responsabilità nella determinazione del danno, ex art.882, 1°
[...]
co. c.c., alla ricostruzione dell'originario muro divisorio, ristabilendo le originarie servitù di deflusso delle acque, con accollo della spesa del 50% gravante sull'istante pari ad €. 600,00 (
spesa totale €. 1.200,00 ), previa rimozione e smaltimento delle macerie sul suolo di proprietà
dell'istante, a loro totale spesa ( €. 100,00 ), ovvero alla maggior somma che verrà determinata all'esito della espletanda istruttoria;
condannare, di conseguenza, in solido i convenuti ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni causati ai beni ed alla proprietà dell'istante comprendenti anche il mancato utilizzo del lastrico solare, per un valore di circa €. 4.500,00, ovvero della maggior somma che verrà determinata all'esito della espletanda istruttoria …”. Deduceva di essere proprietario di un lastrico solare della superficie di circa 67 mq ( pertinenziale al suo sottostante appartamento ), facente parte del fabbricato sito in Turi alla via Alviere Carenza n.18
ed adiacente ad altra porzione di lastrico solare di proprietà dei convenuti;
che tali porzioni di lastrico solare erano separate, sin dalla costruzione dello stabile, da un muro comune di circa 1
metro di altezza;
che i proprietari confinanti nell'agosto 2010 avevano, di comune intesa e ripartendosi le spese, collocato sul predetto muro una fila di canne di circa un metro di altezza sorretta da un telaio in ferro ancorato al muro divisorio stesso;
che nel 2014 i convenuti senza autorizzazione dell'attore, avevano collocato a ridosso della fila di canne “un fitto reticolato di materiale sintetico”; che a causa di un fortissimo vento di scirocco che aveva creato “l'effetto vela”, nella notte tra il 28 ed il 29 febbraio 2016 il muro comune era crollato interamente nella porzione di lastrico dell'attore provocando danni ed impedendone l'utilizzo; che la caduta del muro era stata causata anche dalla caduta sullo stesso di un gazebo in ferro posizionato sulla porzione dei convenuti e non opportunamente ancorato al suolo. Si costituivano i convenuti pag. 3/7 chiedendo il rigetto della domanda. Deducevano che la fila di canne di circa un metro e mezzo di altezza era stata apposta sul muretto ad esclusiva iniziativa dell'attore ed aveva determinato l'effetto vela che aveva provocato il crollo del muro. Deducevano di avere verificato che il muretto divisorio non era stato edificato nel rispetto dei confini reali delle due porzioni di lastrico solare per cui avevano introdotto un giudizio nei confronti del medesimo attore al fine di ottenere la regolamentazione dei confini e l'arretramento dei manufatti realizzati non a distanza di legge. Nel corso del giudizio erano escussi i testi , Testimone_1 Testimone_2
e , Era poi disposta ed Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Persona_2
espletata C.T.U. tecnica a mezzo dell'arch. quindi, sentito il C.T.U. a Persona_1
chiarimenti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi che parte convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio abbia sostenuto che il muretto crollato nel sinistro oggetto di causa, fosse stato in realtà edificato senza rispettare le rispettive linee di confine tra le parti, ed abbia anche dedotto, in proposito, di avere introdotto successivo giudizio al fine di accertare tale sua posizione con azione di regolamento di confini. È pacifico che tale giudizio sia stato definito con sentenza n. 4551/2021
passata in giudicato, che ha accolto la domanda attorea disponendo una diversa regolamentazione dei confini tra le quote di lastrico solare delle odierne parti a vantaggio degli odierni convenuti. È pertanto evidente che alcun danno possa essere invocato dall'odierno attore per il crollo del muretto e la necessità di riedificarlo nella medesima posizione ante sinistro,
atteso che lo stesso era stato irregolarmente ubicato nella predetta posizione ed andava pertanto rimosso e semmai riedificato nella giusta posizione. Circa le cause del sinistro deve rilevarsi come le stesse siano state ricollegate dall'attore al posizionamento da parte dei convenuti di un reticolato sintetico di colore verde a ridosso delle canne, Tale operazione avrebbe comportato come conseguenza il venir meno della permeabilità al vento della fila di canne a maglie larghe,
con conseguente creazione dell'effetto vela nel momento del sinistro a causa della particolare pag. 4/7 forza del vento che quella notte spirava. Tutte le fotografie allegate dalle parti, che ritraggono i luoghi di causa successivi al verificarsi del sinistro, documentano però la mancanza di tale reticolato. I testi escussi sul punto che hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti sono stati interrogati sulla circostanze se i convenuti avessero sistemato tale reticolato nel 2014 ma non anche su quella ( che sarebbe stata più significativa ) se tale reticolato fosse rimasto sino alla data del sinistro e fosse stato presente al momento del sinistro stesso. Deve comunque rilevarsi che i due testi escussi sul punto erano rispettivamente la proprietaria del lastrico adiacente a quelli oggetto di causa ed il suo compagno;
in particolare la vicina proprietaria ha dichiarato di essere a conoscenza di un esposto presentato dai convenuti nei Persona_2
suoi confronti per presunti abusi edilizi nella sua proprietà e di un sopralluogo effettuato dai vigili urbani di Turi in seguito a tale esposto. In considerazione di queste circostanze le testimonianze di cui sopra, oltre che intrinsecamente incomplete ai fini della prova dei fatti dedotti dall'attore, appaiono anche inattendibili, in considerazione dell'evidente rapporto di inimicizia tra le parti. Parte attrice ha anche dedotto, a giustificazione del fatto che le fotografie scattate dopo il sinistro non evidenziassero la presenza del reticolato, che lo stesso fosse stato,
nell'immediatezza del sinistro, rimosso dai convenuti ma anche tale circostanza non è stata in alcun modo provata. Nella sua C.T.U. il perito ha invero evidenziato come il muretto non fosse di per sé idoneo a reggere pesi sovrapposti. Scrive infatti il Ctu: “ … il muretto risultava semplicemente appoggiato al pavimento del lastrico solare e legato con malta in quantità
sufficiente al solo scopo di stabilizzare i blocchetti di cemento, per cui privo di qualsivoglia funzione strutturale”. Aggiunge poi: “La causa che ha generato l'inconveniente è da attribuire alle sollecitazioni generate dalla forza del vento proveniente dai quadranti meridionali, così
come descritto negli atti di causa, che impattando contro la schermatura realizzata per tutelare la riservatezza della vita privata, ha generato una forza tale da non essere contrastata dalla struttura sottostante (il muretto), il quale aveva il solo scopo di dividere le proprietà, quindi, non idoneo a pag. 5/7 sostenere la spinta orizzontale generata dal vento di quel giorno, particolarmente forte” ( cfr.
pag. 2 perizia ). Partendo da una analisi delle testimonianze assunte nel corso del giudizio (
attività che invero non compete al C.T.U. ) il C.T.U. conclude che “la presenza di questo elemento, in aggiunta al , ha contribuito” , diciamo invece noi: avrebbe contribuito Parte_3
“ad aumentare la resistenza al vento favorendo il cedimento del muretto, che come detto sopra la struttura del muretto non era idonea per resistere a tali sollecitazioni”. Se quindi, al momento del sinistro, vi fosse stato effettivamente il telo ( circostanza tuttavia non dimostrata ) la sua presenza avrebbe potuto rappresentare una concausa, comunque non determinante, a produrre l'evento. Alla luce degli elementi di causa può quindi concludersi che non è stata dimostrata la responsabilità dei convenuti in ordine alla produzione dei danni lamentati da parte attrice, danni che, peraltro, alla luce dell'evoluzione dei rapporti tra le parti e degli esiti del concorrente giudizio introdotto dai convenuti, sarebbero stati in gran parte insussistenti, dovendosi comunque procedere all'abbattimento del muretto per la nuova regolamentazione dei confini.
Devono pertanto rigettarsi le domande attoree. Deve inoltre rigettarsi la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dai convenuti non ricorrendone i presupposti di legge.
Stante l'esito del procedimento, devono infine porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di e Parte_1 CP_1
, così provvede: CP_2
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata C.T.U.;
pag. 6/7 - condanna l'attore al pagamneto delle spese processuali di parte convenuta che liquida in €.
2.500,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge, che distrae in favore degli Avv.ti Gianfranco D'Autilia e Nicola D'Autilia dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c..
Bari, 06.05.2024
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7