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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 148/2021 R.G. promossa
DA
nato a [...] l' 01/11/1950 (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio Avv. Massimiliano
Cucinotta (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2
agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(società incorporante CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., CP_3
APPELLATA NON COSTITUITA
E CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_4 Controparte_5
rappresentante p.t. (C.F.: P.I.: , procuratrice speciale di P.IVA_1 P.IVA_2
(quale cessionaria del credito già vantato, prima da e poi Controparte_6 CP_1
da nei confronti di , elettivamente domiciliata in Salerno, Controparte_7 Parte_1
Via G.V. Quaranta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vitale (C.F.:
) da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: C.F._3
; Email_2
APPELLATA
*********************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile n. 1234/2020 pubblicata in data 31 agosto 2020, resa nella causa civile iscritta al n. 505/2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di somministrazione
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”preliminarmente, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiarare non dovute le spese legali liquidate in sentenza;
3) disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio calcolando minuziosamente le somme dovute dal sig. Pt_1
con detrazione degli importi che risultano pagati in sede stragiudiziale, detraendo altresì gli interessi di mora se applicati con anatocismo e calcolati sui pregressi pagamenti”.
Per l' appellata Controparte_4
1)”preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata siccome inammissibile e comunque infondata;
2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il secondo motivo di gravame formulato dal sig. e per Parte_1
l'effetto rigettare la richiesta istruttoria in quanto inammissibile;
3) nel merito, rigettare
l'odierno gravame siccome assolutamente infondato e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha accolto, nei termini ivi meglio specificati, l'opposizione dal medesimo proposta, revocando il decreto ingiuntivo n. 1727/2011 del 10/11/2011 e condannando al pagamento, in Parte_1 favore di (oggi , della somma di € 6.402,08 Controparte_5 Controparte_4
oltre interessi dalla domanda al saldo.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la parziale riforma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25 giugno 2021 si è costituita la
(già , nella suddetta qualità, resistendo Controparte_4 Controparte_5 all'appello, di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, con conferma della pronuncia di primo grado e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
2 Benché ritualmente citata non si è costituita nel presente grado l' CO
(società incorporante , opposta in primo grado,
[...] Controparte_3
dovendosene perciò dichiarare la contumacia.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 2 luglio
2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 maggio 2023; indi è stata fissata l'udienza dell' 11 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall' appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
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L'appellante ha proposto due motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudicante, nonostante abbia accolto la opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo in tal modo l'infondatezza del decreto che, in sentenza, è stato riformulato nell'importo, riconosciuto in misura inferiore, ha poi condannato l'opponente alle spese processuali anziché compensarle.
Col secondo motivo ha contestato la C.T.U., su cui il giudicante ha basato il suo convincimento, nella parte in cui il consulente tecnico non ha tenuto conto di un eventuale anatocismo degli interessi di mora applicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi, in mancanza di precedente provvedimento, la contumacia di (società incorporante CO CP_3
, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi nel presente grado
[...]
benché ritualmente citata.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, parte appellante sostiene che …”la condanna del sig. non trova alcun fondamento giuridico giacchè potrebbe inquadrarsi, addirittura, Pt_1 nell'accoglimento totale se si guarda all'esito del giudizio (annullamento del decreto ingiuntivo impugnato). Solo se si guarda al contenuto del debito si può eventualmente valutare una sorta di soccombenza reciproca che porterebbe alla compensazione integrale delle spese legali ma certo non la condanna esclusiva dell'attore, oggi appellante” (atto di appello, pag. 3, quartultimo rigo e segg.).
3 L'assunto non convince.
Ed invero l'importo richiesto ed ottenuto in via monitoria da pari ad € 7.817,90 CP_1
oltre accessori è stato, nella fase a cognizione piena introdotta col giudizio di opposizione, ridotto, su istanza del creditore ingiungente, ad € 6.402,08 come da questi meglio precisato nelle note autorizzate ex art. 183 c.p.c. del 14 ottobre 2012, e ciò all'esito di una più attenta disamina della posizione contabile del sig. Pt_1
Tale importo, in seno alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, è stato riconosciuto come integralmente dovuto dallo a fronte del consumo di gas della propria utenza Pt_1
residenziale talchè si può ritenere che la domanda di credito, come precisata in corso di giudizio dalla opposta, creditrice sostanziale, sia stata di fatto totalmente accolta.
Non può pertanto, come preteso dall'appellante, ritenersi la sussistenza, nella fattispecie che ci occupa, di quella soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., può giustificare la compensazione delle spese, per intero o parzialmente.
Né a tal fine rileva la circostanza che il Giudice abbia revocato il decreto ingiuntivo in quanto tale statuizione era (ed è) funzionale alla pronuncia di condanna al pagamento della somma dovuta, sebbene ridotta (di poco) in conseguenza della precisazione del credito.
Ed allora ritiene la Corte che la pronunzia impugnata, nella parte in cui ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, non è censurabile in quanto, lo si ribadisce, la domanda di credito, nella misura precisata in sede di memoria ex art. 183
c.p.c., seppure ridotta (lievemente) rispetto a quella azionata nel procedimento monitorio, è stata integralmente accolta.
In ogni caso sul punto soccorre la Cass. Sezioni Unite che, con sentenza n. 32061 del
31 ottobre 2022, ha fissato il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
A ciò si aggiunga ulteriormente che le spese processuali, liquidate dal Giudice in €
2.800,00 in favore di ed in € 1.800,00 in favore di CP_1 Controparte_5
4 appaiono del tutto congrue, essendo state calcolate in misura di poco superiore ai minimi tabellari.
Tale motivo di gravame va pertanto rigettato.
A medesime conclusioni deve pervenirsi riguardo il secondo motivo di doglianza.
Sostiene parte appellante che i conteggi dell'elaborato peritale su cui si è basato il giudizio del giudice sono apparsi contraddittori non tenendo conto di un eventuale anatocismo degli interessi di mora applicati nonostante i pagamenti rateali effettuati (atto di appello, pag. 4, ultimo rigo e segg.).
Anche tale assunto non convince.
Innanzitutto va rilevato che non risulta dagli atti di causa che l'elaborato peritale sia stato contestato dalla difesa della originaria opponente.
Ed invero, alla udienza del 15 febbraio 2017, immediatamente successiva al deposito della relazione di consulenza tecnica, così come pure alla udienza del 21 giugno 2017, la difesa dell'appellante non ha mosso alcun rilievo critico al contenuto dell'elaborato, limitandosi a chiedere un rinvio per p.c. (udienza del 15 febbraio 2017) ed a precisare le conclusioni riportandosi alle precedenti difese e, contestualmente, chiedendo rinvio per discussione (udienza del 21 giugno 2017).
Nessun accenno ad un presunto profilo di erroneità di calcolo conseguente ad anatocismo è stato mai mosso in quella sede e pertanto le relative argomentazioni, solo adesso svolte, non possono di certo scalfire le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato.
In tale ottica la richiesta di nuova consulenza tecnica d'ufficio finalizzata al calcolo minuzioso delle somme effettivamente dovute dallo detraendo gli importi da questi Pt_1
corrisposti in sede stragiudiziale nonché gli interessi di mora se applicati con anatocismo, da un lato è inammissibile in quanto generica, avendo finalità meramente esplorativa per non essere minimamente specificate le operazioni asseritamente illegittime, dall'altro è inammissibile in quanto tardiva, per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Anche tale motivo di doglianza va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal rigetto totale dell'appello la Corte, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, considerata la modesta attività professionale svolta ed il valore della controversia, per il principio della soccombenza pone le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante in favore dell' appellata
5 costituita, liquidate nei valori minimi delle Tabelle delle cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 nella misura di € 2.906,00 così distinta: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Nulla per le spese quanto ad (società incorporante CO
, stante la sua mancata costituzione nel presente grado. Controparte_3
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. N. 148/2021 R.G. promossa da Parte_1
contro (già , in persona del legale Controparte_4 Controparte_5
rappresentante p.t., così statuisce:
1) dichiara la contumacia di (società incorporante CO [...]
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
4) nulla per le spese quanto ad (società incorporante CO
; Controparte_3
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 14 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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