Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. RI Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 PartitaIVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Frassanito, presso il cui studio - in Lecce al viale Japigia
n. 10 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Rosaria Romano, presso il cui studio - in Maglie (Le) alla via Scorrano n. 57 - è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 19.4.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n. 2057/2020
1
giudizio, dinanzi all'intestato ufficio giudiziario, il per sentirlo condannare al risarcimento Parte_1
dei danni nella misura di euro 11.137,50 o in altro importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Narrava l'attrice di essere inciampata e caduta per terra, in Lecce, il giorno 10.09.2016 verso le ore 10:00 mentre usciva dal negozio Wind posto all'angolo tra via Imperatore Adriano e via San Francesco. Ascriveva la causa dell'infortunio ad una fascia pavimentizia scivolosa di proprietà del convenuto, posta tra il marciapiede comunale ed il gradino di accesso al negozio Wind. Lamentava di aver riportato, in conseguenza del fatto lesivo, la lussazione del gomito sinistro. Imputava il fatto traumatico al quale proprietario e custode dell'area teatro dell'evento. Parte_1
Ritualmente costituitosi con comparsa di risposta, il respingeva gli addebiti sostenendo Parte_1
l'esclusiva responsabilità della vittima in ordine al predicato infortunio. Contestava anche il quantum risarcitorio. Chiedeva inoltre di poter chiamare in causa con cui aveva stipulato polizza per la responsabilità Controparte_2
civile. Concludeva per il rigetto della domanda e solo in via gradata, nel caso di accoglimento della stessa, per ottenere manleva dalla garante sino al massimale assicurato. evocata con atto di chiamata in causa si è pure costituita con rituale comparsa di risposta facendo Controparte_1
proprie, in punto di merito, le conclusioni della propria assicurata.
All'udienza del 15/07/2019 veniva autorizzata la chiamata in causa del Comune di Lecce, con incombente disposto a carico della parte attrice.
All'udienza del 22/01/2020 i difensori dell'attrice e di dichiaravano congiuntamente di aver Controparte_1
transatto la controversia mercè risarcimento disposto dalla garante in favore della vittima;
chiedevano pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere;
l'attrice rinunciava anche alla chiamata in giudizio del Comune di Lecce.
Il difensore del Condominio, preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo, ha insistito per il riconoscimento delle spese processuali verso esso convenuto da porsi a carico dell'impresa assicuratrice.
La garante ha insistito nel rigetto di tale pretesa.
Indi, autorizzati i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni ed al deposito di note conclusive a termine fisso, la causa è stata decisa, previa discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23/09/2020.”
Con la sentenza suddetta n. 189/2019 del 21.1.2019, Il Tribunale di Lecce dichiarava cessata la materia del contendere e condannava “in applicazione delle condizioni generali di polizza ed il principio di causalità e soccombenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore del che in ragione della scarna attività processuale si liquidano in Parte_1
2 complessivi euro 910,53 di cui euro 10,53 per anticipazioni non imponibili ed euro 900,00 per compenso oltre spese generali
15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti”.
Il tribunale così motivava la decisione: “Riguardo al rilievo sollevato dalla garante con cui nega di rifondere le spese di lite al proprio assicurato ponendo a base del proprio assunto l'art. 12 delle condizioni di polizza, va opportunamente osservato che la detta clausola con cui testualmente “La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale” non può che essere applicata alla sola fase di gestione stragiudiziale del sinistro, né altrimenti si potrebbe ipotizzare, pena lo svuotamento dello specifico oggetto del contratto assicurativo che impone di tenere indenne l'assicurato da quanto esso è tenuto a rimborsare a titolo di capitale, interessi e spese in ordine a danni involontariamente cagionati a terzi (Art. 1 Condizioni generali di polizza).”.
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello, cui ha resistito la compagnia di assicurazione Parte_1
appellata.
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 19.4.23, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “Violazione dei compensi previsti dai parametri civili e in particolare dell'art. 4 del DM 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dall'art. 1 del
DM 8 marzo 2018 n. 37 entrato in vigore il 27. 4 2018 ; mancata liquidazione delle spese vive anticipate per la citazione del terzo chiamato in garanzia”. Assume l'appellante che “Il Giudice di primo grado, definendo impropriamente (e per quanto si dirà ingiustificatamente) “scarna” la difesa svolta dal per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, Parte_1
ha quantificato le spese legali in una somma assolutamente sperequata per difetto e che non tiene in nessun conto quanto previsto dai parametri ministeriali vigenti.”
La doglianza è fondata.
Il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato “
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2
che in ragione della scarna attività processuale si liquidano in complessivi euro 910,53 di Parte_1
cui euro 10,53 per anticipazioni non imponibili ed euro 900,00 per compenso oltre spese generali 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti”.
3 In considerazione del valore della causa (11.137,50), è evidente che la liquidazione è stata effettuata al di sotto dei minimi tariffari e con una motivazione che questa corte non condivide.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n. 9815/2023, Cass. n.
9818/2023, Cass. n. 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 c. 1
d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 c. 6 L. 247/2012.
L'inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Sul punto, la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 17613 del 26/06/2024 recita
“Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella L. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che "per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale", nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 L. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014). Si prevede inoltre (all'art. 3) che "sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co.
6 L. 247/2012 per la professione forense".
Non è, pertanto, consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, e aggiornati a cadenza periodica L. n. 247 del 2012, ex art. 13, comma 6.
Nella fattispecie, considerando che il valore della causa in primo grado è di € 11.137,50, è evidente che la liquidazione effettuata dal primo giudice non ha rispettato i limiti su indicati.
Sul punto la compagnia di assicurazione chiamata in causa, giustifica la liquidazione operata dal primo giudice richiamando l'art.12 del contratto di assicurazione, polizza n. 360680294 stipulato tra il e la compagnia assicuratrice, rubricato " Gestione delle vertenze di danno e spese Parte_1
4 legali" che prevede espressamente "La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale". Sostiene che tale clausola risponde all'obbligo di salvataggio dettato dall'art. 1917: “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno….. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente”. Sottolinea la stessa assicurazione che, dal momento in cui si è costituita in giudizio, senza contestare la domanda, il avrebbe dovuto evitare la prosecuzione del Parte_1
giudizio, abbandonandolo.
Orbene, la corte sottolinea che agli atti vi sono due pec inviate dal difensore del condominio, avv.
Frassanito alla compagnia in data 26.3.2018 e 13.4.2018 - prima dell'introduzione del giudizio, CP_2
in cui si comunica l'esito della procedura di mediazione, che la compagnia, pur chiamata in mediazione, ha disertato - e si chiede di conoscere “se la stessa intenda costituirsi volontariamente in nome e per conto del
Condominio o, in alternativa in nome e per conto proprio, per prestare la garanzia assicurativa cui è tenuta, impegnandosi a manlevare l'assicurato…. Resta inteso che qualora la Vs Compagnia non dovesse dare formale e positivo riscontro entro il suddetto termine perentorio del 30.4.2018, il deducente procuratore, già officiato dal Parte_1
provvederà a costituirsi in giudizio”; ciò “Considerato che, giusta quanto previsto dall'art.12 delle condizioni generali della richiamata polizza, la Vs compagnia potrebbe avere interesse ad assumere direttamente la lite in nome dell'assicurato.” La compagnia di assicurazione, odierna appellata, non ha fornito alcun riscontro alle dette note, costringendo il , a costituirsi in giudizio e a chiamarla in causa. Parte_1
Alla luce di tutto quanto argomentato, e sulla base dei parametri vigenti alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (2018) - e applicando i valori medi - la Corte considera equo liquidare, in favore dell'appellante, la complessiva somma di € 3.235,00 a titolo di compenso oltre € 247,53 per spese borsuali,
e oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge (valore della causa euro 11.137,50 - scaglione da euro 5200,00 euro e 26.000,00: studio della controversia € 875,00, fase introduttiva € 740, fase decisionale € 1.620,00)
Di conseguenza, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le spese del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata compagnia e liquidate avuto riguardo al valore della causa in questo Controparte_2
grado.
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P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 2057/2020 del 23.09.2020, pubblicata in pari data, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 3.245,53 - di cui € 3.235,00 per compenso ed €
10,53 per spese - l'importo delle spese di lite per cui vi è condanna da parte di Controparte_2
al pagamento in favore del , oltre contributo unificato, IVA, CAP e rimborso
[...] Parte_1
forfettario in misura del 15%; confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessi € 1.447,53, di cui € 1.200,00 a titolo di compenso ed € 247,53 per spese borsuali oltre contributo unificato, IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del
15%.
Lecce, 15.10.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. RI Mele)
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