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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 12/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 573/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Como il 23.9.1969, CF Parte_1
difeso dall'Avv. Barbara Rosati C.F._1
E
n. a Torino il 22.6.1972, CF , Parte_2 C.F._2 difesa dagli Avv.ti Giuseppe Natarella e Antonella Posa
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Barbara Rosati per conclude: Parte_1
“rassegna le qui di seguito indicate conclusioni 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) stabilire che la casa coniugale sita in Lanciano (CH), Via Santo Spirito,
n.51, di proprietà di entrambi i coniugi, unitamente a tutta la mobilia di arredo in essa contenuta, sia assegnata alla SI.ra ; Parte_2
3) stabilire che l'autovettura Fiat 500 tg. DY376PD acquistata in costanza di matrimonio resterà assegnata alla SI.ra , Parte_2 mentre resterà ovviamente assegnata al SI. Parte_1
l'autovettura BMW tg. GE439HS acquistata nell'ambito della sua attività professionale;
4) stabilire che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni dei loro figli, delle loro aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
5) Disporre che la minore sia collocata prevalentemente presso Per_1 la madre con facoltà riconosciuta al padre di trattenersi con la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera. Durante la settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici e ricreativi della minore, potrà Per_1 trattenersi con il SI. . Le festività natalizie (alternando il Natale Pt_1 con il Capodanno) e pasquali (alternando la Pasqua con il lunedì dell'Angelo) la minore le trascorrerà ad anni alterni presso l'uno Per_1
o l'altro genitore. Il giorno del compleanno dei genitori la minore lo trascorrerà con ognuno di essi indipendentemente da quanto sopra previsto;
mentre il giorno del suo compleanno lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori o in alternativa trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena con l'altro;
6) stabilire che il SI. corrisponderà, sempre a titolo di Parte_1 mantenimento direttamente al figlio maggiorenne , l'importo Per_2 mensile di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat, fintanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, sul conto corrente da questi acceso presso e identificato dalle CP_1 seguenti coordinate bancarie: [...];
7) stabilire che il SI. verserà, a titolo di concorso nel Pt_1 mantenimento della figlia , in favore della SInora Per_1 Parte_2
l'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (individuate secondo le “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017);
9) per le motivazioni tutte indicate in premessa, riconoscere e dichiarare che la SInora risulta abile a lavoro e, pertanto, rigettare la Parte_2 richiesta di mantenimento in suo favore.
10) stabilire che entrambi i coniugi concedano reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida per l'espatrio e autorizzandosi reciprocamente e fin da ora a portare la figlia minore all'estero, per viaggi di studio o di piacere;
11) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, nel solo caso di opposizione.”
Gli Avv.ti Giuseppe Natarella e Antonella Posa per Parte_2 concludono: “ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
B) statuire l'assegnazione della casa coniugale sita in Lanciano, in Via
Santo Spirito n.51, acquistata in comproprietà tra i coniugi, unitamente a tutti i mobili ivi contenuti, a favore della SI.ra , anche Parte_2 in virtù del collocamento prevalente della figlia minore presso di Per_1 lei;
C) statuire l'assegnazione a favore della SI.ra Parte_2 dell'autovettura FIAT 500 tg. DY376PD, già a lei intestata;
D) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 responsabilità genitoriale condivisa e conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
E) disporre il collocamento della figlia minore presso la Per_1 convenuta nella casa già coniugale, come sopra indicata;
Parte_2
F) stabilire che salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta vorrà, previo accordo con la Per_1 madre. A settimane alterne, la bambina resterà con il padre dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì successivo sempre all'uscita dalla scuola dove sarà la madre ad andarla a riprendere. Le festività natalizie
(alternando il Natale con il Capodanno) e pasquali (alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo) la minore le trascorrerà ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore.
Il giorno del compleanno dei genitori, la figlia lo trascorrerà con ognuno di essi indipendentemente da quanto sopra previsto;
mentre, il giorno del proprio compleanno preferibilmente sarà organizzata una festa con la presenza di entrambi i genitori o, in alternativa, trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena con l'altro.
Nel periodo estivo (intendendosi comprensivo di giugno, luglio ed agosto) il padre potrà trascorrere quindici giorni (con consecutività che verrà indicata di volta in volta) con la figlia preventivamente comunicando il detto periodo alla madre entro il 31 maggio.
G) stabilire l'obbligo di contribuzione del SI. da versarsi entro Pt_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese per la figlia minore in € Per_1
500,00, o somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT distintamente dal mantenimento diretto del figlio maggiore sia per tutto quanto Per_2 concerne i costi relativi al suo percorso universitario (a mero titolo esemplificativo, vitto, alloggio, tasse universitarie, libri universitari, eventuali costi di Erasmus, corsi o altro) e sia per quanto concerne le sue eSIenze personali, senza gravare in alcun modo sulla SI.ra _2
, salvo riconoscerle un ulteriore assegno di mantenimento sempre a
[...] carico del dell'entità che sarà ritenuta equa in considerazione Pt_1 dei frequenti ritorni a casa materna del figlio maggiorenne non autonomo
. Per_2
Le spese straordinarie di entrambi i figli, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate - saranno a carico del solo SI. , nella Parte_1 misura quindi del 100 % (per esse si farà riferimento al protocollo CNF), almeno fino a quanto la SI.ra non avrà trovato un'attività Parte_2 lavorativa;
H) stabilire l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della SI.ra per € 850,00, o somma maggiore e/o Parte_2 minore che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre all'obbligo, a carico del SI. , di Pt_1 provvedere al pagamento di tutte le pendenze fino all'anno 2023 che risultano a nome di quest'ultima con la e con CP_2
L' nonché il pagamento degli oneri Controparte_3 condominiali fino allo stesso anno;
I) subordinatamente ribadire tutte le disposizioni assunte col provvedimento interinale emesso il 06.12.24
L) in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 6.12.2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi alla separazione dei coniugi ed all'affidamento della figlia minore;
ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di espletare alcuna attività istruttoria, è stata fissata apposita udienza al 6.5.2025 per la discussione e la decisione.
In data 3.3.2025 il ha depositato ricorso ai sensi del combinato Pt_1 disposto di cui agli artt. 473 bis 39 cpc e art.337 ter C.c. al fine di richiedere la condanna della alla refusione delle spese straordinarie _2 sostenute, richiesta regolamentata con provvedimento del 5.4.2025.
Preliminarmente va osservato che non vi è dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile essendosi anche la parte resistente associata alla domanda di separazione, e non essendo necessario stabilire a chi ciò sia da addebitare dal momento che non è stata avanzata da nessuna delle parti richiesta di addebito.
Per quanto attiene l'affidamento e il collocamento della minore
[...]
, vista la richiesta concorde delle parti, si dispone l'affidamento Persona_3 condiviso tra i genitori, con collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale. Riguardo la disciplina del diritto-dovere di visita del nei confronti Pt_1 della figlia minore, si ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto statuito nell'Ordinanza del 6.12.2024.
Sul punto si rileva che l'istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis n. 23 c.p.c., depositata da parte resistente in data
28.3.2025 è inammissibile, e, ad ogni buon conto, non fondandosi su fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori, le doglianze avanzate avrebbero dovuto indurre al reclamo dell'ordinanza e non all'esperimento di altri mezzi.
In relazione agli aspetti economici, quanto alla richiesta dell'assegno di mantenimento della , il Tribunale rileva che la separazione _2 personale non fa venir meno l'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi.
La persistenza di tale obbligo si giustifica nella persistenza del vincolo coniugale. L'obbligo di assistenza materiale si traduce, ricorrendo determinati presupposti, nell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento che ha, appunto, la funzione di determinare una continuità tra la fase della convivenza e quella della crisi.
Presupposti dell'assegno di mantenimento sono: che il coniuge richiedente non abbia un reddito sufficiente (“non abbia adeguati redditi propri”: art. 156, c. 1, c.c.) a conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale (Cass. n.
975/2021) secondo il complesso delle risorse economiche dei coniugi (anche se precedentemente minormente utilizzate, ossia anche se il richiedente avesse prima della separazione tollerato, subito o accettato un tenore di vita più modesto di quello consentito dalle risorse disponibili: Cass. n.
1557/2003); che vi sia una disparità economica tra i coniugi e il coniuge più abbiente abbia risorse (anche non produttive di reddito) sufficienti a consentire all'altro di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale e comunque tali che la corresponsione di una somma non determini la privazione dell'obbligato del minimo indispensabile per la sopravvivenza
(“l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”: art. 156, c. 2, c.c.).
Il coniuge più abbiente può non avere risorse sufficienti a consentire all'altro di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale anche in ragione del fatto che, di per sé, la separazione generalmente comporta per i coniugi un accrescimento delle spese per duplicazione di alcune voci, in particolare quelle inerenti all'abitazione.
In relazione al coniuge richiedente, la possibilità di avere “adeguati redditi propri”, ossia la capacità lavorativa non esercitata, può essere equiparata alla percezione di redditi propri solo se sussiste in concreto, ossia solo in caso di “effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. 789/2017), se del caso tenendo conto del ritardo con il quale l'eSIenza di inserirsi nel mondo del lavoro si è presentata per il coniuge già dedicatosi alla famiglia. Rilevano altresì, tra gli altri, attitudini e qualificazione del coniuge, condizioni del mercato, età, stato di salute.
Orbene, dagli atti di causa emerge che la , abilitata alla professione _2 forense, ha smesso di esercitarla con la nascita dei figli per dedicarvisi, e attualmente sta svolgendo un periodo di formazione non retribuita al fine di rientrare nella sfera della libera professione;
sulla base di tali presupposti non può che trovare conferma quanto statuito con l'Ordinanza del
6.12.2024, disponendo un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro 350,00 mensili.
Per quanto riguarda il quantum dell'assegno di mantenimento da corrispondere per i figli, relativamente a maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, si dispone che il versi la somma Pt_1 di euro 400,00 mensili, per la figlia il contributo da versare a Persona_3
viene determinato in euro 250,00 mensili;
tali somme Parte_2 dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese e sono soggette ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT.
Relativamente alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, stante la situazione economica delle parti, si dispone che le stesse siano sostenute per il 60% dal e per il 40% dalla . Pt_1 _2
Le ulteriori richieste avanzate dalle parti, riguardo l'assegnazione delle autovetture e la domanda di parte resistente che richiede al di Pt_1 provvedere al pagamento di tutte le pendenze fino all'anno 2023 che risultano a nome di quest'ultima con la e con l' CP_2 CP_3
, nonché il pagamento degli oneri condominiali fino allo stesso anno,
[...] devono essere dichiarati inammissibili in quanto non direttamente connesse alla materia del contendere e soggetta ad un rito diverso rispetto a quello della separazione.
La parziale reciproca soccombenza su singoli punti di domanda comporta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 573/2024 RG, promosso da
[...]
nei confronti di , così decide: Parte_1 Parte_2
- Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 _2
, che hanno contratto matrimonio in Lanciano il 26.8.2004 ed
[...] ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 2004 numero 71 parte II serie A Ufficio 1);
- Dispone l'affidamento condiviso tra i genitori di Persona_3 con suo collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale sita in Lanciano (CH), Via Santo Spirito, n.51;
- Dispone che possa vedere la figlia minore Parte_1 liberamente durante la settimana, in giorni ed orari concordati con la stessa e con la madre, nonché per due weekend al mese (dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì all'uscita di scuola della ragazza), nel giorno del proprio compleanno, nonché per tre settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo. potrà inoltre tenere con sé la figlia, negli anni Parte_1 dispari, nel giorno del compleanno di quest'ultima (salvi diversi accordi), nelle festività pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo) e natalizie (24-31 dicembre o 1-6 gennaio);
- Dispone che versi al figlio maggiorenne (non Parte_1 autosufficiente) la somma di euro 400 mensili, nonché a Per_2
la somma di euro 250 mensili a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento della figlia;
tali somme dovranno essere versate Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese e sono soggette ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT;
- Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli siano corrisposte per il 60% da e per il 40% da Parte_1
; Parte_2
- Fissa in euro 350 mensili l'assegno di mantenimento di Parte_1
in favore di , somma soggetta ad adeguamento
[...] Parte_2 annuale in base agli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (con decorrenza dall'11.11.2024, data di costituzione della resistente);
- Dichiara inammissibile e rigetta ogni altra domanda;
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento
Così deciso in Lanciano il 12.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa